Previsioni Euribor 3 mesi del 26 agosto

La previsione di settembre rimane inferiore all’attuale Euribor 3 mesi, fissato a quota 1,54% alla chiusura di venerdi 26 agosto 2011, come anche si mantiene immutato – rispetto alla settimana scorsa – l’andamento della curva dei tassi attesi che riflettono le previsioni degli operatori del mercato Liffe espresse fino al giugno 2017.

Unica nota di rilievo, nell’evidenza dei tassi impliciti nei future, è rappresentata da un lieve incremento generalizzato dei valori che indica la percezione di un aumento della tensione fra istituti di credito riguardo alle condizioni di scambio del denaro nel circuito interbancario.

(previsioni Euribor 3 mesi del 2 settembre 2011 alla pagina http://www.questidenari.com/?p=5017)

Asta del 30 agosto 2011: CCTeu a scadenza 2018, Btp 3 anni e Btp 10 anni

Il MEF ha disposto per martedi 30 agosto 2011, in asta marginale e con regolamento 1° settembre 2011, l’emissione dei titoli di Stato relativi ai Certificati di Credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi e relativi ai Buoni del Tesoro Poliennali triennali e decennali. Il collocamento tramite asta di BTP indicizzati all’inflazione dell’Area Euro (BTP€i), previsto per il giorno 29 agosto 2011, non verrà svolto.

I CCTeu (ISIN IT0004716319, decorrenza 15/04/2011, scadenza 15/04/2018, tasso d’interesse semestrale lordo pari all’Euribor 6 mesi maggiorato dell’1% e cedola semestrale in corso, con scadenza 15 ottobre 2011, pari all’1,335% con tasso lordo annuo 2,626%) sono offerti in nona tranche e, nella precedente asta del luglio scorso, avevano fatto segnare rendimento lordo del 4,65%. I CCTeu a scadenza 2018 sono offerti per ammontare nominale dell’emissione da un minimo di 500 milioni di euro ad un massimo di 1 miliardo di euro. Il rendimento lordo dei CCTeu 2018, nella mattinata di martedi, è risultato in calo al 4,52% ed il rapporto di copertura si è attestato a 1,67 derivante da richieste per 1,659 miliardi di euro (importo assegnato pari a 994,5 milioni di euro).

I Btp 3 anni (ISIN IT0004750409, decorrenza 01/07/2011, scadenza 01/07/2014, tasso d’interesse annuo lordo al 4,25%) sono offerti in terza tranche e, nella precedente asta del luglio scorso, avevano fatto segnare rendimento lordo del 4,8%. I Btp triennali sono offerti per ammontare nominale dell’emissione da un minimo di 2,5 miliardi di euro ad un massimo di 3,25 miliardi di euro. Il rendimento lordo dei Btp triennali, nella mattinata di martedi, è risultato in sensibile diminuzione al 3,87% ed il rapporto di copertura si è attestato a 1,32 derivante da richieste per oltre 3,933 miliardi di euro (assegnato importo per quasi 2,99 miliardi di euro).

I Btp 10 anni (decorrenza 01/09/2011, scadenza 01/03/2022, tasso d’interesse annuo lordo aumentato al 5%) sono offerti in prima tranche e, nella precedente asta del luglio scorso, avevano fatto segnare rendimento lordo del 5,77%. I Btp decennali (ISIN IT0004759673) sono offerti per ammontare nominale dell’emissione da un minimo di 3 miliardi di euro ad un massimo di 3,75 miliardi di euro. Il rendimento lordo dei Btp decennali, nella mattinata di martedi, è risultato in calo al 5,22% ed il rapporto di copertura si è attestato a 1,27 derivante da richieste per oltre 4,759 miliardi di euro (importo massimo offerto interamente assegnato).

Fonte: Dipartimento del Tesoro

(per l’asta dei Btp 3 anni e Btp 10 anni del 29 settembre 2011 si legga http://www.questidenari.com/?p=5169)

(per l’asta dei CCTeu del 29 dicembre 2011 si legga “Asta del 29 dicembre 2011: CCTeu, Btp 3 anni, Btp 10 anni e Btp decennali non più in corso d’emissione“)

Asta 26 agosto 2011: Bot semestrali e Ctz

Con regolamento 31 agosto 2011, il MEF ha disposto per venerdi 26 agosto 2011 l’asta per i Buoni Ordinari del Tesoro semestrali, col sistema di collocamento dell’asta competitiva, e l’asta per i Certificati di credito del Tesoro “Zero coupon” col sistema dell’asta marginale riferita al prezzo.

I Bot 6 mesi hanno scadenza 29/02/2012 (182 giorni), sono offerti per 8,5 miliardi di euro ed avevano fatto registrare rendimento medio ponderato pari al 2,269% nell’asta dello scorso luglio (pari al rendimento semplice netto minimo dell’1,581% secondo Assiom Forex, una volta applicata la ritenuta fiscale e sottratte le commissioni bancarie massime). Nella mattinata di venerdi i Bot semestrali (ISIN IT0004750813, prima tranche, emissione 31/08/2011) hanno ricevuto richieste per quasi 14,148 miliardi di euro (rapporto di copertura 1,66 con offerta interamente assegnata) ed hanno fatto segnare rendimento medio ponderato in discesa al 2,14%. Il rendimento semplice netto minimo dei Bot 6 mesi, assegnati al prezzo medio ponderato di 98.93, scende all’1,475% secondo Assiom Forex (una volta applicata la ritenuta fiscale e sottratte le commissioni bancarie massime).

I Ctz (nona tranche, ISIN IT0004716327) hanno decorrenza 29 aprile 2011 e scadenza 30 aprile 2013, sono emessi per importo nominale pari a 2 miliardi di euro ed avevano fatto registrare rendimento lordo pari al 4,038% nell’ultima asta del luglio scorso. Nella mattinata di venerdi i Ctz (prezzo di aggiudicazione 94,57) hanno ricevuto richieste per 3,872 miliardi di euro (rapporto di copertura 1,94 con offerta interamente assegnata) ed hanno fatto segnare rendimento lordo in calo al 3,408% (rendimento netto 3,034%).

Fonte: Dipartimento del Tesoro

(per l’asta Bot 6 mesi e Ctz del 27/09/2011 si legga http://www.questidenari.com/?p=5150)

Euribor 3 mesi: previsioni del 19 agosto 2011

Al termine della terza settimana del mese, rispetto alla chiusura precedente al ferragosto, si registra una situazione pressoché immutata sulle scadenze ravvicinate fino al minimo di giugno 2012 (1,04%).

L’estensione a tutto l’orizzonte temporale delle previsioni pessimistiche degli operatori nel Liffe, che abbassano la curva dei tassi Euribor 3 mesi previsti fino al 2017, è l’effetto del temuto contesto recessivo e deflattivo al quale si avvicina l’Europa caratterizzata dalla crisi del debito pubblico.

Col fixing dell’Euribor trimestrale all’1,533% in data 19/08/2011, le previsioni dei tassi al ribasso suonano come una bocciatura delle scelte di politica monetaria operata dalla Bce, decisioni che gli stessi operatori di mercato giudicavano corrette fino a poche settimane fa e sulle quali, presumibilmente, l’istituto centrale non ritornerà evitando così di riportare il costo del denaro all’1%.

(per le previsioni Euribor 3 mesi del 26 agosto 2011 si legga http://www.questidenari.com/?p=4993)

DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n. 138: liquidazione del TFR per dipendenti pubblici e pensionamento delle donne (art. 1)

Col decreto legge del 13 agosto 2011, n. 138, entrato in vigore lo stesso 13 agosto 2011, è stata modificata la disciplina della liquidazione del Trattamento Fine Rapporto per i dipendenti pubblici.

Il TFR verrà liquidato dopo che siano trascorsi 24 mesi dalla cessazione del rapporto lavorativo per i soggetti che maturano il requisito del pensionamento dal 1° gennaio 2012, ovvero decorsi 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro “nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio prevista dalle norme di  legge o di regolamento applicabili nell’amministrazione” (art. 1, 22°, lettera a)).

Dette disposizioni non trovano applicazione esclusivamente in caso di cessazione dal servizio per inabilità derivante o meno da causa di servizio ed in caso di decesso del dipendente, dato che la lettera b) del comma 22 ha soppresso in parte il 5° comma dell’art. 3 della Legge n. 140/1997. Per i soggetti appartenenti al personale del comparto scuola che maturano i requisiti per il pensionamento entro la data del 31/12/2011, in ogni caso, viene applicata la disciplina vigente prima dell’entrata in vigore delle nuove norme (art. 1, 23°):

“Resta  ferma  l’applicazione  della  disciplina  vigente  prima dell’entrata in vigore del comma 22 per i soggetti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento prima della data di entrata in vigore del presente decreto e, limitatamente al personale per il quale la decorrenza del trattamento pensionistico è disciplinata in base al comma 9 dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, per i soggetti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011.”

Infine, viene confermata la durata dell’incarico di funzione dirigenziale inferiore a 3 anni se corrispondente all’ottenimento del limite di età per il collocamento a riposo. In tale evenienza, ai fini della liquidazione del trattamento economico di fine servizio ed in applicazione dell’articolo 43, 1°, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l’ultimo stipendio si computa in base all’ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell’incarico con durata inferiore a 3 anni, con riferimento “agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto nonché agli incarichi aventi comunque decorrenza successiva al 1° ottobre 2011” (art. 1, 32°).

Il comma 20 dell’art. 1, invece, anticipa di 4 anni la decorrenza del requisito anagrafico per il pensionamento delle donne modificando esclusivamente le date di cui al comma 1 dell’art. 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; nella versione aggiornata:

A decorrere dal 1° gennaio 2016, ferma restando la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per le lavoratrici dipendenti e per le lavoratrici autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico di sessanta anni per l’accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e misto e il requisito anagrafico di sessanta anni di cui all’articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati di un mese. Tali requisiti anagrafici sono incrementati di ulteriori due mesi a decorrere dal 1° gennaio 2017, di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2018, di ulteriori quattro mesi a decorrere dal 1° gennaio 2019, di ulteriori cinque mesi a decorrere dal 1° gennaio 2020, di ulteriori sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2021 e per ogni anno successivo fino al 2027 e di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2028.

Per le disposizioni riguardanti le rendite finanziarie, gli studi di settore, l’attività di contrasto al riciclaggio di denaro sporco e all’evasione fiscale per professionisti ed attività commerciali si legga http://www.questidenari.com/?p=4922; il testo completo del DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n. 138, è disponibile sul sito Gazzettaufficiale.it.

DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n. 138: tassazione delle rendite finanziarie, limite all’uso dei contanti, studi di settore e sanzioni accessorie per professionisti ed esercenti attività commerciali

La manovra anti-crisi di ferragosto è stata varata col decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) pubblicato sulla GU n. 188 del 13-8-2011 ed entrato in vigore il 13/08/2011.

Tra i provvedimenti adottati si trova l’aumento della tassazione delle rendite finanziarie al 20% (art. 2, commi 6-8), con esclusione dei titoli di Stato (Bot, Ctz e obbligazioni pubbliche come Btp e CCTeu). Ciò significa che depositi bancari e postali (conti correnti e conti deposito) saranno agevolati con uno sconto impositivo di 7 punti percentuali sugli interessi attivi, mentre altre forme di investimento come azioni, obbligazioni private e fondi comuni d’investimento saranno gravate da una tassazione sui rendimenti che sale dal 12,5% al 20% (per la recente equiparazione della tassazione tra fondi di diritto italiano e fondi di diritto estero si legga http://www.questidenari.com/?p=4571).

Sono esclusi dalle nuove disposizioni anche i rendimenti dei fondi di previdenza complementare colpiti dall’aliquota dell’11%.

Art. 2 – Disposizioni in materia di entrate

(omissis)

6. Le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 20 per cento.

7. La disposizione di cui al comma 6 non si applica sugli interessi, premi e ogni altro provento di  cui all’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera  c-ter), ovvero sui redditi di capitale e sui redditi  diversi di natura finanziaria del medesimo decreto nei seguenti casi:

a) obbligazioni e altri titoli di cui all’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29  settembre 1973, n. 601 ed equiparati;

b) obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’articolo  168-bis del medesimo testo unico;

c) titoli di risparmio per l’economia meridionale di cui all’articolo 8, comma 4 del decreto-legge  13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;

d) piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti.

8. La disposizione di cui al comma 6 non si applica altresì agli interessi di cui al comma 8-bis dell’articolo 26-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, agli utili di cui all’articolo 27, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al risultato netto maturato delle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

In materia di lotta all’evasione fiscale, viene ulteriormente abbassata la soglia di trasferimento del denaro contante tra privati in assenza dell’operato delle banche (per approfondimenti si leggano gli articoli della serie http://www.questidenari.com/?tag=antiriciclaggio), così passata da 5.000 a 2.500 euro. Art. 2, comma 4:

A fini di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito comunitario in tema di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all’articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all’importo di euro duemilacinquecento; conseguentemente, nel comma 13 del predetto articolo 49, le parole: «30 giugno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2011».

Sono inasprite le sanzioni per i professionisti che non emettono fattura con la sospensione dall’ordine da un minimo di 3 giorni ad un massimo di 1 mese nel caso di 4 fatture omesse in 5 anni. Sempre l’art. 2, comma 5:

All’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-quinquies, sono inseriti i seguenti:

“2-sexies. Qualora siano state contestate a carico di soggetti iscritti in albi ovvero ad ordini  professionali, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi, è disposta in ogni caso la  sanzione accessoria della sospensione dell’iscrizione all’albo o all’ordine per un periodo da tre giorni ad un mese. In caso di recidiva, la sospensione è disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi. In deroga all’articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Gli atti di sospensione sono comunicati  all’ordine professionale ovvero al soggetto competente alla tenuta dell’albo affinché ne sia data pubblicazione sul relativo sito internet. Si applicano le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter.

2-septies. Nel caso in cui le violazioni di cui al comma 2-sexies siano commesse nell’esercizio in  forma associata di attività professionale, la sanzione accessoria di cui al medesimo comma è disposta nei confronti di tutti gli associati.”

Inasprite anche le sanzioni per le attività commerciali che non rilasciano scontrino fiscale (sino alla chiusura dell’attività). La preclusione degli accertamenti per gli studi di settore riguarda solo il caso del contribuente risultato congruo anche per l’anno precedente:

Art. 2, comma 35

All’ultimo periodo del comma 4 bis dell’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo la parola “446” sono aggiunte le seguenti: “e che i contribuenti interessati risultino congrui alle risultanze degli studi di settore, anche a seguito di adeguamento, in relazione al periodo di imposta precedente”. All’articolo 1, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, dopo le parole “o aree territoriali” sono aggiunte le seguenti: “, o per aggiornare o istituire gli indicatori di cui all’articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146”.

E’ possibile scaricare il testo completo del D.L. 138/2011 (formato pdf) dal sito web Gazzettaufficiale.it.

(per la liquidazione del TFR per dipendenti pubblici e per i requisiti anagrafici relativi al pensionamento delle donne previsti dal decreto-legge 138/2011 si legga http://www.questidenari.com/?p=4943)

(per l’abbassamento del limite al trasferimento di denaro, libretti e titoli al portatore disciplinato dal D.L. 138/2011, convertito nella L. 148/2011, si legga http://www.questidenari.com/?p=5193)

(per la tassazione dei redditi derivanti dal possesso di conti corrente e conti deposito, Bot e altri titoli di Stato, obbligazioni, azioni, fondi comuni d’investimento e polizze vita, disciplinata dal D.L. 138/2011 convertito con la L. 148/2011, si legga http://www.questidenari.com/?p=5361)