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Cartella di pagamento: riscossione coattiva per debiti fino a 1.000 euro, ganasce fiscali, ipoteca, pignoramento immobiliare ed esclusioni, pignoramento dei crediti

(continua da “Cartella di pagamento: compensazione con i crediti d’imposta, modelli e divieti. Crediti verso la Pubblica Amministrazione”)

Se il contribuente non paga una cartella nei termini previsti nè presenta ricorso, in mancanza di un provvedimento di sospensione o annullamento da parte dell’ente impositore o della Commissione tributaria, l’Agente della riscossione procede al recupero forzato.

Nei casi di riscossione coattiva dei debiti fino a 1.000 euro, non si può procedere con le azioni cautelari ed esecutive prima che siano trascorsi 120 giorni dall’invio, a mezzo posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.

Con la misura cautelare del fermo amministrativo viene impedita la circolazione del mezzo del debitore (l’automobile, ad esempio).

L’agente della riscossione notifica allo stesso debitore (o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri) una comunicazione preventiva contenente l’avviso che verrà eseguito il fermo in mancanza del pagamento delle somme dovute entro 30 giorni. Entro lo stesso termine i soggetti debitori e coobbligati possono opporsi dimostrando all’agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all’attività di impresa o della professione.

Non è prevista alcuna spesa a carico del debitore per la cancellazione del fermo.

Attraverso l’ipoteca, misura cautelare che può essere iscritta a garanzia del credito nel solo caso di importo complessivamente non inferiore a 20 mila euro, all’ente creditore viene attribuito il diritto di essere soddisfatto con preferenza in caso di espropriazione.

Dopo l’iscrizione di ipoteca, in caso il pagamento non sia stato ancora effettuato, l’Agente della riscossione procede al pignoramento immobiliare per rendere possibile la vendita all’asta dell’immobile ad esclusione dei casi in cui lo stesso sia destinato ad uso abitativo ed il debitore vi risieda anagraficamente, si tratti di una villa (A/8) o un castello o un palazzo di eminente pregio artistico o storico (A/9), il debitore sia proprietario del medesimo unico immobile. Negli altri casi si può procedere a pignorare solo se l’importo del debito iscritto a ruolo supera i 120.000 euro e sono trascorsi sei mesi dall’iscrizione di ipoteca senza che il debitore abbia pagato.

Equitalia può recuperare somme direttamente da terzi nei confronti dei quali il debitore vanti un credito (pignoramento dei crediti). Possono essere pignorate somme dovute a titolo di stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, in misura pari a 1/10 per importi fino a 2.500 euro, 1/7 per importi compresi tra 2.500 e 5.000 euro, 1/5 per importi superiori a 5.000 euro.

Preclusione alla autocompensazione dal 1° gennaio 2011

Come stabilito dall’art. 31 della Legge 30 luglio 2010, n° 122, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 31 maggio 2010, n° 78 (http://www.questidenari.com/?tag=dl-3152010-78),  dal 1° gennaio 2011 la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali è vietata fino al limite dell’importo dei debiti di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali sia scaduto il termine di pagamento e non sia intervenuto un provvedimento di sospensione della riscossione per impugnativa dell’atto da parte del contribuente (preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi).

Ad esempio, crediti erariali per Iva o per imposte sui redditi non sono compensabili in F24 con altri tributi se il contribuente ha debiti per imposte e accessori iscritti a ruolo definitivo, per un importo complessivo superiore ad € millecinquecento, la cui data di pagamento sia già venuta a scadenza.

In caso di inosservanza del divieto è applicata una sanzione pari al 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo fino a concorrenza dell’ammontare compensato indebitamente, ed in ogni caso non superiore al 50% di quanto indebitamente compensato.

Invece, i precedenti vincoli alla compensazione con altri tributi o contributi restano in vigore per i crediti Iva di importo superiore a 10.000 o 15.000 euro: la preventiva presentazione della dichiarazione Iva annuale separata, l’ottenimento del “visto di conformità” da un professionista (importo sopra i 15.000 euro) o dal collegio sindacale se la società affida ai sindaci la revisione legale, l’obbligo successivo di realizzare la compensazione del credito Iva unicamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel), l’impossibilità di utilizzare in compensazione il credito Iva superiore a 10.000 euro a mezzo servizi di home banking e remote banking (fonte: Corriere della Sera del 29 dicembre 2010).

Gli indicatori del nuovo Redditometro al vaglio

L’Agenzia delle Entrate continua il lavoro di aggiornamento del nuovo redditometro (http://www.questidenari.com/?p=2319).

L’ipotesi di studio, attualmente presentata agli esperti delle categorie, prevede che venga aumentato il numero degli “elementi di capacità di spesa”, basati su spese realmente sostenute, e che gli stessi indicatori siano parametrati sulla composizione del nucleo familiare e adeguati alla distribuzione sul territorio della tipologia familiare.

Secondo una metodologia che non si basa unicamente sulle statistiche, a differenza di ciò che accade per gli studi di settore, il Fisco terrà sotto controllo gli immobili posseduti, le spese sostenute per l’affitto della casa, per la ristrutturazione e per la rata di mutuo, i consumi addebitati per energia e gas; le auto possedute, le mini-car, i motocicli ed i natanti; gli acquisti effettuati in leasing o presso case d’asta; le iscrizioni a club e scuole esclusive, centri ippici e centri benessere; le spese per i viaggi all’estero e la stipula di polizze assicurative.

La contestazione del Fisco si verificherà in caso di scostamento rilevante tra quanto è stato dichiarato e quanto è stato speso, a meno che non si riesca a giustificare gli acquisti attraverso fonti di reddito non desumibili dalla dichiarazione, quali eredità o vincite al gioco.

Fonte: IlMessaggero.it

(per il successivo aggiornamento: http://www.questidenari.com/?p=2657)