La circolare 24/E del 30 maggio 2011: esempi, elementi necessari, nota di variazione, sanzioni e termini di invio della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA (parte IV)

(continua dalla parte III: http://www.questidenari.com/?p=4490)

Nella comunicazione vanno indicati gli elementi necessari all’individuazione dei soggetti e delle operazioni.  Devono essere indicati la partita IVA o il codice fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/committente, l’importo delle operazioni con evidenza dell’imponibile, dell’imposta, o della situazione che si tratta di operazioni non imponibili o esenti.

L’operazione non deve essere comunicata se l’importo diminuisce al di sotto dei 3.000 euro per effetto della nota di variazione in diminuzione, essendo stato inizialmente superiore allo stesso limite.

Invece, se per effetto della stessa nota di variazione in diminuzione l’importo rimane superiore a 3.000 euro, la comunicazione va effettuata per l’importo diminuito. Analogamente l’operazione viene comunicata nel momento in cui l’importo supera il limite di 3.000 euro per effetto della nota di variazione in aumento, essendo stato inizialmente inferiore allo stesso limite.

Se la variazione avviene dopo il termine previsto per la comunicazione, l’importo sarà indicato nella comunicazione relativa all’anno in cui la nota di variazione viene emessa.

Come già indicato, l’adempimento in oggetto ha cadenza annuale e deve essere assolto entro il 30 aprile di ciascun anno (termini di invio della comunicazione) con riferimento alle operazioni relative al precedente anno d’imposta. Solo per l’anno d’imposta 2010, il termine indicato è stato posticipato al 31/10/2011.

Scaduti i termini, il contribuente che intende rettificare o integrare la comunicazione, entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del termine, può presentare una nuova comunicazione attraverso l’invio di file integralmente sostitutivi dei precedenti. Successivamente, oltre 30 giorni dalla scadenza del termine previsto, si rende applicabile l’istituto del ravvedimento operoso in presenza delle condizioni previste dall’art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n° 472.

L’omessa trasmissione della comunicazione, l’invio della stessa con dati incompleti o non rispondenti al vero, comportano l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di 258 euro ad un massimo di 2.065 euro.

Tra gli esempi che è possibile indicare – sulla base degli elementi forniti dalla Circolare – vi è quello relativo all’acquisto, effettuato nel 2010 da parte di un’impresa, di un automezzo con valore 30.000 euro (Iva esclusa), pagato con acconto di 5.000 euro e successive rate. Dato che l’importo unitario è superiore alla soglia di 25mila euro prevista per l’anno 2010, l’operazione deve essere comunicata per lo stesso anno e, con riferimento alla comunicazione del 2011 e di ciascun anno di corresponsione delle rate, saranno oggetto di riepilogo i pagamenti effettuati, per l’importo complessivo delle somme versate, con indicazione della data di registrazione dell’ultimo pagamento effettuato nel campo “data dell’operazione”.

Un ulteriore esempio può riferirsi al caso di un gioielliere che vende merce ad un cliente non residente nel territorio nazionale. Dal giorno 01/07/2011, per le operazioni di importo almeno pari a 3.600 euro (Iva inclusa), è necessaria la schedatura del cliente con obbligo di indicazione del nome, cognome, data di nascita, comune o stato estero di nascita, provincia di nascita e Stato estero del domicilio fiscale.

(per i chiarimenti della circolare 28/E/2011 delle Entrate sugli obblighi per autoveicoli ed immobili, e per i dati identificativi che commercianti e artigiani devono ottenere dai clienti residenti sul territorio nazionale e non residenti si legga http://www.questidenari.com/?p=4654)

Sant’Agostino nello studio: Caravaggio ritrovato o affare assicurato?

Forse in pochi sanno che nei secoli passati Caravaggio è stato un artista volutamente dimenticato, e non solo per questioni di decoro artistico cui riferiva il Baglione dopo aver visto i piedi sudici e la cuffia sdrucita nel dipinto “Madonna dei pellegrini” (“… leggerezze in riguardo delle parti, che una gran pittura haver dee …”).

Oltre che per motivi formali, Caravaggio è stato trascurato per la compiuta espressione della sua volontà riformatrice della pittura, finalizzata a rendere la rappresentazione oggettiva e adeguata ai nascenti indirizzi etici e scientifici dell’età moderna; e l’ostilità nei suoi confronti si è manifestata a partire da quei contemporanei che, se vedevano in Michelangelo il pittore di Cristo, non potevano non vedere nel violento e controverso lombardo la Bestia dell’anti-Michelangelo.

Grazie a Roberto Longhi, a metà del ‘900, l’interesse per Caravaggio ha preso sempre più vigore sino a trasformare la rivisitazione della sua opera in una vera e propria macchina da soldi, il cui ultimo esempio massimo è rappresentato dall’affluenza record alla mostra del Quirinale dell’anno scorso.

Da qui, inevitabile, si sviluppa a dismisura il fenomeno dei ritrovamenti – veri o presunti – di quadri provenienti dai luoghi più disparati: l’ultima attribuzione di un’opera al Merisi (ma è facile immaginare che ce ne saranno altre) viene dalla storica dell’arte Silvia Danesi Squarzina che, in base a fonti documentate, indica nel “Sant’Agostino nello studio” il frutto di una commissione risalente al Marchese Vincenzo Giustiniani, databile nel periodo giovanile del Maestro, poi finito nelle mani di un collezionista spagnolo (fonte: IlSole24Ore.com).

Sicuramente si tratta di un’opera originale, e non di una copia, considerati i “pentimenti” rivelati dalle indagini radiografiche e riflettografiche; ma si tratta pure di un’opera che, già in mostra alla National Gallery di Ottawa, ha sollevato molti dubbi sulla paternità: a parere del critico Vittorio Sgarbi, il Sant’Agostino mancherebbe di energia espressiva rivelandosi una “bufala”.

Da semplice osservatore ammirato del Caravaggio, che nella specie dispone soltanto di un’immagine digitale per la valutazione, mi limito a qualche appunto sulla tesi dell’attribuzione.

A favore della tesi giocano i fattori dell’accuratezza dei dettagli per la descrizione dei libri sul tavolo e alle spalle del protagonista, tipica del periodo giovanile e abbandonata poi a vantaggio di una pittura essenziale perché condizionata dalla fuga perpetua dopo l’omicidio Tomassoni (“cena in Emmaus” della Pinacoteca di Brera). Il libro più vicino all’osservatore è ben studiato in termini di ombre e non poggia completamente sul piano, pur senza soffrire il disequilibrio tipico della “canestra di frutta”. Occorrerebbe valutare la leggibilità degli scritti, dato che Caravaggio era in grado di dettagliare la partitura musicale sino a renderla eseguibile come per il madrigale del “suonatore di liuto”. Anche il simbolismo, altra costante nell’arte di Caravaggio, è presente con il teschio sullo sfondo.

Contro la stessa tesi dell’attribuzione a Caravaggio, invece, credo vada annoverato un numero maggiore di fattori fra cui la presenza di contrasti per nulla accentuati nel Sant’Agostino. Il bianco dei libri non si accosta mai al nero, né l’incarnato appare pallido e avversato da uno sfondo scuro (come nel “Bacco” degli Uffizi).

E poi i colori: si riscontra un uso limitatissimo del rosso per la mitra vescovile, mentre il “drappo” caravaggesco, con funzione scenica quasi irrinunciabile, è presente con forza in molte opere fra cui il “riposo durante la fuga in Egitto”; al contrario, l’uso del verde è sostanzioso nel panno che ricopre il tavolo, trattandosi di un colore quasi inutilizzato dall’Artista (tra le rare occasioni, il paesaggio del “sacrificio di Isacco”).

E’ presente lo sfondo, mentre solitamente Caravaggio preferiva eliminarlo per concentrare l’attenzione sul soggetto ed aumentare il pathos della rappresentazione.

Impossibile non menzionare le ombre leggibili, da subito tratto fortemente distintivo di Caravaggio, poi sublimato nel periodo della maturità con la descrizione del costato del “San Giovanni Battista” di Kansas City. Il risultato, qui in particolare sulla spalla sinistra del santo, sembra deludere.

Ma soprattutto: i personaggi di Caravaggio, idealizzati o ritratti con la potenza del suo naturalismo, androgini e sognanti (Ragazzo con canestra di frutta) o rozzi e malvagi, gaudenti o dormienti, segnati dalla melanconia o privi di vita, sono sempre fortemente espressivi e caratterizzati da un tratto nitido e deciso che qui non sembra appartenere al pittore. I personaggi del periodo giovanile già manifestano contorni del viso ben definiti, ed il talento di Michelangelo Merisi esploderà poi con tanta forza da farci apparire visibili, quando non lo sono, gli occhi di un San Giovanni imbronciato o di un San Girolamo immerso nella concentrazione della scrittura!

Tutta la pittura di Caravaggio, anche quella meno toccata dalla sua genialità, è comunicativa come la musica di Vasco Rossi: prende allo stomaco. E a guardare il “Sant’Agostino nello studio”, almeno dal monitor, non si prova grande emozione.

(per la cappella Cerasi in Santa Maria del Popolo a Roma: “Crocifissione di San Pietro: elevazione dello spirito e caduta della materia secondo Caravaggio”)

Previsioni Euribor 3 mesi del 24 giugno 2011

La settimana scorsa è stata caratterizzata dai consueti interrogativi suscitati dalla questione del debito pubblico della Grecia e, in aggiunta, dal declassamento per Anglo Irish Bank (deciso dall’agenzia di rating Standard&Poor’s) a soli 4 livelli dal giudizio “default”.

I timori per la continuativa presenza delle difficoltà finanziarie nei Paesi periferici hanno indotto gli operatori sul mercato Liffe ad abbassare ulteriormente i livelli dei tassi Euribor 3 mesi previsti sulle scadenze più ravvicinate. Si mantiene comunque inalterata la stima del ritocco del costo del denaro (+0,25) che la Bce dovrebbe operare a luglio.

(per le previsioni su tassi Euribor 3 mesi del prossimo 1° luglio si legga: http://www.questidenari.com/?p=4559)

La circolare 24/E del 30 maggio 2011: operazioni escluse, contratti collegati e a corrispettivo periodico per la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA (parte III)

(continua dalla parte II: http://www.questidenari.com/?p=4462)

Tra i casi particolari del provvedimento menzionati dalla Circolare 24/E del 30 maggio 2011 vi sono i contratti di appalto, fornitura, somministrazione e gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici (contratti di locazione, noleggio, concessione, etc.): la comunicazione va effettuata solo se i corrispettivi dovuti in un intero anno solare sono di importo complessivo non inferiore a 3.000 euro. Al contrario, per le altre tipologie di contratto (es. compravendita) il superamento della soglia di 3.000 euro va sempre collegato alla singola operazione.

Per i contratti tra loro collegati, invece, bisogna valutare la somma complessiva dei corrispettivi di tutti i contratti.

In particolare, “a fronte del pagamento frazionato del corrispettivo relativo a un unico contratto che prevede corrispettivi periodici ovvero a più contratti tra loro collegati in relazione ai quali sono previsti corrispettivi di importo complessivo superiore, in un anno solare, ai limiti (3.000 euro ovvero 3.600 euro), dovrà essere comunicato l’importo complessivo delle operazioni rese e ricevute nell’anno di riferimento, anche se il corrispettivo relativo al singolo contratto è inferiore a detti limiti” (per ulteriori istruzioni sulla compilazione del tracciato record si faccia riferimento alla fonte in formato pdf: Circolare 24/E dal sito web dell’Agenzia delle Entrate).

In generale, quanto stabilito per i contratti a corrispettivo periodico, o tra loro collegati, vale anche per tutte le operazioni di importo unitario pari o superiore ai limiti, indipendentemente dal fatto che il pagamento sia regolato in modo ripartito (es. acconto e saldo) ed effettuato in anni diversi. A titolo esemplificativo, nel caso di cessioni di beni per importo 10.000 euro con fatturazione nell’anno di riferimento di un unico acconto pari a 2.500 euro, dovrà essere indicata la sola operazione resa e ricevuta nell’anno pari a 2.500 euro, anche se inferiore alla soglia.

Tra le operazioni escluse dall’obbligo di comunicazione si trovano le importazioni e le esportazioni di cui all’art. 8, 1°, lettere a) e b) del decreto. L’obbligo di comunicazione sussiste, invece, per le operazioni poste in essere tra operatori nazionali, anche tramite commissionari, nell’ambito delle c.d. esportazioni indirette di cui alla lettera c) dell’art. 8 (per le operazioni effettuate nei confronti degli esportatori abituali), e delle c.d. triangolazioni comunitarie di cui all’art. 58 del decreto legge n. 331 del 1993. Ad esempio, in caso di triangolare comunitaria, diviene oggetto di monitoraggio la cessione tra i due operatori nazionali, mentre rimane esclusa l’operazione che si realizza con l’ultimo cessionario comunitario (che poi sarà monitorata col modello Intrastat).

Come già anticipato, tra le operazioni escluse vi sono quelle effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell’IVA, quando il pagamento dei corrispettivi avviene mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7, 6°, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n° 605, così come previsto dall’art. 7, 2°, lettera o) del decreto-legge 13 maggio 2011, n° 70. La Circolare precisa che non rientrano tra le citate carte di credito, di debito o prepagate, quelle emesse da operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio nazionale.

(continua http://www.questidenari.com/?p=4538)

(per il significato di collegamento negoziale, l’elemento formale della fattura e gli altri chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate forniti nel documento dell’11 ottobre 2011 si legga “Collegamento negoziale, fattura e ricevuta fiscale: comunicazione delle operazioni con importo non inferiore alla soglia di rilevanza ai fini Iva (3.000, 3.600 o 25.000 euro)”)

(per la data ultima di invio dei dati da parte degli intermediari finanziari: “Spesometro: prorogata al 15 ottobre 2012 la comunicazione degli acquisti con carta di credito e bancomat“)

Bot semestrali e Ctz: asta del 27 giugno 2011

Con regolamento 30 giugno 2011, il MEF ha disposto per lunedi 27 giugno 2011 l’asta per i Buoni Ordinari del Tesoro semestrali col sistema di collocamento dell’asta competitiva, e l’asta per i Certificati di credito del Tesoro “Zero coupon” col sistema dell’asta marginale.

I Bot 6 mesi hanno scadenza 30/12/2011 (183 giorni), sono offerti per 8 miliardi di euro ed avevano fatto registrare rendimento medio ponderato pari all’1,657% nell’ultima asta dello scorso 26 maggio. Nella mattinata di lunedi i Bot semestrali (ISIN IT0004729734, 1° tranche, emissione 30/06/2011) hanno ricevuto richieste per quasi 13,767 miliardi di euro (rapporto di copertura 1,72 con offerta interamente assegnata) ed hanno fatto segnare rendimento medio ponderato in salita all’1,988%.

I Ctz (quinta tranche, ISIN IT0004716327) hanno decorrenza 29 aprile 2011 e scadenza 30 aprile 2013, sono emessi per importo nominale pari a 2,5 miliardi di euro ed avevano fatto registrare rendimento lordo pari a 2,851% nell’ultima asta dello scorso 26 maggio. Nella mattinata di lunedi i Ctz hanno ricevuto richieste per quasi 4,676 miliardi di euro (rapporto di copertura 1,87 con offerta interamente assegnata) ed hanno fatto segnare rendimento lordo in salita al 3,219%.

Fonte: Dipartimento del Tesoro

(per l’asta dei Bot 6 mesi e dei Ctz al giorno 26 luglio 2011: http://www.questidenari.com/?p=4732)

CCTeu a scadenza 2015 e 2018, Btp 3 anni e Btp 10 anni: asta del 28 giugno 2011

Il MEF ha disposto per martedi 28 giugno 2011, in asta marginale e con regolamento 1° luglio 2011, l’emissione dei titoli di Stato relativi ai Certificati di Credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi e relativi ai Buoni del Tesoro Poliennali triennali e decennali.

I CCTeu (ISIN IT0004716319, decorrenza 15/04/2011, scadenza 15/04/2018, tasso d’interesse semestrale lordo pari all’Euribor 6 mesi maggiorato dell’1% e cedola semestrale in corso, con scadenza 15 ottobre 2011, pari all’1,335% con tasso annualizzato lordo 2,626%) sono offerti in quinta tranche e, nella precedente asta del 30 maggio scorso, avevano fatto segnare rendimento lordo del 3%. I CCTeu a scadenza 2018 in corso di emissione sono offerti con ammontare nominale da un minimo di 750 milioni di euro ad un massimo di 1,25 miliardi di euro. Il rendimento lordo dei CCTeu, nella mattinata di martedi, è risultato pari al 3,38% ed il rapporto di copertura si è attestato a 1,59 derivante da richieste per 1,987 miliardi di euro (importo massimo offerto interamente assegnato).

I CCTeu (ISIN IT0004620305, decorrenza 15/06/2010, scadenza 15/12/2015, tasso d’interesse semestrale lordo pari all’Euribor 6 mesi maggiorato dello 0,8% e cedola semestrale in corso, con scadenza 15 dicembre 2011, pari all’1,291% con tasso annualizzato lordo 2,539%) sono offerti in undicesima tranche e, nella precedente asta del 30 dicembre 2010, avevano fatto segnare rendimento lordo del 2,8%. I CCTeu a scadenza 2015 non più in corso di emissione sono offerti con ammontare nominale da un minimo di 500 milioni di euro ad un massimo di 1 miliardo di euro. Il rendimento lordo dei CCTeu (vita residua: 4 anni), nella mattinata di martedi, è risultato pari al 3,17% ed il rapporto di copertura si è attestato a 1,63 derivante da richieste per oltre 1,613 miliardi di euro (importo assegnato pari a 991,32 milioni di euro).

I Btp 3 anni (ISIN IT0004707995, decorrenza 01/04/2011, scadenza 01/04/2014, tasso d’interesse annuo lordo 3%) sono offerti in settima tranche e, nella precedente asta del 30 maggio scorso, avevano fatto segnare rendimento lordo del 3,43%. I Btp triennali sono offerti con ammontare nominale da un minimo di 1,75 miliardi di euro ad un massimo di 2,75 miliardi di euro. Il rendimento lordo dei Btp triennali, nella mattinata di martedi, è risultato in aumento al 3,68% ed il rapporto di copertura si è attestato a 1,39 derivante da richieste per oltre 3,663 miliardi di euro (assegnati oltre 2,644 miliardi di euro).

I Btp 10 anni (ISIN IT0004695075, decorrenza 01/03/2011, scadenza 01/09/2021, tasso d’interesse annuo lordo 4,75%) sono offerti in nona tranche e, nella precedente asta del 30 maggio scorso, avevano fatto segnare rendimento lordo del 4,73%. I Btp decennali sono offerti con ammontare nominale da un minimo di 2 miliardi di euro ad un massimo di 3 miliardi di euro. Il rendimento lordo dei Btp decennali, nella mattinata di martedi, è risultato in aumento al 4,94% ed il rapporto di copertura si è attestato a 1,33 derivante da richieste per oltre 4,001 miliardi di euro (importo massimo offerto interamente assegnato).

Fonte: Dipartimento del Tesoro

(per la prossima asta datata 28 luglio 2011 dei titoli Btp triennali e decennali, e dei titoli CCTeu a scadenza 2015 e 2018 si legga http://www.questidenari.com/?p=4745)