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D.Lgs. 141/10: la tutela per il credito al consumo e le novità sui mutui

Il 19 settembre scorso è entrato in vigore il decreto legislativo n. 141 del 13 agosto 2010 con cui, in attuazione della Direttiva 2008/48/CE, è stata modificata la disciplina dei contratti di credito ai consumatori.

Tra le conseguenze di maggior rilievo per i consumatori che fanno ricorso al prestito personale, o alla cessione del quinto dello stipendio (http://www.questidenari.com/?tag=cessione-quinto) o della pensione, vi è il decadimento automatico del finanziamento collegato all’acquisto di un bene o servizio (collegamento negoziale), quando il contratto dello stesso ultimo sia stato annullato per difformità rispetto alla descrizione del venditore (inadempimento del fornitore).

Ciò significa che non solo l’annullamento del contratto di acquisto di un elettrodomestico o di un viaggio non obbliga più il consumatore all’impugnazione del finanziamento in separata sede, ma pure che la risoluzione del contratto di credito conferisce al consumatore il diritto al rimborso delle rate già pagate, e degli eventuali altri oneri, per un’operazione il cui importo complessivo sia compreso tra i 200 ed i 75.000 euro. Oltre detti limiti, invece, le nuove norme – su cui Banca d’Italia e CICR sono chiamati a produrre la normativa di dettaglio sulla tutela del credito al consumo di successiva emanazione – non modificano il Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/93) ed il Codice del Consumo (D.Lgs. 206/05).

Con riferimento alla generalità dei casi relativi al credito al consumo, il decreto fissa gli obblighi informativi fra i quali l’indicazione del tasso di costo complessivamente applicato (TAEG, comprensivo del tasso d’interesse) e la rappresentazione, anche grafica, del confronto tra le varie offerte di credito disponibili sul mercato (pubblicità). Il consumatore può recedere dal contratto di credito entro i 14 giorni successivi alla conclusione, ovvero successivi al momento in cui riceve l’informativa prevista, senza che lo stesso sia obbligato al pagamento di penali ma soltanto tenuto alla restituzione del capitale erogato e degli interessi maturati sino alla data del rimborso (recesso del consumatore).

Tra le novità del decreto in materia di mutui, inoltre, è prevista la decadenza della possibilità di revisione unilaterale delle condizioni contrattuali di mutuo da parte delle banche, e l’estensione alle imprese della portabilità del mutuo (prima riservata ai soli consumatori).

Per la visione completa del documento è possibile scaricare il decreto legislativo 141/2010 (in formato pdf) dal sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Consolidamento debiti (rata unica)

Negli ultimi tempi l’utilizzo dello strumento di pagamento rateale, il c.d. finanziamento, si è molto diffuso ed è in continua crescita.

Sono sempre di più coloro che hanno in essere contemporaneamente più finanziamenti, quali per es. il mutuo per la casa, il finanziamento per l’auto nuova, per i mobili etc., utilizzati per effettuare acquisti diversi.

Tuttavia, può accadere che improvvisamente una famiglia si trovi a sostenere una situazione difficile (come la perdita del lavoro) e non riesca a far fronte con regolarità al pagamento delle rate, oppure i pagamenti si distribuiscono per giorni diversi lungo l’arco temporale mensile, per cui sorge l’esigenza di mettere ordine tra le scadenze delle entrate e delle uscite del bilancio familiare; l’ulteriore vantaggio di cui si beneficia a seguito della riorganizzazione delle date è rappresentato dall’eliminazione di tutti quei costi ed oneri inutilmente sopportati quando più finanziamenti si traducono in più spese, più estratti conto e più banche o istituti di credito diversi con cui rapportarsi.

Proprio per queste necessità sta crescendo il ricorso al Consolidamento Debiti.

Il Consolidamento Debiti, soluzione dedicata ai titolari di più finanziamenti, consente di raggruppare i debiti pregressi in un unico prestito da rimborsare con un’unica rata mensile. La rata unica, così definita, comporta una sola scadenza del mese verso un solo istituto e sarà di un importo (in genere) inferiore alla somma mensile delle rate precedenti.

Con il consolidamento del debito, inoltre, è possibile richiedere una somma aggiuntiva da utilizzare per i nuovi acquisti.

Esistono diverse possibilità per il consolidamento:

Prestito Personale (di seguito: PP), fino a 40.000 con rate da 12 a 120 mesi

Cessione del Quinto dello Stipendio/busta paga (di seguito: CQS) o della Pensione (di seguito: CQP), erogabile anche a chi ha segnalazioni CRIF e/o protesti

Mutuo, con somma massima erogabile in funzione del valore dell’immobile e durate a medio/lungo termine.

Si raccomanda comunque di non abbandonare mai la proverbiale “prudenza” e mantenere la rata massima mensile attorno al 40% del reddito, poiché le statistiche ci insegnano che superato tale limite si corre il rischio di non riuscire a fare fronte agli impegni previsti con le conseguenze spiacevoli del caso (segnalazioni come “cattivi pagatori”).

La sincerità e la trasparenza da entrambe le parti, cliente ed istituto, sono il modo migliore per analizzare il bilancio familiare e trovare la soluzione più idonea per il cliente, e per questo si raccomanda sempre di affidarsi ad un consulente che sappia capire l’esigenza, valutarla e formulare l’ipotesi risolutiva migliore evitando il “fai da te” e gli errori più frequenti come la presentazione di richieste simultanee a più istituiti di credito.

FINE PUNTATA N° 1 – argomento della prossima settimana sarà: la cessione del quinto

(sulla tutela accordata al consumatore in materia di fruizione del credito al consumo si legga http://www.questidenari.com/?p=3015)