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Imposte non dovute o pagate in eccedenza: rimborsi a favore del successore o del rappresentante

(continua da “Imposte non dovute o pagate in eccedenza: rimborso in contanti, con accredito su conto corrente o vaglia cambiario. Modelli di richiesta per le persone fisiche e per i soggetti diversi dalle persone fisiche”)

Il contribuente può avere notizie sui rimborsi di imposte risultanti dalle dichiarazioni via internet, attraverso il servizio “Cassetto fiscale”.

Per i pagamenti riscuotibili presso le Poste, intestati a persone che non hanno la capacità di agire (come i minori), che sono decedute o che hanno dato mandato ad altri, il pagamento sarà effettuato a favore dei soggetti che le rappresentano o che ad esse succedono se viene presentata all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente un’apposita richiesta in carta semplice (o tramite modello disponibile presso gli stessi uffici). Alla richiesta vanno allegati i provvedimenti che legittimano la successione, la sostituzione o la rappresentanza: nel caso di deceduto, la successione; nel caso di minore o interdetto, il provvedimento del giudice tutelare; in caso di fallimento, il provvedimento del giudice fallimentare; in caso di rappresentanza, la procura. I documenti già posseduti dall’Agenzia delle Entrate possono essere citati in un’autocertificazione, quelli non posseduti vanno presentati in originale o copia autenticata e non possono essere autocertificati.

In particolare, per i rimborsi intestati a persone decedute deve essere presentata anche un’autocertificazione attestante lo status di erede e, se vi sono diversi eredi e si vuol far riscuotere il rimborso ad uno solo tra loro, occorre che quest’ultimo si presenti all’ufficio munito delle deleghe alla riscossione sottoscritte da tutti gli altri coeredi e di una copia dei documenti di riconoscimento.

Ulteriori approfondimenti dalla fonte dell’Agenzia delle Entrate (download in formato pdf) aggiornata al mese di agosto 2014.

Imposte non dovute o pagate in eccedenza: rimborso in contanti, con accredito su conto corrente o vaglia cambiario. Modelli di richiesta per le persone fisiche e per i soggetti diversi dalle persone fisiche

(continua da “Imposte non dovute o pagate in eccedenza: rimborsi da modello 730, da modello Unico Pf o su richiesta”)

Riconosciuto il diritto al rimborso, l’Agenzia delle Entrate eroga la somma spettante con accredito su conto corrente bancario o postale, a prescindere dall’entità della cifra, se il contribuente ha fornito il codice IBAN ovvero, per i conti esteri, lo stesso codice integrato da denominazione della banca, intestatario del conto e codice BIC (se UEM) oppure ancora le coordinate bancarie e l’indirizzo della banca (se extra UEM).

Ai fini della richiesta di accredito, è possibile scaricare il modello disponibile in formato pdf sul sito web dell’Agenzia delle Entrate

MODELLO PER LA RICHIESTA DI ACCREDITO SU CONTO CORRENTE BANCARIO O POSTALE DEI RIMBORSI FISCALI – PERSONE FISICHE

MODELLO PER LA RICHIESTA DI ACCREDITO SU CONTO CORRENTE BANCARIO O POSTALE DI RIMBORSI FISCALI E DI ALTRE FORME DI EROGAZIONE – SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE

che poi dovrà essere presentato presso un qualsiasi ufficio della stessa Agenzia, ovvero è possibile fornire telematicamente le coordinate del conto attraverso la specifica applicazione disponibile sul sito internet dell’Agenzia, previa registrazione ai servizi, al seguente indirizzo:

Compilazione e invio via web (senza installazione del software).

Per motivi di sicurezza, l’Agenzia delle Entrate non accetta Iban per posta, posta elettronica (email) o posta elettronica certificata (Pec), e cifre superiori a 51.645,69 euro (comprensivi di interessi) o relative a soli interessi (per qualsiasi importo) sono erogate esclusivamente nella modalità descritta dell’accredito.

Con riferimento alle altre modalità di effettuazione del rimborso, il contribuente che non ha fornito le coordinate riceve un invito a presentarsi munito di documento d’identità (necessari anche delega e documento del delegante, se che si presenta è delegato) in un qualsiasi ufficio postale dove potrà riscuotere in contanti per importi fino a 999,99 euro (comprensivi di interessi). Oltre detta cifra, viene emesso un vaglia cambiario non trasferibile della Banca d’Italia.

(continua Imposte non dovute o pagate in eccedenza: rimborsi a favore del successore o del rappresentante)

La comunicazione di operazioni sospette per il professionista. L’individuazione del titolare effettivo e le sanzioni

Il fenomeno del riciclaggio, che si manifesta con la reintroduzione nell’economia legale di denaro proveniente da reati al fine di occultarne l’origine illecita, ha comportato negli ultimi anni il susseguirsi di interventi normativi (tra cui la limitazione all’uso di contanti e titoli al portatore: http://www.questidenari.com/?tag=antiriciclaggio) e l’imposizione di obblighi a carico di soggetti diversi.

Fra questi ultimi non compaiono solo intermediari finanziari e non finanziari, ma anche professionisti (avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, revisori contabili e notai) chiamati a “verificare adeguatamente” la propria clientela, registrare e conservare i dati relativi ai rapporti continuativi e alle operazioni, adottare adeguate procedure organizzative e misure di controllo interno, ed eventualmente effettuare la segnalazione di operazioni sospette alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria).

Le violazioni in materia di identificazione e registrazione della clientela, di tipo penale, sono sanzionate con una multa da 2.600 euro a 13.000 euro, salvo che il fatto non costituisca reato più grave; in caso di ricorso a mezzi fraudolenti per l’assolvimento dei predetti obblighi, al fine di ostacolare l’individuazione di un determinato soggetto, le sanzioni sono raddoppiate.

La verifica della clientela, per i professionisti, comporta l’identificazione del cliente ed il controllo della sua identità, o dell’eventuale titolare effettivo, in base a documenti, dati ed informazioni ottenuti da fonte affidabile ed indipendente. Si rende necessario, inoltre, l’ottenimento di informazioni su scopo e natura della prestazione professionale, nonché il controllo costante nel corso della prestazione stessa attraverso l’analisi delle transazioni concluse durante tutto il rapporto.

In particolare, le attività di identificazione e registrazione svolte dal professionista possono comportare la verifica della sussistenza di una effettiva titolarità nei casi in cui la clientela sia rappresentata da una società controllata da altre società o entità giuridiche collocate anche all’estero. Il titolare effettivo è la persona fisica per conto della quale viene esercitata l’attività, ovvero, nelle persona giuridica, è rappresentato dalla persona fisica che – direttamente o indirettamente – possiede o controlla in misura sufficiente partecipazioni al capitale sociale o diritti di voto, anche tramite azioni al portatore purché non si tratti di società quotata; si ritiene che detto criterio sia soddisfatto se la misura corrisponde ad almeno il 25% + 1 di partecipazione al capitale sociale. Infine, per fondazioni e trust il titolare effettivo è la persona fisica beneficiaria di almeno il 25% del patrimonio dell’entità giuridica; in caso detta persona non sia stata ancora determinata, il professionista individua la categoria di persone nel cui interesse agisce l’entità giuridica.

Oltre alla relazione diretta coi soggetti interessati, il professionista può avvalersi dei pubblici registri e di elenchi, atti e documenti al fine di individuare il titolare effettivo (per esempio ricorrendo a visura camerale).

Le segnalazioni di operazioni sospette, che non costituiscono violazione di obblighi di segretezza e non comportano responsabilità civili, penali o amministrative se poste in essere in buona fede e per le finalità previste dalla normativa, saranno effettuate esclusivamente con modalità telematiche a partire da maggio 2011 (sul portale Banca d’Italia sarà istituito apposito data-entry) e riporteranno:

–        i dati del cliente, dei delegati e delle controparti, oltre che dell’eventuale titolare effettivo o di altre persone sistematicamente presenti all’esecuzione delle operazioni (consulenti, familiari, soci);

–        l’eventuale riconducibilità della segnalazione agli schemi di evasione Iva intra Ue, imprese in crisi, usura e scudo fiscale;

–        eventuali provvedimenti giudiziari, investigativi o amministrativi collegati alla segnalazione (per quanto la sola conoscenza di un provvedimento, in assenza di altri elementi, non legittima la segnalazione. E’ il caso dei provvedimenti contenuti nelle richieste di indagini finanziarie ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. 600/73 sulle disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi).

I professionisti possono visualizzare le istruzioni per la compilazione e scaricare la modulistica relativa alla segnalazione di operazioni sospette dal sito della Banca d’Italia all’indirizzo http://www.bancaditalia.it.

Forni elettrici, piani cottura e cucine a gas: ancora pochi giorni per gli incentivi

Ad una settimana dalla riattivazione degli incentivi del Ministero dello Sviluppo Economico per tutte e dieci le categorie di prodotti e servizi (http://www.questidenari.com/?tag=incentivi-2010), rimane poco più del 10% delle risorse stanziate a disposizione dei consumatori e delle imprese per usufruire degli sconti (fonte: Radio24, Salvadanaio del 10/11/2010).

E’ bene ricordare che elettrodomestici come lavatrice e condizionatore sono esclusi da questa iniziativa del Governo, mentre un consistente interessamento ancora è suscitato dal forno per la cottura dei cibi.

I forni elettrici di classe A, i piani cottura a gas dotati di valvola di sicurezza ed infine le cucine a libera istallazione con piano cottura a gas dotato di valvola di sicurezza e forni elettrici di classe A si associano ad un incentivo pari al 20% del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 80 euro che salgono a 100 euro per le cucine a gas; l’acquisto deve avvenire in sostituzione – rispettivamente – di un vecchio forno elettrico, di un vecchio piano cottura a gas o di una vecchia cucina a libera istallazione.

L’acquirente deve presentare documento d’identità e codice fiscale al rivenditore che, se accreditato presso il Ministero, si occuperà di tutte le procedure seguendo le opportune indicazioni.