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Imposte non dovute o pagate in eccedenza: rimborsi a favore del successore o del rappresentante

(continua da “Imposte non dovute o pagate in eccedenza: rimborso in contanti, con accredito su conto corrente o vaglia cambiario. Modelli di richiesta per le persone fisiche e per i soggetti diversi dalle persone fisiche”)

Il contribuente può avere notizie sui rimborsi di imposte risultanti dalle dichiarazioni via internet, attraverso il servizio “Cassetto fiscale”.

Per i pagamenti riscuotibili presso le Poste, intestati a persone che non hanno la capacità di agire (come i minori), che sono decedute o che hanno dato mandato ad altri, il pagamento sarà effettuato a favore dei soggetti che le rappresentano o che ad esse succedono se viene presentata all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente un’apposita richiesta in carta semplice (o tramite modello disponibile presso gli stessi uffici). Alla richiesta vanno allegati i provvedimenti che legittimano la successione, la sostituzione o la rappresentanza: nel caso di deceduto, la successione; nel caso di minore o interdetto, il provvedimento del giudice tutelare; in caso di fallimento, il provvedimento del giudice fallimentare; in caso di rappresentanza, la procura. I documenti già posseduti dall’Agenzia delle Entrate possono essere citati in un’autocertificazione, quelli non posseduti vanno presentati in originale o copia autenticata e non possono essere autocertificati.

In particolare, per i rimborsi intestati a persone decedute deve essere presentata anche un’autocertificazione attestante lo status di erede e, se vi sono diversi eredi e si vuol far riscuotere il rimborso ad uno solo tra loro, occorre che quest’ultimo si presenti all’ufficio munito delle deleghe alla riscossione sottoscritte da tutti gli altri coeredi e di una copia dei documenti di riconoscimento.

Ulteriori approfondimenti dalla fonte dell’Agenzia delle Entrate (download in formato pdf) aggiornata al mese di agosto 2014.

Imposte non dovute o pagate in eccedenza: rimborsi da modello 730, da modello Unico Pf o su richiesta

Il contribuente che ha versato imposte in misura maggiore a quelle dovute, ed usa il modello 730, ha diritto ad essere rimborsato direttamente dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico se il rimborso Irpef supera i 12 euro.

Se il rimborso non viene erogato, il contribuente presenta istanza all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate del luogo in cui si risiede allegando la certificazione con la quale il datore di lavoro, o l’ente pensionistico, afferma di non aver eseguito il conguaglio.

Con riferimento ai modelli 730 presentati a partire dal 2014, per un rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d’imposta derivanti da precedenti dichiarazioni, l’Agenzia delle Entrate effettua controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia prima di erogare la somma dovuta.

Il contribuente che ha versato imposte in misura maggiore a quelle dovute, ed usa il modello Unico Pf, ottiene il rimborso della somma spettante dall’Agenzia delle Entrate, eseguiti i normali controlli, se dalla dichiarazione dei redditi risulta un credito e nella compilazione del quadro RX ha indicato la volontà di essere rimborsato. In caso non risultasse operata una scelta, il credito verrebbe considerato come eccedenza da utilizzare nella successiva dichiarazione.

In tutti gli altri casi (errore materiale, duplicazione di versamento, inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento), il contribuente deve presentare una domanda di rimborso entro un determinato termine dal versamento, a pena di decadenza: 48 mesi per le imposte sui redditi (es. Irpef, Ires), i versamenti diretti, le ritenute operate dal sostituto d’imposta e le ritenute dirette operate dallo Stato e da altre P.A.; 36 mesi per le imposte indirette (es. registro, successioni e donazioni, bollo).

L’istanza di rimborso, contenente i motivi per i quali il contribuente ritiene di aver diritto al rimborso, va presentata in carta semplice all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente (es. quello competente per la residenza del contribuente o quello presso il quale è stato registrato l’atto o la successione) allegando le distinte dei versamenti eseguiti e le certificazioni delle ritenute subite.

La domanda di rimborso può essere accolta o respinta (vale la regola del silenzio-rifiuto): l’eventuale ricorso alla Commissione tributaria, esperito dopo almeno 90 giorni dalla presentazione della domanda, deve essere preceduto dal reclamo per le controversie fino a 20.000 euro.

(continua “Imposte non dovute o pagate in eccedenza: rimborso in contanti, con accredito su conto corrente o vaglia cambiario. Modelli di richiesta per le persone fisiche e per i soggetti diversi dalle persone fisiche”)

Istruzioni Imu 2012: soggetti passivi e presupposto dell’imposta in base alla circolare n. 3/DF. Esempi

Prima di procedere al calcolo dell’imposta municipale propria (Imu) occorre definire il soggetto passivo d’imposta individuato nel proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e terreni destinati a qualsiasi uso, compresi quelli strumentali o alla cui produzione e scambio è diretta l’attività d’impresa, e nel titolare del diritto reale d’usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi.

Esempio 1: il proprietario che, a seguito di registrazione di contratto, concede ad altre persone di abitare nella sua casa a titolo di comodato gratuito è tenuto al pagamento dell’imposta con l’aliquota ordinaria, trattandosi nella specie di seconda abitazione. Si ricorda che il comodato è un contratto ad effetti obbligatori e non trasferisce la proprietà o i diritti reali di godimento.

Esempio 2: il coniuge che eredita casa dall’altro coniuge defunto, e che abita nella stessa assieme ai figli, sconta l’aliquota agevolata per la prima abitazione e beneficia delle detrazioni previste, mentre i figli non devono effettuare alcun pagamento. Si rammenta che, in caso di successione, il coniuge superstite è titolare del diritto di abitazione ai sensi dell’art. 540, 2°, c.c. e diviene unico soggetto passivo.

Ai soli fini Imu, l’ex-coniuge affidatario della casa coniugale si considera titolare del diritto di abitazione.

Esempio 3: se l’ex-moglie, a seguito di separazione legale, continua a vivere (usufrutto) nella casa dell’ex-marito proprietario, soltanto a lei spetteranno aliquota agevolata e detrazione sulla prima abitazione.

Infine, è soggetto passivo il locatario per gli immobili (anche da costruire o in corso di costruzione) concessi in locazione finanziaria ed il concessionario nel caso di concessione per aree demaniali.

Presupposto impositivo dell’Imu è il possesso di qualunque immobile, ivi compresi l’abitazione principale con le relative pertinenze ed i terreni incolti.

Con le stesse nozioni che erano utilizzate ai fini Ici, si definisce fabbricato l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, compresa l’area occupata dalla costruzione e l’area che ne costituisce pertinenza; si definisce area fabbricabile quella utilizzabile a scopo edificatorio, e non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli e professionali iscritti nella previdenza agricola (riferimento normativo: “Imu: art. 4 del decreto semplificazioni fiscali convertito in legge“); si definisce terreno agricolo quello adibito all’esercizio delle attività di cui all’art. 2135 del c.c. (ulteriori approfondimenti dalla circolare n. 3/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze disponibile sul sito web tesoro.it).

(continua “Istruzioni Imu 2012: moltiplicatori ed esempio di calcolo dell’imposta lorda per abitazione principale“)

(per i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sui rapporti tra Imu e imposte sui redditi: “Circolare n. 5/E dell’11 marzo 2013: quando l’Imu sostituisce l’Irpef. Immobili non locati“)