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Imposte non dovute o pagate in eccedenza: rimborso in contanti, con accredito su conto corrente o vaglia cambiario. Modelli di richiesta per le persone fisiche e per i soggetti diversi dalle persone fisiche

(continua da “Imposte non dovute o pagate in eccedenza: rimborsi da modello 730, da modello Unico Pf o su richiesta”)

Riconosciuto il diritto al rimborso, l’Agenzia delle Entrate eroga la somma spettante con accredito su conto corrente bancario o postale, a prescindere dall’entità della cifra, se il contribuente ha fornito il codice IBAN ovvero, per i conti esteri, lo stesso codice integrato da denominazione della banca, intestatario del conto e codice BIC (se UEM) oppure ancora le coordinate bancarie e l’indirizzo della banca (se extra UEM).

Ai fini della richiesta di accredito, è possibile scaricare il modello disponibile in formato pdf sul sito web dell’Agenzia delle Entrate

MODELLO PER LA RICHIESTA DI ACCREDITO SU CONTO CORRENTE BANCARIO O POSTALE DEI RIMBORSI FISCALI – PERSONE FISICHE

MODELLO PER LA RICHIESTA DI ACCREDITO SU CONTO CORRENTE BANCARIO O POSTALE DI RIMBORSI FISCALI E DI ALTRE FORME DI EROGAZIONE – SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE

che poi dovrà essere presentato presso un qualsiasi ufficio della stessa Agenzia, ovvero è possibile fornire telematicamente le coordinate del conto attraverso la specifica applicazione disponibile sul sito internet dell’Agenzia, previa registrazione ai servizi, al seguente indirizzo:

Compilazione e invio via web (senza installazione del software).

Per motivi di sicurezza, l’Agenzia delle Entrate non accetta Iban per posta, posta elettronica (email) o posta elettronica certificata (Pec), e cifre superiori a 51.645,69 euro (comprensivi di interessi) o relative a soli interessi (per qualsiasi importo) sono erogate esclusivamente nella modalità descritta dell’accredito.

Con riferimento alle altre modalità di effettuazione del rimborso, il contribuente che non ha fornito le coordinate riceve un invito a presentarsi munito di documento d’identità (necessari anche delega e documento del delegante, se che si presenta è delegato) in un qualsiasi ufficio postale dove potrà riscuotere in contanti per importi fino a 999,99 euro (comprensivi di interessi). Oltre detta cifra, viene emesso un vaglia cambiario non trasferibile della Banca d’Italia.

(continua Imposte non dovute o pagate in eccedenza: rimborsi a favore del successore o del rappresentante)

Cartella di pagamento: compensazione con i crediti d’imposta, modelli e divieti. Crediti verso la Pubblica Amministrazione

(continua da “Cartella di pagamento: richiesta, proroga e decadenza per il piano di rateizzazione ordinario o straordinario”)

Con riferimento ai tributi erariali (imposte sui redditi e addizionali, Iva, Registro e altri tributi indiretti, Irap, etc.) ed ai relativi oneri accessori (compresi aggi e spese a favore dell’agente della riscossione), è possibile estinguere le cartelle di pagamento attraverso compensazione con i crediti per le stesse imposte erariali. Detto pagamento tempestivo comporta l’utilizzo del modello F24 Accise (codice tributo RUOL) entro 60 giorni dalla notifica.

E’ necessario, invece, utilizzare uno specifico modulo reperibile sul sito web Equitalia – download della “DICHIARAZIONE DI AVVENUTA COMPENSAZIONE E/O RICHIESTA DI IMPUTAZIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL’ARTICOLO 31, COMMA 1 DEL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2010 N. 78 (CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 30 LUGLIO 2010 N. 122)” disponibile con approfondimenti alla pagina di gruppoequitalia.it – in caso il pagamento attenga soltanto ad una parte delle imposte dovute ed indicare l’avvenuto pagamento in compensazione con l’F24 Accise.

I debiti iscritti a ruolo per imposte erariali ed accessori di importo superiore a 1.500 euro, e per i quali è scaduto il termine di pagamento, dal 1° gennaio 2011 non possono essere compensati nel modello F24. I crediti disponibili possono essere utilizzati solo dopo l’estinzione dei debiti erariali iscritti a ruolo e scaduti e l’inosservanza del divieto comporta l’applicazione di una sanzione pari alla metà dell’importo dei debiti iscritti a ruolo, fino al limite dell’intera somma indebitamente compensata.

Il divieto riguarda la sola ipotesi di “compensazione orizzontale” (fra tributi di diversa tipologia tramite il modello F24) e pertanto non inficia la “compensazione verticale” (nell’ambito dello stesso tributo. Esempio: Irpef con Irpef).

Le somme iscritte a ruolo notificate entro il 30 settembre 2013 possono essere estinte anche mediante compensazione con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche per somministrazione, forniture e appalti.

(continua “Cartella di pagamento: riscossione coattiva per debiti fino a 1.000 euro, ganasce fiscali, ipoteca, pignoramento immobiliare ed esclusioni, pignoramento dei crediti”)

Cartella di pagamento: notifica, somme dovute per mancato o ritardato pagamento, estratto conto e Rav

Le somme dovute a seguito dei controlli e degli accertamenti effettuati dall’Amministrazione finanziaria, secondo le linee guida dell’Agenzia delle Entrate aggiornate al settembre 2014, sono iscritte a ruolo a meno che la somma, comprensiva di sanzioni ed interessi, non supera euro 30,00 per ciascun credito e con riferimento ad un singolo periodo d’imposta. Quest’ultima disposizione non trova applicazione se il credito deriva da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi allo stesso.

Gli Agenti della riscossione attivano le procedure per il recupero del credito attraverso l’invio ai contribuenti della cartella di pagamento, notificata dal personale dell’Agente della riscossione, o da altri soggetti abilitati dallo stesso Agente, ovvero anche per raccomandata con avviso di ricevimento o per “Posta Elettronica Certificata”. In caso di mancato versamento entro 60 giorni, a decorrere dalla data di notifica, sulle somme iscritte a ruolo sono dovuti gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo, l’intero compenso all’Agente (calcolato su capitale e interessi di mora) e tutte le ulteriori spese che eventualmente derivano dal mancato o ritardato pagamento della cartella, ed inoltre possono essere avviate azioni cautelari e conservative e procedure per la riscossione coattiva su tutti i beni presenti e futuri (con i quali il debitore risponde dell’adempimento delle proprie obbligazioni).

I contribuenti possono usufruire del servizio on lineEstratto conto” per avere immediata visione della propria situazione debitoria a partire dall’anno 2000, una volta entrati in possesso delle credenziali fornite dall’Agenzia delle Entrate per utilizzare il “Cassetto fiscale” (www.agenziaentrate.gov.it) o delle credenziali rilasciate dall’Inps per usare i servizi sul sito www.inps.it.

La cartella di pagamento notificata contiene uno o più bollettini di versamento denominati Rav che possono essere utilizzati (precompilati e recanti indicazione dell’importo da versare) solo se il versamento viene effettuato entro la scadenza del termine indicato. Il pagamento può avvenire presso gli sportelli dell’Agente della riscossione che li ha emessi (senza applicazione di alcuna commissione aggiuntiva), gli sportelli bancari, gli uffici postali o i tabaccai abilitati, ovvero attraverso i servizi web e call center delle società del Gruppo Equitalia o ancora attraverso i servizi di home banking messi a disposizione dagli istituiti di credito e da Poste italiane.

I contribuenti che non riescono a fare fronte al pagamento in un’unica soluzione, invece, possono rivolgersi agli Agenti della riscossione per ottenere la rateazione.

(continua “Cartella di pagamento: richiesta, proroga e decadenza per il piano di rateizzazione ordinario o straordinario”)