Previsioni Euribor 3 mesi del 27 luglio 2012

I fatti interessanti della settimana – come il cambiamento deciso da Moody’s dell’outlook portato a “negativo” sul rating della Germania e dell’Efsf, le dichiarazioni (non motivate espressamente) di Draghi sulle capacità della Bce di sostenere gli Stati europei in difficoltà e la risposta convinta delle Borse positive in chiusura giovedi e venerdi – hanno influenzato poco o nulla le attese sui tassi Euribor 3 mesi alle scadenze ravvicinate.

Invece i tassi ricavati dai futures contrattati il 27 luglio 2012, nel confronto con gli stessi della settimana prima, evidenziano a partire dall’anno prossimo rialzi via via più consistenti che avvicinano al settembre 2013 il raggiungimento dell’attuale quotazione del parametro usato per l’indicizzazione di molti mutui a tasso variabile.

Le previsioni degli operatori sul mercato Liffe per i mesi prossimi (minimo 0,32% a dicembre 2012), piuttosto, appaiono influenzate dalle vicende di un mercato interbancario dove l’Euribor 3 mesi prosegue giornalmente a segnare minimi storici (fixing 0,415% in data 27/07/2012): il fenomeno origina dalla liquidità abbondante che è rimasta praticamente invariata dopo il collocamento, operato in settimana dalla Bce, di un importo simile a quello assorbito in scadenza.

Segnali di miglioramento provengono dalla diminuzione dell’uso dei depositi presso la Bce (321 miliardi giovedi scorso) e dall’Euribor overnight (schiacciato giovedi a 0,112%); invece si riporta al livello di sette giorni prima, dopo una temporanea discesa, lo spread Euribor-Ois (0,36%).

(per le previsioni sui tassi variabili della prossima settimana: “Previsioni Euribor e Irs: agosto 2012”)

Asta del 30 luglio 2012: Btp 5 anni e Btp 10 anni; Btp 5 anni non più in corso d’emissione

Il MEF ha disposto per lunedi 30 luglio 2012, in asta marginale e con regolamento 01/08/2012, il collocamento dei titoli di Stato relativi sia ai Buoni del Tesoro Poliennali quinquennali e decennali, sia ai Btp 5 anni non più in corso d’emissione.

I Btp 5 anni (ISIN IT0004820426, decorrenza 01/06/2012, scadenza 01/06/2017, tasso d’interesse annuo lordo 4,75%) sono offerti in quinta tranche per ammontare nominale dell’emissione da un minimo di 1,25 miliardi di euro ad un massimo di 2,25 miliardi di euro ed avevano fatto segnare rendimento lordo del 5,84% nella precedente asta del 28 giugno scorso. I Btp quinquennali, nella mattinata di lunedi, hanno fatto registrare rendimento lordo in discesa al 5,29%, prezzo di aggiudicazione 97,98 e rapporto di copertura 1,34 derivante da richieste per oltre 3 miliardi di euro (assegnati quasi 2,244 miliardi di euro).

I Btp 10 anni (ISIN IT0004801541, decorrenza 01/03/2012, scadenza 01/09/2022, tasso d’interesse annuo lordo 5,5%) sono offerti in undicesima tranche per ammontare nominale dell’emissione da un minimo di 1,5 miliardi di euro ad un massimo di 2,5 miliardi di euro ed avevano fatto segnare rendimento lordo del 6,19% nella precedente asta del 28 giugno scorso. I Btp decennali, nella mattinata di lunedi, hanno fatto registrare rendimento lordo in discesa al 5,96%, prezzo di aggiudicazione 97,18 e rapporto di copertura 1,29 derivante da richieste per 3,195 miliardi di euro (assegnati quasi 2,485 miliardi di euro).

I Btp 5 anni off-the-run (ISIN IT0004656275, decorrenza 1° novembre 2010, scadenza 1° novembre 2015, tasso d’interesse annuo lordo 3%) sono offerti in tredicesima tranche per ammontare nominale dell’emissione da un minimo di 250 milioni di euro ad un massimo di 750 milioni di euro ed avevano fatto segnare rendimento lordo al 3,92% nella precedente asta del 12 aprile scorso. I Btp 5 anni (vita residua 3 anni), nella mattinata di lunedi, hanno fatto registrare rendimento lordo del 4,49%, prezzo di aggiudicazione 95,66 e rapporto di copertura 1,89 derivante da richieste per 1,419 miliardi di euro (assegnato l’importo massimo offerto).

Fonte: Dipartimento del Tesoro

(per la prossima asta dei Btp 5 anni e dei Btp 10 anni: “Asta del 30 agosto 2012: Btp 5 anni, Btp 10 anni e CCTeu“)

Asta 26 luglio 2012: CTZ

Per giovedi 26 luglio 2012, con regolamento 31/07/2012, il MEF ha disposto il collocamento in asta marginale dei Certificati di credito del Tesoro “Zero coupon”.

I Ctz (ISIN IT0004820251, decorrenza 31 maggio 2012, scadenza 30 maggio 2014) sono emessi in quinta tranche per ammontare nominale da un minimo di 1,5 miliardi di euro ad un massimo di 2,5 miliardi di euro ed avevano fatto registrare rendimento lordo pari al 4,712% nell’asta dello scorso 26 giugno. Nella mattinata di giovedi i Ctz 24 mesi, assegnati per l’importo massimo offerto (rapporto di copertura 1,78 derivante da richieste per oltre 4,44 miliardi di euro), hanno fatto segnare rendimento lordo in salita al 4,86% e prezzo di aggiudicazione pari a 91,681.

Fonte: Dipartimento del Tesoro

(per la prossima asta dei Ctz: “Asta 28 agosto: CTZ, BTP€i 5 anni e BTP€i 10 anni“)

Asta Bot semestrali del 27 luglio 2012

Con regolamento 31/07/2012 e sistema di collocamento dell’asta competitiva, il MEF ha disposto per venerdi 27 luglio 2012 l’emissione dei Buoni Ordinari del Tesoro semestrali.

I Bot 6 mesi hanno scadenza 31/01/2013 (184 giorni), sono offerti per importo pari a 8,5 miliardi di euro ed avevano fatto registrare rendimento medio ponderato del 2,957% nell’asta dello scorso 27 giugno.

Nella mattinata di venerdi i Bot semestrali (ISIN IT0004839301, emissione 31/07/2012), assegnati in prima tranche per l’intero importo offerto, hanno fatto segnare rendimento medio ponderato in discesa al 2,454%, prezzo medio ponderato 98,761 ed hanno ricevuto richieste per quasi 13,72 miliardi di euro (rapporto di copertura 1,61). Il rendimento dei Bot 6 mesi scende al rendimento semplice netto minimo dell’1,737%, secondo Assiom Forex, una volta applicata la ritenuta fiscale e sottratte le commissioni bancarie massime.

Fonte: Dipartimento del Tesoro

(per la prossima asta dei Bot 6 mesi: “Asta Bot semestrali del 29 agosto 2012“)

Previsioni Euribor 3 mesi del 20 luglio 2012

Anche questa settimana è trascorsa all’insegna della discesa delle quotazioni dei tassi sul mercato interbancario, come da attese.

Ha segnato un nuovo minimo storico l’Euribor 3 mesi (0,451% il fixing del 20/07/2012) mentre l’Eonia, dopo aver subìto l’abbattimento di circa 20 punti base contestuale all’azzeramento del tasso sui depositi, si è stabilizzato da tre giorni a quota 0,12%.

Le stesse indicazioni arrivano dai depositi presso Bce, per i quali l’utilizzo di 356,821 miliardi di euro non si discosta molto da quello del giovedi precedente: le condizioni di mercato dove gli scambi presentano un numero limitato, pertanto, non appaiono ancora ideali. Di nuovo in discesa, comunque, il differenziale Euribor-Ois a 36 b.p.

Dopo alcuni giorni di calma piatta, i cambiamenti nei derivati futures contrattati sul Liffe sono durati l’arco della mattinata di venerdi, quando ancora non poteva essere definitivo il dato della chiusura in territorio negativo delle principali piazze europee.

La curva dei tassi previsti subisce un ulteriore abbattimento che porta il minimo di dicembre 2012 vicinissimo a quota 0,3% e rende ancora più graduale nel tempo il movimento di risalita dell’Euribor 3 mesi: sarebbe necessario aspettare la scadenza del marzo 2014, secondo le attese del 20 luglio 2012, per tornare a vedere il parametro sui livelli attuali.

(per le previsioni sui tassi variabili della settimana prossima: “Previsioni Euribor 3 mesi del 27 luglio 2012“)

D.L. 83/2012: detrazione 50% per intervento di ristrutturazione edilizia e bonifico

Come stabilisce l’art. 11 del Decreto Sviluppo, comma 1, a partire dal giorno di pubblicazione del Decreto e fino al 30 giugno 2013, aumenta al 50% il bonus fiscale sulle ristrutturazioni edilizie e raggiunge la cifra di 96.000 euro il limite di spesa per unità immobiliare. Dal 1° gennaio 2012 fino al 25 giugno 2012, invece, la detrazione spettava nella misura del 36% col limite di spesa di euro 48 mila per unità immobiliare.

Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83

Misure urgenti per la crescita del Paese (GU n. 147 del 26-6-2012 – Suppl. Ordinario n. 129)

Entrata in vigore del provvedimento: 26/06/2012

(omissis)

Art. 11 – Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico

1. Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2013, relative agli interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato articolo 16-bis.

Pertanto la rateazione in 10 anni dell’incentivo riguarda le singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e le loro pertinenze possedute o detenute dal contribuente che abbia fatto eseguire interventi di ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo (per le parti comuni condominiali, in aggiunta agli interventi indicati, vanno considerati quelli di manutenzione ordinaria), interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune o finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, ed infine “relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia”.

Ai fini del beneficio fiscale, rimane indispensabile la tracciabilità dello strumento di pagamento utilizzato per le spese documentate: il bonifico (bancario o postale, anche telematico, assimilati secondo la circolare 10 giugno 2004 n. 24/E) disposto deve riportare:

–        causale del versamento che indichi le disposizioni istitutive della detrazione;

–        codice fiscale del beneficiario della detrazione (in caso la spesa venisse sostenuta da diversi soggetti, è necessario riportare il codice fiscale di ciascuno di essi);

–        codice fiscale o numero di partita Iva del soggetto beneficiario del bonifico;

–        in caso di lavori condominiali, codice fiscale sia del condominio che dell’amministratore.

Il contenuto innovativo della Risoluzione n. 55/E del 7 giugno 2012 esclude la validità del bonifico carente dei requisiti richiesti: se mancano il codice fiscale del beneficiario della detrazione, la partita Iva della ditta incaricata dei lavori e gli estremi della norma agevolativa, non è più possibile riparare fornendo a banca o Poste gli elementi mancanti ma, per accedere alla detrazione, si rende indispensabile ripetere il pagamento attraverso una nuova disposizione di bonifico completa di tutti i dati e procedere alla restituzione della somma originariamente trasferita col primo bonifico. Le motivazioni sono riconducibili alla necessità di favorire l’operatività delle banche e delle Poste che applicano la ritenuta del 4% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari dei pagamenti (art. 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

(continua “Ristrutturazione edilizia: limiti di spesa e detrazione fiscale, causale e data del bonifico per acconto e saldo)

(per le novità introdotte dalla riforma del 2012 in materia di parti comuni: “Riforma del condominio 2012: azione legale obbligatoria contro un condomino moroso, copia documenti in formato digitale, sanzioni e animali domestici“)

(ulteriori approfondimenti sulla detrazione fino al limite di 96.000 euro: “Circolare n. 13/E del 9 maggio 2013: detrazione per interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica. Ravvedimento operoso e sanzioni“)

(per le novità introdotte dal decreto legge n. 63/2013: “Spese di ristrutturazione edilizia: detrazione Irpef, beneficiari e intestazione di bonifico e fattura“)

(per approfondimenti sulla corretta indicazione della causale del bonifico: “Causale del bonifico per spese di ristrutturazione e codice fiscale del beneficiario. Trasferimento della detrazione per vendita dell’immobile“)