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Imposte non dovute o pagate in eccedenza: rimborsi da modello 730, da modello Unico Pf o su richiesta

Il contribuente che ha versato imposte in misura maggiore a quelle dovute, ed usa il modello 730, ha diritto ad essere rimborsato direttamente dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico se il rimborso Irpef supera i 12 euro.

Se il rimborso non viene erogato, il contribuente presenta istanza all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate del luogo in cui si risiede allegando la certificazione con la quale il datore di lavoro, o l’ente pensionistico, afferma di non aver eseguito il conguaglio.

Con riferimento ai modelli 730 presentati a partire dal 2014, per un rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d’imposta derivanti da precedenti dichiarazioni, l’Agenzia delle Entrate effettua controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia prima di erogare la somma dovuta.

Il contribuente che ha versato imposte in misura maggiore a quelle dovute, ed usa il modello Unico Pf, ottiene il rimborso della somma spettante dall’Agenzia delle Entrate, eseguiti i normali controlli, se dalla dichiarazione dei redditi risulta un credito e nella compilazione del quadro RX ha indicato la volontà di essere rimborsato. In caso non risultasse operata una scelta, il credito verrebbe considerato come eccedenza da utilizzare nella successiva dichiarazione.

In tutti gli altri casi (errore materiale, duplicazione di versamento, inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento), il contribuente deve presentare una domanda di rimborso entro un determinato termine dal versamento, a pena di decadenza: 48 mesi per le imposte sui redditi (es. Irpef, Ires), i versamenti diretti, le ritenute operate dal sostituto d’imposta e le ritenute dirette operate dallo Stato e da altre P.A.; 36 mesi per le imposte indirette (es. registro, successioni e donazioni, bollo).

L’istanza di rimborso, contenente i motivi per i quali il contribuente ritiene di aver diritto al rimborso, va presentata in carta semplice all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente (es. quello competente per la residenza del contribuente o quello presso il quale è stato registrato l’atto o la successione) allegando le distinte dei versamenti eseguiti e le certificazioni delle ritenute subite.

La domanda di rimborso può essere accolta o respinta (vale la regola del silenzio-rifiuto): l’eventuale ricorso alla Commissione tributaria, esperito dopo almeno 90 giorni dalla presentazione della domanda, deve essere preceduto dal reclamo per le controversie fino a 20.000 euro.

(continua “Imposte non dovute o pagate in eccedenza: rimborso in contanti, con accredito su conto corrente o vaglia cambiario. Modelli di richiesta per le persone fisiche e per i soggetti diversi dalle persone fisiche”)

Differito al 31 dicembre 2013 il termine per l’esaurimento del contenzioso tributario pendente. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (art. 29, comma 16-decies)

Attraverso la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (c.d. Milleproroghe 2011: proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all’esercizio di deleghe legislative), è stato differito il termine per l’esaurimento del contenzioso tributario pendente dinanzi alla commissione tributaria centrale.

Articolo 29 – Proroghe di termini in materia fiscale.

16-decies. Il termine del 31 dicembre 2012 previsto dall’articolo 3, comma 2-bis, lettera a), del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, per l’esaurimento dell’attività della Commissione tributaria centrale è differito al 31 dicembre 2013; per i giudizi pendenti dinanzi alla predetta Commissione, la predetta disposizione si interpreta nel senso che, con riferimento alle sole controversie indicate nel predetto comma ed in presenza delle condizioni previste dalla predetta disposizione, nel caso di soccombenza, anche parziale, dell’amministrazione finanziaria nel primo grado di giudizio, la mancata riforma della decisione di primo grado nei successivi gradi di giudizio determina l’estinzione della controversia ed il conseguente passaggio in giudicato della predetta decisione.

Con riferimento ai ricorsi iscritti a ruolo da oltre 10 anni, slitta al 31/12/2013 il termine per la conclusione dell’attività della Commissione nel caso in cui l’amministrazione sia soccombente nei primi due gradi di giudizio; in caso di soccombenza della stessa amministrazione in primo grado, anche parziale, si realizza l’estinzione della controversia ed il passaggio in giudicato per la mancata riforma nei successivi gradi di giudizio.

D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2010, n. 73

Art. 3, comma 2-bis. Al fine di contenere la durata dei processi tributari nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della predetta Convenzione, le controversie tributarie pendenti che originano da ricorsi iscritti a ruolo nel primo grado, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da oltre dieci anni, per le quali risulti soccombente l’Amministrazione finanziaria dello Stato nei primi due gradi di giudizio, sono definite con le seguenti modalità:

a) le controversie tributarie pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale, con esclusione di quelle aventi ad oggetto istanze di rimborso, sono automaticamente definite con decreto assunto dal presidente del collegio o da altro componente delegato.

Il compenso in misura variabile previsto per i componenti della Commissione tributaria centrale è riconosciuto solo nei confronti dell’estensore del provvedimento di definizione. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria stabilisce i carichi di lavoro minimi per garantire che l’attività delle sezioni di cui all’articolo 1, comma 351, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sia esaurita entro il 31 dicembre 2012; il mancato rispetto dei predetti carichi è motivo di decadenza dall’incarico. Entro il 30 settembre 2010 il predetto Consiglio provvede alle eventuali applicazioni alle citate sezioni, su domanda da presentare al medesimo Consiglio entro il 31 luglio 2010, anche dei presidenti di sezione, dei vice presidenti di sezione e dei componenti delle commissioni tributarie provinciali istituite nelle sedi delle sezioni stesse;

(omissis)

Legge 15 luglio 2011, n. 111: reclamo e mediazione fiscale

Per le liti fiscali pendenti al 1° maggio 2011 di valore non superiore a 20.000 euro, al netto di sanzioni e interessi, chi intende proporre ricorso è obbligato a presentare reclamo alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale che ha emanato l’atto. Il reclamo, finalizzato all’annullamento totale o parziale della lite ad eccezione della circostanza del recupero degli aiuti di Stato, può contenere una proposta di mediazione che indichi la rideterminazione dell’ammontare della pretesa.

Il punto 9 dell’art. 39 (Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria) del Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, comprendente le modifiche apportate dalla legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111, stabilisce che dopo l’articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, venga inserito l’art. 17-bis (Il reclamo e la mediazione).

Il comma 8 dell’art. 17-bis afferma che qualora l’organo destinatario non accogliesse il reclamo finalizzato all’annullamento totale o parziale dell’atto, né l’eventuale proposta di mediazione, procederebbe a formulare una (contro)proposta di mediazione.

Decorsi 90 giorni in assenza di notifica dell’accoglimento del reclamo o di conclusione della mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. I termini di cui agli artt. 22 e 23 decorrono dalla predetta data, ovvero dal ricevimento del diniego se l’Agenzia delle entrate respinge il reclamo in data antecedente, o ancora dalla notificazione dell’atto di accoglimento parziale in caso di accoglimento parziale del reclamo. Le precedenti disposizioni si applicano agli atti suscettibili di reclamo notificati a decorrere dal 1° aprile 2012.

La parte soccombente nella controversia è condannata a rimborsare, in aggiunta alle spese di giudizio, una somma pari al 50% delle spese di giudizio a titolo di rimborso spese del procedimento.

Le liti fiscali possono essere definite con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell’art. 16 (Chiusura delle liti fiscali pendenti) della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che al 1° comma distingue tra la lite di valore non superiore a 2.000 euro, per la definizione della quale il contribuente versa 150 euro, e la lite di valore superiore a 2.000 euro, per la definizione della quale il contribuente versa il:

–        10% del valore della lite, in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio;

–        50% del valore della lite, in caso di soccombenza del contribuente nell’ultima o unica pronuncia come sopra;

–        30% del valore della lite nel caso in cui la lite penda ancora nel primo grado di giudizio e non sia stata già resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio.

Ulteriori approfondimenti dallo stralcio dell’art. 39 (in formato doc).

(per l’estinzione dei processi in materia previdenziale nei quali sia parte l’Inps, e per scaricare la G.U. 164 con la Legge 15 luglio 2011, n. 111, si legga http://www.questidenari.com/?p=4721)

Finanziaria 2011 – accertamenti fiscali (art. 1, commi 18-22)

Si riporta il contenuto dei commi 18-22 relativi all’art. 1 della Legge di stabilità (http://www.questidenari.com/?tag=finanziaria-2011: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) nel testo definitivo, in attesa di pubblicazione su Gazzetta Ufficiale.

Comma 18 – Con decorrenza 1° febbraio 2011, le sanzioni amministrative applicabili nel caso di accertamento con adesione riferito alle imposte sui redditi, all’Iva ed alle altre imposte indirette, sono aumentate da un quarto ad un terzo del minimo previsto dalla legge (cfr. Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218 “Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale”, il 5° comma dell’art. 2 “Definizione degli accertamenti nelle imposte sui redditi e nell’imposta sul valore aggiunto” diviene: “A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell’adesione commesse nel periodo d’imposta, nonché per le violazioni concernenti il contenuto delle dichiarazioni relative allo stesso periodo, si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge, ad eccezione di quelle applicate in sede di liquidazione delle dichiarazioni ai sensi dell’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell’articolo 60, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché di quelle concernenti la mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste formulate dall’ufficio. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali di cui al comma 3 non si applicano sanzioni e interessi”).

Sempre a decorrere dal 01/02/2011, altresì sono elevate ad un terzo del minimo previsto dalla legge le multe in caso di rinuncia ad impugnare l’avviso di accertamento o di liquidazione, e a formulare istanza di accertamento con adesione (l’art. 15, 1° dello stesso Dlgs 218/97, è così modificato: “Le sanzioni irrogate per le violazioni indicate nell’articolo 2, comma 5, del presente decreto, nell’articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e nell’articolo 50 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1990, n. 346, sono ridotte a un terzo se il contribuente rinuncia ad impugnare l’avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione”).

Comma 21 – Le disposizioni del comma 18 sono applicate agli atti definibili emessi dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 1° febbraio 2011.

Comma 19 – A decorrere dal 1° febbraio 2011, le sanzioni aumentano da un terzo al 40% delle somme irrogabili in relazione all’ammontare del tributo conciliato. In materia di contenzioso tributario, l’art. 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (nel testo in vigore dal 1° gennaio 2005) è così modificato al comma 6: “In caso di avvenuta conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 40% delle somme irrogabili in rapporto dell’ammontare del tributo risultante dalla conciliazione medesima. In ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore al 40% dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo”.

Comma 22 – Le disposizioni del comma 19 si applicano ai ricorsi presentati a decorrere dal 1° febbraio 2011. Le disposizioni del comma 20 si applicano alle violazioni commesse a decorrere dal 1° febbraio 2011 e con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° febbraio 2011.

Comma 20 – A decorrere dal 1° febbraio 2011, aumentano le sanzioni pecuniarie (un decimo; un ottavo; un decimo; un terzo; un terzo) in ordine alle varie ipotesi di ravvedimento operoso. Il Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 è modificato con le maggiori sanzioni (supra) rispettivamente all’articolo 13, 1°, lettere a), b) e c); all’articolo 16, 3°; all’articolo 17, 2°.

(per gli aggiornamenti sulle aliquote contributive – Legge di stabilità 2011 – si legga http://www.questidenari.com/?p=3454)

Perché impugnare la cartella esattoriale

Nel caso in cui non fosse stato possibile produrre la documentazione idonea ad ottenere lo sgravio della cartella esattoriale nei modi previsti (http://www.questidenari.com/?p=556), rimane al contribuente la via del ricorso da proporsi presso la commissione tributaria provinciale oppure, a seconda dell’ente creditore, presso il giudice di pace – entro 30 giorni dalla notifica, per quanto concerne i debiti ascritti a seguito di sanzioni comminate per infrazioni al codice della strada.

Per quanto concerne i debiti tributari, il ricorso va prodotto entro 60 giorni sia alla commissione che all’ente che ha emesso il ruolo (generalmente: agenzia delle entrate).

Il ricorso va prodotto in plico senza essere imbustato con i relativi allegati, e può essere presentato a mano oppure spedito.

E’ fondamentale tenere presente che sulla cartella esattoriale deve essere riportato il nominativo del funzionario delegato, altrimenti la stessa è impugnabile per vizio di forma.

Si ricorda al contribuente che la sospensione della cartella esattoriale andrebbe richiesta generalmente al momento dell’istituzione del contenzioso, altrimenti l’ADR (agente della riscossione) è legittimato a richiedere il pagamento della stessa con le problematiche che ne conseguono; infatti, il mancato pagamento comporterebbe l’iscrizione del fermo amministrativo sugli autoveicoli e automezzi, la trascrizione di ipoteca e l’eventuale pignoramento immobiliare.

Per questi motivi si ribadisce l’importanza della contemporaneità della sospensiva della cartella esattoriale con la presentazione del ricorso, in quanto le operazioni sopra descritte, in un secondo tempo, comportano spese di cui il contribuente dovrà farsi carico per la presentazione della sospensiva, salvo rivalersi in sede di giudizio.

Il fermo amministrativo è cancellato al momento del pagamento della prima rata dell’eventuale rateazione.

In caso di pignoramento, il contribuente che presenta la richiesta di rateazione dovrà versare con la prima rata tutti i costi sostenuti per la procedura.

Per quanto concerne il contenzioso, si fa presente che per importi dovuti sino a un certo limite il contribuente può presentarsi in prima persona a difendere le proprie ragioni, per somme più elevate il contribuente dovrà necessariamente fare ricorso ad un professionista abilitato.

La sentenza emessa dalle varie commissioni può essere impugnata dalla parte soccombente – sia che si tratti dell’amministrazione pubblica che del contribuente – presso la commissione regionale (sempre facendo riferimento al luogo di residenza o sede legale dell’eventuale soggetto giuridico).

I termini vanno da quello “breve”, ossia quando una delle parti indifferentemente notifica la sentenza all’altra, al termine “lungo” quando non sono ancora trascorsi 13 mesi dal deposito della sentenza – a quel punto, se la sentenza non è impugnata, essa diviene definitiva.

Ulteriore grado del contenzioso è il ricorso alla Corte di Cassazione – sezione tributaria – che giudica nel merito ed eventualmente rimanda il giudizio alla commissione regionale per un ulteriore dibattimento.

Si ricorda che il maggior numero delle cartelle esattoriali viene emesso per mancato pagamento delle imposte oppure per gli accertamenti emessi ai sensi degli artt. 36 bis e 36 ter.

PROSSIMO ARTICOLO: gli accertamenti (http://www.questidenari.com/?p=708)

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