Le cedole del 2 maggio 2011. Astaldi chiude il 2010 con utile e dividendo in crescita

In pagamento il 5 maggio 2011 con stacco cedola del 02/05/2011, il dividendo per azione di 0,15 euro distribuito da Astaldi risulta in crescita del 15% rispetto al precedente anno.

Secondo il bilancio consolidato 2010 approvato del Gruppo Astaldi (http://www.questidenari.com/?tag=risultati-31-dicembre-2010), il dividendo deriva da un utile netto pari ad € 63,05 milioni di euro (+12,8%, considerati i 55,9 milioni del 2009) maturato a partire da ricavi totali per 2.044,8 milioni (+9,2%, come si legge da comunicato).

Non deve fuorviare la crescita degli oneri finanziari netti a quota € 77,7 milioni (contro € 67,3 mln nel 2009), dato che l’incremento di questa voce è dovuto soprattutto al peso aumentato della componente fidejussioni, a sua volta derivante dagli accresciuti livelli di fatturato: il capitale circolante gestionale, infatti, diviene pari ad € 425,5 milioni, contro € 403,7 a fine 2009.

La posizione finanziaria netta totale al 31 dicembre 2010 è risultata pari a 384,3 milioni di euro (contro i 421,4 milioni del 2009): al contenimento della situazione debitoria (-8,8%) ha contribuito il flusso di cassa del settore costruzioni positivo per oltre 60 milioni di euro.

Il rendiconto finanziario consolidato evidenzia assorbimento di disponibilità liquide per 52,61 milioni di euro (col solo flusso di cassa da attività operative avente segno positivo).

Sempre il 2 maggio 2011 staccano il dividendo le seguenti società (fra parentesi sono indicati gli euro per azione):

BANCO DESIO E DELLA BRIANZA RISPARMIO (0,126)

BANCO DESIO E DELLA BRIANZA (0,105)

BANCO DI SARDEGNA RISPARMIO (0,15)

BANCO SANTANDER (0,228766)

CREDITO BERGAMASCO (0,9)

ESPRINET (0,175)

EXPRIVIA (0,04)

GRUPPO MUTUIONLINE (0,37)

SAVE (0,325)

SERVIZI ITALIA (0,25)

SIAS (0,16).

(per la cedola al 16 maggio 2011 di Banca Generali e delle rimanenti società si legga http://www.questidenari.com/?p=4170)

Btp 3 anni, Btp 10 anni e CCTeu in asta al 28 aprile 2011

Il MEF ha disposto per oggi 28 aprile 2011, in asta marginale e con regolamento 2 maggio 2011, l’emissione di titoli di Stato relativi ai Buoni del Tesoro Poliennali (triennali e decennali) ed ai Certificati di Credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi.

I Btp 3 anni (ISIN IT0004707995, decorrenza 01/04/2011, scadenza 01/04/2014, tasso d’interesse annuo lordo 3%), che al marzo scorso avevano fatto segnare rendimento lordo 3,24%, sono offerti in 3° tranche con ammontare nominale dell’emissione da un minimo di 2,5 miliardi di euro ad un massimo di 3,5 miliardi di euro. Il rendimento lordo del Btp triennale è risultato in aumento al 3,45% ed il rapporto di copertura si è attestato a 1,58 derivante da richieste per oltre 5,06 miliardi di euro (contro gli oltre 3,21 miliardi assegnati).

I Btp 10 anni (ISIN IT0004695075, decorrenza 01/03/2011, scadenza 01/09/2021, tasso d’interesse annuo lordo 4,75%), che al marzo scorso avevano fatto segnare rendimento lordo 4,8%, sono offerti in 5° tranche con ammontare nominale dell’emissione da un minimo di 2,5 miliardi di euro ad un massimo di 3,5 miliardi di euro. Il rendimento lordo del Btp decennale è risultato in aumento al 4,84% ed il rapporto di copertura si è attestato a 1,41 derivante da richieste per oltre 4,74 miliardi di euro (contro gli oltre 3,35 miliardi assegnati).

I CCTeu (ISIN IT0004716319, decorrenza 15/04/2011, scadenza 15/04/2018, tasso d’interesse semestrale lordo pari all’Euribor 6 mesi maggiorato dell’1% e cedola in corso, con scadenza 15 ottobre 2011, pari all’1,335%) avevano fatto segnare rendimento lordo 2,33% a marzo, ed oggi sono offerti in 1° tranche con ammontare nominale dell’emissione da un minimo di 2,5 miliardi di euro ad un massimo di 3,5 miliardi di euro. Il rendimento lordo del CCTeu è risultato pari al 2,89% ed il rapporto di copertura si è attestato a 1,46 derivante da richieste per oltre 5,09 miliardi di euro (contro l’importo massimo assegnato di 3,5 miliardi).

Fonte: Dipartimento del Tesoro

(per la successiva asta dei CCTeu, Btp 3 anni e Btp 10 anni alla data del 30 maggio 2011 si legga http://www.questidenari.com/?p=4319)

BTP€i 5 anni e BTP€i 10 anni nell’asta 27 aprile 2011

Il Mef ha disposto per oggi 27 aprile 2011 il collocamento tramite asta marginale dei titoli di Stato BTP€i (regolamento 29 aprile 2011) col capitale rivalutato in base al tasso d’inflazione dell’Area Euro.

Il BTP€i 5 ANNI (5° tranche, ISIN IT0004682107, cedola 2,1% annuo pagabile semestralmente, data emissione 15/09/2010, scadenza 15/09/2016) aveva fatto registrare rendimento lordo pari a 1,66% nell’ultima asta del Tesoro di marzo 2011. Il BTP€i 5 ANNI ha fatto segnare rendimento lordo in rialzo all’1,9% e rapporto di copertura 1,59 derivante da richieste superiori a 1,84 miliardi di euro (contro più di 1,15 miliardi assegnati).

Il BTP€i 10 ANNI (12° tranche, ISIN IT0004604671, cedola 2,1% annuo pagabile semestralmente, data emissione 15/03/2010, scadenza 15/09/2021) aveva fatto registrare rendimento lordo pari a 2,81% nell’ultima asta del Tesoro di febbraio 2011. Il BTP€i 10 ANNI ha fatto segnare rendimento lordo in ribasso al 2,69% e rapporto di copertura 2,73 derivante da richieste quasi pari a 1,62 miliardi di euro (contro i 593,2 milioni assegnati).

Fonte: Dipartimento del Tesoro

(per l’asta del 27 maggio 2011 sui BTP€i 10 anni a scadenza 2021 si veda http://www.questidenari.com/?p=4310)

(per l’asta dei BTP€i 5 anni – ISIN IT0004682107 – del febbraio 2012 si legga: “Ctz, BTP€i 5 anni e BTP€i 10 anni: asta del 24 febbraio 2012”)

Bot semestrali e Ctz: asta del 26 aprile 2011

Con regolamento 29 aprile 2011, il Mef ha disposto per martedi 26/04/2011 l’asta per i Buoni Ordinari del Tesoro semestrali col sistema di collocamento dell’asta competitiva, e l’asta per i Certificati di credito del Tesoro “Zero coupon” col sistema dell’asta marginale.

I Bot 6 mesi hanno scadenza 31/10/2011 (185 giorni), sono offerti per 8,5 miliardi di euro, possono essere sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro ed avevano fatto registrare rendimento medio ponderato pari all’1,396% nell’ultima asta dello scorso marzo. I Bot semestrali (ISIN IT0004706922, 1° tranche, emissione 29/04/2011) hanno ricevuto richieste per oltre 12,17 miliardi di euro (rapporto di copertura 1,43 con offerta interamente assegnata) ed hanno fatto segnare rendimento medio ponderato in crescita pari a 1,659%, massimo dal dicembre 2010.

I Ctz (1° tranche) hanno decorrenza 29/04/2011 e scadenza 30/04/2013, sono emessi per importo nominale pari a 3,5 milioni di euro, possono essere sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro ed avevano fatto registrare rendimento lordo pari al 2,451% nell’ultima asta dello scorso marzo. I Ctz (ISIN IT0004716327, emissione 29/04/2011) hanno ricevuto richieste per oltre 5,109 miliardi di euro (rapporto di copertura 1,46 con offerta interamente assegnata) ed hanno fatto segnare rendimento lordo in forte crescita pari a 3,044%, massimo dal novembre 2008.

Fonte: Dipartimento del Tesoro

(per l’asta dei Bot semestrali e dei Ctz al 26 maggio 2011 si legga http://www.questidenari.com/?p=4295)

Errata Corrige: l’importo offerto dei Ctz è pari a 3,5 miliardi di euro.

Il ricorso al Giudice di Pace per le multe: art. 204-bis del nuovo Codice della Strada

(continua dall’articolo http://www.questidenari.com/?p=3917)

Se il Prefetto respinge il ricorso, entro il termine descritto e comunque non prima dell’ordinanza-ingiunzione, è possibile rivolgersi al Giudice di Pace che sarà chiamato ad esprimere un giudizio di legittimità sull’accertamento, a valutare la verbalizzazione o altro.

Il ricorso al giudice, se è opportuno per questioni complesse riguardanti circostanze da provare, diviene obbligatorio nei casi di mancata trascrizione al P.R.A dell’atto di vendita dell’auto (da parte dell’acquirente o dell’agenzia incaricata) o di ricezione di cartella esattoriale per il pagamento della multa che sia risultato insufficiente, ritardato o mancato.

Al fine di provare le proprie ragioni, è possibile produrre in giudizio documenti, fotografie, atti amministrativi, certificati medici, denunce e ricevute, indicare testimoni che abbiano assistito ai fatti avvenuti oppure chiedere l’effettuazione di perizie tecniche o sopralluoghi.

La presentazione del ricorso deve essere effettuata al Giudice di Pace competente per territorio del luogo (indicato su verbale) in cui è avvenuta la violazione al Codice della Strada – sul sito web www.giustizia.it è riportato un motore di ricerca per Comune dal quale è possibile estrapolare indirizzi, numeri di telefono e fax, e-mail relativi agli uffici del GdP. Le modalità di presentazione sono costituite dalla spedizione di raccomandata A/R o dalla consegna delle copie cartacee (una delle quali, timbrata per accettazione, sarà conservata dal ricorrente) da effettuarsi personalmente presso la cancelleria del giudice.

La presentazione comporta il pagamento di un contributo unificato di 33 euro per un valore della causa fino ad euro 1.033, oppure la corresponsione di un importo pari alla somma di 8 euro per marca da bollo e di un contributo crescente così determinato:

–        euro 33 per un valore della causa da euro 1.033,01 fino ad euro 1.100

–        euro 77 per un valore della causa da euro 1.100,01 fino ad euro 5.200

–        euro 170 per un valore della causa da euro 5.200,01 fino ad euro 15.493

–        euro 187 per un valore della causa indeterminabile.

Il fac-simile del ricorso è disponibile, oltre che nella cancelleria civile dell’ufficio del Giudice di Pace, anche sul sito web della Polizia di Stato: il documento, debitamente firmato, contiene espressa indicazione della richiesta di annullamento del verbale e di tutti gli atti conseguenti, ed esplicita la richiesta di sospensione provvisoria del provvedimento impugnato e delle eventuali sanzioni accessorie che siano state comminate (cioè multa, punti patente etc. L’accoglimento della richiesta, per alcuni casi, comporterebbe la restituzione della patente di guida).

Dallo scorso anno 2010, infatti, il giudice sospende l’esecuzione del provvedimento impugnato solo per gravi e documentati motivi in presenza dei quali, entro 20 giorni dal deposito del ricorso, fissa con decreto l’udienza di comparizione.

Come recita l’art. 204-bis, al comma 3-bis, del Codice della Strada riformato, l’udienza viene fissata entro 30 giorni dalla data di notifica del decreto effettuata dalla cancelleria a mezzo fax o posta elettronica (i giorni diventano 60 se il luogo della notifica si trova all’estero).

Art. 204-bis. Ricorso al giudice di pace.

(omissis)

3. Il ricorso e il decreto con cui il giudice fissa l’udienza di comparizione sono notificati, a cura della cancelleria, all’opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e ai soggetti di cui al comma 4-bis, anche a mezzo di fax o per via telematica all’indirizzo elettronico comunicato ai sensi dell’articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123.

3-bis. Tra il giorno della notificazione e l’udienza di comparizione devono intercorrere termini liberi non maggiori di trenta giorni, se il luogo della notificazione si trova in Italia, o di sessanta giorni, se si trova all’estero. Se il ricorso contiene istanza di sospensione del provvedimento impugnato, l’udienza di comparizione deve essere fissata dal giudice entro venti giorni dal deposito dello stesso.

Se l’assistenza di un legale non è obbligatoria, tuttavia il ricorrente potrebbe beneficiare dell’apporto di un avvocato per allegare copia delle sentenze di altri giudici, o dei riferimenti normativi utili a sostenere la tesi di infondatezza della contestazione, alla copia del verbale e a tutti i rimanenti documenti (supra).

Per i ricorrenti che risiedono in un comune diverso da quello ove ha sede il giudice, le comunicazioni relative alla fissazione del giorno dell’udienza o alla notifica del deposito della sentenza vengono solitamente consegnate alla cancelleria.

E’ la cancelleria, infine, a trasmettere la sentenza con cui viene accolto o rigettato il ricorso, nel quale ultimo caso è obbligatorio il pagamento della multa entro 30 giorni dalla notifica della sentenza stessa, a meno che non si decida di presentare appello in tribunale.

La sentenza di rigetto del ricorso, oltre a costituire titolo esecutivo per la riscossione coatta delle somme di denaro imposte dal Giudice di Pace (6° comma), comporta la necessaria applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida (8° comma).

(continua http://www.questidenari.com/?p=4111)

(per i nuovi termini del ricorso al Giudice di Pace in caso di violazioni commesse dal 6 ottobre 2011, per i nuovi importi del contributo unificato stabiliti dal D.L. 98/2011 convertito in legge e per l’impugnazione delle sole sanzioni amministrative accessorie si legga http://www.questidenari.com/?p=5531)