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Cartella di pagamento: riscossione coattiva per debiti fino a 1.000 euro, ganasce fiscali, ipoteca, pignoramento immobiliare ed esclusioni, pignoramento dei crediti

(continua da “Cartella di pagamento: compensazione con i crediti d’imposta, modelli e divieti. Crediti verso la Pubblica Amministrazione”)

Se il contribuente non paga una cartella nei termini previsti nè presenta ricorso, in mancanza di un provvedimento di sospensione o annullamento da parte dell’ente impositore o della Commissione tributaria, l’Agente della riscossione procede al recupero forzato.

Nei casi di riscossione coattiva dei debiti fino a 1.000 euro, non si può procedere con le azioni cautelari ed esecutive prima che siano trascorsi 120 giorni dall’invio, a mezzo posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.

Con la misura cautelare del fermo amministrativo viene impedita la circolazione del mezzo del debitore (l’automobile, ad esempio).

L’agente della riscossione notifica allo stesso debitore (o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri) una comunicazione preventiva contenente l’avviso che verrà eseguito il fermo in mancanza del pagamento delle somme dovute entro 30 giorni. Entro lo stesso termine i soggetti debitori e coobbligati possono opporsi dimostrando all’agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all’attività di impresa o della professione.

Non è prevista alcuna spesa a carico del debitore per la cancellazione del fermo.

Attraverso l’ipoteca, misura cautelare che può essere iscritta a garanzia del credito nel solo caso di importo complessivamente non inferiore a 20 mila euro, all’ente creditore viene attribuito il diritto di essere soddisfatto con preferenza in caso di espropriazione.

Dopo l’iscrizione di ipoteca, in caso il pagamento non sia stato ancora effettuato, l’Agente della riscossione procede al pignoramento immobiliare per rendere possibile la vendita all’asta dell’immobile ad esclusione dei casi in cui lo stesso sia destinato ad uso abitativo ed il debitore vi risieda anagraficamente, si tratti di una villa (A/8) o un castello o un palazzo di eminente pregio artistico o storico (A/9), il debitore sia proprietario del medesimo unico immobile. Negli altri casi si può procedere a pignorare solo se l’importo del debito iscritto a ruolo supera i 120.000 euro e sono trascorsi sei mesi dall’iscrizione di ipoteca senza che il debitore abbia pagato.

Equitalia può recuperare somme direttamente da terzi nei confronti dei quali il debitore vanti un credito (pignoramento dei crediti). Possono essere pignorate somme dovute a titolo di stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, in misura pari a 1/10 per importi fino a 2.500 euro, 1/7 per importi compresi tra 2.500 e 5.000 euro, 1/5 per importi superiori a 5.000 euro.

Cartella di pagamento: compensazione con i crediti d’imposta, modelli e divieti. Crediti verso la Pubblica Amministrazione

(continua da “Cartella di pagamento: richiesta, proroga e decadenza per il piano di rateizzazione ordinario o straordinario”)

Con riferimento ai tributi erariali (imposte sui redditi e addizionali, Iva, Registro e altri tributi indiretti, Irap, etc.) ed ai relativi oneri accessori (compresi aggi e spese a favore dell’agente della riscossione), è possibile estinguere le cartelle di pagamento attraverso compensazione con i crediti per le stesse imposte erariali. Detto pagamento tempestivo comporta l’utilizzo del modello F24 Accise (codice tributo RUOL) entro 60 giorni dalla notifica.

E’ necessario, invece, utilizzare uno specifico modulo reperibile sul sito web Equitalia – download della “DICHIARAZIONE DI AVVENUTA COMPENSAZIONE E/O RICHIESTA DI IMPUTAZIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL’ARTICOLO 31, COMMA 1 DEL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2010 N. 78 (CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 30 LUGLIO 2010 N. 122)” disponibile con approfondimenti alla pagina di gruppoequitalia.it – in caso il pagamento attenga soltanto ad una parte delle imposte dovute ed indicare l’avvenuto pagamento in compensazione con l’F24 Accise.

I debiti iscritti a ruolo per imposte erariali ed accessori di importo superiore a 1.500 euro, e per i quali è scaduto il termine di pagamento, dal 1° gennaio 2011 non possono essere compensati nel modello F24. I crediti disponibili possono essere utilizzati solo dopo l’estinzione dei debiti erariali iscritti a ruolo e scaduti e l’inosservanza del divieto comporta l’applicazione di una sanzione pari alla metà dell’importo dei debiti iscritti a ruolo, fino al limite dell’intera somma indebitamente compensata.

Il divieto riguarda la sola ipotesi di “compensazione orizzontale” (fra tributi di diversa tipologia tramite il modello F24) e pertanto non inficia la “compensazione verticale” (nell’ambito dello stesso tributo. Esempio: Irpef con Irpef).

Le somme iscritte a ruolo notificate entro il 30 settembre 2013 possono essere estinte anche mediante compensazione con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche per somministrazione, forniture e appalti.

(continua “Cartella di pagamento: riscossione coattiva per debiti fino a 1.000 euro, ganasce fiscali, ipoteca, pignoramento immobiliare ed esclusioni, pignoramento dei crediti”)

Cartella di pagamento: notifica, somme dovute per mancato o ritardato pagamento, estratto conto e Rav

Le somme dovute a seguito dei controlli e degli accertamenti effettuati dall’Amministrazione finanziaria, secondo le linee guida dell’Agenzia delle Entrate aggiornate al settembre 2014, sono iscritte a ruolo a meno che la somma, comprensiva di sanzioni ed interessi, non supera euro 30,00 per ciascun credito e con riferimento ad un singolo periodo d’imposta. Quest’ultima disposizione non trova applicazione se il credito deriva da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi allo stesso.

Gli Agenti della riscossione attivano le procedure per il recupero del credito attraverso l’invio ai contribuenti della cartella di pagamento, notificata dal personale dell’Agente della riscossione, o da altri soggetti abilitati dallo stesso Agente, ovvero anche per raccomandata con avviso di ricevimento o per “Posta Elettronica Certificata”. In caso di mancato versamento entro 60 giorni, a decorrere dalla data di notifica, sulle somme iscritte a ruolo sono dovuti gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo, l’intero compenso all’Agente (calcolato su capitale e interessi di mora) e tutte le ulteriori spese che eventualmente derivano dal mancato o ritardato pagamento della cartella, ed inoltre possono essere avviate azioni cautelari e conservative e procedure per la riscossione coattiva su tutti i beni presenti e futuri (con i quali il debitore risponde dell’adempimento delle proprie obbligazioni).

I contribuenti possono usufruire del servizio on lineEstratto conto” per avere immediata visione della propria situazione debitoria a partire dall’anno 2000, una volta entrati in possesso delle credenziali fornite dall’Agenzia delle Entrate per utilizzare il “Cassetto fiscale” (www.agenziaentrate.gov.it) o delle credenziali rilasciate dall’Inps per usare i servizi sul sito www.inps.it.

La cartella di pagamento notificata contiene uno o più bollettini di versamento denominati Rav che possono essere utilizzati (precompilati e recanti indicazione dell’importo da versare) solo se il versamento viene effettuato entro la scadenza del termine indicato. Il pagamento può avvenire presso gli sportelli dell’Agente della riscossione che li ha emessi (senza applicazione di alcuna commissione aggiuntiva), gli sportelli bancari, gli uffici postali o i tabaccai abilitati, ovvero attraverso i servizi web e call center delle società del Gruppo Equitalia o ancora attraverso i servizi di home banking messi a disposizione dagli istituiti di credito e da Poste italiane.

I contribuenti che non riescono a fare fronte al pagamento in un’unica soluzione, invece, possono rivolgersi agli Agenti della riscossione per ottenere la rateazione.

(continua “Cartella di pagamento: richiesta, proroga e decadenza per il piano di rateizzazione ordinario o straordinario”)

Conto corrente e libretti di risparmio: imposta di bollo secondo il D.M. 24 maggio 2012 e tassazione delle rendite

(continua da “Conto deposito, titoli, buoni postali, fondi comuni e polizze vita: imposta di bollo secondo il D.M. 24 maggio 2012 e tassazione delle rendite”)

Anziché in misura proporzionale come previsto per i prodotti finanziari, per il conto corrente e per i libretti di risparmio presso banche e Poste italiane il bollo è stato stabilito nella misura fissa su base annua di euro 34,20, con esenzione (per le persone fisiche) nei casi in cui la giacenza media annua risultante da estratti conto e rendiconti non abbia superato 5 mila euro (D.M. 24 maggio 2012, art. 2, 4° comma). Le relative rendite finanziarie, invece, sono colpite da aliquota impositiva al 20%.

Il beneficio di una tassazione fissa potenzialmente limitata rispetto a quella dei prodotti finanziari (per consistenze patrimoniali superiori a 34.200 euro nel 2012), aggiunto al vantaggio della riduzione dell’aliquota sulle rendite finanziarie che ha subito un abbattimento col D.L. 138/2011 (dalla precedente al 27%), viene mitigato dall’applicazione dell’imposta di bollo per ciascun rapporto aperto presso la banca dal medesimo intestatario ovvero per ciascun libretto identicamente intestato (art. 2, 2°).

Di conseguenza (secondo periodo del 4° comma, art. 2) beneficia dell’esenzione l’intestatario che, nel corso del periodo rendicontato, possiede conti e libretti presso lo stesso intermediario con giacenza media complessiva inferiore o uguale a 5.000 euro.

Viceversa se presso la stessa banca una medesima persona fisica intrattiene diversi rapporti di conto corrente, e/o libretto di risparmio, pagherà il bollo per ogni rapporto e/o libretto – ivi inclusi quelli di importo inferiore a 5.000 euro – se la somma dei saldi medi contabili durante il periodo rendicontato supera la soglia di esenzione.

Sono esclusi dall’applicazione dell’imposta (art. 2, 6°) i conti correnti con valore della giacenza media negativo che, anche nel caso del computo complessivo dei saldi periodali, non obbligano al versamento del bollo.

Analogamente all’imposizione sui prodotti, l’imposta è rapportata al periodo rendicontato se gli estratti conto vengono inviati periodicamente nel corso dell’anno “ovvero in caso di estinzione o di apertura dei rapporti in corso d’anno” (art. 2, 3°).

(continua “Circolare n. 48/E del 21 dicembre 2012: esempi di imposta di bollo su conto corrente e libretto, su deposito titoli e gestione patrimoniale, su buoni fruttiferi postali“)

Conto deposito, titoli, buoni postali, fondi comuni e polizze vita: imposta di bollo secondo il D.M. 24 maggio 2012 e tassazione delle rendite

Con le ultime disposizioni attuative del Decreto Ministeriale 24 maggio 2012 è stata specificata l’applicazione dell’imposta di bollo proporzionale sul valore di mercato che colpisce nella misura dello 0,1% per il 2012, e nella misura dello 0,15% per il 2013, le giacenze puntuali dei prodotti finanziari calcolate al termine del periodo rendicontato, ovvero al 31.12 in assenza di rendicontazione e per i buoni fruttiferi postali (art. 3, 1°). L’imposta non è dovuta per valori dei buoni postali fruttiferi non superiori ad euro 5.000, essendo “considerati tutti i buoni fruttiferi di cui il cliente risulti intestatario presso Poste italiane S.p.A., esclusi i buoni postali fruttiferi emessi in forma cartacea prima del 1° gennaio 2009” (art. 3, 5°).

Sugli stessi fondi comuni di investimento, nonché sui titoli relativi ad azioni ed obbligazioni bancarie e societarie, era intervenuta la riforma fiscale con l’unificazione della tassazione sulle rendite finanziarie nella misura del 20% – ad eccezione dei titoli di Stato italiani e dei Buoni postali di risparmio presenti nella forme di gestione collettiva del risparmio, colpiti nella misura agevolata del 12,5% invariata anche dopo la riarticolazione delle aliquote di cui al D.L. 138/2011 (“DECRETO-LEGGE 138 del 2011 convertito con la LEGGE 148 del 2011: tassazione delle rendite finanziarie (art. 2, commi 6-12 e 27)”).

Tra i prodotti finanziari vengono compresi i depositi bancari e postali anche rappresentati da certificati.

In ordine al criterio temporale “pro rata temporis” adottato, l’ art. 3, 2°, del D.M. 24 maggio 2012 specifica:

Il periodo di riferimento per il calcolo dell’imposta dovuta è l’anno civile. Se le comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso dell’anno ovvero in caso di estinzione o di apertura dei rapporti in corso d’anno, l’imposta è rapportata al periodo rendicontato”.

Ad esclusione della disciplina relativa ai conti deposito, assoggettati ad imposta di bollo proporzionale col D.L. 16/2012 sulle “semplificazioni tributarie”, rimane valida la suddivisione fra imposte dovute introdotta dal D.L. “Salva Italia”: “Bollo su conto corrente bancario e postale, su deposito titoli, buoni fruttiferi postali e fondi comuni d’investimento per il decreto-legge n. 201 del 2011 convertito in legge (art. 19, commi 1-3)”. Anche per il conto deposito la tassazione sui rendimenti è stata armonizzata al 20%.

L’imposta di bollo, applicata nella misura minima annua di Euro 34,20 e nella misura massima di Euro 1.200 limitatamente al 2012, deve essere considerata in relazione alla somma complessiva dei prodotti detenuti presso lo stesso intermediario (art. 3, 4°). Il Mef, difatti, ha escluso che diversi rapporti tutti intestati alla stessa persona possano dare luogo all’applicazione del bollo tante volte quanti sono i rapporti stessi.

In caso esista una pluralità di gestori che esercitano attività bancaria, finanziaria o assicurativa, ai fini della tassazione le comunicazioni periodiche sono inviate dal soggetto “che intrattiene direttamente con il cliente un rapporto di custodia, amministrazione, deposito, gestione o altro stabile rapporto” (art. 3, 6°).

Per le comunicazioni relative a polizze di assicurazione ad alto contenuto finanziario (unit linked e index linked), a polizze di capitalizzazione e a buoni postali fruttiferi, l’imposta di bollo per ciascun anno è dovuta all’atto del rimborso o riscatto (art. 3, 7°). Non sono toccate dall’imposta di bollo le polizze tradizionali del ramo I (corrispondono prestazioni rivalutabili attraverso la partecipazione ad un fondo interno di gestione separata che consente l’acquisizione dei diritti e, contestualmente, coprono dal rischio morte, invalidità permanente e perdita dell’autosufficienza) né i fondi pensione, sui rendimenti dei quali è prevista la tassazione agevolata dell’11%. Per le polizze vita, invece, è prevista l’aliquota impositiva del 20% sulle rendite finanziarie.

(continua “Conto corrente e libretti di risparmio: imposta di bollo secondo il D.M. 24 maggio 2012 e tassazione delle rendite“)

Bollo su conto corrente bancario e postale, su deposito titoli, buoni fruttiferi postali e fondi comuni d’investimento per il decreto-legge n. 201 del 2011 convertito in legge (art. 19, commi 1-3)

La conversione in legge del decreto-legge 201/2011 ha comportato modifiche al testo originario dell’articolo 19 (Disposizioni in materia di imposta di bollo su conti correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari nonché su valori «scudati» e su attività finanziarie e immobili detenuti all’estero). Fino al 31/12/2011, comunque, rimangono in vigore le disposizioni in materia di bollo derivanti dalla manovra estiva di Tremonti, sulle quali l’Agenzia delle Entrate ha espresso i più recenti chiarimenti con la circolare n. 46/E del 24 ottobre scorso.

Secondo il 1° comma dell’art. 19 – che sostituisce  l’art. 13 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642/1972 nei commi 2-bis e 2-ter – a partire dal 1° gennaio 2012 è dovuta dalle persone fisiche l’imposta di bollo nella misura fissa di euro 34,20 (euro 100,00 se il soggetto passivo è diverso da p.f.) che colpisce gli estratti conto bancari e postali, nonché i rendiconti dei libretti di risparmio anche postali; con esclusione dei fondi pensione e sanitari, invece, per le comunicazioni periodiche inviate alla clientela che ha investito in prodotti e strumenti finanziari, anche non soggetti a deposito, è dovuta l’imposta di bollo nella misura proporzionale annua dello 0,1% (0,15% dal 2013) da calcolarsi sul complessivo valore di mercato (in difetto: sul valore nominale o di rimborso). La manovra “salva Italia” non modifica il comma 2 all’art. 13 della Tariffa, per cui il bollo dovuto sulle comunicazioni relative al conto deposito rimane pari ad euro 1,81 per ogni estratto conto generico ed esemplare emesso a seguito dell’effettuazione di operazioni di accredito o addebito sul conto.

1. A decorrere dal 1º gennaio 2012, all’articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, i commi 2-bis e 2-ter sono sostituiti dai seguenti:

L’estratto conto o il rendiconto si considera comunque inviato alla clientela almeno una volta l’anno (2° comma), anche in mancanza di specifico obbligo, ma il cliente (persona fisica) beneficia dell’esenzione dell’imposta di bollo quando il valor medio annuo della giacenza non supera i 5.000 euro.

Allo stesso modo si considera inviata la comunicazione relativa agli strumenti e prodotti finanziari -fra i quali i buoni fruttiferi postali (3° comma che sostituisce in parte la nota 3-ter dell’art. 13 della Tariffa), esenti solo se presentano valore di rimborso non superiore a 5.000 euro. L’imposta è dovuta col minimo di 34,20 euro (e col massimo di euro 1.200,00 per il solo anno 2012).

2. La nota 3-bis all’articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituita dalla seguente: «3-bis. L’estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni caso inviati almeno una volta nel corso dell’anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. Se gli estratti conto sono inviati periodicamente nel corso dell’anno, l’imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato. Se il cliente è persona fisica, l’imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente non superiore a euro 5.000».

3. Nella Nota 3-ter all’articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642: a) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «La comunicazione relativa agli strumenti e ai prodotti finanziari, ivi compresi i buoni postali fruttiferi, anche non soggetti all’obbligo di deposito, si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell’anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. L’imposta è comunque dovuta una volta l’anno o alla chiusura del rapporto. Se le comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso dell’anno, l’imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato»; b) l’ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «L’imposta è dovuta nella misura minima di euro 34,20 e, limitatamente all’anno 2012, nella misura massima di euro 1.200. Sono comunque esenti i buoni postali fruttiferi di valore di rimborso complessivamente non superiore a euro 5.000».

(per le disposizioni relative all’Imposta municipale propria anticipata al 2012, risultanti dalla Legge 214/2011 di conversione del D.L. 201/2011, si legga “Imu: valore dell’immobile, moltiplicatori, aliquota e detrazione dall’imposta municipale propria secondo la legge n. 214 del 2011 di conversione al decreto legge 201/2011 (art. 13)”)

(per l’esenzione del bollo dal 1° giugno 2012 a favore delle categorie socialmente svantaggiate: “Conto corrente di base ordinario e per fasce svantaggiate. Indicatore ISC“)

(per l’applicazione dell’imposta di bollo sui conti deposito: “Conto deposito, titoli, buoni postali, fondi comuni e polizze vita: imposta di bollo secondo il D.M. 24 maggio 2012 e tassazione delle rendite“)