Archivi tag: imposte dirette

Imposte non dovute o pagate in eccedenza: rimborsi da modello 730, da modello Unico Pf o su richiesta

Il contribuente che ha versato imposte in misura maggiore a quelle dovute, ed usa il modello 730, ha diritto ad essere rimborsato direttamente dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico se il rimborso Irpef supera i 12 euro.

Se il rimborso non viene erogato, il contribuente presenta istanza all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate del luogo in cui si risiede allegando la certificazione con la quale il datore di lavoro, o l’ente pensionistico, afferma di non aver eseguito il conguaglio.

Con riferimento ai modelli 730 presentati a partire dal 2014, per un rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d’imposta derivanti da precedenti dichiarazioni, l’Agenzia delle Entrate effettua controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia prima di erogare la somma dovuta.

Il contribuente che ha versato imposte in misura maggiore a quelle dovute, ed usa il modello Unico Pf, ottiene il rimborso della somma spettante dall’Agenzia delle Entrate, eseguiti i normali controlli, se dalla dichiarazione dei redditi risulta un credito e nella compilazione del quadro RX ha indicato la volontà di essere rimborsato. In caso non risultasse operata una scelta, il credito verrebbe considerato come eccedenza da utilizzare nella successiva dichiarazione.

In tutti gli altri casi (errore materiale, duplicazione di versamento, inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento), il contribuente deve presentare una domanda di rimborso entro un determinato termine dal versamento, a pena di decadenza: 48 mesi per le imposte sui redditi (es. Irpef, Ires), i versamenti diretti, le ritenute operate dal sostituto d’imposta e le ritenute dirette operate dallo Stato e da altre P.A.; 36 mesi per le imposte indirette (es. registro, successioni e donazioni, bollo).

L’istanza di rimborso, contenente i motivi per i quali il contribuente ritiene di aver diritto al rimborso, va presentata in carta semplice all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente (es. quello competente per la residenza del contribuente o quello presso il quale è stato registrato l’atto o la successione) allegando le distinte dei versamenti eseguiti e le certificazioni delle ritenute subite.

La domanda di rimborso può essere accolta o respinta (vale la regola del silenzio-rifiuto): l’eventuale ricorso alla Commissione tributaria, esperito dopo almeno 90 giorni dalla presentazione della domanda, deve essere preceduto dal reclamo per le controversie fino a 20.000 euro.

(continua “Imposte non dovute o pagate in eccedenza: rimborso in contanti, con accredito su conto corrente o vaglia cambiario. Modelli di richiesta per le persone fisiche e per i soggetti diversi dalle persone fisiche”)

Decreto-legge 138/2011 convertito nella legge 148/2011: limiti all’uso del contante, dei libretti di deposito e dei titoli al portatore; riduzione delle sanzioni per gli esercenti (art. 2, commi 4, 4-bis e 36-vicies ter)

Con la legge 14 settembre 2011, n. 148, è stato convertito con modificazioni il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.

L’art. 2 (Disposizioni in materia di entrate) del D.L. 138/2011, al comma 4, disciplina la riduzione del limite all’utilizzo consentito del denaro contante, dei libretti di deposito bancari o postali al portatore e dei titoli al portatore in euro o valuta estera, per un valore dell’operazione inferiore ad euro 2.500 quando gli scambi di moneta avvengano senza il tramite delle banche, degli istituti di moneta elettronica o di Poste Italiane S.p.A.. Anche in caso di suddivisione dell’intero valore attraverso due o più pagamenti, detto limite è operativo per l’ammontare complessivo dei corrispettivi versati in ordine alla medesima operazione (frazionata).

Le norme antiriciclaggio, riguardanti pure i vaglia postali e cambiari, comportano gli obblighi di apposizione della clausola di non trasferibilità e di indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario in caso di emissione di assegni bancari, circolari e postali per importi almeno pari a 2.500 euro, ed il necessario mantenimento del saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore al di sotto dello stesso limite. In caso di trasferimento del libretto di deposito ad altro soggetto (persona fisica o soggetto diverso da persona fisica), il possessore è tenuto a comunicare alla banca i dati identificativi del soggetto e la data dell’operazione entro 30 giorni dal trasferimento.

Inoltre è slittato dal 30 giugno 2011 al 30 settembre 2011 il termine entro il quale i libretti di deposito bancari o postali al portatore, aventi saldo non inferiore ad euro 2.500, devono essere estinti dal portatore ovvero ridotti ad un importo non eccedente la stessa soglia.

A fini di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito comunitario in tema di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all’articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all’importo di euro duemilacinquecento; conseguentemente, nel comma 13 del predetto articolo 49, le parole: « 30 giugno 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2011 ».

La L. 148/2011, in sede di conversione, ha inserito nell’art. 2 il comma 4-bis: non sono applicabili le sanzioni pecuniarie amministrative (quantificate, in base allo strumento di pagamento e al tipo di infrazione, tra l’1% ed il 40% dell’importo trasferito, ovvero tra il 10% ed il 40% del saldo del libretto) relative alle violazioni compiute tra il giorno 13 ed il giorno 31 agosto 2011 che si siano sostanziate nel trasferimento di denaro contante, libretti e titoli al portatore, e nel possesso di libretti di deposito per importi mantenuti al di sopra del limite previsto e al di sotto della soglia precedentemente in vigore pari ad euro 5.000:

E’ esclusa l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 58 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per le violazioni delle disposizioni previste dall’articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13 del medesimo decreto, commesse nel periodo dal 13 al 31 agosto 2011 e riferite alle limitazioni di importo introdotte dal comma 4. A decorrere dal 1° settembre 2011 le sanzioni di cui al citato articolo 58 sono applicate attraverso gli uffici territoriali del Ministero dell’economia e delle finanze. All’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i commi 18 e 19 sono abrogati.

Infine il comma 36-vicies ter, aggiunto dalla L. 148/2011 all’art. 2 del D.L. 138/2011, dimezza le sanzioni in caso di violazione degli obblighi dichiarativi e di documentazione in materia di imposte dirette e Iva (es. omessa presentazione della dichiarazione dei redditi o indicazione di un reddito imponibile inferiore a quello accertato, omessa presentazione della dichiarazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto o indicazione di un’imposta inferiore a quella dovuta, violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto) per gli esercenti imprese, arti e professioni aventi ricavi e compensi dichiarati inferiori a 5.000.000 di euro. La riduzione della sanzione è subordinata all’indicazione, in sede di dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di Iva, degli estremi identificativi dei rapporti con operatori finanziari in corso nel periodo d’imposta e all’esclusione dell’uso del denaro contante per ogni operazione attiva o passiva effettuata nell’esercizio dell’attività.

Per gli esercenti imprese o arti e professioni con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro i quali per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell’esercizio dell’attività utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante e nelle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e imposte sul valore aggiunto indicano gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari di cui all’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, in corso nel periodo di imposta, le sanzioni amministrative previste dagli articoli 1, 5 e 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono ridotte alla metà.

La legge 14 settembre 2011, n. 148, è consultabile all’indirizzo gazzettaufficiale.it (GU n. 216 del 16-9-2011; entrata in vigore del provvedimento: 17/09/2011).

(per la tassazione delle rendite finanziarie disciplinata dal D.L. 138/2011 convertito con la L. 148/2011 si legga http://www.questidenari.com/?p=5361)

(per il successivo abbassamento del limite alla circolazione di contante e titoli al portatore introdotto dal governo Monti: http://www.questidenari.com/?p=5729)