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Imposte non dovute o pagate in eccedenza: rimborsi da modello 730, da modello Unico Pf o su richiesta

Il contribuente che ha versato imposte in misura maggiore a quelle dovute, ed usa il modello 730, ha diritto ad essere rimborsato direttamente dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico se il rimborso Irpef supera i 12 euro.

Se il rimborso non viene erogato, il contribuente presenta istanza all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate del luogo in cui si risiede allegando la certificazione con la quale il datore di lavoro, o l’ente pensionistico, afferma di non aver eseguito il conguaglio.

Con riferimento ai modelli 730 presentati a partire dal 2014, per un rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d’imposta derivanti da precedenti dichiarazioni, l’Agenzia delle Entrate effettua controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia prima di erogare la somma dovuta.

Il contribuente che ha versato imposte in misura maggiore a quelle dovute, ed usa il modello Unico Pf, ottiene il rimborso della somma spettante dall’Agenzia delle Entrate, eseguiti i normali controlli, se dalla dichiarazione dei redditi risulta un credito e nella compilazione del quadro RX ha indicato la volontà di essere rimborsato. In caso non risultasse operata una scelta, il credito verrebbe considerato come eccedenza da utilizzare nella successiva dichiarazione.

In tutti gli altri casi (errore materiale, duplicazione di versamento, inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento), il contribuente deve presentare una domanda di rimborso entro un determinato termine dal versamento, a pena di decadenza: 48 mesi per le imposte sui redditi (es. Irpef, Ires), i versamenti diretti, le ritenute operate dal sostituto d’imposta e le ritenute dirette operate dallo Stato e da altre P.A.; 36 mesi per le imposte indirette (es. registro, successioni e donazioni, bollo).

L’istanza di rimborso, contenente i motivi per i quali il contribuente ritiene di aver diritto al rimborso, va presentata in carta semplice all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente (es. quello competente per la residenza del contribuente o quello presso il quale è stato registrato l’atto o la successione) allegando le distinte dei versamenti eseguiti e le certificazioni delle ritenute subite.

La domanda di rimborso può essere accolta o respinta (vale la regola del silenzio-rifiuto): l’eventuale ricorso alla Commissione tributaria, esperito dopo almeno 90 giorni dalla presentazione della domanda, deve essere preceduto dal reclamo per le controversie fino a 20.000 euro.

(continua “Imposte non dovute o pagate in eccedenza: rimborso in contanti, con accredito su conto corrente o vaglia cambiario. Modelli di richiesta per le persone fisiche e per i soggetti diversi dalle persone fisiche”)

La comunicazione di operazioni sospette per il professionista. L’individuazione del titolare effettivo e le sanzioni

Il fenomeno del riciclaggio, che si manifesta con la reintroduzione nell’economia legale di denaro proveniente da reati al fine di occultarne l’origine illecita, ha comportato negli ultimi anni il susseguirsi di interventi normativi (tra cui la limitazione all’uso di contanti e titoli al portatore: http://www.questidenari.com/?tag=antiriciclaggio) e l’imposizione di obblighi a carico di soggetti diversi.

Fra questi ultimi non compaiono solo intermediari finanziari e non finanziari, ma anche professionisti (avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, revisori contabili e notai) chiamati a “verificare adeguatamente” la propria clientela, registrare e conservare i dati relativi ai rapporti continuativi e alle operazioni, adottare adeguate procedure organizzative e misure di controllo interno, ed eventualmente effettuare la segnalazione di operazioni sospette alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria).

Le violazioni in materia di identificazione e registrazione della clientela, di tipo penale, sono sanzionate con una multa da 2.600 euro a 13.000 euro, salvo che il fatto non costituisca reato più grave; in caso di ricorso a mezzi fraudolenti per l’assolvimento dei predetti obblighi, al fine di ostacolare l’individuazione di un determinato soggetto, le sanzioni sono raddoppiate.

La verifica della clientela, per i professionisti, comporta l’identificazione del cliente ed il controllo della sua identità, o dell’eventuale titolare effettivo, in base a documenti, dati ed informazioni ottenuti da fonte affidabile ed indipendente. Si rende necessario, inoltre, l’ottenimento di informazioni su scopo e natura della prestazione professionale, nonché il controllo costante nel corso della prestazione stessa attraverso l’analisi delle transazioni concluse durante tutto il rapporto.

In particolare, le attività di identificazione e registrazione svolte dal professionista possono comportare la verifica della sussistenza di una effettiva titolarità nei casi in cui la clientela sia rappresentata da una società controllata da altre società o entità giuridiche collocate anche all’estero. Il titolare effettivo è la persona fisica per conto della quale viene esercitata l’attività, ovvero, nelle persona giuridica, è rappresentato dalla persona fisica che – direttamente o indirettamente – possiede o controlla in misura sufficiente partecipazioni al capitale sociale o diritti di voto, anche tramite azioni al portatore purché non si tratti di società quotata; si ritiene che detto criterio sia soddisfatto se la misura corrisponde ad almeno il 25% + 1 di partecipazione al capitale sociale. Infine, per fondazioni e trust il titolare effettivo è la persona fisica beneficiaria di almeno il 25% del patrimonio dell’entità giuridica; in caso detta persona non sia stata ancora determinata, il professionista individua la categoria di persone nel cui interesse agisce l’entità giuridica.

Oltre alla relazione diretta coi soggetti interessati, il professionista può avvalersi dei pubblici registri e di elenchi, atti e documenti al fine di individuare il titolare effettivo (per esempio ricorrendo a visura camerale).

Le segnalazioni di operazioni sospette, che non costituiscono violazione di obblighi di segretezza e non comportano responsabilità civili, penali o amministrative se poste in essere in buona fede e per le finalità previste dalla normativa, saranno effettuate esclusivamente con modalità telematiche a partire da maggio 2011 (sul portale Banca d’Italia sarà istituito apposito data-entry) e riporteranno:

–        i dati del cliente, dei delegati e delle controparti, oltre che dell’eventuale titolare effettivo o di altre persone sistematicamente presenti all’esecuzione delle operazioni (consulenti, familiari, soci);

–        l’eventuale riconducibilità della segnalazione agli schemi di evasione Iva intra Ue, imprese in crisi, usura e scudo fiscale;

–        eventuali provvedimenti giudiziari, investigativi o amministrativi collegati alla segnalazione (per quanto la sola conoscenza di un provvedimento, in assenza di altri elementi, non legittima la segnalazione. E’ il caso dei provvedimenti contenuti nelle richieste di indagini finanziarie ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. 600/73 sulle disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi).

I professionisti possono visualizzare le istruzioni per la compilazione e scaricare la modulistica relativa alla segnalazione di operazioni sospette dal sito della Banca d’Italia all’indirizzo http://www.bancaditalia.it.

Legge 120/10 – la circolare del 12 agosto 2010 sulle postazioni autovelox

E’ stata emanata la seconda circolare del Ministero dell’Interno (Dipartimento Pubblica Sicurezza) sulla riforma del Codice della strada (legge 29 luglio 2010, n. 120), entrata pienamente in vigore da quest’oggi 13 agosto – per la prima circolare si legga http://www.questidenari.com/?p=2813.

La circolare precisa le modalità di rilevamento delle infrazioni commesse per superamento dei limiti di velocità, per le quali sono previste sanzioni pecuniarie da un minimo di 38 euro fino ad un massimo di 3.119 euro (per il dettaglio delle multe in base alla gravità della violazione, per la perdita dei punti patente e le ulteriori sanzioni si veda http://www.questidenari.com/?p=2816).

In particolare, la circolare fa riferimento alla distanza di almeno 1 chilometro che è necessario osservare tra il cartello di preavviso della postazione di rilevamento e l’apparecchiatura stessa per la misurazione della velocità del veicolo, precisando che la norma riguarda i “dispositivi …….. finalizzati al controllo remoto delle violazioni …….. collocati ai sensi dell’art. 4 della L 168/2002 e, perciò, non riguarda i casi in cui l’accertamento dell’illecito sia effettuato con la presenza di un organo di polizia stradale” – punto 20, penultimo capoverso.

In altri termini, il vincolo della distanza di 1 Km non riguarda gli autovelox a presidio dei quali sia posta una pattuglia di agenti accertatori; inoltre, il vincolo non si applica (ultimo capoverso del punto 20) nel caso in cui “il limite di velocità sia generale per tipo di strada o sia riferito al particolare veicolo utilizzato”, ovvero nelle tratte stradali in cui il limite imposto dalla segnaletica coincida con quello generalmente previsto dal Codice della Strada.

Infine, il punto 32 della circolare chiarisce che l’accorciamento dei tempi di notifica delle multe (90 giorni) viene applicato alle infrazioni commesse dal 13 agosto 2010 – per la rateizzazione della multa o per l’eventuale ricorso al Giudice di Pace si legga http://www.questidenari.com/?p=2824.

Per i rimanenti punti della circolare, fra cui la precisazione sul fermo amministrativo immediato per incidente causato da guidatore in stato di ebbrezza, è possibile scaricare (in formato pdf) la circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Servizio Polizia Stradale – prot. n. 300/A/11310/10/101/3/3/9 del 12.08.2010 dal sito www.poliziamunicipale.it.

(per gli obblighi di comunicazione dei dati identificativi del trasgressore alla guida, le sanzioni ed il ricorso si veda http://www.questidenari.com/?p=2966)