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Espropriazione immobiliare

 

E’ quel processo volto alla soddisfazione del credito di denaro (esecuzione dell’obbligazione pecuniaria), da realizzare con l’esecuzione del debito: vincolando beni immobili del debitore mediante l’atto di pignoramento e attraverso la procedura – compiuta da organi giudiziari – si perviene alla vendita a terzi del bene, versando il ricavato al creditore, oppure assegnando il bene pignorato direttamente al creditore.

Il fenomeno più pregnante di questa procedura è appunto l’espropriazione forzata del debitore da parte di organi giudiziari ed a favore del creditore, il quale riceve soddisfazione totale o parziale del proprio credito in denaro – ricavato dalla vendita del bene a terzi – o, talvolta il bene in natura al posto del denaro.

Presupposto del processo esecutivo è il “titolo esecutivo”, cioè un atto scritto che appartenga al novero stabilito dalle nostre leggi e presenti determinati requisiti (sentenza, decreto ingiuntivo, cambiale, assegno bancario, atto ricevuto da notaio, ecc.).

Il processo deve essere necessariamente preceduto dalla notifica del titolo esecutivo e dell’atto di precetto (intimazione formale di adempiere).

La materia è regolata dagli artt. 483 e segg. codice di procedura civile e 555 e segg. codice di procedura civile.

Per ciò che attiene la procedura promossa dall’Agente della riscossione per tributi, imposte e contravvenzioni in genere (http://www.questidenari.com/?p=556), il ruolo non pagato costituisce titolo esecutivo per dare luogo all’espropriazione forzata, a cui segue la notifica della cartella di pagamento. Il procedimento ha inizio soltanto dopo che è decorso inutilmente il 60° giorno dalla notifica della cartella di pagamento, salvo i casi di dilazione e sospensione di pagamento.