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Imposte non dovute o pagate in eccedenza: rimborso in contanti, con accredito su conto corrente o vaglia cambiario. Modelli di richiesta per le persone fisiche e per i soggetti diversi dalle persone fisiche

(continua da “Imposte non dovute o pagate in eccedenza: rimborsi da modello 730, da modello Unico Pf o su richiesta”)

Riconosciuto il diritto al rimborso, l’Agenzia delle Entrate eroga la somma spettante con accredito su conto corrente bancario o postale, a prescindere dall’entità della cifra, se il contribuente ha fornito il codice IBAN ovvero, per i conti esteri, lo stesso codice integrato da denominazione della banca, intestatario del conto e codice BIC (se UEM) oppure ancora le coordinate bancarie e l’indirizzo della banca (se extra UEM).

Ai fini della richiesta di accredito, è possibile scaricare il modello disponibile in formato pdf sul sito web dell’Agenzia delle Entrate

MODELLO PER LA RICHIESTA DI ACCREDITO SU CONTO CORRENTE BANCARIO O POSTALE DEI RIMBORSI FISCALI – PERSONE FISICHE

MODELLO PER LA RICHIESTA DI ACCREDITO SU CONTO CORRENTE BANCARIO O POSTALE DI RIMBORSI FISCALI E DI ALTRE FORME DI EROGAZIONE – SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE

che poi dovrà essere presentato presso un qualsiasi ufficio della stessa Agenzia, ovvero è possibile fornire telematicamente le coordinate del conto attraverso la specifica applicazione disponibile sul sito internet dell’Agenzia, previa registrazione ai servizi, al seguente indirizzo:

Compilazione e invio via web (senza installazione del software).

Per motivi di sicurezza, l’Agenzia delle Entrate non accetta Iban per posta, posta elettronica (email) o posta elettronica certificata (Pec), e cifre superiori a 51.645,69 euro (comprensivi di interessi) o relative a soli interessi (per qualsiasi importo) sono erogate esclusivamente nella modalità descritta dell’accredito.

Con riferimento alle altre modalità di effettuazione del rimborso, il contribuente che non ha fornito le coordinate riceve un invito a presentarsi munito di documento d’identità (necessari anche delega e documento del delegante, se che si presenta è delegato) in un qualsiasi ufficio postale dove potrà riscuotere in contanti per importi fino a 999,99 euro (comprensivi di interessi). Oltre detta cifra, viene emesso un vaglia cambiario non trasferibile della Banca d’Italia.

(continua Imposte non dovute o pagate in eccedenza: rimborsi a favore del successore o del rappresentante)

Stipendi e pensioni sopra i 1.000 euro, delega alla riscossione, pignoramento delle somme ed espropriazione immobiliare secondo il D.L. 16/2012 convertito in legge 44/2012 (art. 3)

Il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 2012, n. 44 (G.U. n. 99 del 28 aprile 2012 – Suppl. Ordinario n. 85), differisce al 1° luglio 2012 il termine entro il quale la Pubblica Amministrazione erogherà ai prestatori d’opera somme superiori a 1.000 euro per il riconoscimento di stipendi e pensioni a mezzo strumenti di pagamento elettronici diversi dal denaro contante (art. 3, comma 3). Ai fini dell’individuazione del limite dei mille euro, non si tiene conto delle somme corrisposte a titolo di tredicesima mensilità (comma 4-ter).

Inoltre, in base al comma 4-bis, soltanto coloro che percepiscono pagamenti pensionistici erogati dall’Inps devono, entro il 30 giugno 2012, indicare gli estremi del conto di pagamento per l’accredito delle somme dovute dalla P.A.

Qualora il percettore di reddito fosse impossibilitato a raggiungere le sedi degli intermediari per motivi di salute o di restrizione della libertà personale, il soggetto delegato alla riscossione potrebbe accendere un conto corrente base o un libretto di risparmio postale intestati al beneficiario dei pagamenti (comma 4-quater) presentando una propria dichiarazione che attesta la sussistenza della documentazione relativa ai suddetti impedimenti, in luogo della documentazione medesima. Art. 3, comma 4-quinquies:

In deroga alle vigenti disposizioni di legge, il delegato deve presentare alle banche o a Poste italiane Spa copia della documentazione già autorizzata dall’ente erogatore attestante la delega alla riscossione, copia del documento di identità del beneficiario del pagamento nonché una dichiarazione dello stesso delegato attestante la sussistenza della documentazione comprovante gli impedimenti di cui al comma 4-quater. Ai fini degli adempimenti previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il cliente si considera fisicamente presente qualora sia presente il soggetto delegato alla riscossione.

Il D.L. 16/2012 interviene anche in materia di limiti ai compensi riconosciuti a titolo di salario o stipendio che possono essere pignorati da un creditore privato munito di titolo esecutivo (come decreto ingiuntivo, mutuo stipulato da notaio o sentenza) o da un soggetto pubblico (per motivi fiscali) disponendo che le somme dovute fino ad euro 2.500 rimangono pignorabili nella misura di un decimo, mentre la misura sale ad un settimo per le somme comprese tra detta soglia ed euro 5mila e rimane ferma ad un quinto per le somme superiori a 5 mila euro. Il D.P.R. 602/1973 è modificato con l’inserimento dell’art. 72-ter (Limiti di pignorabilità):

1 – Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall’agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro ed in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro.

2 – Resta ferma la misura di cui all’articolo 545, quarto comma, del codice di procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro

In ultimo, il 5° comma dell’art. 3 D.L. 16/2012 esclude l’espropriazione immobiliare per i crediti riscuotibili a norma del D.P.R. 602/1973 attraverso esattore nel caso in cui i beni, venduti all’asta, hanno valore inferiore a 20.000 euro. Sugli stessi beni, pertanto, non è possibile iscrivere ipoteca a decorrere dal 2 marzo 2012.

(per le novità sull’imposta municipale unica apportate dal Dl 16/2012: “Imu: art. 4 del decreto semplificazioni fiscali convertito in legge“)

(per la rateizzazione dei debiti tributari secondo il D.l. 16/2012 convertito in L. 44/2012: “D.L. 16/2012 convertito in legge 44 del 2012: rateizzazione dei debiti tributari, pagamento delle somme eccedenti il debito d’imposta e riduzione dell’inadempimento (art. 1, commi da 4 a 4-quater)“)

Proseguono i rimborsi fiscali

L’Agenzia delle Entrate continua la campagna per i rimborsi fiscali a famiglie ed imprese relativi alle dichiarazioni presentate prima dell’anno 2007.

Con riferimento alle persone fisiche, sono previsti rimborsi anche per coloro che hanno presentato domanda diretta all’Agenzia delle Entrate – ovvero non hanno sfruttato i “bonus famiglia” ed i “bonus incapienti” tramite sostituto d’imposta o denuncia dei redditi.

Le modalità di pagamento previste sono i contanti rimborsati presso un qualsiasi ufficio postale, il vaglia cambiario della Banca d’Italia, oppure l’accredito sul conto corrente: quest’ultima è la modalità più rapida e sicura se si segue l’iter della presentazione presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate dello specifico modello da cui risulti il codice IBAN, in sostituzione delle vecchie coordinate bancarie, ovvero se si effettua l’operazione in via telematica collegandosi al sito www.agenziaentrate.gov.it (fonte: Il Messaggero.it).