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Cartella di pagamento: riscossione coattiva per debiti fino a 1.000 euro, ganasce fiscali, ipoteca, pignoramento immobiliare ed esclusioni, pignoramento dei crediti

(continua da “Cartella di pagamento: compensazione con i crediti d’imposta, modelli e divieti. Crediti verso la Pubblica Amministrazione”)

Se il contribuente non paga una cartella nei termini previsti nè presenta ricorso, in mancanza di un provvedimento di sospensione o annullamento da parte dell’ente impositore o della Commissione tributaria, l’Agente della riscossione procede al recupero forzato.

Nei casi di riscossione coattiva dei debiti fino a 1.000 euro, non si può procedere con le azioni cautelari ed esecutive prima che siano trascorsi 120 giorni dall’invio, a mezzo posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.

Con la misura cautelare del fermo amministrativo viene impedita la circolazione del mezzo del debitore (l’automobile, ad esempio).

L’agente della riscossione notifica allo stesso debitore (o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri) una comunicazione preventiva contenente l’avviso che verrà eseguito il fermo in mancanza del pagamento delle somme dovute entro 30 giorni. Entro lo stesso termine i soggetti debitori e coobbligati possono opporsi dimostrando all’agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all’attività di impresa o della professione.

Non è prevista alcuna spesa a carico del debitore per la cancellazione del fermo.

Attraverso l’ipoteca, misura cautelare che può essere iscritta a garanzia del credito nel solo caso di importo complessivamente non inferiore a 20 mila euro, all’ente creditore viene attribuito il diritto di essere soddisfatto con preferenza in caso di espropriazione.

Dopo l’iscrizione di ipoteca, in caso il pagamento non sia stato ancora effettuato, l’Agente della riscossione procede al pignoramento immobiliare per rendere possibile la vendita all’asta dell’immobile ad esclusione dei casi in cui lo stesso sia destinato ad uso abitativo ed il debitore vi risieda anagraficamente, si tratti di una villa (A/8) o un castello o un palazzo di eminente pregio artistico o storico (A/9), il debitore sia proprietario del medesimo unico immobile. Negli altri casi si può procedere a pignorare solo se l’importo del debito iscritto a ruolo supera i 120.000 euro e sono trascorsi sei mesi dall’iscrizione di ipoteca senza che il debitore abbia pagato.

Equitalia può recuperare somme direttamente da terzi nei confronti dei quali il debitore vanti un credito (pignoramento dei crediti). Possono essere pignorate somme dovute a titolo di stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, in misura pari a 1/10 per importi fino a 2.500 euro, 1/7 per importi compresi tra 2.500 e 5.000 euro, 1/5 per importi superiori a 5.000 euro.

Obbligazioni MEDIOBANCA SINTESI in Euro 2013/2021 (ISIN IT0004924004)

In acquisto sul Mot dove sono quotate a partire da quest’oggi 27 maggio 2013 per la prima tranche, le obbligazioni non subordinate strutturate con opzioni digitali denominate “MEDIOBANCA SINTESI in Euro 2013/2021” (ISIN IT0004924004, rating emittente BBB+ espresso attualmente da Standard & Poor’s) si rivolgono alla clientela retail con un taglio minimo di 1.000 euro.

I bond sono emessi alla pari (prezzo corrispondente al 100% del valore nominale unitario) e prevedono il pagamento di interessi con cedola fissa semestrale posticipata che maturano dal 21 maggio 2013 (incluso) al 21 maggio 2014 (escluso) nella misura del tasso nominale annuo lordo al 5%. Successivamente la cedola variabile semestrale posticipata (periodo dal 21/05/2014 incluso al 21/11/2021 escluso) verrà pagata nella misura del 6% lordo solo se il valore rilevato dell’indice azionario Eurostoxx50® (valore finale pari alla media aritmetica semplice dei cinque livelli dell’indice alle singole date di rilevazione prestabilite) sarà superiore o uguale al valore (iniziale) dello stesso indice rilevato in data 22 maggio 2013; diversamente la cedola variabile non verrà pagata.

Con riferimento alla corresponsione della sola cedola fissa, il rendimento lordo annuo (minimo garantito) delle obbligazioni è pari allo 0,6% corrispondente al tasso interno di rendimento effettivo annuo dello 0,48% netto una volta applicata la ritenuta fiscale del 20% (il tasso di rendimento interno è calcolato ipotizzando che l’obbligazione sarà posseduta fino a scadenza e che i flussi intermedi verranno reinvestiti al medesimo tasso).

Le cedole fisse sono pagate il 21 novembre 2013 e 21 maggio 2014; le cedole variabili sono pagate il 21 maggio ed il 21 novembre di ogni anno a partire dal 21 novembre 2014 (incluso) e fino al 21 novembre 2021 (incluso). La data di godimento degli interessi è il 21 maggio 2013.

La data di emissione è il 21 maggio 2013. La data di scadenza, alla quale le obbligazioni saranno rimborsate alla pari in un’unica soluzione, è il 21 novembre 2021 (durata 8 anni e mezzo).

Antiriciclaggio: responsabilità per traente, girante e beneficiario dell’assegno secondo il D.Lgs. 169/2012

Era già stato sottolineato che il trasferimento di denaro contante oltre soglia consentita determina l’applicazione della sanzione, sia a carico di chi effettua la dazione sia a carico di chi riceve i soldi, con percentuali comprese tra l’1% ed il 40% dell’importo trasferito e col minimo di 3.000 euro (si rilegga “Sanzione per trasferimento contanti oltre limite e oblazione: circolare n. 2 del 16 gennaio 2012”).

A chiarimento delle disposizioni concernenti l’utilizzo degli assegni bancari, postali e circolari interviene ora l’interpretazione delle norme antiriciclaggio contenuta nel 2° comma dell’art. 18 del D.Lgs. 169/2012 che inserisce il nuovo comma 1-ter nell’art. 27 del D.Lgs. 141/2010.

La violazione della norma in oggetto è perpetrata da parte di chi emette l’assegno, da parte di chi trasferisce l’assegno e da parte di chi presenta lo stesso all’incasso se il titolo di credito risulta mancante dell’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e della clausola di non trasferibilità per importi pari o superiori ad euro 1.000.

DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 2012, n. 169

Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. (GU n. 230 del 2-10-2012)

Entrata in vigore del provvedimento: 17/10/2012

Art. 18 (Modifiche all’articolo 27 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)

(omissis)

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 27 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, è inserito il seguente: “1-ter. I commi 5 e 7 dell’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, si interpretano nel senso che costituiscono violazione l’emissione, il trasferimento e la presentazione all’incasso di assegni bancari e postali, di assegni circolari, vaglia postali e cambiari privi dell’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e della clausola di non trasferibilità per importi pari o superiori al limite previsto dal comma 1, primo periodo. Il comma 6 dell’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, si interpreta nel senso che il trasferimento e la presentazione all’incasso di assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente da parte di soggetto diverso, costituiscono violazione.”.

L’ultimo periodo del 2° comma dell’art. 18, richiamando l’art. 49, 6° del D.Lgs. 231/2007 che permette la girata unicamente per incasso ad una banca o a Poste Italiane dell’assegno bancario o postale emesso all’ordine del traente (“a me medesimo” o “a me stesso” o “mio proprio”), definisce responsabile della violazione sia colui che trasferisce (traente) sia il terzo (giratario o cessionario) che presenta all’incasso gli assegni suddetti anche per importi inferiori a mille euro.

(continua “Decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169: le sanzioni dal 17 ottobre 2012 per l’assegno emesso all’ordine del traente e per i libretti al portatore“)

Stipendi e pensioni sopra i 1.000 euro, delega alla riscossione, pignoramento delle somme ed espropriazione immobiliare secondo il D.L. 16/2012 convertito in legge 44/2012 (art. 3)

Il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 2012, n. 44 (G.U. n. 99 del 28 aprile 2012 – Suppl. Ordinario n. 85), differisce al 1° luglio 2012 il termine entro il quale la Pubblica Amministrazione erogherà ai prestatori d’opera somme superiori a 1.000 euro per il riconoscimento di stipendi e pensioni a mezzo strumenti di pagamento elettronici diversi dal denaro contante (art. 3, comma 3). Ai fini dell’individuazione del limite dei mille euro, non si tiene conto delle somme corrisposte a titolo di tredicesima mensilità (comma 4-ter).

Inoltre, in base al comma 4-bis, soltanto coloro che percepiscono pagamenti pensionistici erogati dall’Inps devono, entro il 30 giugno 2012, indicare gli estremi del conto di pagamento per l’accredito delle somme dovute dalla P.A.

Qualora il percettore di reddito fosse impossibilitato a raggiungere le sedi degli intermediari per motivi di salute o di restrizione della libertà personale, il soggetto delegato alla riscossione potrebbe accendere un conto corrente base o un libretto di risparmio postale intestati al beneficiario dei pagamenti (comma 4-quater) presentando una propria dichiarazione che attesta la sussistenza della documentazione relativa ai suddetti impedimenti, in luogo della documentazione medesima. Art. 3, comma 4-quinquies:

In deroga alle vigenti disposizioni di legge, il delegato deve presentare alle banche o a Poste italiane Spa copia della documentazione già autorizzata dall’ente erogatore attestante la delega alla riscossione, copia del documento di identità del beneficiario del pagamento nonché una dichiarazione dello stesso delegato attestante la sussistenza della documentazione comprovante gli impedimenti di cui al comma 4-quater. Ai fini degli adempimenti previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il cliente si considera fisicamente presente qualora sia presente il soggetto delegato alla riscossione.

Il D.L. 16/2012 interviene anche in materia di limiti ai compensi riconosciuti a titolo di salario o stipendio che possono essere pignorati da un creditore privato munito di titolo esecutivo (come decreto ingiuntivo, mutuo stipulato da notaio o sentenza) o da un soggetto pubblico (per motivi fiscali) disponendo che le somme dovute fino ad euro 2.500 rimangono pignorabili nella misura di un decimo, mentre la misura sale ad un settimo per le somme comprese tra detta soglia ed euro 5mila e rimane ferma ad un quinto per le somme superiori a 5 mila euro. Il D.P.R. 602/1973 è modificato con l’inserimento dell’art. 72-ter (Limiti di pignorabilità):

1 – Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall’agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro ed in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro.

2 – Resta ferma la misura di cui all’articolo 545, quarto comma, del codice di procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro

In ultimo, il 5° comma dell’art. 3 D.L. 16/2012 esclude l’espropriazione immobiliare per i crediti riscuotibili a norma del D.P.R. 602/1973 attraverso esattore nel caso in cui i beni, venduti all’asta, hanno valore inferiore a 20.000 euro. Sugli stessi beni, pertanto, non è possibile iscrivere ipoteca a decorrere dal 2 marzo 2012.

(per le novità sull’imposta municipale unica apportate dal Dl 16/2012: “Imu: art. 4 del decreto semplificazioni fiscali convertito in legge“)

(per la rateizzazione dei debiti tributari secondo il D.l. 16/2012 convertito in L. 44/2012: “D.L. 16/2012 convertito in legge 44 del 2012: rateizzazione dei debiti tributari, pagamento delle somme eccedenti il debito d’imposta e riduzione dell’inadempimento (art. 1, commi da 4 a 4-quater)“)

Sanzione per trasferimento contanti oltre limite e oblazione: circolare n. 2 del 16 gennaio 2012

(continua da “Fattura pagata in contanti, prelevamento o versamento pari o superiore a 1.000 euro e operazione sospetta“)

Quando invece la movimentazione si realizza tra più persone, la sanzione prevista per coloro che trasferiscono denaro per importi superiori a 999 euro e 99 centesimi senza fare uso degli strumenti bancari in grado di assicurare la tracciabilità dell’operazione, come i bonifici, le carte di credito, le carte bancomat, gli assegni non trasferibili etc, arriva sino al 40% dell’importo utilizzato col minimo di 3.000 euro per le infrazioni commesse successivamente al 15 giugno 2010. Come precisa la circolare n. 2 del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 16 gennaio 2012, per le infrazioni commesse fino al 15/06/2010 rimane in vigore la sola sanzione tra l’uno ed il quaranta percento della somma trasferita.

D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, art. 58, commi 1 e 7-bis:

1. Fatta salva l’efficacia degli atti, alle violazioni delle disposizioni di cui all’articolo 49, commi 1, 5, 6 e 7, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dall’1 per cento al 40 per cento dell’importo trasferito.

…………………………..

7-bis. Per le violazioni previste dai precedenti commi, la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo all’importo di tremila euro. Per le violazioni di cui al comma 1 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro la sanzione minima è aumentata di cinque volte.

…………………………..

Quindi, dal 16 giugno 2010, la sanzione compresa tra l’1% ed il 40% della somma si applica ai trasferimenti di importo compreso tra 5 e 50 mila euro, mentre la percentuale è compresa tra il 5% ed il 40% per importi superiori a 50 mila euro, ferma restando in ogni caso la sanzione minima di 3 mila euro.

Inoltre, la circolare riferisce all’art. 60 del medesimo D.Lgs. 231/2007 ricordando che per le infrazioni relative ad importi trasferiti non superiori a 250mila euro è sempre possibile chiudere definitivamente il procedimento sanzionatorio attraverso il versamento in misura ridotta, entro 60 giorni dall’avvenuta notifica della contestazione, di una sanzione pari al 2% dell’importo stesso (c.d. oblazione).

La sanzione (max 40%) colpisce entrambi i soggetti dell’operazione oltre soglia consentita: sia colui che conferisce il denaro, sia colui che lo riceve. A questa conclusione si perviene una volta preso atto della formulazione della norma, che non prevede alcuna distinzione all’art. 58, nonché dello studio del Ministero dell’Economia datato 2006.

(continua Provvedimento Banca d’Italia 3 aprile 2013: adeguata verifica per operazioni con banconote da 500 e 200 euro)

(per l’interpretazione autentica dei soggetti punibili per violazione della normativa antiriciclaggio in materia di assegni: “Antiriciclaggio: responsabilità per traente, girante e beneficiario dell’assegno secondo il D.Lgs. 169/2012”)

Operazione frazionata, dilazione di pagamento e fattura

L’aggiramento del limite di euro 999,99 al trasferimento di contante fra soggetti diversi, operato attraverso il frazionamento della somma inerente la stessa operazione economica in tante parti in modo che ciascuna sia di importo inferiore alla soglia indicata, non è consentito dalla legge.

L’attività in questione, difatti, sarebbe considerata elusiva delle norme stabilite a contrasto del fenomeno di riciclaggio del denaro sporco (in materia di libretti di deposito, si legga “Libretto al portatore sopra i 1.000 euro: adeguamento del saldo, trasformazione in libretto nominativo o estinzione entro il 31 marzo 2012”).

Tuttavia, se l’operazione di frazionamento è prevista dalla natura dell’operazione (es. contratto di somministrazione) ovvero deriva da un preventivo accordo tra le parti e per ogni singolo pagamento viene conservata disposizione scritta dei contraenti circa la corresponsione e l’accettazione del versamento, la condotta in oggetto non configura azione illecita.

D.Lgs. 231/2007, art. 49, 2°: “Il trasferimento per contanti per il tramite dei soggetti di cui al comma 1 deve essere effettuato mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell’accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio.

Sul punto è intervenuta la nota interpretativa prot. 65633 del 12 giugno 2008 con cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha chiarito (nella formulazione del vecchio limite di euro 5mila):

– in particolare, nel caso di più trasferimenti singolarmente di importo inferiore a 5.000 euro, ma complessivamente di ammontare superiore, sfuggono al divieto, perché tra loro non cumulabili, quelli relativi a distinte ed autonome operazioni, ovvero alla medesima operazione, quando il frazionamento è connaturato all’operazione stessa (ad es. contratto di somministrazione) oppure è la conseguenza di preventivo accordo tra le parti (ad es. pagamento rateale);

– rientra, comunque, nel potere discrezionale dell’Amministrazione valutare caso per caso, se il frazionamento sia stato invece realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto imposto dalla disposizione.

Pertanto, in caso il pagamento di una fattura venisse concordato attraverso la corresponsione di diversi importi (dilazione di pagamento) versati in denaro contante, ciascuno inferiore a 1.000 euro, deve rimanere prova scritta sia dell’accordo iniziale che dei successivi trasferimenti in denaro.

In ultimo, è bene rammentare il contenuto del 2° comma, alla lettera m), dell’art. 1 del D.Lgs. 231/07 che circoscrive l’attività elusiva nell’arco temporale di 7 giorni durante i quali vengono effettuati i pagamenti frazionati in corrispondenza delle singole operazioni costituenti l’operazione “unitaria” sotto l’aspetto economico.

m) “operazione  frazionata”: un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo  di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale

Conseguentemente, i pagamenti frazionati eseguiti per più di sette giorni consecutivi non sono riferibili alla stessa operazione, ovvero non configurano una condotta illecita. Tuttavia, con la previsione normativa che lascia margini di valutazione in ordine all’esistenza di elementi riconducibili all’operazione frazionata, si è inteso perseguire anche coloro che abbiano posto in essere un comportamento finalizzato all’elusione, fatta salva la possibilità per il soggetto di dimostrare la propria condotta conforme alla legge.

(continua “Fattura pagata in contanti, prelevamento o versamento pari o superiore a 1.000 euro e operazione sospetta“)