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Cartella di pagamento: riscossione coattiva per debiti fino a 1.000 euro, ganasce fiscali, ipoteca, pignoramento immobiliare ed esclusioni, pignoramento dei crediti

(continua da “Cartella di pagamento: compensazione con i crediti d’imposta, modelli e divieti. Crediti verso la Pubblica Amministrazione”)

Se il contribuente non paga una cartella nei termini previsti nè presenta ricorso, in mancanza di un provvedimento di sospensione o annullamento da parte dell’ente impositore o della Commissione tributaria, l’Agente della riscossione procede al recupero forzato.

Nei casi di riscossione coattiva dei debiti fino a 1.000 euro, non si può procedere con le azioni cautelari ed esecutive prima che siano trascorsi 120 giorni dall’invio, a mezzo posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.

Con la misura cautelare del fermo amministrativo viene impedita la circolazione del mezzo del debitore (l’automobile, ad esempio).

L’agente della riscossione notifica allo stesso debitore (o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri) una comunicazione preventiva contenente l’avviso che verrà eseguito il fermo in mancanza del pagamento delle somme dovute entro 30 giorni. Entro lo stesso termine i soggetti debitori e coobbligati possono opporsi dimostrando all’agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all’attività di impresa o della professione.

Non è prevista alcuna spesa a carico del debitore per la cancellazione del fermo.

Attraverso l’ipoteca, misura cautelare che può essere iscritta a garanzia del credito nel solo caso di importo complessivamente non inferiore a 20 mila euro, all’ente creditore viene attribuito il diritto di essere soddisfatto con preferenza in caso di espropriazione.

Dopo l’iscrizione di ipoteca, in caso il pagamento non sia stato ancora effettuato, l’Agente della riscossione procede al pignoramento immobiliare per rendere possibile la vendita all’asta dell’immobile ad esclusione dei casi in cui lo stesso sia destinato ad uso abitativo ed il debitore vi risieda anagraficamente, si tratti di una villa (A/8) o un castello o un palazzo di eminente pregio artistico o storico (A/9), il debitore sia proprietario del medesimo unico immobile. Negli altri casi si può procedere a pignorare solo se l’importo del debito iscritto a ruolo supera i 120.000 euro e sono trascorsi sei mesi dall’iscrizione di ipoteca senza che il debitore abbia pagato.

Equitalia può recuperare somme direttamente da terzi nei confronti dei quali il debitore vanti un credito (pignoramento dei crediti). Possono essere pignorate somme dovute a titolo di stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, in misura pari a 1/10 per importi fino a 2.500 euro, 1/7 per importi compresi tra 2.500 e 5.000 euro, 1/5 per importi superiori a 5.000 euro.

Cartella di pagamento: notifica, somme dovute per mancato o ritardato pagamento, estratto conto e Rav

Le somme dovute a seguito dei controlli e degli accertamenti effettuati dall’Amministrazione finanziaria, secondo le linee guida dell’Agenzia delle Entrate aggiornate al settembre 2014, sono iscritte a ruolo a meno che la somma, comprensiva di sanzioni ed interessi, non supera euro 30,00 per ciascun credito e con riferimento ad un singolo periodo d’imposta. Quest’ultima disposizione non trova applicazione se il credito deriva da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi allo stesso.

Gli Agenti della riscossione attivano le procedure per il recupero del credito attraverso l’invio ai contribuenti della cartella di pagamento, notificata dal personale dell’Agente della riscossione, o da altri soggetti abilitati dallo stesso Agente, ovvero anche per raccomandata con avviso di ricevimento o per “Posta Elettronica Certificata”. In caso di mancato versamento entro 60 giorni, a decorrere dalla data di notifica, sulle somme iscritte a ruolo sono dovuti gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo, l’intero compenso all’Agente (calcolato su capitale e interessi di mora) e tutte le ulteriori spese che eventualmente derivano dal mancato o ritardato pagamento della cartella, ed inoltre possono essere avviate azioni cautelari e conservative e procedure per la riscossione coattiva su tutti i beni presenti e futuri (con i quali il debitore risponde dell’adempimento delle proprie obbligazioni).

I contribuenti possono usufruire del servizio on lineEstratto conto” per avere immediata visione della propria situazione debitoria a partire dall’anno 2000, una volta entrati in possesso delle credenziali fornite dall’Agenzia delle Entrate per utilizzare il “Cassetto fiscale” (www.agenziaentrate.gov.it) o delle credenziali rilasciate dall’Inps per usare i servizi sul sito www.inps.it.

La cartella di pagamento notificata contiene uno o più bollettini di versamento denominati Rav che possono essere utilizzati (precompilati e recanti indicazione dell’importo da versare) solo se il versamento viene effettuato entro la scadenza del termine indicato. Il pagamento può avvenire presso gli sportelli dell’Agente della riscossione che li ha emessi (senza applicazione di alcuna commissione aggiuntiva), gli sportelli bancari, gli uffici postali o i tabaccai abilitati, ovvero attraverso i servizi web e call center delle società del Gruppo Equitalia o ancora attraverso i servizi di home banking messi a disposizione dagli istituiti di credito e da Poste italiane.

I contribuenti che non riescono a fare fronte al pagamento in un’unica soluzione, invece, possono rivolgersi agli Agenti della riscossione per ottenere la rateazione.

(continua “Cartella di pagamento: richiesta, proroga e decadenza per il piano di rateizzazione ordinario o straordinario”)

Legge di stabilità 2013: Imu, Iva, detrazioni per figli a carico, crediti iscritti a ruolo e cartelle pazze

Lo scorso venerdi 21 dicembre la Camera ha approvato in via definitiva la legge Stabilità che entra in vigore il 1° gennaio 2013 (comma 560 dell’unico articolo).

Il comma 380 (lettera a) attribuisce interamente ai Comuni il gettito dell’imposta municipale propria (Imu) per l’anno 2013 e 2014 e semplifica gli adempimenti con l’indicazione di un unico importo e codice tributo per il versamento, con l’eccezione (lettera f) della riserva di gettito spettante allo Stato sui capannoni industriali – immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – per i quali la corrispondente aliquota base da applicare, pari allo 0,76%, può essere elevata dai Comuni sino allo 0,3% (lettera g).

A partire dal 1° luglio 2013 (comma 527) sono annullati di diritto i crediti fino a 2.000 euro, comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, iscritti a ruolo esecutivo sino al 31 dicembre 1999.

Dal 1° gennaio 2013 (commi 537 e 538), entro 90 giorni dalla notifica delle c.d. cartelle pazze (primo atto di riscossione utile o atto della procedura cautelare o esecutiva), i contribuenti possono presentare una dichiarazione per sospendere l’azione dell’agente alla riscossione documentando che gli atti emessi dall’ente creditore prima della formazione del ruolo sono stati interessati da:

        prescrizione o decadenza del diritto di credito;

–        provvedimento di sgravio;

        sospensione amministrativa o giudiziale, oppure “sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte”;

        pagamento effettuato;

        qualsiasi altra causa di inesigibilità del credito.

L’atto viene annullato (comma 540) se trascorrono 220 giorni dalla presentazione della dichiarazione senza che l’ente creditore, tenuto a rispondere, abbia inviato comunicazione al debitore.

Dal 1° luglio 2013 (comma 480) aumenta la sola aliquota Iva al 22% (dal 21%. La “manovra correttiva 2011”, invece, prevedeva che le aliquote dell’Imposta sul Valore Aggiunto del 10% e del 21% venissero incrementate entrambe di 2 punti percentuali).

Dal 1° gennaio 2013 (comma 483) aumenta a 950 euro la detrazione per ogni figlio a carico, compresi i figli naturali riconosciuti ed i figli adottivi o affidati. La detrazione è aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni e tutte le “detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap”.

(continua “Legge di stabilità 2013: Tobin Tax“)

(per i chiarimenti sui rapporti tra l’Imu e le imposte sui redditi: “Circolare n. 5/E dell’11 marzo 2013: quando l’Imu sostituisce l’Irpef. Immobili non locati“)