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Accertamento sintetico e redditometro secondo il DL 78/2010 convertito nella legge 122
Pubblicato da L'Autore in Commercialista il 29 agosto 2010
Il redditometro è lo strumento utilizzato per eseguire una specie di accertamento fiscale che rientra nel più ampio genere dell’accertamento sintetico.
Dato che la finalità dell’accertamento sintetico è quella di determinare il reddito delle persone fisiche – attraverso un procedimento induttivo fondato su fatti ritenuti certi individuati nelle spese sostenute – si giunge a quantificare il reddito complessivo del contribuente sulla base degli atti dispositivi, anziché sulla base delle fonti di guadagno.
Tra di essi, saranno tenuti in considerazione:
- le spese di locazione, il possesso di abitazioni, i consumi di energia elettrica e gas, i mutui per gli immobili
- le auto, i motocicli, i natanti, gli aerei ed il leasing/noleggio di auto per i mezzi di trasporto
- i viaggi turistici ed i centri benessere per il tempo libero
- i movimenti di capitale, le assicurazioni ed i contributi previdenziali dei lavoratori domestici per le altre voci.
La novità più interessante introdotta dal D.L. 78 riguarda la presunzione relativa, con onere probatorio a carico del contribuente, su cui si fonda l’accertamento sintetico: il reddito posseduto in un determinato periodo d’imposta “finanzia” le spese sostenute nel corso del medesimo periodo d’imposta. Detta presunzione legale può essere confutata se il contribuente, in possesso di atti certi, prova che il finanziamento delle spese si è realizzato con redditi relativi a precedenti periodi d’imposta, ovvero con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, o con liberalità.
A far procedere con l’accertamento basato sul redditometro sarà sufficiente la “non congruità” tra reddito e spese verificatasi anche per un solo periodo d’imposta ed uno scostamento tra reddito accertato – ovvero determinato presuntivamente – e dichiarato pari ad 1/5. Con le novità introdotte per la lotta all’evasione fiscale (http://www.questidenari.com/?p=2657) è stata abrogata la previsione che teneva in considerazione gli incrementi patrimoniali in base al reddito degli ultimi 5 anni.
Si attende il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze per conoscere il “contenuto induttivo degli elementi di capacità contributiva” necessario ad operare la rettifica del reddito, estrapolato dall’analisi di campioni di contribuenti differenziati per composizione del nucleo familiare e zona geografica di residenza.
Prima di emettere l’accertamento, l’ufficio dovrà invitare il contribuente a fornire dati e notizie rilevanti, e quindi attivare l’accertamento con adesione tramite contraddittorio.
Le disposizioni ultime trovano applicazione a partire dal periodo d’imposta 2009.
L’autore, Gianluca Libbi, nega ogni autorizzazione a copiare e ripubblicare per intero i testi presenti su questo sito web, "www.questidenari.com", in qualsiasi altro luogo. Leggere le informazioni di copyright per ulteriori dettagli.
Orientamenti della Cassazione su studi di settore e disposizioni su contenzioso pendente – Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 14 aprile 2010
Pubblicato da L'Autore in Commercialista il 21 giugno 2010
Con la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 14/04/2010 vengono illustrati gli ultimi orientamenti della Cassazione in materia di studi di settore e vengono fornite disposizioni sul contenzioso pendente.
In sintesi, la circ. 19/E/2010 afferma che
- il contraddittorio permette all’Ufficio di confrontare la presunzione relativa allo scostamento rilevato e la realtà economica del contribuente
- l’Ufficio è obbligato ad invitare il contribuente a fornire i propri chiarimenti in contraddittorio
- in caso di mancata attivazione del contraddittorio, rilevata dal contribuente nel corso del giudizio di prime cure, gli uffici ometteranno di coltivare le controversie
- non rappresenta una carenza di motivazione dell’atto di accertamento la mancata indicazione delle ragioni per cui sono stati disattesi i rilievi puntuali del contribuente, qualora dette ragioni, esplicitate dall’Ufficio in sede di contraddittorio, siano riportate nel verbale redatto e consegnato al contribuente stesso
- l’inerzia del contribuente a seguito di invito al contraddittorio fa sì che l’atto possa essere motivato unicamente in applicazione dello studio di settore e che, in caso di soccombenza dell’Agenzia, si possa procedere a compensazione delle spese di giudizio.
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Il professionista è responsabile per i costi non documentati – C. Cass., Sez. III Civ., sent. n. 9916 del 16/03/2010
Pubblicato da L'Autore in Commercialista il 21 giugno 2010
La Cassazione, con sentenza n. 9916 del 16 marzo 2010 depositata il 26 aprile 2010, ha confermato la condanna del professionista al pagamento della metà delle sanzioni applicate dall’Erario specificando che, fra gli obblighi di diligenza dello stesso professionista, rientra l’esclusione dell’appostazione di costi privi di documentazione, o di costi non riguardanti l’anno della dichiarazione redditi del cliente.
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Lotta all’evasione fiscale: novità su cartelle esattoriali, compensazioni illecite, nuovo redditometro e transazioni col fisco
Pubblicato da L'Autore in Commercialista il 2 giugno 2010
Svolta epocale nei rapporti tra contribuenti ed Agenzia delle Entrate.
Oggi servono circa due anni per partire dai controlli iniziali ed arrivare alle ganasce fiscali all’automobile o al pignoramento, passando per la cartella esattoriale (si legga http://www.questidenari.com/?tag=impugnare-cartella-esattoriale); ovvero c’è molto tempo a disposizione per gli evasori che possono intestare beni al coniuge separato fittiziamente o cedere ai prestanome.
A partire dal luglio 2011, con l’esecutività dell’avviso di accertamento, basteranno 90 giorni per completare l’intera procedura ed obbligare gli evasori al versamento delle imposte dovute.
Inoltre, sarà necessario procedere al pagamento delle somme iscritte a ruolo prima di effettuare la compensazione tra crediti e debiti fiscali, in caso residuino importi a sufficienza.
Farà la sua parte anche il nuovo redditometro (si veda la pagina http://www.questidenari.com/?tag=redditometro per gli ultimi aggiornamenti), con cui verranno contestate spese effettive esorbitanti in relazione ai guadagni dichiarati, e che farà scattare l’accertamento automatico già dal primo anno di superamento del reddito dichiarato nella misura del 20% (anziché dal secondo anno consecutivo di superamento della soglia del 25%, come avviene ora).
In ultimo, le imprese in crisi per motivi economici potranno continuare ad accordarsi sul pagamento dei debiti fiscali a mezzo transazione col fisco.
Ma in aggiunta rispetto a quanto già accade, gli imprenditori risponderanno penalmente della dichiarazione sostitutiva rilasciata in cui sono indicati i beni a garanzia delle somme dovute a titolo d’imposta; a seguito di mancato pagamento delle somme concordate, in caso detti beni non facciano più parte dell’attivo patrimoniale perché alienati fittiziamente, l’imprenditore stesso sarà sottoposto a pena detentiva da 6 mesi a 4 anni se i beni occultati hanno valore superiore a 50.000 euro, e da 1 a 6 anni se hanno valore superiore a 200.000 euro.
Fonte: Corriere.it
(per le novità sul redditometro a seguito di conversione in legge 122 del D.L. 78/2010 si veda http://www.questidenari.com/?p=2938)
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Gli indicatori del nuovo Redditometro al vaglio
Pubblicato da L'Autore in Commercialista il 19 maggio 2010
L’Agenzia delle Entrate continua il lavoro di aggiornamento del nuovo redditometro (http://www.questidenari.com/?p=2319).
L’ipotesi di studio, attualmente presentata agli esperti delle categorie, prevede che venga aumentato il numero degli “elementi di capacità di spesa”, basati su spese realmente sostenute, e che gli stessi indicatori siano parametrati sulla composizione del nucleo familiare e adeguati alla distribuzione sul territorio della tipologia familiare.
Secondo una metodologia che non si basa unicamente sulle statistiche, a differenza di ciò che accade per gli studi di settore, il Fisco terrà sotto controllo gli immobili posseduti, le spese sostenute per l’affitto della casa, per la ristrutturazione e per la rata di mutuo, i consumi addebitati per energia e gas; le auto possedute, le mini-car, i motocicli ed i natanti; gli acquisti effettuati in leasing o presso case d’asta; le iscrizioni a club e scuole esclusive, centri ippici e centri benessere; le spese per i viaggi all’estero e la stipula di polizze assicurative.
La contestazione del Fisco si verificherà in caso di scostamento rilevante tra quanto è stato dichiarato e quanto è stato speso, a meno che non si riesca a giustificare gli acquisti attraverso fonti di reddito non desumibili dalla dichiarazione, quali eredità o vincite al gioco.
Fonte: IlMessaggero.it
(per il successivo aggiornamento: http://www.questidenari.com/?p=2657)
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