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BTP Italia 20.04.2023 (ISIN IT0005105835): tasso definitivo 0,5%

E’ rimasto invariato allo 0,50%, pari al minimo garantito, il tasso cedolare (reale) annuo definitivo pagato in due cedole semestrali dal BTP Italia 20.04.2023 (ISIN IT0005105835), godimento e regolamento 20 aprile 2015, scadenza 20 aprile 2023 (durata 8 anni).

L’importo emesso nella prima fase del periodo di collocamento dedicata agli investitori retail è stato pari a quasi 5,379 miliardi di euro.

Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze

(per i dettagli del collocamento: “BTP Italia 20.04.2023 (ISIN IT0005105835): tasso minimo 0,5%”)

BTP Italia 20.04.2023 (ISIN IT0005105835): tasso minimo 0,5%

Il MEF ha comunicato che il nuovo BTP Italia (ottava emissione) indicizzato all’inflazione italiana – indice FOI ex tabacchi – avrà durata 8 anni.

Il titolo sarà emesso alla pari (prezzo di emissione 100) nella prima fase del periodo di collocamento, dedicata ai risparmiatori individuali ed altri affini con piena soddisfazione degli ordini, dalle ore 9:00 del giorno 13 aprile fino alle ore 17:30 del 15 aprile 2015 salvo chiusura anticipata; la raccolta ordini d’acquisto avviene sul MOT.

La data godimento è il 20 aprile 2015, la scadenza 20 aprile 2023 ed il codice ISIN IT0005105835.

La data regolamento, unica per tutti gli ordini d’acquisto, coincide con quella di godimento ed il numero indice dell’inflazione calcolato alla stessa data è 106,69.

Il taglio minimo acquistabile durante la prima fase è pari a 1.000 euro.

Non è prevista alcuna commissione a carico degli investitori e, a coloro che deterranno il titolo fino a scadenza, sarà riconosciuto un premio di fedeltà di ammontare fisso pari al 4 per mille lordo (da calcolarsi sull’importo nominale acquistato non rivalutato).

Il tasso cedolare (reale) minimo annuo garantito è pari allo 0,50% e l’aliquota fiscale è applicata nella misura del 12,5% per cento.

La cedola semestrale posticipata è indicizzata all’indice FOI senza tabacchi (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati) del semestre di competenza ed è calcolata moltiplicando la metà del tasso cedolare reale annuo definitivo per il capitale rivalutato. In caso di deflazione nel semestre, la cedola dello stesso semestre viene calcolata moltiplicando detto tasso cedolare semestrale reale fisso per il capitale nominale non rivalutato (floor sulla cedola). In caso di inflazione nei semestri successivi, la rivalutazione del capitale avverrà soltanto se l’indice tornerà a superare il livello massimo raggiunto nei semestri precedenti.

La rivalutazione semestrale del capitale, in base all’indice FOI senza tabacchi, è applicata al valore nominale acquistato. Il rimborso del capitale avviene in unica soluzione a scadenza al valore nominale non rivalutato (anche in caso di deflazione).

Il tasso minimo garantito del BTP Italia 27.10.2020, nella settima emissione dell’ottobre scorso, era stato fissato all’1,15% e, al termine del periodo di collocamento, il tasso reale definitivo era salito all’1,25%.

Fonte: MEF

(per i risultati dell’ottava emissione del Btp Italia 8 anni: “BTP Italia 20.04.2023 (ISIN IT0005105835): tasso definitivo 0,5%

BTP Italia 27.10.2020 (ISIN IT0005058901): tasso definitivo 1,25%

E’ salito all’1,25%, dieci centesimi sopra il minimo garantito, il tasso cedolare (reale) annuo definitivo pagato in due cedole semestrali dal BTP Italia 27.10.2020 (ISIN IT0005058901), godimento e regolamento 27 ottobre 2014, scadenza 27 ottobre 2020 (durata 6 anni).

L’importo emesso è stato pari ad oltre 7,506 miliardi di euro.

Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze

(per i dettagli del collocamento: “BTP Italia 27.10.2020 (ISIN IT0005058901): tasso minimo 1,15%”)

(per l’ottava emissione del BTP Italia 8 anni: “BTP Italia 20.04.2023 (ISIN IT0005105835): tasso minimo 0,5%”)

BTP Italia 27.10.2020 (ISIN IT0005058901): tasso minimo 1,15%

Il MEF ha comunicato che il nuovo BTP Italia indicizzato all’inflazione italiana – indice FOI ex tabacchi – avrà durata 6 anni.

Il titolo sarà emesso alla pari (prezzo di emissione 100) nella prima fase del periodo di collocamento, dedicata ai risparmiatori individuali ed altri affini, dal 20 al 22 ottobre 2014 salvo chiusura anticipata; la raccolta ordini d’acquisto avviene sul MOT.

La data godimento è il 27 ottobre 2014, la scadenza 27 ottobre 2020 ed il codice ISIN IT0005058901.

La data regolamento, unica per tutti gli ordini d’acquisto, coincide con quella di godimento ed il numero indice dell’inflazione calcolato alla stessa data è 107,46774.

Il taglio minimo acquistabile durante la prima fase è pari a 1.000 euro.

Non è prevista alcuna commissione a carico degli investitori e, a coloro che deterranno il titolo fino a scadenza, sarà riconosciuto un premio di fedeltà di ammontare fisso pari al 4 per mille lordo (da calcolarsi sull’importo nominale acquistato non rivalutato).

Il tasso cedolare (reale) minimo annuo garantito è pari all’1,15% e l’aliquota fiscale è applicata nella misura del 12,5% per cento.

La cedola semestrale posticipata è indicizzata all’indice FOI senza tabacchi del semestre di competenza e calcolata moltiplicando la metà del tasso cedolare reale annuo definitivo per il capitale rivalutato. In caso di deflazione nel semestre, la cedola dello stesso semestre viene calcolata moltiplicando detto tasso cedolare semestrale reale fisso per il capitale nominale non rivalutato (floor sulla cedola).

La rivalutazione semestrale del capitale, in base all’indice FOI senza tabacchi, è applicata al valore nominale acquistato. Il rimborso del capitale avviene in unica soluzione a scadenza al valore nominale non rivalutato (anche in caso di deflazione).

Il tasso minimo garantito del BTP Italia 23.04.2020, nella sesta emissione dell’aprile scorso, era stato fissato all’1,65% e, al termine del periodo di collocamento, il tasso reale definitivo era rimasto invariato all’1,65%.

Fonte: Dipartimento del Tesoro

(per i risultati della settima emissione del Btp Italia 6 anni: “BTP Italia 27.10.2020 (ISIN IT0005058901): tasso definitivo 1,25%”)

Cartella di pagamento: riscossione coattiva per debiti fino a 1.000 euro, ganasce fiscali, ipoteca, pignoramento immobiliare ed esclusioni, pignoramento dei crediti

(continua da “Cartella di pagamento: compensazione con i crediti d’imposta, modelli e divieti. Crediti verso la Pubblica Amministrazione”)

Se il contribuente non paga una cartella nei termini previsti nè presenta ricorso, in mancanza di un provvedimento di sospensione o annullamento da parte dell’ente impositore o della Commissione tributaria, l’Agente della riscossione procede al recupero forzato.

Nei casi di riscossione coattiva dei debiti fino a 1.000 euro, non si può procedere con le azioni cautelari ed esecutive prima che siano trascorsi 120 giorni dall’invio, a mezzo posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.

Con la misura cautelare del fermo amministrativo viene impedita la circolazione del mezzo del debitore (l’automobile, ad esempio).

L’agente della riscossione notifica allo stesso debitore (o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri) una comunicazione preventiva contenente l’avviso che verrà eseguito il fermo in mancanza del pagamento delle somme dovute entro 30 giorni. Entro lo stesso termine i soggetti debitori e coobbligati possono opporsi dimostrando all’agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all’attività di impresa o della professione.

Non è prevista alcuna spesa a carico del debitore per la cancellazione del fermo.

Attraverso l’ipoteca, misura cautelare che può essere iscritta a garanzia del credito nel solo caso di importo complessivamente non inferiore a 20 mila euro, all’ente creditore viene attribuito il diritto di essere soddisfatto con preferenza in caso di espropriazione.

Dopo l’iscrizione di ipoteca, in caso il pagamento non sia stato ancora effettuato, l’Agente della riscossione procede al pignoramento immobiliare per rendere possibile la vendita all’asta dell’immobile ad esclusione dei casi in cui lo stesso sia destinato ad uso abitativo ed il debitore vi risieda anagraficamente, si tratti di una villa (A/8) o un castello o un palazzo di eminente pregio artistico o storico (A/9), il debitore sia proprietario del medesimo unico immobile. Negli altri casi si può procedere a pignorare solo se l’importo del debito iscritto a ruolo supera i 120.000 euro e sono trascorsi sei mesi dall’iscrizione di ipoteca senza che il debitore abbia pagato.

Equitalia può recuperare somme direttamente da terzi nei confronti dei quali il debitore vanti un credito (pignoramento dei crediti). Possono essere pignorate somme dovute a titolo di stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, in misura pari a 1/10 per importi fino a 2.500 euro, 1/7 per importi compresi tra 2.500 e 5.000 euro, 1/5 per importi superiori a 5.000 euro.

Cartella di pagamento: compensazione con i crediti d’imposta, modelli e divieti. Crediti verso la Pubblica Amministrazione

(continua da “Cartella di pagamento: richiesta, proroga e decadenza per il piano di rateizzazione ordinario o straordinario”)

Con riferimento ai tributi erariali (imposte sui redditi e addizionali, Iva, Registro e altri tributi indiretti, Irap, etc.) ed ai relativi oneri accessori (compresi aggi e spese a favore dell’agente della riscossione), è possibile estinguere le cartelle di pagamento attraverso compensazione con i crediti per le stesse imposte erariali. Detto pagamento tempestivo comporta l’utilizzo del modello F24 Accise (codice tributo RUOL) entro 60 giorni dalla notifica.

E’ necessario, invece, utilizzare uno specifico modulo reperibile sul sito web Equitalia – download della “DICHIARAZIONE DI AVVENUTA COMPENSAZIONE E/O RICHIESTA DI IMPUTAZIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL’ARTICOLO 31, COMMA 1 DEL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2010 N. 78 (CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 30 LUGLIO 2010 N. 122)” disponibile con approfondimenti alla pagina di gruppoequitalia.it – in caso il pagamento attenga soltanto ad una parte delle imposte dovute ed indicare l’avvenuto pagamento in compensazione con l’F24 Accise.

I debiti iscritti a ruolo per imposte erariali ed accessori di importo superiore a 1.500 euro, e per i quali è scaduto il termine di pagamento, dal 1° gennaio 2011 non possono essere compensati nel modello F24. I crediti disponibili possono essere utilizzati solo dopo l’estinzione dei debiti erariali iscritti a ruolo e scaduti e l’inosservanza del divieto comporta l’applicazione di una sanzione pari alla metà dell’importo dei debiti iscritti a ruolo, fino al limite dell’intera somma indebitamente compensata.

Il divieto riguarda la sola ipotesi di “compensazione orizzontale” (fra tributi di diversa tipologia tramite il modello F24) e pertanto non inficia la “compensazione verticale” (nell’ambito dello stesso tributo. Esempio: Irpef con Irpef).

Le somme iscritte a ruolo notificate entro il 30 settembre 2013 possono essere estinte anche mediante compensazione con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche per somministrazione, forniture e appalti.

(continua “Cartella di pagamento: riscossione coattiva per debiti fino a 1.000 euro, ganasce fiscali, ipoteca, pignoramento immobiliare ed esclusioni, pignoramento dei crediti”)