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Inizio attività imprenditoriale o autonoma /4

            Nel nostro Paese, generalmente, con la chiusura dell’anno solare si chiudono gli esercizi fiscali e successivamente si pagano le tasse sugli utili generati.

Il periodo in cui si pagano le tasse è maggio, solitamente – per sinteticità non affrontiamo il discorso della rateizzazione ma parleremo di imposte a saldo.

I soggetti in contabilità ordinaria pagano le imposte in funzione degli utili conseguiti a seguito della chiusura del bilancio, i soggetti in contabilità semplificata pagano in funzione della differenza tra le entrate e le uscite, quelli in contabilità forfettaria pagano in base all’aliquota fissa del 20% sugli incassi conseguiti.

Per le società di capitali in contabilità ordinaria per obbligo, le imposte si versano in base ad un’aliquota fissa – generalmente del 32% – chiamata IRES, e ad una seconda che varia in base alla regione di localizzazione della sede legale chiamata IRAP.

Le persone fisiche, invece, pagano le imposte progressivamente: detta progressività è stata predisposta in funzione di un criterio di equità sociale, dato che più aumenta il reddito e più è alta l’aliquota marginale denominata IRPEF. Anche per le persone fisiche abbiamo un’imposta ad aliquota fissa che si chiama IRAP.

Una menzione a parte meritano le addizionali sia comunali che regionali che variano fra regione e regione ed anche fra comuni della stessa regione.

Da quando sono state tagliati i trasferimenti dalle casse dello Stato agli Enti locali, gli stessi enti fanno leva su queste addizionali per sanare i loro bilanci, modificando le stesse in funzione delle necessità: basti pensare a quello che la Regione Lazio è costretta a fare per sanare il deficit del servizio sanitario.

Naturalmente sul modello di dichiarazione confluiscono tutti i redditi conseguiti dal soggetto dichiarante: fabbricati, terreni, redditi di partecipazione e diversi. Tutti questi confluiscono nel quadro N dal quale si estrapola l’imposta dovuta.

Compatibilmente con le necessità dello Stato, è stata introdotta la tassazione in acconto che colpisce tutti i contribuenti da un certo importo (di imposte da versare) in su, e, se si supera una determinata cifra, la tassazione in acconto viene divisa in due soluzioni: una a maggio con il pagamento del saldo, e l’altra a novembre.

Le imposte vanno versate facendo uso del modello F/24 predisposto per vari pagamenti, in cui è presente una sezione per l’Erario, una per i contributi Inps, una per le addizionali regionali e l’Irap, una per le addizionali comunali e l’Ici, una per l’Inail e l’ultima per gli enti vari.

Le persone fisiche che non esercitano attività imprenditoriali possono presentare il modello alla banca o alla posta o esattoria, mentre le società e le persone fisiche titolari di attività imprenditoriali sono tenuti ad effettuare il pagamento tramite presentazione di modello telematico che permette al Ministero delle Finanze di ottenere informazioni in tempo reale.

 

FINE PUNTATA N° 4 – la tassazione

Inizio attività imprenditoriale o autonoma /3

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Nel nostro Paese abbiamo la possibilità di optare per 3 regimi contabili differenti: la contabilità ordinaria, la contabilità semplificata e la contabilità dei minimi o forfettaria.

La contabilità ordinaria per obbligo è quella delle società di capitali o, per opzione, di tutte le altre categorie professionali e commerciali o artigiane.

La contabilità semplificata riguarda tutte le categorie imprenditoriali, mentre quella dei minimi o forfettari è riservata ai soggetti che hanno un volume d’affari inferiore a 30000 Euro oppure non hanno personale dipendente ed hanno fatto investimenti inferiori a 15000 Euro per esercizio (leggasi anno).

Il criterio discrimine è rappresentato dagli eventuali investimenti che vanno ad essere effettuati (attrezzature, materie prime e merci).

Infatti, il regime dei minimi prevede una tassazione fissa del 20% sul volume degli affari, e la mancata registrazione sia degli acquisti che delle vendite semplicemente annotati per ragioni amministrative.

Si evince che questo regime è appetibile per i professionisti all’inizio della loro attività in quanto non c’è applicazione IVA e le ritenute d’acconto subìte si scomputano dalla dichiarazione annuale.

Precisamente il primo scaglione del reddito viene tassato all’aliquota del 23% sino al limite dei 15000 Euro con un risparmio del 3%, mentre gli scaglioni successivi permettono un risparmio maggiore.

La contabilità semplificata, per ovvie ragioni, viene optata dalla maggior parte dei soggetti in quanto permette di avere il pagamento delle imposte e dell’IVA con la sottrazione dei costi ai ricavi e con la sottrazione dell’IVA degli acquisti alle vendite.

Deterrente è l’applicazione degli studi di settore sui soggetti in contabilità ordinaria e semplificata, che invece non si applica sui minimi.

In capo alle società di capitali resta l’obbligo della vidimazione dei registri sociali quali il libro dei verbali d’assemblea, soci, collegio sindacale, mentre vanno predisposti con la marca da bollo sia libro giornale che inventari.

Invece sono liberi i registri ai fini IVA, i quali non vanno più vidimati sia fra gli ordinari che i semplificati.

E’ bene ricordare che si opta a detto regime al momento della richiesta della partita IVA, per cui la scelta va effettuata in maniera ponderata dato che è vincolante per un triennio, a meno che non si superino i parametri sopra riportati.

 

FINE PUNTATA N° 3 – la scelta del regime contabile

Inizio attività imprenditoriale o autonoma /2

  

 In riferimento alle persone fisiche, quindi gli imprenditori individuali, si deve distinguere fra 3 categorie: gli artigiani, i commercianti e i professionisti.

Il professionista, per esercitare la sua attività, necessita di iscrizione ad un albo professionale di categoria (avvocati, dottori commercialisti, medici, agronomi, notai, etc.) ottenuta dopo il superamento dell’esame di abilitazione di Stato.

Successivamente, questa figura necessita di partita iva, per la quale si rimanda alla puntata N° 1 (http://www.questidenari.com/?p=121).

Per gli artigiani, non sempre lo svolgimento dell’attività è subordinato al possesso di qualifiche specifiche conseguite con titoli di studio oppure lavorando alle dipendenze di società o ditte individuali che già le possiedono; alcune volte, invece, le qualifiche sono richieste come nel caso delle installazioni di impianti che impongono specifici requisiti.

Il primo step è quello di richiedere la partita iva e presentare domanda di iscrizione all’ufficio delle attività produttive del comune di residenza.

La domanda viene presentata in triplice copia a seguito del versamento dei diritti.

Successivamente, tramite i vigili urbani l’ufficio provvede ad eseguire un’ispezione per verificare l’attendibilità della domanda presentata.

Espletata questa formalità, viene trasmessa la relazione alla commissione provinciale per l’artigianato che si riunisce e delibera l’iscrizione nell’apposito Albo delle imprese artigiane.

Resta in capo all’imprenditore l’iscrizione all’INAIL, e questo deve avvenire prima dell’inizio dell’attività produttiva.

Infine, per quanto concerne i commercianti, si presenta una situazione diversa che varia in base al territorio di esercizio dell’attività.

Infatti, in determinate zone alcune autorizzazioni amministrative sono contingentate (bar, ristoranti, etc.) e, a differenza delle altre categorie commerciali, non vengono rilasciate liberamente.

Ad esempio, per i negozi di abbigliamento o le profumerie, è sufficiente presentare il modello COM all’ufficio delle attività produttive e poi, 30 giorni dopo, si può esercitare l’attività commerciale.

Successivamente, entro 6 mesi dalla data di presentazione del modello COM, si deve presentare copia dello stesso alla C.C.I.A.A. di competenza con il modello d’iscrizione al REA (registro esercenti attività).

Altre categorie (gioiellerie, autotrasporti, investigazioni, mediatori, etc.), invece, non sono soggette alla procedura su riportata, ma necessitano di autorizzazione di enti diversi, quali la Questura, la Prefettura e la Provincia.

 

FINE PUNTATA N° 2 – le autorizzazioni

Inizio attività imprenditoriale o autonoma /1

 

Nell’attuale contesto di crisi economica che coinvolge le aziende, si può assistere a fenomeni di allontanamento del personale dall’incarico di lavoro dipendente che inducono molti individui ad intraprendere un’attività imprenditoriale o, per chi ne avesse i requisiti, autonoma.

Elemento necessario per l’inizio dell’attività è la richiesta dell’attribuzione del numero della partita iva.

La partita iva è un numero di riconoscimento che viene rilasciato dall’amministrazione pubblica e contraddistingue un singolo operatore.

Non solo l’Italia, ma anche gli altri Paesi della comunità europea rilasciano il numero della partita iva: elemento differenziante è la sigla del paese emittente.

Chi volesse ottenere il numero di partita iva ha tre possibilità:

1) rivolgersi all’agenzia delle entrate (non è necessario rivolgersi all’agenzia competente per territorio – provinciale, visto che può essere rilasciato da tutte le agenzie presenti sul territorio nazionale).

2) richiederla tramite il sito del ministero delle finanze (www.finanze.gov.it)

3) rivolgersi a un intermediario abilitato (professionisti come dottori e ragionieri commercialisti, consulenti del lavoro, etc.).

Fondamentale è la compilazione del modello di richiesta che è distinto tra il modello AA7 e AA9 a seconda che il richiedente sia una persona fisica oppure una persona giuridica (società, enti, associazioni).

Il modello va compilato nei suoi vari settori, e merita particolare menzione il codice attività che definisce la categoria imprenditoriale o professionale che il soggetto va ad intraprendere.

Il codice si estrapola da una tabella denominata ATECORI dove ad ogni numero corrisponde un’attività imprenditoriale o professionale.

Su questo codice fonda i suoi presupposti il programma di controllo rilasciato dal Ministero delle Finanze denominato GE.RI.CO che effettua il controllo della congruenza tra i ricavi e le spese nei discussi studi di settore.

Altro punto da tenere sotto controllo è la dichiarazione del volume dei ricavi presunti, in quanto per le persone fisiche si apre la possibilità di optare per regimi contabili diversi, forfettario, semplificato o ordinario, in funzione delle aspettative dei proventi futuri.

Al termine di questo percorso, dopo la sottoscrizione, è possibile presentare materialmente la richiesta.

 

FINE PUNTATA N° 1 – primi adempimenti amministrativi