Imu: valore dell’immobile, moltiplicatori, aliquota e detrazione dall’imposta municipale propria secondo la legge n. 214 del 2011 di conversione al decreto legge 201/2011 (art. 13)

Con la Legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stato convertito, con modificazioni, il Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201; le relative disposizioni, pubblicate nella G.U. n. 300 del 27/12/2011 – Suppl. Ordinario n. 276, sono entrate in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

L’art. 13 (Anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria) del D.L. 201/2011 anticipa al 2012 l’imposta municipale propria che ha per presupposto (comma 2) il possesso di immobili di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l’abitazione principale (nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente) e le pertinenze della stessa (esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo).

Il comma 3 dell’art. 13 stabilisce che la base imponibile dell’imposta è rappresentata dal valore dell’immobile “determinato ai sensi dell’articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo”.

Il 4° comma, modificato in sede di conversione con l’aggiunta della lettera “b-bis” e la rettifica della lettera “d”, dispone che il valore dei fabbricati iscritti in catasto si ottiene applicando i successivi moltiplicatori “all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662:

a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;

d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;

e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.”

Il moltiplicatore 130, in base al 5° comma relativo all’ottenimento del valore dei terreni agricoli, viene applicato “all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”; il moltiplicatore è pari a 110 per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

I commi 6-8 stabiliscono l’aliquota di base dell’imposta pari allo 0,76%, ridotta allo 0,4% per l’abitazione principale e le relative pertinenze e ridotta allo 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono modificare in aumento o in diminuzione l’aliquota di base dello 0,3% e l’aliquota ridotta per abitazione principale e pertinenze nella misura dello 0,2%, ed infine ridurre l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale fino allo 0,1%. In base al 9° comma, “i comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati”.

Il 10° comma dell’art. 13, relativo alla detrazione dall’imposta dovuta dal soggetto passivo per abitazione principale e pertinenze che spetta per euro 200 in proporzione al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione,

Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica

è stato modificato con l’inserimento della detrazione aggiuntiva di euro 50, per gli anni 2012 e 2013, riconosciuta per ogni figlio (non necessariamente a carico) di età non superiore ad anni 26 che dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’abitazione principale. La detrazione è operativa col limite massimo di euro 400 complessivi, al netto della detrazione di base, e può essere ulteriormente aumentata da parte dei comuni.

La modifica del comma 14 fa decorrere dal 1° gennaio 2012 l’abrogazione delle norme sulla tassazione delle abitazioni, fra cui le disposizioni relative a variazioni catastali e riconoscimento del requisito di ruralità degli immobili (commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106).

Sempre in materia di ruralità degli immobili, infine, con l’aggiunta dei commi da 14-bis a 14-quater si precisano gli effetti delle domande di variazione della categoria catastale presentate fino al giorno di entrata in vigore della legge di conversione, la data di dichiarazione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali iscritti al catasto terreni ed il pagamento dell’imposta municipale propria in base alla rendita delle unità similari già iscritte in catasto nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale.

(per il beneficio della detrazione fiscale delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica degli edifici si legga “Decreto-legge 201/2011 convertito con la Legge 214 del 2011: detrazioni delle spese per interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici (art. 4, commi 1 e 4)”)

(per le novità introdotte dal decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito in legge, si legga “Imu: art. 4 del decreto semplificazioni fiscali convertito in legge)

Previsioni Euribor 3 mesi del 30 dicembre 2011

A giudicare dai numeri sull’assegnazione di denaro in occasione dell’asta a 36 mesi della settimana passata, da quelli sull’uso delle operazioni di rifinanziamento marginale (17,3 miliardi di euro giovedi, quando in condizioni ideali di mercato le banche ricevono liquidità per poche centinaia di milioni di euro) e sul volume raggiunto dai depositi parcheggiati overnight presso la Bce (venerdi a quota 445 miliardi di euro, appena sotto il record dall’introduzione dell’euro fatto segnare martedi con 452 miliardi), si conclude che le banche hanno fatto provvista di liquidità ma non la usano in modo ottimale, causando problemi di distribuzione nelle aree periferiche (colpita quella italiana, dove gli istituti di credito hanno conosciuto difficoltà alleggeritesi solo negli ultimi giorni).

Non sembra ancora corretto, tuttavia, esprimere un giudizio di bocciatura sull’esito dell’asta straordinaria, considerata fallimentare da alcuni osservatori per via del mancato indirizzo della liquidità verso l’acquisto del debito pubblico più remunerativo, ovvero per il mancato assottigliamento dello spread a lungo termine; l’accortezza di non appesantire gli attivi di bilancio bancario e l’attuale periodo natalizio, caratterizzato da volumi di scambio sotto la media, consigliano di rinviare la riflessione a gennaio inoltrato.

Il dato oggettivo che ora deve interessare è la continua discesa dell’Euribor 3 mesi, giunto venerdi 30 dicembre al fixing dell’1,356%. In calo per via della liquidità abbondante anche le durate più brevi, con l’Eonia (ovvero il tasso Euribor “da un giorno all’altro”) sceso giovedi sotto lo 0,4%, sempre più vicino al tasso sui depositi presso la Bce.

Anche le previsioni sul Liffe continuano a puntare verso il basso per inizio anno nuovo, col valore di metà gennaio rivisto all’1,23% per il progressivo raffreddamento delle tensioni sull’interbancario. Entro la prima metà del 2012, poi, gli operatori di Londra prevedono un nuovo intervento della Bce nell’ordine di un quarto di punto percentuale (P/T a 0,75%) che aprirebbe la strada ad un periodo di stabilità dei tassi interbancari. Le previsioni sull’Euribor 3 mesi per l’anno prossimo, in data 30/12/2011, sono dunque favorevoli ai mutuatari che sceglieranno la corresponsione delle rate di mutuo parametrate al tasso variabile (spread ovvero debiti sovrani permettendo, ovviamente).

(per le previsioni Euribor sul Liffe del 6 gennaio prossimo si legga “Previsioni Euribor 3 mesi del 6 gennaio 2012”)

Bollo su conto corrente bancario e postale, su deposito titoli, buoni fruttiferi postali e fondi comuni d’investimento per il decreto-legge n. 201 del 2011 convertito in legge (art. 19, commi 1-3)

La conversione in legge del decreto-legge 201/2011 ha comportato modifiche al testo originario dell’articolo 19 (Disposizioni in materia di imposta di bollo su conti correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari nonché su valori «scudati» e su attività finanziarie e immobili detenuti all’estero). Fino al 31/12/2011, comunque, rimangono in vigore le disposizioni in materia di bollo derivanti dalla manovra estiva di Tremonti, sulle quali l’Agenzia delle Entrate ha espresso i più recenti chiarimenti con la circolare n. 46/E del 24 ottobre scorso.

Secondo il 1° comma dell’art. 19 – che sostituisce  l’art. 13 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642/1972 nei commi 2-bis e 2-ter – a partire dal 1° gennaio 2012 è dovuta dalle persone fisiche l’imposta di bollo nella misura fissa di euro 34,20 (euro 100,00 se il soggetto passivo è diverso da p.f.) che colpisce gli estratti conto bancari e postali, nonché i rendiconti dei libretti di risparmio anche postali; con esclusione dei fondi pensione e sanitari, invece, per le comunicazioni periodiche inviate alla clientela che ha investito in prodotti e strumenti finanziari, anche non soggetti a deposito, è dovuta l’imposta di bollo nella misura proporzionale annua dello 0,1% (0,15% dal 2013) da calcolarsi sul complessivo valore di mercato (in difetto: sul valore nominale o di rimborso). La manovra “salva Italia” non modifica il comma 2 all’art. 13 della Tariffa, per cui il bollo dovuto sulle comunicazioni relative al conto deposito rimane pari ad euro 1,81 per ogni estratto conto generico ed esemplare emesso a seguito dell’effettuazione di operazioni di accredito o addebito sul conto.

1. A decorrere dal 1º gennaio 2012, all’articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, i commi 2-bis e 2-ter sono sostituiti dai seguenti:

L’estratto conto o il rendiconto si considera comunque inviato alla clientela almeno una volta l’anno (2° comma), anche in mancanza di specifico obbligo, ma il cliente (persona fisica) beneficia dell’esenzione dell’imposta di bollo quando il valor medio annuo della giacenza non supera i 5.000 euro.

Allo stesso modo si considera inviata la comunicazione relativa agli strumenti e prodotti finanziari -fra i quali i buoni fruttiferi postali (3° comma che sostituisce in parte la nota 3-ter dell’art. 13 della Tariffa), esenti solo se presentano valore di rimborso non superiore a 5.000 euro. L’imposta è dovuta col minimo di 34,20 euro (e col massimo di euro 1.200,00 per il solo anno 2012).

2. La nota 3-bis all’articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituita dalla seguente: «3-bis. L’estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni caso inviati almeno una volta nel corso dell’anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. Se gli estratti conto sono inviati periodicamente nel corso dell’anno, l’imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato. Se il cliente è persona fisica, l’imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente non superiore a euro 5.000».

3. Nella Nota 3-ter all’articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642: a) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «La comunicazione relativa agli strumenti e ai prodotti finanziari, ivi compresi i buoni postali fruttiferi, anche non soggetti all’obbligo di deposito, si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell’anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. L’imposta è comunque dovuta una volta l’anno o alla chiusura del rapporto. Se le comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso dell’anno, l’imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato»; b) l’ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «L’imposta è dovuta nella misura minima di euro 34,20 e, limitatamente all’anno 2012, nella misura massima di euro 1.200. Sono comunque esenti i buoni postali fruttiferi di valore di rimborso complessivamente non superiore a euro 5.000».

(per le disposizioni relative all’Imposta municipale propria anticipata al 2012, risultanti dalla Legge 214/2011 di conversione del D.L. 201/2011, si legga “Imu: valore dell’immobile, moltiplicatori, aliquota e detrazione dall’imposta municipale propria secondo la legge n. 214 del 2011 di conversione al decreto legge 201/2011 (art. 13)”)

(per l’esenzione del bollo dal 1° giugno 2012 a favore delle categorie socialmente svantaggiate: “Conto corrente di base ordinario e per fasce svantaggiate. Indicatore ISC“)

(per l’applicazione dell’imposta di bollo sui conti deposito: “Conto deposito, titoli, buoni postali, fondi comuni e polizze vita: imposta di bollo secondo il D.M. 24 maggio 2012 e tassazione delle rendite“)

23 dicembre 2011: previsioni dei tassi Euribor 3 mesi

Nel confronto con quella di 7 giorni fa, rimane praticamente invariata la curva delle attese Euribor 3 mesi alla fine della settimana in cui si è tenuta la mega asta a 36 mesi, fortemente voluta da Mario Draghi per fornire liquidità alle banche e – indirettamente – a famiglie ed imprese.

I 489,19 miliardi di euro assegnati a 523 banche, almeno per ora, non hanno contribuito a raffreddare le tensioni sul mercato interbancario nella misura che da molti era auspicata, forse anche per via della fisiologica diminuzione degli scambi tipica del periodo festivo. Tra le note dolenti, i depositi presso la Bce ancora in crescita fino al massimo di giovedi scorso a quota 346,994 miliardi di euro; tra quelle positive, invece, i tassi overnight che si abbassano avvicinandosi al tasso dei depositi Bce (0,25%).

Comunque l’Euribor 3 mesi ha proceduto nel suo cammino in discesa fino a quotare 1,404% in data 23/12/2011. Dalle rilevazioni sul Liffe nello stesso giorno si desume che il parametro dovrebbe perdere circa 10 centesimi a metà gennaio 2012 e conoscere una lunga fase di stabilizzazione attorno all’1% a partire da giugno dell’anno prossimo; le scadenze più lontane evidenziano che gli operatori prospettano tempi lunghi per il ritorno alla condizione di ripresa economica, scenario compatibile con tassi di interesse più elevati degli attuali.

(per le previsioni Euribor di fine 2011 si legga “Previsioni Euribor 3 mesi del 30 dicembre 2011”)

Conversione in legge del Decreto-legge n. 201 del 2011: limiti all’uso di denaro contante e titoli al portatore, sanzioni, pagamenti dalla pubblica amministrazione (art. 12)

In attesa della firma del Capo dello Stato e della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, col voto del Senato è stato convertito in legge il decreto-legge n. 201 del 2011 (manovra economica del Governo Monti, c.d. decreto “salva Italia”).

L’art. 12 del testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, “Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all’uso del contante”, conferma la limitazione di euro mille all’utilizzo del denaro contante e dei titoli al portatore, scambiati fra soggetti diversi che non si avvalgono dell’intermediazione delle banche (1° comma), e trasla al prossimo 31 marzo il termine entro il quale ridurre sotto lo stesso limite il saldo dei libretti di deposito bancari e postali al portatore (in alternativa: è necessario estinguere gli stessi libretti aventi saldo superiore alla soglia consentita). Viene inoltre concessa una moratoria per le infrazioni alla nuova norma commesse tra il 6 dicembre 2011 ed il 31 gennaio 2012.

Le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all’articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all’importo di euromille: conseguentemente, nel comma 13 del predetto articolo 49, le parole: «30 settembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2012». Non costituisce infrazione la violazione delle disposizioni previste dall’articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, commessa nel periodo dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012 e riferita alle limitazioni di importo introdotte dal presente comma.

L’aggiunta del comma 1-bis inasprisce la sanzione relativa alle violazioni per mancata estinzione, per mancato adeguamento del saldo entro il 31/03/2012 o mancato adempimento degli obblighi di comunicazione in caso di trasferimento di libretti aventi saldo inferiore a 3mila euro: la sanzione viene elevata all’entità del saldo stesso.

All’articolo 58, comma 7-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le violazioni di cui al comma 3 che riguardano libretti al portatore con saldo inferiore a 3.000 euro la sanzione è pari al saldo del libretto stesso».

Il secondo comma dell’art. 12 innalza ad euro 1.000 il limite ai pagamenti in contante corrisposti dalla pubblica amministrazione centrale e locale e dai loro enti ai percettori di stipendio, pensione e compensi. Oltre detta soglia, i corrispettivi devono essere erogati mediante “strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte di cui all’articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”; tenuto conto dell’esigenza di tutela delle fasce di popolazione socialmente svantaggiate che costituiranno la clientela di banche, Poste ed altri intermediari finanziari, “i rapporti recanti gli accrediti di tali somme sono esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo”. Tra le caratteristiche del conto corrente, o del conto di pagamento di base (4° comma), deve figurare un “numero adeguato di servizi ed operazioni, compresa la disponibilità di una carta di debito gratuita” (5° comma).

(per le novità dal 1° gennaio 2012 relative all’imposta di bollo su conto corrente, dossier titoli, buoni fruttiferi postali e altri prodotti d’investimento si legga “Bollo su conto corrente bancario e postale, su deposito titoli, buoni fruttiferi postali e fondi comuni d’investimento per il decreto-legge n. 201 del 2011 convertito in legge (art. 19, commi 1-3)”)

(per gli approfondimenti sugli obblighi di chi detiene libretti al portatore si legga: “Libretto al portatore sopra i 1.000 euro: adeguamento del saldo, trasformazione in libretto nominativo o estinzione entro il 31 marzo 2012”)