Previsioni Euribor 3 mesi del 29 luglio 2011

Ancora una settimana all’insegna delle preoccupazioni degli operatori di mercato riguardo alle condizioni dei debiti sovrani in Europa e ai possibili riflessi della crisi del debito Usa, con relative previsioni al ribasso su tutte le scadenze rispetto a sette giorni prima. Le banche si sono scambiate denaro a costi più contenuti nelle ultime tre sedute, col fixing dell’Euribor trimestrale sceso a 1,609% in data 29/07/2011.

In particolare, le previsioni sull’Euribor 3 mesi sul Liffe di Londra sono caratterizzate da una sostanziale stabilità fino a metà dell’anno seguente che comporta l’allungamento dei tempi di realizzazione del prossimo rialzo atteso del costo del denaro da parte della Bce (quota 1,75% superata solo a fine 2012).

(per le previsioni sull’Euribor 3 mesi aggiornate al 5 agosto 2011: http://www.questidenari.com/?p=4830)

Approfondimenti sull’aumento dell’imposta di bollo su dossier titoli: efficacia retroattiva (parte II)

(continua dalla parte I http://www.questidenari.com/?p=4762)

Se la redistribuzione dei titoli in portafoglio su più depositi presso diverse banche è praticamente irrealizzabile, l’effettuazione di una qualsiasi attività volta al contenimento della cifra da sborsare per imposta su d/t è addirittura impossibile per il primo semestre (passato) dell’anno in corso.

L’art. 23 del DL 98/2011, al comma 6° che rimane immutato dopo la conversione del testo nella legge n. 111 del 15 luglio 2011, fa venir meno il principio di non retroattività stabilito dal c.d. statuto del contribuente in materia di norme tributarie:

Legge 27 luglio 2000, n. 212

Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente

pubblicata nella G.U. n. 177 del 31 luglio 2000

(omissis)

Art. 3 – Efficacia temporale delle norme tributarie

1. Salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.

2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al 60° giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti d’imposta non possono essere prorogati.

Infatti il DL 98, al citato comma 6° dell’art. 23 (lo stesso articolo che, al settimo comma, fissa gli importi dell’imposta di bollo per fasce di valore del deposito titoli), recita: “In deroga all’art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

E dato che la legge 111 di conversione del decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 16/07/2011, il periodo d’imposta a decorrere dal quale si applicano le nuove norme riguardanti il bollo su dossier titoli inizia il 1° gennaio 2011.

(continua http://www.questidenari.com/?p=4819)

Approfondimenti sull’aumento dell’imposta di bollo su dossier titoli: molti interrogativi ed un esempio (parte I)

Dal giorno di approvazione della manovra economica – sostanziatasi nella promulgazione della Legge 111/2011 che ha convertito, con modificazioni il DL 98/2011 – si sono susseguiti i tentativi di interpretazione delle norme sulla nuova imposizione riguardante il deposito titoli.

In aggiunta al pagamento del bollo sul conto corrente, la detenzione di alcuni strumenti finanziari da parte dei risparmiatori a partire da quest’anno comporta l’applicazione dell’imposta di bollo sul dossier titoli (d/t) a condizioni invariate (euro 34,20 annui) per patrimoni al di sotto dei 50mila euro, e a condizioni via via più gravose per patrimoni più consistenti.

Quanto basta per indurre la clientela bancaria a porsi interrogativi – molti dei quali, al momento, senza risposta univoca – circa l’esatta quantificazione dell’importo cui applicare l’imposta (valore nominale o di rimborso), il rispetto della condizione di equità per investitori appartenenti a classi di estrazione socio-economica diversa (incidenza percentuale dell’imposta per scaglione di giacenza), i tempi di applicazione del balzello (efficacia retroattiva), la tipologia di titoli e prodotti finanziari colpiti (obbligazioni bancarie, gestioni patrimoniali in titoli e pronti contro termine), l’esistenza di condizioni di non tassabilità (in mancanza del presupposto dell’invio della comunicazione periodica alla clientela).

Ciascuno di questi argomenti merita adeguati approfondimenti sui quali lo stesso Ministero è chiamato ad esprimersi. Ma un buon punto di partenza è rappresentato dall’esclusione a priori di soluzioni relative ad inutili (e dannose) operazioni di frammentazione del patrimonio personale.

Chi è titolare di un deposito titoli di consistenza pari a 160mila euro, ad esempio, oltre a non trovare beneficio nell’allocazione dei titoli azionari e obbligazionari nei sotto-dossier (appartenenti ai cointestatari del conto corrente) a causa della previsione esplicita della norma sulla valutazione dell’importo complessivo presso ciascun intermediario finanziario, non potrebbe neppure scegliere di effettuare l’operazione di divisione dei propri titoli fra diverse banche.

4 x 34,20 = 136,8 < 240 = 1 x 240,00

Se il risultato dell’operazione fosse costituito dall’esistenza di quattro rapporti da 40mila euro ciascuno presso quattro banche differenti, infatti, il bollo da pagare complessivamente sarebbe di certo inferiore (euro 136,8) a quello da pagare al vecchio e unico intermediario (euro 240), ma la differenza verrebbe colmata dagli ulteriori bolli e spese di tenuta conto derivanti dalla moltiplicazione dei rapporti bancari. Senza contare le difficoltà pratiche di gestione dell’operazione, la necessità di valutare attentamente la generazione di plusvalenze e minusvalenze sui titoli e, non da ultimo, l’aumento delle probabilità di essere soggetti a controlli fiscali per via del numero accresciuto di d/t posseduti.

(continua http://www.questidenari.com/?p=4784)

Euribor 3 mesi: previsioni del 22 luglio

Nonostante la correzione di venerdi, l’incremento dei tassi impliciti nei future Euribor 3 mesi consente di concludere che il raggiungimento dell’accordo sul (nuovo) piano di aiuti alla Grecia, evento di maggior rilievo durante la settimana, ha destato impressioni positive negli operatori di mercato.

Con l’Euribor fissato all’1,611% alla scadenza trimestrale in data 22/07/2011, i rialzi generalizzati rispetto a sette giorni prima, specie sulle scadenze più ravvicinate, fanno assumere alla curva dei tassi attesi un andamento più somigliante a quello dei grafici di fine giugno.

In termini di contributo puntuale, l’accettazione della bozza sul piano degli aiuti – che di massima consentirebbe all’Efsf (fondo salva Stati dell’Eurozona) di acquistare obbligazioni sul mercato secondario e non solo quelle di prima emissione, ai privati di scambiare i titoli in scadenza con quelli a 30 anni ed in ultimo ai Paesi in crisi di corrispondere interessi sul debito non superiori al 3,5% – ha determinato giovedi scorso un aumento di circa 10 centesimi nei tassi previsti per ciascuna scadenza.

(per le previsioni sui tassi Euribor 3 mesi aggiornate al 29 luglio 2011 si legga http://www.questidenari.com/?p=4802)

Asta del 28 luglio 2011: CCTeu a scadenza 2015 e 2018, Btp 3 anni e Btp 10 anni

Il MEF ha disposto per giovedi 28 luglio 2011, in asta marginale e con regolamento 1° agosto 2011, l’emissione dei titoli di Stato relativi ai Certificati di Credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi e relativi ai Buoni del Tesoro Poliennali triennali e decennali.

I CCTeu non più in corso di emissione (ISIN IT0004620305, decorrenza 15/06/2010, scadenza 15/12/2015, tasso d’interesse semestrale lordo pari all’Euribor 6 mesi maggiorato dello 0,8% e cedola semestrale in corso, con scadenza 15 dicembre 2011, pari all’1,291% con tasso annuale equivalente 2,539%) sono offerti in tredicesima tranche e, nella precedente asta del giugno scorso, avevano fatto registrare rendimento lordo 3,17%. I CCTeu a scadenza 2015 sono offerti con ammontare nominale dell’emissione da un minimo di 500 milioni di euro ad un massimo di 1 miliardo di euro. Il rendimento lordo dei CCTeu (vita residua: 4 anni), nella mattinata di giovedi, è risultato in aumento al 4,58% ed il rapporto di copertura si è attestato a 1,79 derivante da richieste per oltre 1,505 miliardi di euro (importo assegnato pari a 840 milioni di euro).

I CCTeu (ISIN IT0004716319, decorrenza 15/04/2011, scadenza 15/04/2018, tasso d’interesse semestrale lordo pari all’Euribor 6 mesi maggiorato dell’1% e cedola semestrale in corso, con scadenza 15 ottobre 2011, pari all’1,335% con tasso lordo annuo 2,626%) sono offerti in settima tranche e, nella precedente asta del giugno scorso, avevano fatto segnare rendimento lordo del 3,38%. I CCTeu a scadenza 2018 sono offerti con ammontare nominale dell’emissione da un minimo di 500 milioni di euro ad un massimo di 1 miliardo di euro. Il rendimento lordo dei CCTeu 2018, nella mattinata di giovedi, è risultato pari al 4,65% ed il rapporto di copertura si è attestato a 1,76 derivante da richieste per oltre 1,635 miliardi di euro (importo assegnato pari a 930 milioni di euro).

I Btp 3 anni (decorrenza 01/07/2011, scadenza 01/07/2014, tasso d’interesse annuo lordo aumentato al 4,25%) sono offerti in prima tranche e, nella precedente asta del giugno scorso, avevano fatto segnare rendimento lordo del 3,68%. I Btp triennali (ISIN IT0004750409) sono offerti con ammontare nominale dell’emissione da un minimo di 2,5 miliardi di euro ad un massimo di 3,5 miliardi di euro. Il rendimento lordo dei Btp triennali, nella mattinata di giovedi, è risultato in sensibile aumento al 4,8% ed il rapporto di copertura si è attestato a 1,31 derivante da richieste per oltre 4,597 miliardi di euro (importo massimo offerto interamente assegnato).

I Btp 10 anni (ISIN IT0004695075, decorrenza 01/03/2011, scadenza 01/09/2021, tasso d’interesse annuo lordo 4,75%) sono offerti in undicesima tranche e, nella precedente asta del giugno scorso, avevano fatto segnare rendimento lordo del 4,94%. I Btp decennali sono offerti con ammontare nominale dell’emissione da un minimo di 2 miliardi di euro ad un massimo di 3 miliardi di euro. Il rendimento lordo dei Btp decennali, nella mattinata di giovedi, è risultato in aumento al 5,77% ed il rapporto di copertura si è attestato a 1,38 derivante da richieste per oltre 3,711 miliardi di euro (importo assegnato superiore a 2,696 miliardi di euro).

Fonte: Dipartimento del Tesoro

(per l’asta successiva dei CCTeu 2018 e dei Btp triennali e decennali: http://www.questidenari.com/?p=4980)

(per l’asta dei CCTeu IT0004620305 del 29 settembre 2011 si legga http://www.questidenari.com/?p=5169)

(per l’asta del 13 ottobre 2011 relativa ai Btp 10 anni con scadenza 01/09/2021 si legga http://www.questidenari.com/?p=5263)

BTP€i 10 anni: asta 27 luglio 2011

Il MEF ha disposto per mercoledi 27/07/2011 il collocamento tramite asta marginale dei titoli di Stato BTP€i 2021 (Buoni del Tesoro Poliennali indicizzati all’inflazione dell’Area Euro) con regolamento 29 luglio 2011.

I BTP€i 10 ANNI (sedicesima tranche, ISIN IT0004604671, cedola al tasso d’interesse reale 2,1% annuo pagabile semestralmente, data emissione 15/03/2010, scadenza 15/09/2021) sono offerti con ammontare nominale dell’emissione da un minimo di 500 milioni di euro ad un massimo di 1 miliardo di euro ed aveva fatto registrare rendimento lordo pari al 2,51% nell’asta del Tesoro del maggio scorso. I BTP€i decennali hanno fatto segnare rendimento lordo in aumento al 4,07% (fonte: Reuters Italia) e rapporto di copertura 1,69 derivante da richieste per 1,593 miliardi di euro (importo offerto e assegnato pari a 942 milioni di euro).

Fonte: Dipartimento del Tesoro

(per l’asta BTP€i 10 anni del 28/09/2011 si veda http://www.questidenari.com/?p=5158)