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Cartella di pagamento: compensazione con i crediti d’imposta, modelli e divieti. Crediti verso la Pubblica Amministrazione

(continua da “Cartella di pagamento: richiesta, proroga e decadenza per il piano di rateizzazione ordinario o straordinario”)

Con riferimento ai tributi erariali (imposte sui redditi e addizionali, Iva, Registro e altri tributi indiretti, Irap, etc.) ed ai relativi oneri accessori (compresi aggi e spese a favore dell’agente della riscossione), è possibile estinguere le cartelle di pagamento attraverso compensazione con i crediti per le stesse imposte erariali. Detto pagamento tempestivo comporta l’utilizzo del modello F24 Accise (codice tributo RUOL) entro 60 giorni dalla notifica.

E’ necessario, invece, utilizzare uno specifico modulo reperibile sul sito web Equitalia – download della “DICHIARAZIONE DI AVVENUTA COMPENSAZIONE E/O RICHIESTA DI IMPUTAZIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL’ARTICOLO 31, COMMA 1 DEL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2010 N. 78 (CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 30 LUGLIO 2010 N. 122)” disponibile con approfondimenti alla pagina di gruppoequitalia.it – in caso il pagamento attenga soltanto ad una parte delle imposte dovute ed indicare l’avvenuto pagamento in compensazione con l’F24 Accise.

I debiti iscritti a ruolo per imposte erariali ed accessori di importo superiore a 1.500 euro, e per i quali è scaduto il termine di pagamento, dal 1° gennaio 2011 non possono essere compensati nel modello F24. I crediti disponibili possono essere utilizzati solo dopo l’estinzione dei debiti erariali iscritti a ruolo e scaduti e l’inosservanza del divieto comporta l’applicazione di una sanzione pari alla metà dell’importo dei debiti iscritti a ruolo, fino al limite dell’intera somma indebitamente compensata.

Il divieto riguarda la sola ipotesi di “compensazione orizzontale” (fra tributi di diversa tipologia tramite il modello F24) e pertanto non inficia la “compensazione verticale” (nell’ambito dello stesso tributo. Esempio: Irpef con Irpef).

Le somme iscritte a ruolo notificate entro il 30 settembre 2013 possono essere estinte anche mediante compensazione con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche per somministrazione, forniture e appalti.

(continua “Cartella di pagamento: riscossione coattiva per debiti fino a 1.000 euro, ganasce fiscali, ipoteca, pignoramento immobiliare ed esclusioni, pignoramento dei crediti”)

Collegamento negoziale, fattura e ricevuta fiscale: comunicazione delle operazioni con importo non inferiore alla soglia di rilevanza ai fini Iva (3.000, 3.600 o 25.000 euro)

Col documento datato 11 ottobre 2011, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di risposte ai quesiti pervenuti dalle Associazioni di categoria in materia di “comunicazione all’Anagrafe Tributaria delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore a euro tremila” (art. 21 del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010).

Il concetto di collegamento negoziale, definito dalle Entrate con la Circolare 24/E del 30 maggio 2011, si realizza nella prassi quando le parti di un rapporto perseguono un risultato economico unitario e complesso realizzato attraverso una pluralità coordinata di contratti (Mantovani e Santacroce).

Il collegamento negoziale, che origina dalla legge o dall’autonomia negoziale, può riferirsi all’elemento soggettivo o a quello oggettivo e, qualora sia pattuito il pagamento di corrispettivi periodici, la soglia è riferita ai corrispettivi anche se i versamenti effettuati in un specifico periodo risultano inferiori al limite.

Con carattere di novità rispetto ai chiarimenti contenuti nella Circolare 24/E del 2011, il fattore di collegamento delle operazioni è l’elemento formale della fattura, documento che rappresenta l’operazione oggetto di comunicazione: l’importo della fattura viene utilizzato per verificare il superamento della soglia di rilevanza (invece dell’ammontare delle singole operazioni certificate nella fattura stessa), come si evince dall’esempio della fattura riepilogativa differita redatta per diverse operazioni commerciali. Ma anche in assenza del fattore di collegamento, l’ammontare della fattura può imporre l’obbligo della comunicazione e l’indicazione dell’operazione prevalente (cessione o prestazione). Ciò avviene in caso di fattura cointestata (es. parcella del notaio rilasciata agli eredi o fattura nel settore edilizio): la relativa operazione va comunicata per ognuno degli intestatari utilizzando distinti record di dettaglio; se l’importo totale della fattura supera la soglia e per uno dei cointestatari l’importo è minore di euro 3.000, la “modalità di pagamento” da utilizzare è l’importo frazionato.

In merito alla qualificazione soggettiva dell’operatore, il documento dell’11 ottobre 2011 evidenzia il trattamento della fattura di acquisto (con ammontare superiore alla soglia e priva di addebito dell’imposta) che un soggetto passivo IVA riceve da contribuenti minimi specificando che la fattura costituisce oggetto di comunicazione per il ricevente, a prescindere dagli obblighi del contribuente minimo.

Se la fattura attiene ad un importo con sconto condizionato sul totale del documento, la comunicazione va effettuata per l’importo al netto dello sconto (e cioè per l’effettiva somma incassata).

Infine, il documento – che è possibile scaricare in formato pdf dal sito dell’Agenzia delle Entrate – sottolinea come l’emissione di ricevuta fiscale (no fattura), emessa da un albergo (es.) verso soggetto passivo d’imposta, imponga l’effettuazione dello scorporo dell’imposta (campi separati per imponibile e imposta nel tracciato record).

La circolare 24/E del 30 maggio 2011: operazioni escluse, contratti collegati e a corrispettivo periodico per la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA (parte III)

(continua dalla parte II: http://www.questidenari.com/?p=4462)

Tra i casi particolari del provvedimento menzionati dalla Circolare 24/E del 30 maggio 2011 vi sono i contratti di appalto, fornitura, somministrazione e gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici (contratti di locazione, noleggio, concessione, etc.): la comunicazione va effettuata solo se i corrispettivi dovuti in un intero anno solare sono di importo complessivo non inferiore a 3.000 euro. Al contrario, per le altre tipologie di contratto (es. compravendita) il superamento della soglia di 3.000 euro va sempre collegato alla singola operazione.

Per i contratti tra loro collegati, invece, bisogna valutare la somma complessiva dei corrispettivi di tutti i contratti.

In particolare, “a fronte del pagamento frazionato del corrispettivo relativo a un unico contratto che prevede corrispettivi periodici ovvero a più contratti tra loro collegati in relazione ai quali sono previsti corrispettivi di importo complessivo superiore, in un anno solare, ai limiti (3.000 euro ovvero 3.600 euro), dovrà essere comunicato l’importo complessivo delle operazioni rese e ricevute nell’anno di riferimento, anche se il corrispettivo relativo al singolo contratto è inferiore a detti limiti” (per ulteriori istruzioni sulla compilazione del tracciato record si faccia riferimento alla fonte in formato pdf: Circolare 24/E dal sito web dell’Agenzia delle Entrate).

In generale, quanto stabilito per i contratti a corrispettivo periodico, o tra loro collegati, vale anche per tutte le operazioni di importo unitario pari o superiore ai limiti, indipendentemente dal fatto che il pagamento sia regolato in modo ripartito (es. acconto e saldo) ed effettuato in anni diversi. A titolo esemplificativo, nel caso di cessioni di beni per importo 10.000 euro con fatturazione nell’anno di riferimento di un unico acconto pari a 2.500 euro, dovrà essere indicata la sola operazione resa e ricevuta nell’anno pari a 2.500 euro, anche se inferiore alla soglia.

Tra le operazioni escluse dall’obbligo di comunicazione si trovano le importazioni e le esportazioni di cui all’art. 8, 1°, lettere a) e b) del decreto. L’obbligo di comunicazione sussiste, invece, per le operazioni poste in essere tra operatori nazionali, anche tramite commissionari, nell’ambito delle c.d. esportazioni indirette di cui alla lettera c) dell’art. 8 (per le operazioni effettuate nei confronti degli esportatori abituali), e delle c.d. triangolazioni comunitarie di cui all’art. 58 del decreto legge n. 331 del 1993. Ad esempio, in caso di triangolare comunitaria, diviene oggetto di monitoraggio la cessione tra i due operatori nazionali, mentre rimane esclusa l’operazione che si realizza con l’ultimo cessionario comunitario (che poi sarà monitorata col modello Intrastat).

Come già anticipato, tra le operazioni escluse vi sono quelle effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell’IVA, quando il pagamento dei corrispettivi avviene mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7, 6°, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n° 605, così come previsto dall’art. 7, 2°, lettera o) del decreto-legge 13 maggio 2011, n° 70. La Circolare precisa che non rientrano tra le citate carte di credito, di debito o prepagate, quelle emesse da operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio nazionale.

(continua http://www.questidenari.com/?p=4538)

(per il significato di collegamento negoziale, l’elemento formale della fattura e gli altri chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate forniti nel documento dell’11 ottobre 2011 si legga “Collegamento negoziale, fattura e ricevuta fiscale: comunicazione delle operazioni con importo non inferiore alla soglia di rilevanza ai fini Iva (3.000, 3.600 o 25.000 euro)”)

(per la data ultima di invio dei dati da parte degli intermediari finanziari: “Spesometro: prorogata al 15 ottobre 2012 la comunicazione degli acquisti con carta di credito e bancomat“)

Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva: dati clienti e fornitori secondo il Provvedimento del 22/12/2010

Col provvedimento del 22 dicembre 2010 l’Agenzia delle Entrate ha attuato la norma relativa al Decreto-legge 31 maggio 2010, n° 78 – convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n° 122 (art. 21: http://www.questidenari.com/?tag=comunicazione-telematica) – introduttiva dell’obbligo di trasmissione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. Inizialmente sono escluse le operazioni Iva non soggette all’obbligo di emissione della fattura effettuate fino al 30 aprile 2011 quali, per esempio, quelle relative al commercio al dettaglio.

Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) che effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta.

L’obbligo di comunicazione riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, rese e ricevute dai soggetti passivi, per le quali, nel corso del periodo d’imposta, i corrispettivi dovuti dal cessionario al cedente (o dal committente al prestatore) sono pari o hanno superato la soglia dei 3.000 euro al netto dell’Iva applicata.

Detta soglia è elevata a 3.600 euro, comprensiva dell’Imposta sul Valore Aggiunto, per le operazioni non soggette all’obbligo di fatturazione, ovvero quelle per cui il cessionario (o committente) risulti essere il consumatore finale (operazioni business to consumer).

La stipulazione di diversi contratti fra loro collegati, ai fini del calcolo del limite, comporta la valutazione dell’ammontare complessivo dei corrispettivi previsti.

Nel caso dei contratti di appalto, fornitura, somministrazione e quelli da cui derivano corrispettivi periodici, la comunicazione va effettuata solo quando i corrispettivi dovuti per l’intero anno solare risultano di importo complessivo non inferiore a 3.000 euro.

Al fine di consentire l’introduzione graduale del provvedimento, per il periodo d’imposta 2010 la soglia stabilita è innalzata (in ogni caso) a 25.000 euro ed è posticipato al 31 ottobre 2011 il termine entro cui deve essere effettuata la comunicazione, peraltro limitata alle sole operazioni effettuate tra soggetti Iva (operazioni business to business soggette all’obbligo di fatturazione).

Le operazioni relative ad importazioni ed esportazioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n° 633, sono escluse dall’obbligo di comunicazione, come sono altresì escluse, in fase di prima applicazione, le operazioni rilevanti ai fini dell’IVA per le quali non ricorra l’obbligo di emissione della fattura e che vengano effettuate fino al 30 aprile 2011.

Nella comunicazione vanno indicati, per ciascuna cessione o prestazione:

– l’anno di riferimento

– la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale del cedente, prestatore, cessionario o committente

– i corrispettivi dovuti dal cessionario o committente, o al cedente o prestatore, e l’importo dell’IVA applicata o la specificazione che si tratta di operazioni non imponibili o esenti; per le operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali non ricorre l’obbligo della fattura, i corrispettivi comprensivi dell’IVA applicata (per le operazioni non soggette all’obbligo di fatturazione, il committente o il commissionario è tenuto a fornire la propria partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale, ovvero i dati di cui all’art. 4, 1° comma, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n° 605).

I soggetti obbligati alla comunicazione effettuano la stessa aggregata per anno entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento per le operazioni.

La trasmissione dei dati avviene tramite il servizio telematico Entratel ovvero Internet (Fisconline), e l’Agenzia delle Entrate attesta la riuscita trasmissione dei dati mediante ricevuta contenuta in un file munito del codice di autenticazione (Entratel) o del codice di riscontro per il servizio Internet (Fisconline). La ricevuta sarà disponibile entro i 5 giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file all’Agenzia delle Entrate.

Ulteriori approfondimenti dal testo del Provvedimento (Prot. n. 2010/184182) che è possibile scaricare (in formato pdf) dal sito web dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it all’interno della sezione “Provvedimenti, Circolari e Risoluzioni”.

(per alcuni esempi sull’aggiornamento dei programmi di contabilità Iva a seguito dell’introduzione dell’obbligo di comunicazione telematica si legga http://www.questidenari.com/?p=3591)

(per il significato di collegamento negoziale, l’elemento formale della fattura e gli altri chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate forniti nel documento dell’11 ottobre 2011 si legga “Collegamento negoziale, fattura e ricevuta fiscale: comunicazione delle operazioni con importo non inferiore alla soglia di rilevanza ai fini Iva (3.000, 3.600 o 25.000 euro)”)

D.L. 78 del 31/05/2010 e maxiemendamento approvato

In attesa della definitiva conversione in legge – entro fine luglio – della manovra anti-crisi di Tremonti (decreto-legge 31 maggio 2010, n.78 – http://www.questidenari.com/?p=2662), ecco alcuni punti del testo approvato dal Senato il giorno 15/07/2010 con le modifiche del maxiemendamento, come richiesto dalla questione di fiducia posta dal Governo:

Art. 9 – stipendi degli statali. Nel triennio 2011-2013 il blocco degli stipendi dei dipendenti pubblici è riferito al trattamento ordinariamente spettante nel 2010, al netto di arretrati, maternità, congedi e malattia.

Per i magistrati è previsto un taglio dell’indennità speciale giudiziaria del 15% per il 2011, del 25% per il 2012, del 32% per il 2013 (fonte : economia.virgilio.it).

Art. 12 – previdenza. Saranno aggiornati con cadenza triennale, a partire dal 2015, i requisiti di età e la somma tra età e contributi per le pensioni di anzianità, ed i requisiti di età per le pensioni di vecchiaia (comprese pensione sociale e vecchiaia contributiva a 65 anni). A partire dal 2011 si applicheranno finestre personalizzate per la decorrenza dell’assegno sia per le pensioni di vecchiaia che per quelle di anzianità: dovranno trascorrere 12 mesi per i dipendenti, e 18 mesi per gli autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, parasubordinati), dalla data di maturazione dei requisiti; la finestra sarà di 18 mesi per le pensioni risultanti da totalizzazione (fonte: IlSole24Ore.com). Non cambia nulla, invece, per il personale della scuola. Le nuove regole non trovano applicazione per lavoratori in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati prima del 30/04/2010, e per lavoratori che al 31/05/2010 sono titolari di prestazioni a carico dei fondi di solidarietà di settore, come nel caso dei bancari.

Dal 1° gennaio 2012 le donne che lavorano nel pubblico impiego raggiungono a 65 anni i requisiti per la pensione di vecchiaia, fermo restando il pensionamento a 61 anni per le dipendenti pubbliche che maturino i requisiti entro il 31/12/2011.

Per tutti i dipendenti pubblici (sia uomini che donne) rimane confermata la stretta sulla buonuscita in base agli importi erogati: tra i 90 ed i 150 mila euro, la liquidazione sarà erogata in 2 anni, in 3 anni al di sopra dei 150 mila euro (per approfondimenti si vedano i commi 7 e 9 dell’art. 12).

Infine, per tutti i lavoratori come riportato ab initio, dal 2015 i requisiti di pensionamento saranno adeguati all’aumento della speranza di vita calcolato dall’Istat (fonte: IlCorriere.it). In pratica, da gennaio 2015 scatterà un primo incremento di 3 mesi dell’età pensionabile, dal 2019 il 2° scatto corrisponderà a quanto misurato dall’Istat effettivamente, il 3° scatto dal 2022 e poi uno scatto ogni 3 anni. Il sistema si applica pure alle pensioni sociali e a quelle di anzianità, mentre non vale per chi raggiunge 40 anni di contributi.

Artt. 20, 21, 23, 24, 25, 29 e 31. Conferma per: limitazioni all’uso di contanti e titoli al portatore (art. 20 – http://www.questidenari.com/?p=2669), comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate delle operazioni rilevanti a fini Iva superiori a 3mila euro (art. 21), contrasto alle imprese “apri e chiudi” (art. 23) ed alle imprese in perdita sistemica (art. 24), applicazione di una ritenuta d’acconto del 10% sui pagamenti relativi alle ristrutturazioni edilizie ed alle opere sul risparmio energetico (art. 25), accorciamento dei tempi di riscossione delle somme dovute a seguito di accertamento per imposte sui redditi ed Iva (art. 29).

In ordine agli stessi punti, si elencano di seguito le novità.

Le violazioni alle norme stabilite in materia di antiriciclaggio (emissione, accensione e negoziazione di assegni bancari, circolari e libretti al portatore) non saranno sanzionate se commesse tra il 31 maggio ed il 15 giugno 2010 (art. 20).

L’attività di vigilanza sistematica a cui sono sottoposte le imprese in perdita fiscale (non determinata da erogazioni di compensi ad amministratori e soci) per più di un periodo d’imposta non riguarda quelle che hanno deliberato e liberato per intero nel medesimo periodo un aumento di capitale a titolo oneroso di importo almeno pari alla perdita fiscale stessa (art. 24).

Gli atti di accertamento fiscale emessi dall’Agenzia delle Entrate divengono esecutivi in 60 giorni (art. 29).

Rimane vietata la compensazione dei ruoli definitivi, ma la sanzione è applicata sul 50% degli importi iscritti a ruolo superiori a 1.500 euro per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell’importo indebitamente compensato (art. 31). La sanzione non trova applicazione finché sull’iscrizione a ruolo pende contestazione giudiziale o amministrativa, né può superare la metà di quanto indebitamente compensato.

A partire dal 1° gennaio 2011, sono compensabili con le somme iscritte a ruolo i crediti maturati nei confronti delle regioni, degli enti locali o del servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti.

Art. 30 – riscossione INPS. Dovranno essere pagate entro 60 giorni le somme che, dal 1° gennaio 2011, verranno contestate dall’Inps con la notifica dei nuovi “avvisi di addebito”. In difetto, è prevista l’espropriazione forzata con poteri, facoltà e modalità della riscossione a mezzo ruolo.

Art. 39 tasse in Abruzzo. E’ prorogata al 20 dicembre 2010 la sospensione del pagamento per i tributi dovuti da persone fisiche, titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo, e da soggetti diversi dalle persone fisiche con volume d’affari inferiore a 200mila euro (escluse banche e imprese d’assicurazione). La ripresa della riscossione di tributi e contributi verrà effettuata in 120 rate mensili di pari importo a partire da gennaio 2011, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori.

Art. 40-bis – multe per quote latte. La sospensione del pagamento del tributo in scadenza 30 giugno 2010 per le quote latte è prorogata fino al 31 dicembre 2010.

Art. 48-termagistrati. Il Ministero della Giustizia è autorizzato ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso (concluso entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto). La copertura delle risorse necessarie all’assunzione delle nuove toghe sarà realizzata attraverso l’aumento del contributo unico, essendo le tasse processuali così quantificate in base al valore del processo:

–        33 euro per processi fino a 1.100 euro

–        77 euro per processi tra 1.100 euro e 5.200 euro

–        187 euro per processi tra 5.200 euro e 26.000 euro

–        374 euro per processi tra 26mila euro e 52mila euro

–        550 euro per processi tra 52mila euro e 260mila euro

–        880 euro per processi tra 260mila euro e 520mila euro

–        1.221 euro per processi sopra 520mila euro

Per i procedimenti di esecuzione immobiliare, il contributo passa a 220 euro.

Ulteriori approfondimenti dal testo del maxiemendamento che è possibile scaricare (in formato pdf) dal sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per visionare tutti gli articoli sulla manovra anti-crisi: http://www.questidenari.com/?tag=dl-3152010-78.

(per la conversione dell’art. 20 nella legge 122/2010 si legga: http://www.questidenari.com/?p=2839)

(per la conversione in legge 122 dell’art. 25 del Dl 78/2010 si veda http://www.questidenari.com/?p=2953)

(per gli aggiornamenti relativi alla decorrenza dei trattamenti pensionistici – Legge di stabilità 2011 n° 220/2010 – si legga http://www.questidenari.com/?p=3516)

(per approfondimenti sulla preclusione alla autocompensazione – art. 31 – da gennaio 2011: http://www.questidenari.com/?p=3562)

(per l’art. 21 sulla comunicazione delle operazioni rilevanti a fini Iva si legga: http://www.questidenari.com/?p=3576)

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