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Cartella di pagamento: riscossione coattiva per debiti fino a 1.000 euro, ganasce fiscali, ipoteca, pignoramento immobiliare ed esclusioni, pignoramento dei crediti

(continua da “Cartella di pagamento: compensazione con i crediti d’imposta, modelli e divieti. Crediti verso la Pubblica Amministrazione”)

Se il contribuente non paga una cartella nei termini previsti nè presenta ricorso, in mancanza di un provvedimento di sospensione o annullamento da parte dell’ente impositore o della Commissione tributaria, l’Agente della riscossione procede al recupero forzato.

Nei casi di riscossione coattiva dei debiti fino a 1.000 euro, non si può procedere con le azioni cautelari ed esecutive prima che siano trascorsi 120 giorni dall’invio, a mezzo posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.

Con la misura cautelare del fermo amministrativo viene impedita la circolazione del mezzo del debitore (l’automobile, ad esempio).

L’agente della riscossione notifica allo stesso debitore (o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri) una comunicazione preventiva contenente l’avviso che verrà eseguito il fermo in mancanza del pagamento delle somme dovute entro 30 giorni. Entro lo stesso termine i soggetti debitori e coobbligati possono opporsi dimostrando all’agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all’attività di impresa o della professione.

Non è prevista alcuna spesa a carico del debitore per la cancellazione del fermo.

Attraverso l’ipoteca, misura cautelare che può essere iscritta a garanzia del credito nel solo caso di importo complessivamente non inferiore a 20 mila euro, all’ente creditore viene attribuito il diritto di essere soddisfatto con preferenza in caso di espropriazione.

Dopo l’iscrizione di ipoteca, in caso il pagamento non sia stato ancora effettuato, l’Agente della riscossione procede al pignoramento immobiliare per rendere possibile la vendita all’asta dell’immobile ad esclusione dei casi in cui lo stesso sia destinato ad uso abitativo ed il debitore vi risieda anagraficamente, si tratti di una villa (A/8) o un castello o un palazzo di eminente pregio artistico o storico (A/9), il debitore sia proprietario del medesimo unico immobile. Negli altri casi si può procedere a pignorare solo se l’importo del debito iscritto a ruolo supera i 120.000 euro e sono trascorsi sei mesi dall’iscrizione di ipoteca senza che il debitore abbia pagato.

Equitalia può recuperare somme direttamente da terzi nei confronti dei quali il debitore vanti un credito (pignoramento dei crediti). Possono essere pignorate somme dovute a titolo di stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, in misura pari a 1/10 per importi fino a 2.500 euro, 1/7 per importi compresi tra 2.500 e 5.000 euro, 1/5 per importi superiori a 5.000 euro.

Lotta all’evasione fiscale: novità su cartelle esattoriali, compensazioni illecite, nuovo redditometro e transazioni col fisco

Svolta epocale nei rapporti tra contribuenti ed Agenzia delle Entrate.

Oggi servono circa due anni per partire dai controlli iniziali ed arrivare alle ganasce fiscali all’automobile o al pignoramento, passando per la cartella esattoriale (si legga http://www.questidenari.com/?tag=impugnare-cartella-esattoriale); ovvero c’è molto tempo a disposizione per gli evasori che possono intestare beni al coniuge separato fittiziamente o cedere ai prestanome.

A partire dal luglio 2011, con l’esecutività dell’avviso di accertamento, basteranno 90 giorni per completare l’intera procedura ed obbligare gli evasori al versamento delle imposte dovute.

Inoltre, sarà necessario procedere al pagamento delle somme iscritte a ruolo prima di effettuare la compensazione tra crediti e debiti fiscali, in caso residuino importi a sufficienza.

Farà la sua parte anche il nuovo redditometro (si veda la pagina http://www.questidenari.com/?tag=redditometro per gli ultimi aggiornamenti), con cui verranno contestate spese effettive esorbitanti in relazione ai guadagni dichiarati, e che farà scattare l’accertamento automatico già dal primo anno di superamento del reddito dichiarato nella misura del 20% (anziché dal secondo anno consecutivo di superamento della soglia del 25%, come avviene ora).

In ultimo, le imprese in crisi per motivi economici potranno continuare ad accordarsi sul pagamento dei debiti fiscali a mezzo transazione col fisco.

Ma in aggiunta rispetto a quanto già accade, gli imprenditori risponderanno penalmente della dichiarazione sostitutiva rilasciata in cui sono indicati i beni a garanzia delle somme dovute a titolo d’imposta; a seguito di mancato pagamento delle somme concordate, in caso detti beni non facciano più parte dell’attivo patrimoniale perché alienati fittiziamente, l’imprenditore stesso sarà sottoposto a pena detentiva da 6 mesi a 4 anni se i beni occultati hanno valore superiore a 50.000 euro, e da 1 a 6 anni se hanno valore superiore a 200.000 euro.

Fonte: Corriere.it

(per le novità sul redditometro a seguito di conversione in legge 122 del D.L. 78/2010 si veda http://www.questidenari.com/?p=2938)