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Cartella di pagamento: compensazione con i crediti d’imposta, modelli e divieti. Crediti verso la Pubblica Amministrazione

(continua da “Cartella di pagamento: richiesta, proroga e decadenza per il piano di rateizzazione ordinario o straordinario”)

Con riferimento ai tributi erariali (imposte sui redditi e addizionali, Iva, Registro e altri tributi indiretti, Irap, etc.) ed ai relativi oneri accessori (compresi aggi e spese a favore dell’agente della riscossione), è possibile estinguere le cartelle di pagamento attraverso compensazione con i crediti per le stesse imposte erariali. Detto pagamento tempestivo comporta l’utilizzo del modello F24 Accise (codice tributo RUOL) entro 60 giorni dalla notifica.

E’ necessario, invece, utilizzare uno specifico modulo reperibile sul sito web Equitalia – download della “DICHIARAZIONE DI AVVENUTA COMPENSAZIONE E/O RICHIESTA DI IMPUTAZIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL’ARTICOLO 31, COMMA 1 DEL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2010 N. 78 (CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 30 LUGLIO 2010 N. 122)” disponibile con approfondimenti alla pagina di gruppoequitalia.it – in caso il pagamento attenga soltanto ad una parte delle imposte dovute ed indicare l’avvenuto pagamento in compensazione con l’F24 Accise.

I debiti iscritti a ruolo per imposte erariali ed accessori di importo superiore a 1.500 euro, e per i quali è scaduto il termine di pagamento, dal 1° gennaio 2011 non possono essere compensati nel modello F24. I crediti disponibili possono essere utilizzati solo dopo l’estinzione dei debiti erariali iscritti a ruolo e scaduti e l’inosservanza del divieto comporta l’applicazione di una sanzione pari alla metà dell’importo dei debiti iscritti a ruolo, fino al limite dell’intera somma indebitamente compensata.

Il divieto riguarda la sola ipotesi di “compensazione orizzontale” (fra tributi di diversa tipologia tramite il modello F24) e pertanto non inficia la “compensazione verticale” (nell’ambito dello stesso tributo. Esempio: Irpef con Irpef).

Le somme iscritte a ruolo notificate entro il 30 settembre 2013 possono essere estinte anche mediante compensazione con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche per somministrazione, forniture e appalti.

(continua “Cartella di pagamento: riscossione coattiva per debiti fino a 1.000 euro, ganasce fiscali, ipoteca, pignoramento immobiliare ed esclusioni, pignoramento dei crediti”)

Circolare n. 5/E dell’11 marzo 2013: quando l’Imu sostituisce l’Irpef. Immobili non locati

Al fine di chiarire i rapporti tra l’Imu e le imposte sui redditi, con la circolare N. 5/E dell’11 marzo 2013 l’Agenzia delle Entrate rammenta

        l’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011 contenente la disposizione secondo cui l’Imu “sostituisce, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati …”, e

        l’art. 3, comma 3, del TUIR che stabilisce il principio secondo il quale “sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile: a) i redditi esenti dall’imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva;”.

Per l’art. 8 del d.lgs 23/2011 l’effetto di sostituzione dell’Irpef si attua con l’esclusione dalla base imponibile Irpef del reddito fondiario prodotto dagli immobili non affittati o non locati soggetti a Imu.

L’esclusione opera anche “se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari di cui all’articolo 25 di importo complessivo non superiore a 500 euro” in base all’art. 11, comma 2-bis, del Tuir.

In ogni caso il contribuente deve indicare i dati relativi a tutti i terreni e fabbricati posseduti, compresi quelli i cui redditi sono sostituiti dall’IMU, nel modello 730/2013 o Unico Persone fisiche 2013.

Rimane confermata l’indeducibilità dell’Imu dalla base imponibile dell’IRPEF, dell’imposta sul reddito delle società (IRES) e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) come da precedente circolare n. 3/DF del 2012.

La circolare prosegue precisando che già con la stessa n. 3/DF del 2012 erano stati definiti “beni non locati” sia i fabbricati sia i terreni, da cui segue che l’effetto sostitutivo si realizza sui redditi fondiari derivanti dai terreni, per la componente dominicale, come dai fabbricati non affittati e non locati. Sono compresi tra questi ultimi gli immobili concessi in comodato gratuito e quelli destinati ad uso promiscuo dal professionista.

L’effetto sostituzione non opera se gli immobili non producono redditi fondiari: ciò accade quando si applica l’Irpef

        ai redditi derivanti da terreni dati in affitto per usi non agricoli, in quanto i terreni non sono considerati produttivi di reddito dominicale bensì produttivi di redditi diversi, ed

        alle indennità di occupazione (ugualmente considerate fonti di redditi diversi).

Non bisogna incorrere nell’errore di interpretare estensivamente le agevolazioni: pure in caso di esenzione Imu, le regole proprie delle imposte sui redditi, e relative addizionali, continuano ad essere applicate ove dovute (es. terreni incolti siti in aree montane e di collina).

(continua “Circolare N. 5/E dell’11 marzo 2013: Imu ed effetto sostituzione per immobili locati part time. Deduzione ed esonero dall’obbligo di presentazione dichiarazione“)

Manovra economica 2011-2014 e delega per la riforma fiscale e assistenziale

Il Consiglio dei Ministri, giovedi 30 giugno 2011, ha approvato il decreto-legge per la stabilizzazione finanziaria (manovra economica) ed ha approvato un disegno di legge delega per la riforma fiscale e assistenziale. La manovra economica sarà in Aula alla Camera l’ultima settimana di luglio.

Tra i punti del provvedimento si trovano: la maggiorazione di imposta per le automobili con motore di potenza superiore ai 225 KW, equivalenti a 301 cavalli (superbollo auto); l’istituzione di un forfait fiscale al 5%, relativo alle imprese fatte dai giovani fino a 35 anni, per cinque anni (fiscalità delle imprese); l’immediatezza del controllo sulle assenze dei dipendenti della pubblica amministrazione, se la “malattia” si verifica nei giorni precedenti o successivi a quelli non lavorativi (stretta su dipendenti pubblici). Infine: riduzione del personale degli uffici Ice per almeno 200 unità, con mantenimento degli stessi uffici in Italia di 2 sole unità a Roma e Milano; decurtazione del finanziamento pubblico ai partiti del 10%; istituzione dell’election day, con accorpamento delle elezioni nazionali e amministrative; “aerei blu” riservati al Capo dello Stato, ai Presidenti di Camera e Senato ed ai Presidenti del Consiglio e della Corte Costituzionale, e a disposizione degli altri Ministri unicamente per i viaggi istituzionali all’estero; le “auto blu” rimangono quelle attualmente in uso, mentre in futuro ne avranno diritto i Presidenti (ad esclusione di quello della Corte Costituzionale) limitatamente alle auto di cilindrata non superiore a 1.600 cc, fatte salve le esigenze di sicurezza; gli stipendi dei parlamentari saranno parificati a quelli dei colleghi europei (risparmi). Fonte: Corriere.it

L’età pensionistica delle donne nel settore privato viene aumentata: l’acquisizione del diritto alla pensione, a partire dal 2020, necessiterà di un ulteriore mese, ovvero l’età sale a 60 anni + 1 mese; successivamente, i requisiti anagrafici verranno aumentati di 2 mesi a partire dal 1° gennaio 2021, per proseguire quindi progressivamente fino all’ultimo scaglione fissato in data 01/01/2032.

In particolare, dalla delega alla riforma fiscale si desume la revisione delle aliquote Irpef ridotte a tre: 20%, 30% e 40% (art. 2, 1°).

Viene fissato l’obiettivo di tassare le rendite finanziarie fino al 20%, con esclusione dei titoli di Stato come Bot, Ctz, Btp e CCTeu, e viene ammessa la riduzione della stessa aliquota per le forme previdenziali complementari. Specificamente, l’art. 1, 1°, lettera c), ai punti 1 e 2 menziona il regime fiscale sostitutivo per i redditi di natura finanziaria affermando che

– con esclusione dei titoli pubblici ed equivalenti, è introdotta “un’unica aliquota per le ritenute e le imposte sostitutive applicabili sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria non superiore al 20 per cento, facendo salva l’applicazione delle minori aliquote introdotte in adempimento di obblighi derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea”;

– “è possibile applicare un’aliquota inferiore rispetto a quella stabilita ai sensi del numero 1) sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria derivanti da piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti e dalle forme di previdenza e di assistenza socio-sanitaria complementare”.

Inoltre la riforma dell’imposta sul reddito, per quanto riguarda le semplificazioni di cui alla lettera d) del 1° comma dell’art. 2, prevede la revisione degli attuali regimi forfaitari, atta a favorire le nuove imprese, e la revisione degli studi di settore.

L’art. 3 menziona la revisione graduale delle attuali aliquote dell’Imposta sul Valore Aggiunto, il coordinamento col sistema dell’accisa al fine di ridurre gli effetti di duplicazione, la razionalizzazione dei sistemi speciali per evitare le distorsioni applicative della cosiddetta IVA di gruppo, e la semplificazione degli adempimenti formali.

Infine, l’art. 4 (imposta sui servizi) prevede la razionalizzazione in una sola obbligazione fiscale, ed in un solo prelievo, dei tributi relativi all’imposta di registro, di bollo, sulle assicurazioni, sugli intrattenimenti, e dei tributi relativi alle imposte ipotecarie e catastali e relativi alla tassa sulle concessioni governative e sui contratti di borsa; l’art. 6 afferma che il Governo punta ad eliminare gradualmente l’imposta regionale sulle attività produttive (abolizione IRAP), con prioritaria esclusione dalla base imponibile del costo del lavoro.

La bozza del ddl delega è disponibile in formato pdf dal sito web MilanoFinanza.it.

(per l’innalzamento dell’imposta di bollo sul conto titoli previsto dal decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, si legga http://www.questidenari.com/?p=4594)

Acconto Irpef al 79%

Al momento non si tratta ancora di una riduzione della pressione fiscale inquadrata nell’ottica della revisione sistemica, ma si può parlare di un intervento finalizzato a ritardare nel tempo il pagamento dell’Irpef nella misura di 20 punti percentuali.

Il prossimo 30 novembre, infatti, piccole e medie imprese, ditte individuali, società di persone e titolari di partita Iva che pagano l’Irpef, con esclusione dei lavoratori dipendenti che versano le tasse in busta paga (eccetto quelli titolari di redditi aggiuntivi per la seconda casa, o per l’incasso di collaborazioni, ed eccetto coloro che hanno redditi assimilabili a quelli da lavoro, come i separati che percepiscono un assegno familiare), verseranno un acconto ridotto al 79% dell’imposta dovuta, trattenendo così nelle tasche la maggiore liquidità che sarà recuperata in sede di conguaglio 2010.

Ires e Irap restano esclusi dalle disposizioni del decreto legge approvato ieri dal Consiglio dei Ministri: il provvedimento, quindi, non vale per le società di capitali (Spa ed Srl), ma a beneficiarne saranno le micro-imprese ed il “popolo della partita Iva” che presentano la dichiarazione “Unico”.

Fonte: IlSole24Ore

Inizio attività imprenditoriale o autonoma /4

            Nel nostro Paese, generalmente, con la chiusura dell’anno solare si chiudono gli esercizi fiscali e successivamente si pagano le tasse sugli utili generati.

Il periodo in cui si pagano le tasse è maggio, solitamente – per sinteticità non affrontiamo il discorso della rateizzazione ma parleremo di imposte a saldo.

I soggetti in contabilità ordinaria pagano le imposte in funzione degli utili conseguiti a seguito della chiusura del bilancio, i soggetti in contabilità semplificata pagano in funzione della differenza tra le entrate e le uscite, quelli in contabilità forfettaria pagano in base all’aliquota fissa del 20% sugli incassi conseguiti.

Per le società di capitali in contabilità ordinaria per obbligo, le imposte si versano in base ad un’aliquota fissa – generalmente del 32% – chiamata IRES, e ad una seconda che varia in base alla regione di localizzazione della sede legale chiamata IRAP.

Le persone fisiche, invece, pagano le imposte progressivamente: detta progressività è stata predisposta in funzione di un criterio di equità sociale, dato che più aumenta il reddito e più è alta l’aliquota marginale denominata IRPEF. Anche per le persone fisiche abbiamo un’imposta ad aliquota fissa che si chiama IRAP.

Una menzione a parte meritano le addizionali sia comunali che regionali che variano fra regione e regione ed anche fra comuni della stessa regione.

Da quando sono state tagliati i trasferimenti dalle casse dello Stato agli Enti locali, gli stessi enti fanno leva su queste addizionali per sanare i loro bilanci, modificando le stesse in funzione delle necessità: basti pensare a quello che la Regione Lazio è costretta a fare per sanare il deficit del servizio sanitario.

Naturalmente sul modello di dichiarazione confluiscono tutti i redditi conseguiti dal soggetto dichiarante: fabbricati, terreni, redditi di partecipazione e diversi. Tutti questi confluiscono nel quadro N dal quale si estrapola l’imposta dovuta.

Compatibilmente con le necessità dello Stato, è stata introdotta la tassazione in acconto che colpisce tutti i contribuenti da un certo importo (di imposte da versare) in su, e, se si supera una determinata cifra, la tassazione in acconto viene divisa in due soluzioni: una a maggio con il pagamento del saldo, e l’altra a novembre.

Le imposte vanno versate facendo uso del modello F/24 predisposto per vari pagamenti, in cui è presente una sezione per l’Erario, una per i contributi Inps, una per le addizionali regionali e l’Irap, una per le addizionali comunali e l’Ici, una per l’Inail e l’ultima per gli enti vari.

Le persone fisiche che non esercitano attività imprenditoriali possono presentare il modello alla banca o alla posta o esattoria, mentre le società e le persone fisiche titolari di attività imprenditoriali sono tenuti ad effettuare il pagamento tramite presentazione di modello telematico che permette al Ministero delle Finanze di ottenere informazioni in tempo reale.

 

FINE PUNTATA N° 4 – la tassazione