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DECRETO LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179: esclusione del tacito rinnovo per la polizza R.C. Auto, collaborazione tra intermediari e polizze vita “dormienti” (art. 22)

Con l’art. 22 del D.L. 179/2012, in vigore da sabato 20 ottobre 2012, diviene efficace il divieto di tacito rinnovo delle nuove polizze assicurative annuali stipulate obbligatoriamente per la Responsabilità civile auto (Rca).

Secondo il comma 1 le medesime disposizioni, riguardanti periodo assicurato non superiore a 12 mesi ed esclusione della possibilità di rinnovo tacito del contratto, valgono pure per i contratti assicurativi abbinati alla polizza Rca (es. “infortuni conducente”) e qualsiasi clausola contrattuale contraria alle stesse è da considerarsi mai apposta (nulla).

Inoltre, in base al 2° comma dell’art. 22, a partire dal 1° gennaio 2013 le norme indicate saranno operative anche per quelle polizze assicurative che, in corso alla data di entrata in vigore del D.L., già prevedono la clausola di tacito rinnovo. In tale evenienza, sarà compito delle compagnie fornire istruzioni in ordine alle relative comunicazioni alla clientela (comma 3).

DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179

Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. (GU n. 245 del 19-10-2012 – Suppl. Ordinario n. 194)

Entrata in vigore del provvedimento: 20/10/2012

(omissis)

Art. 22 – Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo

1. Al fine di escludere il rinnovo tacito delle polizze assicurative, al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), dopo l’articolo 170, è inserito il seguente: «Art. 170-bis (Durata del contratto). — 1. Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non può essere stipulato per una durata superiore all’anno e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all’articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli altri contratti assicurativi eventualmente stipulati in abbinamento a quello di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli nel rispetto del disposto dell’articolo 170, comma 3. 3. Le clausole in contrasto con le previsioni di cui al presente articolo sono nulle. La nullità opera soltanto a vantaggio dell’assicurato.».

2. Per le clausole di tacito rinnovo eventualmente previste nei contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, le previsioni di cui al comma 3 dell’articolo 170-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), si applicano a fare data dal 1° gennaio 2013.

3. Nelle ipotesi di contratti in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto con clausola di tacito rinnovo, è fatto obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare per iscritto ai contraenti la perdita di efficacia delle clausole di tacito rinnovo con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine originariamente pattuito nelle medesime clausole per l’esercizio della facoltà di disdetta del contratto.

L’art. 22, in aggiunta,

        introduce la possibilità per i broker, gli agenti assicurativi e le banche di adottare forme di collaborazione reciproca anche se agiscono in qualità di monomandatari, a patto che al cliente venga fornita adeguata informativa in merito alla collaborazione (10°);

        considera gli stessi intermediari obbligati in solido per eventuali danni arrecati alla clientela salvo possibilità di rivalsa reciproca (11°);

        rende nulla dall’1 gennaio 2013 ogni clausola ostativa alle disposizioni del comma 10 contenuta negli attuali contratti di mandato (12°).

Infine, il comma 14 dell’art. 22 allunga (da 2) a 10 anni il periodo di riscossione delle somme derivanti dalle polizze vita giunte a scadenza (c.d. dormienti), con esercizio del diritto a partire dal giorno in cui si verifica il fatto su cui il diritto stesso si fonda.

(per la franchigia alla deducibilità della polizza auto nel 2013: “Polizza Rc auto: contributo Ssn indeducibile fino a 40 euro nella dichiarazione dei redditi 2013“)

Polizza auto on line: più trasparenza e responsabilità dal 15 luglio 2010

Regole nuove per le polizze on line. Il successo crescente dell’assicurazione auto “stipulata” col mouse ha indotto l’Isvap a varare regole che obbligano le compagnie ad un comportamento di maggiore trasparenza; al tempo stesso, le assicuratrici devono investire maggiormente sulle risorse umane (regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo, pubblicato il 6 aprile 2010 sulla Gazzetta Ufficiale, valido sia per il ramo “danni” che per quello “vita”).

Le compagnie che vendono polizze RC auto, ma anche altri prodotti, entro il 15 luglio prossimo dovranno dedicare un numero minimo di ore alla formazione del personale e, anche quando il call center risultasse in outsourcing, dovranno nominare un coordinatore assumendosi la piena responsabilità del servizio.

Tra gli altri cambiamenti ci sarà l’impossibilità di includere in automatico la polizza incorporandola in un altro servizio come (ad esempio) un finanziamento, ed il divieto di porre in essere procedure finalizzate a disincentivare gli utenti con profilo assicurativo più rischioso, come avviene per la pratica di utilizzo dei numeri telefonici a pagamento (anziché gratuiti) che forniscono informazioni ai residenti nelle zone del meridione a più alto tasso di sinistrosità.

Le sanzioni previste in caso di mancata osservanza da parte della compagnia assicuratrice, eventualmente segnalata dagli stessi utenti/potenziali clienti, potranno arrivare fino a 5 milioni di euro.

Concluso l’accordo a distanza a mezzo telefono o contatto Internet, il cliente riceverà il contratto (in formato cartaceo o elettronico) da restituire firmato a mezzo posta ordinaria o via fax.

Il contrassegno RCA ed il certificato assicurativo dovranno pervenire al cliente entro i 5 giorni successivi al pagamento del premio. Il neo-assicurato, nel frattempo, potrà circolare con altri documenti che attestino l’avvenuto pagamento del premio.

Il diritto di recesso dal contratto negoziato a distanza può essere esercitato nei 14 giorni successivi alla sottoscrizione.

Fonte: IlSole24Ore

(per il divieto di tacito rinnovo riguardante sia le compagnie assicurative tradizionali che le compagnie telefoniche/on line: “DECRETO LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179: esclusione del tacito rinnovo per la polizza R.C. Auto, collaborazione tra intermediari e polizze vita “dormienti” (art. 22)“)

Proteggiamo la nostra casa

casa          La Polizza assicurativa inerente qualsiasi danno che si verifica all’interno della propria abitazione, e non solo, oggi è sempre più attuale per proteggere quanto di buono ci siamo conquistati con tanta fatica!
Non succeda mai nulla, ma se una fuga di gas ci distrugge casa?

Sperando di non essere coinvolti di persona, il danno economico intaccherebbe i nostri risparmi? La nostra vita ne risentirebbe?

Tutelarci dai danni da incendio, scoppio, fulmini, fughe di gas, fenomeni elettrici, atmosferici, atti vandalici e acqua condotta assume un valore determinante.

Fattore altrettanto importante è la Responsabilità Civile collegata alla polizza. Questa ci tutela per qualsiasi danno di cui siamo civilmente responsabili verso terzi sia all’interno che all’esterno dell’abitazione, causato da noi o dalle persone di cui dobbiamo rispondere (figli minori, ad esempio), o anche da animali domestici.

Assicurare la propria abitazione contro i danni non costa poi così tanto, ma abbiamo bisogno di un valido assicuratore che ci consigli per il meglio.

Il vero risparmio non è far finta che alcune cose non possano mai accaderci, ma piuttosto trasferire il rischio economico alla compagnia assicuratrice in cambio di una spesa annua che, legata ad un evento probabile come detto in “Principio assicurativo” (http://www.questidenari.com/?p=204), non ci costa molto.

 

PROSSIMO ARGOMENTO: l’assicurazione contro gli infortuni

Principio assicurativo

 

Parliamo di assicurazioni a tutela dai danni economici derivanti da incidenti che possono accadere nella vita privata.

Tutto si basa su una scommessa: tanto più l’evento è probabile, tanto più la Compagnia è esposta al rischio, e tanto più ci costerà assicurarci.

A differenza di quello che comunemente pensiamo, non è solo il valore di ciò che assicuriamo a determinare il premio, ma assume un ruolo importante anche la probabilità che l’evento si verifichi.

Facciamo un esempio: se nostro figlio lancia una biglia di acciaio contro una finestra, la scommessa sull’evento “rottura del vetro” è NULLA, cioè il danno è certo!

Se invece la biglia fosse stata di plastica, la scommessa avrebbe avuto ragione di esistere.

Va da sé che assicurare un valore per incendio, fuga di gas, etc. ci costa meno che tutelarci per un furto.

L’esempio è paragonabile a quello di un impiegato che vuole assicurarsi contro gli infortuni. Questo verserà alla Compagnia meno di un operaio edile che opera all’esterno su ponteggi e si assicura per gli stessi massimali.

Ciò significa che il premio da versare è direttamente collegato al caso probabilistico e il costo varia in funzione di alcuni parametri: il che vale per assicurare la nostra casa, i nostri cari, i nostri beni, e i terzi.