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Dilazione di pagamento per le somme iscritte a ruolo: decadenza dal beneficio della rateazione con 8 rate non pagate per i piani esistenti al 22 giugno 2013

Con la risoluzione n. 32/E del 19 marzo 2014 riferita ai piani di rateazione già in essere (e non decaduti) al giorno 22 giugno 2013, data di entrata in vigore del D.L. 69/2013, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che anche agli stessi è applicabile la disposizione sul numero massimo di rate impagate (si legga “Cartella di pagamento: richiesta, proroga e decadenza per il piano di rateizzazione ordinario o straordinario”).

In particolare, l’innalzamento del numero di rate (piano di rateazione straordinario) è stato stabilito col decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Dato che l’art. 4 del decreto di attuazione del 6 novembre 2013 ha previsto che i piani di rateazione già accordati alla data di entrata in vigore della modifica normativa “possono, su richiesta del debitore e in presenza delle condizioni di cui all’art. 3, essere aumentati fino a 120 rate”, l’Agenzia ritiene che la medesima ratio possa essere applicata, in via interpretativa, con riferimento alla disposizione che ha innalzato (da due) a otto il numero delle rate il cui mancato pagamento determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

(per il rimborso delle imposte secondo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate aggiornate all’agosto 2014: “Imposte non dovute o pagate in eccedenza: rimborsi da modello 730, da modello Unico Pf o su richiesta”)

Cartella di pagamento: riscossione coattiva per debiti fino a 1.000 euro, ganasce fiscali, ipoteca, pignoramento immobiliare ed esclusioni, pignoramento dei crediti

(continua da “Cartella di pagamento: compensazione con i crediti d’imposta, modelli e divieti. Crediti verso la Pubblica Amministrazione”)

Se il contribuente non paga una cartella nei termini previsti nè presenta ricorso, in mancanza di un provvedimento di sospensione o annullamento da parte dell’ente impositore o della Commissione tributaria, l’Agente della riscossione procede al recupero forzato.

Nei casi di riscossione coattiva dei debiti fino a 1.000 euro, non si può procedere con le azioni cautelari ed esecutive prima che siano trascorsi 120 giorni dall’invio, a mezzo posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.

Con la misura cautelare del fermo amministrativo viene impedita la circolazione del mezzo del debitore (l’automobile, ad esempio).

L’agente della riscossione notifica allo stesso debitore (o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri) una comunicazione preventiva contenente l’avviso che verrà eseguito il fermo in mancanza del pagamento delle somme dovute entro 30 giorni. Entro lo stesso termine i soggetti debitori e coobbligati possono opporsi dimostrando all’agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all’attività di impresa o della professione.

Non è prevista alcuna spesa a carico del debitore per la cancellazione del fermo.

Attraverso l’ipoteca, misura cautelare che può essere iscritta a garanzia del credito nel solo caso di importo complessivamente non inferiore a 20 mila euro, all’ente creditore viene attribuito il diritto di essere soddisfatto con preferenza in caso di espropriazione.

Dopo l’iscrizione di ipoteca, in caso il pagamento non sia stato ancora effettuato, l’Agente della riscossione procede al pignoramento immobiliare per rendere possibile la vendita all’asta dell’immobile ad esclusione dei casi in cui lo stesso sia destinato ad uso abitativo ed il debitore vi risieda anagraficamente, si tratti di una villa (A/8) o un castello o un palazzo di eminente pregio artistico o storico (A/9), il debitore sia proprietario del medesimo unico immobile. Negli altri casi si può procedere a pignorare solo se l’importo del debito iscritto a ruolo supera i 120.000 euro e sono trascorsi sei mesi dall’iscrizione di ipoteca senza che il debitore abbia pagato.

Equitalia può recuperare somme direttamente da terzi nei confronti dei quali il debitore vanti un credito (pignoramento dei crediti). Possono essere pignorate somme dovute a titolo di stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, in misura pari a 1/10 per importi fino a 2.500 euro, 1/7 per importi compresi tra 2.500 e 5.000 euro, 1/5 per importi superiori a 5.000 euro.

Cartella di pagamento: richiesta, proroga e decadenza per il piano di rateizzazione ordinario o straordinario

(continua da “Cartella di pagamento: notifica, somme dovute per mancato o ritardato pagamento, estratto conto e Rav”)

E’ possibile richiedere, senza che il mancato accoglimento dell’istanza di un piano rateale precluda la possibilità di richiedere l’altro, un piano di rateazione ordinario fino ad un massimo di 72 rate mensili (6 anni) oppure, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, un piano di rateazione straordinario fino ad un massimo di 120 rate mensili (10 anni). L’importo minimo per ogni rata è pari a 100 euro, salvo eccezioni.

E’ possibile chiedere la dilazione di pagamento per nuove somme iscritte a ruolo (rateazioni successive) anche se già sussistono rateazioni in corso.

In caso di difficoltà ad onorare il pagamento delle rate per il piano di dilazione in corso, sia ordinario che straordinario, il contribuente può chiedere una proroga della rateazione a condizione che non sia intervenuta decadenza, ovvero prima del mancato pagamento di otto rate anche non consecutive. In caso di decadenza, invece, diviene impossibile la rateizzazione ulteriore del carico e l’importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile attraverso un’unica soluzione.

Il piano di rateazione ordinario può essere ottenuto con domanda semplice per debiti fino a 50.000 euro e può prevedere rate variabili e crescenti, anziché rate costanti.

Il piano di rateazione straordinario può essere ottenuto da persone fisiche e ditte individuali con regimi fiscali privilegiati, quando l’importo della singola rata è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente come risulta dall’indicatore della situazione reddituale (ISR) indicato nel modello Isee, ovvero dagli altri soggetti quando la rata è superiore al 10% del valore della produzione mensile e l’indice di liquidità, ricavato dai dati di bilancio, è compreso tra 0,5 e 1.

(continua “Cartella di pagamento: compensazione con i crediti d’imposta, modelli e divieti. Crediti verso la Pubblica Amministrazione”)

(per l’applicabilità in via retroattiva della disposizione sul numero massimo di rate impagate: “Dilazione di pagamento per le somme iscritte a ruolo: decadenza dal beneficio della rateazione con 8 rate non pagate per i piani esistenti al 22 giugno 2013”)

Legge 15 luglio 2011, n. 111: imposta di bollo sul conto titoli

La conversione con modificazioni del Dl 98/11 nella legge 15 luglio 2011, n° 111 ha determinato la rimodulazione dell’imposta di bollo da corrispondere sul deposito titoli: con criterio di progressività, in base alla giacenza sul conto titoli e all’anno di applicazione dell’imposta, le somme dovute variano da un minimo di 34,2 euro annui ad un massimo di 1.100 euro annui.

In particolare, per titoli il cui valore nominale o di rimborso presso ciascuna banca sia

–        inferiore ad euro 50.000: imposta di bollo annua pari ad euro 34,2;

–        compreso tra euro 50.000 e 149.999: imposta di bollo annua pari ad euro 70 fino al 2012, e pari ad euro 230 dal 2013;

–        compreso tra euro 150.000 e 499.999: imposta di bollo annua pari ad euro 240 fino al 2012, e pari ad euro 780 dal 2013;

–        superiore ad euro 500.000: imposta di bollo annua pari ad euro 680 fino al 2012, e pari ad euro 1.100 dal 2013.

LEGGE 15 luglio 2011, n. 111

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante

disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. (11G0153)

(GU n. 164 del 16-7-2011 )

Entrata in vigore del provvedimento: 17/07/2011

…………………………..

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2011, N. 98

(omissis)

al comma 7, la lettera b) è  sostituita dalla seguente: «b) dopo

il comma 2-bis è  inserito il seguente:

“2-ter. Le comunicazioni relative ai depositi di titoli inviati

dagli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 119 del decreto

legislativo 1º settembre 1993, n. 385:

1) per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il

cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun

intermediario finanziario sia inferiore a 50.000 euro:

a) con periodicità annuale euro 34,20

b) con periodicità semestrale euro 17,1

c) con periodicità trimestrale euro 8,55

d) con periodicità mensile euro 2,85

2) dal 2011, per ogni esemplare relativamente ai depositi di

titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso

ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 50.000 euro

ed inferiore a 150.000 euro:

a) con periodicità  annuale euro 70,00

b) con periodicità semestrale euro 35,00

c) con periodicità  trimestrale euro 17,5

d) con periodicità  mensile euro 5,83

3) dal 2011, per ogni esemplare relativamente ai depositi di

titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso

ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 150.000 euro

ed inferiore a 500.000 euro:

a) con periodicità annuale euro 240,00

b) con periodicità  semestrale euro 120,00

c) con periodicità  trimestrale euro 60,00

d) con periodicità  mensile euro 20,00

4) dal 2011, per ogni esemplare relativamente ai depositi di

titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso

ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 500.000

euro:

a) con periodicità  annuale euro 680,00

b) con periodicità  semestrale euro 340,00

c) con periodicità  trimestrale euro 170,00

d) con periodicità  mensile euro 56,67

5) dal 2013, per ogni esemplare relativamente ai depositi di

titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso

ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 50.000 euro

ed inferiore a 150.000 euro:

a) con periodicità  annuale euro 230,00

b) con periodicità  semestrale euro 115,00

c) con periodicità  trimestrale euro 57,50

d) con periodicità  mensile euro 19,17

6) dal 2013, per ogni esemplare relativamente ai depositi di

titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso

ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 150.000 euro

ed inferiore a 500.000 euro:

a) con periodicità  annuale euro 780,00

b) con periodicità  semestrale euro 390,00

c) con periodicità  trimestrale euro 195,00

d) con periodicità  mensile euro 65,00

7) dal 2013, per ogni esemplare relativamente ai depositi di

titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso

ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 500.000

euro:

a) con periodicità  annuale euro 1.100,00

b) con periodicità  semestrale euro 550,00

c) con periodicità  trimestrale euro 275,00

d) con periodicità mensile euro 91,67”»

(per gli approfondimenti sull’imposta di bollo su deposito titoli si legga http://www.questidenari.com/?p=4762)

(per i chiarimenti della circolare n. 40/E del 4 agosto 2011 su decorrenza dell’imposta di bollo e valorizzazione del dossier titoli si legga http://www.questidenari.com/?p=4888)

Manovra economica 2011: imposta di bollo sul deposito titoli

Con la firma del Presidente della Repubblica del 6 luglio scorso, la manovra finanziaria (http://www.questidenari.com/?p=4547) sarà legge dai primi di agosto e porterà, fra le novità di maggior rilievo per le tasche di ogni risparmiatore italiano, l’aumento progressivo dell’imposta di bollo sul conto titoli acceso presso la propria banca (decreto-legge 6 luglio 2011, n° 98, articolo 23, comma 7, lettera b).

L’aumento da subito previsto per il bollo farà passare il prelievo dagli attuali 34,20 euro annui a 120 euro; poi, a partire dal 2013, un ulteriore aumento (differenziato in base alla ricchezza posseduta sul dossier titoli) fisserà il bollo a 150 euro su deposito di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascuna banca risulti di importo inferiore a 50.000 euro, e a 380 euro su deposito di importo superiore alla stessa soglia di euro 50mila.

DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98

Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. (GU n. 155 del 6-7-2011)

Entrata in vigore del provvedimento: 06/07/2011

(omissis)

Art. 23 – Norme in materia tributaria

7. All’articolo 13 della Tariffa, allegata al DPR 26 ottobre 1972,

n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis le parole “comprese le comunicazioni relative

ai depositi di titoli” sono soppresse;

b) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: 2-ter. Le

comunicazioni relative ai depositi di titoli inviati dagli

intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 119 del decreto

legislativo 1° settembre 1993, n. 385:

1) per ogni esemplare:

a) con periodicità annuale euro 120

b) con periodicità semestrale euro 60

c) con periodicità trimestrale euro 30

d) con periodicità mensile euro 10

2) per ogni esemplare dal 2013  relativamente ai depositi di

titoli il cui complessivo valore nominale o di  rimborso  presso

ciascuna banca sia inferiore a cinquantamila euro:

a) con periodicità annuale euro 150,00

b) con periodicità semestrale euro 75,00

c) con periodicità trimestrale euro 37,50

d) con periodicità mensile euro 12,50

3) per ogni esemplare dal 2013 relativamente ai depositi di

titoli il cui  complessivo valore nominale o di rimborso presso

ciascuna banca sia non inferiore a cinquantamila euro:

a) con periodicità annuale euro 380,00

b) con periodicità semestrale euro 190,00

c) con periodicità trimestrale euro 95,00

d) con periodicità mensile euro 31,66″

Per recuperare almeno i soldi del bollo agli attuali rendimenti dei Bot annuali, un tasso netto pari all’1,569% (ricavato da Assiom Forex, dopo l’applicazione della ritenuta e la sottrazione delle commissioni massime bancarie, secondo i conteggi pubblicati circa il titolo con regolamento 15 giugno 2011) imporrebbe al depositante di investire nei suddetti titoli di Stato una cifra pari rispettivamente ad euro 7.648, 9.560 e 24.219 in corrispondenza delle tre imposte da 120, 150 e 380 euro. Sopra le stesse cifre investite, ovviamente, inizierebbero a prodursi interessi.

In condizioni di neutralità per le banche, che girano all’Erario la riscossione, l’evidente mancanza di convenienza per i piccoli risparmiatori potrebbe indurre gli stessi a trasferire le proprie somme su forme di investimento alternative prive del balzello, come i conti di deposito.

(per la rimodulazione dell’imposta di bollo sul dossier titoli stabilita dalla legge 15 luglio 2011, n° 111, si legga http://www.questidenari.com/?p=4685)

(per l’applicazione della presente misura alle comunicazioni inviate alla clientela bancaria tra il 6 ed il 16 luglio 2011, come chiarito dalla circolare n. 40/E del 4 agosto 2011,  si legga http://www.questidenari.com/?p=4888)

(per la quantificazione dell’imposta di bollo sul conto deposito si legga http://www.questidenari.com/?p=5636)