Sanzione a partire da 555 euro per chi guida il ciclomotore senza foglio rosa

Le modalità di conseguimento del Certificato di Idoneità alla Guida del Ciclomotore (CIGC) sono state oggetto di innovazione con gli interventi normativi di cui all’art. 17 della L. 120/2010 e all’art. 2, comma 1-quater della L. 10/2011.

In particolare, sono stabiliti un’ora di lezione circa le “elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza” (nell’ambito dei corsi di preparazione alla prova di controllo delle cognizioni: c.d. prova teorica), il rilascio di un’autorizzazione ad esercitarsi alla guida del ciclomotore, e la previsione (dopo il superamento della prova teorica) di una prova pratica di guida ai fini del conseguimento del CIGC.

Il rilascio dell’autorizzazione (foglio rosa per motorini http://www.questidenari.com/?tag=motorini e minicar) ha validità per sei mesi, durante i quali il candidato può sostenere la prova pratica di guida al massimo per due volte, e la stessa viene ritirata in caso di esito negativo della seconda prova pratica. Come stabilito dal “Milleproroghe” convertito in legge (decreto legge n° 225 del 29/12/2010 convertito nella legge n° 10 del 26/02/2011 pubblicata su Supplemento Ordinario n° 53 alla Gazzetta Ufficiale n°47 del 26 febbraio 2011), il conducente che si esercita alla guida di un ciclomotore senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione, ovvero con autorizzazione scaduta, è punito ai sensi dell’art. 116, comma 13-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n° 285, e successive modificazioni, con la multa a partire da euro 555:

Art. 116 del Codice della Strada, comma 13-bis: “I conducenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter che, non muniti di patente, guidano ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneità di cui al comma 11-bis sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 555 a euro 2.220”.

Ai fini della disciplina applicativa, sono stati predisposti il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 1 marzo 2011 ed il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del 23 marzo 2011: entrambi i decreti entrano in vigore il 1° aprile 2011 e le relative disposizioni sono applicabili alle istanze di conseguimento del CIGC presentate a decorrere dalla stessa data.

L’istanza di conseguimento del CIGC è redatta su modello TT2112 che, modificato a seconda della specifica casistica, può prevedere indicazione del tipo di veicolo col quale si intende sostenere la prova pratica di guida fra ciclomotore a due ruote, ovvero ciclomotore a tre ruote o quadriciclo leggero.

Ulteriori informazioni e documenti da scaricare dalla fonte web del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

(per le novità 2012 su targa e certificato di circolazione dei ciclomotori si legga “Motorini e microcar immatricolati prima del 2006: multa da 519,67 euro per chi viaggia senza targa e certificato di circolazione dopo il 12 febbraio 2012”)

Le aste del 29 e 30 marzo 2011: BTP€i quinquennali, Btp a 3 e 10 anni, CCTeu

Ieri il Tesoro ha assegnato in asta del 29/03/2011 la 3° tranche del  BTP€i 5 ANNI col capitale rivalutato in base al tasso d’inflazione europeo.

Il titolo (ISIN IT0004682107, cedola 2,1%, data emissione 15/09/2010, scadenza 15/09/2016 e regolamento 31/03/2011) ha fatto registrare rendimento lordo pari a 1,66% e rapporto di copertura 1,53 grazie a richieste superiori ai 2,6 miliardi di euro.

Inoltre quest’oggi, nell’asta marginale del 30 marzo 2011, sono emessi CCTeu e Btp triennali e decennali con regolamento 01/04/2011.

I Btp 3 anni (ISIN IT0004707995, decorrenza 01/04/2011, scadenza 01/04/2014, 1° tranche) sono offerti con il tasso d’interesse annuo lordo facciale alzato al 3%. Le richieste del Btp triennale, che hanno superato i 5,8 miliardi di euro (copertura 1,3), hanno determinato rendimento lordo pari a 3,24% (in rialzo rispetto al 3,11% di febbraio).

I Btp 10 anni (ISIN IT0004695075, decorrenza 01/03/2011, scadenza 01/09/2021, tasso d’interesse annuo lordo 4,75%) sono offerti in 3° tranche. Le richieste del Btp decennale, che hanno superato i 4,87 miliardi di euro (buona copertura a 1,5), hanno determinato rendimento lordo pari a 4,8% (in lieve calo rispetto al 4,84% di febbraio).

I CCTeu (ISIN IT0004652175, decorrenza 15/10/2010, scadenza 15/10/2017, tasso d’interesse semestrale lordo pari all’Euribor 6 mesi maggiorato dello 0,8%, cedola a scadenza 15 aprile 2011 pari a 1,016%) sono offerti in 11° tranche. Le richieste del CCTeu, che hanno superato di poco i 2,39 miliardi di euro (copertura 1,64), hanno determinato rendimento lordo pari a 2,33% (in ribasso rispetto al 2,57% di febbraio).

Fonte: Dipartimento del Tesoro

(per l’asta 27 aprile 2011 dei BTP€i 5 ANNI e dei BTP€i 10 ANNI si veda http://www.questidenari.com/?p=4085)

(per l’asta del 28 aprile 2011 su Btp 3 anni, Btp 10 anni e CCTeu si legga http://www.questidenari.com/?p=4092)

(per l’asta dei CCTeu del 28 ottobre 2011: http://www.questidenari.com/?p=5404)

Porsche: aumento di capitale a 38 euro per azione dal 30 marzo

Condizione necessaria per l’operazione prossima di fusione con la Volkswagen, l’aumento di capitale per 5 miliardi di euro consentirà alla casa automobilistica tedesca Porsche di ridurre quasi dell’80% il proprio debito, stimato oggi a 6,34 miliardi di euro.

La sottoscrizione delle azioni, dal 30 marzo 2011 fino al successivo 12 aprile incluso, riguarderà più di 131,25 milioni di titoli, la metà dei quali sotto forma di azioni ordinarie e l’altra metà in forma di azioni privilegiate (fonte: IlSole24Ore.com).

A ciascun azionista sarà offerta la possibilità di acquistare 3 azioni ogni 4 detenute al prezzo di 38 euro per azione, con uno sconto del 32,4% rispetto alla chiusura di venerdi scorso a 56,22 euro (fonte: BorsaItaliana.it).

Bot semestrali e Ctz in asta al 28 marzo 2011

Con regolamento 31 marzo 2011, il Mef ha disposto per lunedi 28/03/2011 l’asta per i Buoni Ordinari del Tesoro semestrali col sistema di collocamento dell’asta competitiva, e l’asta per i Certificati di credito del Tesoro “Zero coupon” col sistema dell’asta marginale.

I Bot 6 mesi hanno scadenza 30/09/2011 (183 giorni). I Bot semestrali (ISIN IT0004696677, 1° tranche, emissione 31/03/2011) sono stati richiesti per quasi 12,9 milioni di euro (copertura 1,61) ed hanno fatto rilevare rendimento medio ponderato pari all’1,396% (in rialzo rispetto all’1,307% di febbraio).

I Ctz (7° tranche, ISIN IT0004674369) hanno decorrenza 03/01/2011 e scadenza 31/12/2012. I Ctz 24 mesi sono stati richiesti per quasi 3,8 miliardi di euro (rapporto di copertura: 1,52) ed hanno fatto segnare il rendimento lordo del 2,451% (in calo rispetto al 2,55% di febbraio scorso).

Fonte: Dipartimento del Tesoro

(per l’asta dei Bot 6 mesi e dei Ctz del 26 aprile 2011: http://www.questidenari.com/?p=4076)

Multe per infrazioni al Codice della Strada: termini di pagamento e di notifica del verbale

Ad esclusione dei casi più gravi in cui si commette reato ed interviene la sentenza del giudice (guida in stato di ebbrezza o rifiuto di sottoporsi ad alcoltest, oppure guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o senza aver conseguito la patente, omissione di soccorso a seguito di incidente), le infrazioni al Codice della Strada sono punite con la sola sanzione amministrativa, talvolta seguita dalla sanzione accessoria.

L’estinzione della sanzione amministrativa avviene con il pagamento di una somma in denaro pari alla multa stessa se, in caso di riconoscimento da parte del conducente della propria responsabilità, quest’ultimo trova sul parabrezza dell’auto il “preavviso” lasciato dall’agente accertatore; in tal caso il pagamento va effettuato entro il termine indicato sul preavviso stesso. Anche in caso di contestazione immediata la somma da versare sarà identica.

Diversamente, rendendosi necessaria l’individuazione del proprietario del veicolo e la spedizione dell’atto giudiziario al suo indirizzo di residenza a mezzo raccomandata, la sanzione sarà gravata da spese di accertamento e di notifica, normalmente al di sotto dei 15 euro.

Una volta spedito l’atto, il verbale di accertamento della violazione – che non è stato consegnato al trasgressore perché lontano dall’auto in sosta vietata (ad esempio) o a causa delle condizioni del traffico – è notificato al proprietario del veicolo entro 90 giorni dalla data di accertamento, con computo dei giorni a partire da quello successivo alla data dell’infrazione. In caso di contestazione immediata, è utile rammentare che il verbale si intende notificato anche se il trasgressore rifiuta di riceverne copia, mentre sono previsti 100 giorni per la notifica al proprietario (http://www.questidenari.com/?p=2824).

Il verbale si intende notificato dal Comando da cui dipendono gli accertatori nel giorno di consegna al servizio postale, al messo comunale o all’ufficiale giudiziario. Ciò implica che la consegna al proprietario oltre il termine stabilito non invalida il verbale se i motivi del ritardo non sono riconducibili al Comando; se invece il ritardo è dovuto al Comando, l’obbligo di pagamento si estingue.

Ai fini della decorrenza dei termini di pagamento o di presentazione del ricorso (al Prefetto o al Giudice di Pace), il verbale si considera notificato se la relativa raccomandata è ricevuta da persona di età almeno pari ad anni 14. In caso di rifiuto, ovvero in caso di assenza, il servizio postale effettua un secondo tentativo di notifica (con l’avviso di giacenza) della durata di 10 giorni, trascorsi inutilmente i quali l’atto si intende notificato a partire dalla data di consegna del primo avviso.

Avvenuta la notifica del verbale, il pagamento completo delle somme deve verificarsi entro 60 giorni di calendario (a decorrere dal giorno successivo a quello in cui è stata commessa l’infrazione in caso di contestazione immediata, o a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il verbale è stato notificato dal servizio postale); diversamente si realizza l’iscrizione a ruolo per importo pari alla metà del massimo previsto per la specifica violazione e con tempi di notifica pari a 5 anni.

(continua http://www.questidenari.com/?p=3917)

Stabilita la cedola fissa e variabile con floor per le obbligazioni Mediolanum 2011

Col comunicato stampa del giorno 16 marzo la Mediolanum S.p.A. ha reso noto l’incremento dell’importo nominale massimo complessivo del prestito obbligazionario deliberato (si veda http://www.questidenari.com/?p=3781).

Inoltre è stato ricapitolato che le obbligazioni a tasso fisso pagano cedole semestrali pari al 3,5% lordo annuo. Invece le obbligazioni a tasso variabile con floor pagano cedole semestrali indicizzate al tasso Euribor a 6 mesi aumentato di uno spread pari all’1%, col minimo del 3% lordo annuo.

Considerata la durata triennale dell’obbligazione, tra le due tranche può essere considerata più remunerativa quella a tasso fisso da parte degli investitori che ritengono i fatti del Giappone e della Libia causa di rallentamento della ripresa economica globale.

(per la chiusura del bilancio 2010 del gruppo Mediolanum si legga http://www.questidenari.com/?p=3980)