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Aspettando Trichet: mutuo a tasso fisso o a tasso variabile?

Moderata ripresa economica e aumento delle quotazioni del petrolio (http://www.questidenari.com/?tag=aspettative-tassi). L’incremento del costo base del denaro, atteso ad aprile 2011 come mai lo è stato dalla prima metà del 2009 dopo le parole del presidente Bce attento alla spirale inflazionistica, porta conseguenze di varia natura per le tasche dei risparmiatori e dei mutuatari.

In particolare fra questi ultimi – coloro che si apprestano a richiedere un mutuo casa, o quanti già si trovano a corrispondere le rate parametrate al tasso variabile per consistenti importi erogati dalla banca – sorgono problemi per l’aumento del pagamento periodico. I primi sono indecisi fra le possibili soluzioni, dato che negli ultimi mesi i rialzi hanno interessato sia i tassi fissi che i variabili, i secondi potrebbero trovare motivazioni a cambiare la situazione esistente.

Pertanto, quale sarebbe oggi la scelta del mutuo ottimale?

E’ possibile avvicinarsi alla risposta – in ogni caso senza trascurare la propria sfera psicologica – aiutandosi attraverso considerazioni di natura spicciola sull’esborso mensile nei due diversi casi di un mutuo a tasso variabile, legato all’Euribor 3 mesi pari all’1.18%, e di un mutuo a tasso fisso legato all’Irs 25 anni pari al 3.8%. In entrambi i casi l’importo erogato è pari a 150.000 euro, lo spread è l’1% e la durata è 25 anni.

Da un qualsiasi preventivatore on line, inserendo i valori dei tassi ultimi aggiornati al 7 marzo, si ottengono le rate mensili per 648 euro e 859 euro che farebbero immediatamente propendere per la prima soluzione a tasso variabile, con un risparmio di oltre 200 euro al mese.

Tuttavia, dato che il tasso variabile – per definizione – è soggetto a cambiamenti nel tempo, è opportuno considerare le previsioni al rialzo della stessa scadenza Euribor secondo le valutazioni degli operatori al 4 marzo espresse dai future sul mercato Liffe di Londra (ad esempio):

mar12: 2,38%

mar13: 2,905%

mar14: 3,215%

mar15: 3,55%

fino ad arrivare al “pareggio” con l’attuale tasso fisso nel marzo 2016 (3,795%).

L’applicazione dei tassi fissi e variabili ad importi di capitale sempre inferiori, decrescenti annualmente per via della restituzione delle quote capitale insite nelle rate, comporta per i prossimi 5 anni un esborso totale per il mutuo a tasso fisso di circa 5.500 euro superiore a quello del mutuo a tasso variabile.

In altri termini, se sono giuste le previsioni degli operatori di mercato, chi sceglie il tasso fisso deve mettere in conto di spendere, per i prossimi 5 anni, una media di circa 1.100 euro l’anno in più rispetto a chi sceglie il tasso variabile. Successivamente, un ulteriore innalzamento del tasso Euribor invertirebbe i ruoli consentendo il beneficio di rate più basse ai titolari di mutuo a tasso fisso, ma è agevole comprendere che il periodo dei prossimi mesi, caratterizzati da un debito residuo più alto e da previsioni sui tassi più attendibili, è da tenere in maggiore considerazione nella scelta personale di ciascun mutuatario rispetto ai periodi degli anni a seguire.

(si legga anche la risposta al quesito di un lettore nel luglio 2012)

(e ancora la risposta alla domanda di un utente l’11 settembre 2013)

Piano Famiglie: proroga della sospensione per le rate di mutuo fino al 31 luglio 2011

E’ stato prorogato al 31/07/2011 il termine per la presentazione delle domande di sospensione relative alle rate del mutuo casa, nell’ambito dell’iniziativa partita a febbraio dell’anno scorso (http://www.questidenari.com/?tag=piano-famiglie) a seguito dell’accordo tra l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le associazioni dei consumatori. Detta iniziativa non deve essere confusa con quella del Ministero dell’Economia e delle Finanze “Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa” del novembre 2010 (http://www.questidenari.com/?tag=fondo-solidarieta-mutui).

Il Piano Famiglie (che prevedeva scadenza al 31 gennaio di quest’anno) consente ancora oggi la sospensione del rimborso per le rate di mutuo, per almeno 12 mesi, al verificarsi di determinati eventi entro il 30 giugno 2011 e nel caso di operazioni per le quali il beneficio non sia stato già goduto.

Sono ricompresi nell’iniziativa i mutui di importo fino a 150.000 euro accesi per acquisto, costruzione o ristrutturazione della prima casa da parte di clienti con un reddito imponibile non superiore a 40.000 euro annui e che subiscano eventi particolarmente negativi. Le banche aderenti possono accordare ai beneficiari condizioni più favorevoli di quelle indicate.

Gli eventi previsti, in particolare, sono la perdita del posto di lavoro, la cassa integrazione, ovvero la morte o l’insorgenza di condizioni di non autosufficienza di un componente del nucleo familiare.

Il comunicato stampa dell’ABI può essere consultato all’indirizzo www.abi.it.

Sospensione rata del mutuo prima casa: da oggi la richiesta per chi ha perso il lavoro o ha ristrutturato l’immobile

Reddito ISEE del nucleo familiare non superiore a 30.000 euro annui e mutuo per acquisto prima casa di importo non superiore a 250.000 euro con ammortamento in corso da almeno 1 anno: da oggi 15 novembre coloro che rientrano in questi parametri possono richiedere la sospensione delle rate di pagamento al verificarsi di determinate condizioni.

Tutti i requisiti soggettivi necessari per il beneficiario, le modalità di funzionamento e le cause di sospensione, nonché la specifica documentazione da produrre per l’accesso al Fondo Solidarietà Mutui, le cui risorse sono disponibili fino ad esaurimento dei 20 milioni di euro stanziati, sono disponibili alla pagina http://www.questidenari.com/?p=3214 dove è possibile trovare il link al sito del Dipartimento del Tesoro per scaricare la modulistica da presentare in banca.

(per la scelta tra il mutuo a tasso fisso ed il mutuo a tasso variabile al marzo 2011 si legga http://www.questidenari.com/?p=3794)

Fondo solidarietà mutui per acquisto prima casa: dal 15 novembre 2010 le domande per la sospensione delle rate

Le famiglie in difficoltà col pagamento delle rate possono contare finalmente sull’istituzione del Fondo di solidarietà per i mutui finalizzati all’acquisto della prima casa – riferimenti normativi alla legge 24 dicembre 2007 n° 244, art. 2, commi 475 e seguenti, al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n° 132 del 21 giugno 2010 pubblicato su G.U.R.I. n° 192 del 18 agosto 2010, e al decreto del Direttore Generale del Tesoro del 14 settembre 2010 con cui è stato individuato nella CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.) il Gestore del Fondo.

Al verificarsi di un accadimento fra quelli espressamente elencati, e qualora i soggetti titolari del mutuo fossero in possesso di determinati requisiti, in aggiunta al sollevamento dall’obbligo di corrispondere gli oneri finanziari e notarili scatterebbe la sospensione – fruibile al massimo due volte e fino a 18 mesi complessivi – del pagamento delle rate per quelle famiglie che si avvalessero del Fondo sino ad esaurimento delle risorse stanziate, e sempre che le stesse famiglie non abbiano già usufruito dei benefici di misure similari ed incompatibili con la presente (non così per il “Piano Famiglie” dell’Abi  http://www.questidenari.com/?tag=piano-famiglie partito a febbraio 2010 e cumulabile con l’attuale misura).

La legge, con riferimento alla rata di mutuo, prevede che la sospensione possa essere richiesta anche da coloro che sono già in ritardo col pagamento delle rate pregresse (così incluse nel periodo di sospensione), purché non abbia avuto inizio il procedimento esecutivo con la notifica dell’atto di pignoramento, e dispone in particolare che:

–        venga sospesa la corresponsione della quota capitale della rata (ovvero il denaro da restituire alla banca), poi versata a fine piano di ammortamento del mutuo;

–        la quota interessi della rata venga scissa in due parti di cui la prima, basata sul parametro preso a riferimento come l’Euribor per i mutui a tasso variabile e l’Irs per i mutui a tasso fisso, rimane a carico del Fondo, mentre la seconda, costituita dallo spread (guadagno per la banca), è corrisposta dal mutuatario. Secondo stime iniziali, residuerebbe a carico del beneficiario un esborso mensile compreso tra i 40 ed i 70 euro.

I requisiti soggettivi di cui deve essere in possesso il beneficiario sono i seguenti tre, tutti sussistenti al momento della presentazione della domanda in capo anche ad uno soltanto dei cointestatari del mutuo:

–        proprietario dell’abitazione principale, sita sul territorio nazionale e per la quale è stato erogato il mutuo, non rientrante nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (ovvero l’immobile non deve essere di lusso);

–        titolare di un mutuo di importo erogato non superiore a 250.000 euro con ammortamento in corso da almeno un anno (tempo da computarsi al netto dell’eventuale periodo di pre-ammortamento);

–        ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente: http://www.questidenari.com/?tag=isee) del nucleo familiare non superiore a 30.000 euro.

E’ da ritenersi compreso nella presente misura il mutuo erogato per portabilità tramite surroga ai sensi del D.L. 7/2007 convertito dalla legge 40/2007, quando al momento della surroga l’importo non fosse superiore a 250.000 euro e sempre che l’evento da cui è scaturita la temporanea impossibilità di provvedere al pagamento si sia verificato successivamente alla data di surrogazione del mutuo. Parimenti è da ritenersi compreso il mutuo oggetto di cartolarizzazione o rinegoziazione con la stessa banca.

E’ da ritenersi escluso, invece, il mutuo accordato ai soggetti assicurati con polizza contro il rischio di insolvenza determinata dal verificarsi degli eventi impeditivi previsti dalla misura (sub), se la copertura assicurativa è attiva al momento della sospensione.

Ai fini della sospensione deve essersi verificata – successivamente alla stipula del mutuo – almeno una tra le seguenti cause impeditive (in ordine alle quali è necessario produrre la relativa documentazione):

–        perdita del posto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (lettera di licenziamento) o a termine del contratto di lavoro parasubordinato o assimilato (copia del contratto), con assenza del nuovo rapporto lavorativo non inferiore a tre mesi (dichiarazione dello stato di disoccupazione resa dall’interessato al Centro per l’impiego ai sensi dell’art. 2 D.Lgs. 21/04/2000, n°181);

–        morte (certificato di morte) o insorgenza di condizioni di non autosufficienza di uno fra i componenti il nucleo familiare domiciliato nell’abitazione del beneficiario (certificato rilasciato dalla commissione istituita presso l’ASL competente per territorio), nel caso in cui lo stesso componente percepisca redditi per almeno il 30% del reddito imponibile complessivo del nucleo familiare ISEE (autocertificazione attestante la domiciliazione del componente il nucleo familiare presso l’abitazione del mutuatario; documentazione dalla quale risulti il reddito imponibile del componente il nucleo familiare ISEE);

–        pagamento di spese mediche o di assistenza domiciliare per importo non inferiore a 5.000 euro all’anno (fatture attestanti le spese mediche sostenute; copia del contratto di assistenza domiciliare da cui ricavare l’importo delle prestazioni fruite nell’anno precedente la data di presentazione della domanda; copia della documentazione relativa all’avvenuto assolvimento degli obblighi contributivi; certificato di “stato di famiglia”);

–        spese di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o adeguamento funzionale dell’immobile oggetto del mutuo, sostenute per un importo non inferiore a 5.000 euro (fatture rilasciate dall’impresa attestanti le spese sostenute e recanti la descrizione dell’intervento effettuato sull’immobile; nel caso di spese riferibili a condomini: delibere assembleari di riparto delle spese e dichiarazione dell’amministratore dell’immobile; certificato di “stato di famiglia”).

Si precisa che in caso di false attestazioni la CONSAP provvede alla revoca delle agevolazioni e trasmette gli atti all’Autorità Giudiziaria, obbliga il beneficiario a rimborsare al Fondo gli interessi legali e la somma corrisposta alla banca, rivalutata secondo gli indici ISTAT di inflazione, e – in caso di mancato adempimento – recupera la somma dovuta avvalendosi anche della procedura di iscrizione a ruolo.

Tra le osservazioni possibili, in questa fase precedente le operazioni di richiesta sospensione, vi sono quelle che derivano dal paragone con il piano Abi per le famiglie derivato dall’accordo con le associazioni di consumatori: di natura temporanea quest’ultimo, in scadenza al prossimo 31 gennaio, il Fondo solidarietà ha carattere di durata nel tempo che deriva dalla legge, ed inoltre fa riferimento (ad es.) anche all’anno 2008 – escluso dall’accordo Abi – durante il quale potrebbe essersi verificata la perdita del lavoro dei mutuatari.

Inoltre, le cause di impedimento temporaneo per l’adesione al Fondo comprendono anche problemi legati al sostenimento di spese mediche, ovvero ampliano la fattispecie prevista, così come l’introduzione del parametro ISEE consente l’ottenimento del beneficio per ulteriori categorie fra cui artigiani e commercianti (contribuenti detti “al minimo”).

Il Fondo non è destinato alle aziende (per le quali esiste la moratoria Abi, ancora attiva).

Riguardo all’iter istruttorio e ai tempi di ottenimento della sospensione, la domanda del beneficiario viene controllata formalmente dalla banca che poi informa la CONSAP; quest’ultima, una volta concesso il nulla osta, consente alla banca di comunicare l’esito al beneficiario, e la sospensione si attiva entro i 30 giorni successivi a detta comunicazione. Ciò significa che l’effettiva sospensione delle rate, probabilmente, avverrà solo a partire dai primi mesi del 2011 (fonte: Radio24, Salvadanaio – puntata del 29/10/2010).

Ulteriori approfondimenti sul sito web del Dipartimento del Tesoro – da cui è possibile scaricare la modulistica da presentare in banca per l’adesione a partire dal 15 novembre 2010 – all’indirizzo www.dt.tesoro.it.

Piano Famiglie: primi chiarimenti dell’ABI

A chiarimento dei dubbi sorti in merito all’interpretazione del documento tecnico (fonte IlSole24Ore) relativo alla sospensione delle rate dei mutui casa, l’ABI ha pubblicato sul proprio sito web www.abi.it un documento esplicativo delle modalità operative per l’attuazione del Piano Famiglie (http://www.questidenari.com/?tag=moratoria).

In particolare, si riporta la sintesi delle spiegazioni più interessanti per gli intestatari di mutuo contenute in alcuni dei 21 punti relativi all’allegato Frequently Asked Questions (FAQ), sottolineando che in ogni caso la banca potrà applicare condizioni migliorative rispetto a quanto previsto dall’accordo siglato con le associazioni dei consumatori.

1) Il requisito del reddito imponibile non superiore ad euro 40.000 è da intendersi per singolo mutuatario. Pertanto, in caso di mutuo cointestato, la sospensione potrà essere richiesta da uno qualsiasi degli intestatari colpiti dall’evento previsto e aventi reddito inferiore a detta soglia, o dall’unico intestatario colpito dall’evento previsto e avente reddito inferiore alla stessa soglia.

3) La sospensione opera per una sola volta, salvo il caso in cui la banca aderisca offrendo la sospensione della sola quota capitale. Il periodo “salvo il caso” si riferisce alla possibilità di sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale, rimanendo inteso che in entrambi i casi la sospensione può essere effettuata una sola volta.

5) Esclusione dalla sospensione per ritardi nei pagamenti superiori a 180 giorni consecutivi. Il mutuo è considerato idoneo alla sospensione solo se nel corso di detto periodo sia intervenuto pagamento integrale di almeno una rata. Qualora il pagamento della rata sia avvenuto soltanto in parte, opererebbe l’esclusione.

8 ) Mancato pagamento degli interessi nel periodo durante il quale opera la sospensione relativa alla sola quota capitale. Oltre all’applicazione certa degli interessi di mora, potrebbe cessare la sospensione (per insolvenza del mutuatario).

9) La sospensione non si applica alle rate di mutuo caratterizzato da tasso variabile, rata fissa e durata variabile. La norma in oggetto, che mira ad evitare l’eccessivo allungamento dei tempi di restituzione del capitale alla banca, non riguarda i mutui a tasso variabile sul quale è applicato il cap (l’Interest Rate Cap fissa un limite massimo al tasso).

12) La sospensione può essere applicata congiuntamente alle rate impagate (somma di quota capitale e quota interessi per le rate scadute) e a quelle a scadere (la sola quota capitale delle rate future).

Ad avviso di qualche lettore, ivi compreso lo scrivente, alcuni fra i 21 punti rimangono di dubbia interpretazione. L’Associazione Bancaria Italiana si è impegnata ad emettere una successiva lettera circolare a titolo ulteriormente esplicativo, e perciò ha messo a disposizione l’account di posta elettronica sospensionemutui@abi.it per rivolgere nuovi quesiti circa la corretta interpretazione del documento tecnico allegato alla lettera circolare del 24/12/2009 (Prot. CR/OC/004527).

E’ possibile scaricare qui il testo completo FAQ (formato pdf).

(per il Fondo Solidarietà e la presentazione dal 15/11/2010 della domanda di sospensione delle rate del mutuo prima casa si veda http://www.questidenari.com/?p=3214)

(informazioni sulla proroga al 31 luglio 2011 del Piano Famiglie per la presentazione delle domande di sospensione rate del mutuo casa alla pagina http://www.questidenari.com/?p=3645)

Le condizioni migliorative al Piano Famiglie

Quest’oggi, primo giorno disponibile per la presentazione delle richieste di moratoria sui mutui casa da parte degli intestatari, è possibile affermare che tutte le grandi banche hanno aderito al Piano Famiglie (http://www.questidenari.com/?tag=piano-famiglie).

Non è possibile, tuttavia, schematizzare una bozza di adesione standard che si adatti ad ogni banca perché gli istituti hanno scelto soluzioni diverse: in altre parole, i potenziali beneficiari dovranno verificare caso per caso le condizioni al proprio sportello.

Ad esempio, Bnl-Bnp Paribas garantisce il solo blocco della quota capitale (e non dell’intera rata cui si perviene sommando gli interessi), ma la stessa banca, assieme a Monte dei Paschi di Siena e Popolare di Vicenza, non applica alcun limite massimo al reddito del mutuatario né all’importo del mutuo erogato.

E ancora: Banca Sella non solo aumenta il tetto del reddito imponibile e del valore del mutuo fissato dall’accordo base, ma estende la sospensione a tutte le tipologie di mutuo, indipendentemente dall’immobile ipotecato.

Ci sono poi istituti che estendono la moratoria ai prestiti personali finalizzati al finanziamento delle operazioni sulla casa, e quindi non limitano la sospensione alla rata dei soli mutui; o altri che, al fine di accordare condizioni migliorative ai mutuatari, fanno valere la regola del silenzio-assenso in merito ai tempi di risposta della banca dopo la presentazione della richiesta di sospensione: se non vi è alcuna risposta dopo 15 giorni, la sospensione è da ritenersi accettata.

Salvo diversa indicazione della banca, invece, devono continuare a pagarsi i premi delle polizze assicurative sottoscritte per l’ottenimento del mutuo.

Fonti: IlSole24Ore, varie