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Cartella di pagamento: riscossione coattiva per debiti fino a 1.000 euro, ganasce fiscali, ipoteca, pignoramento immobiliare ed esclusioni, pignoramento dei crediti

(continua da “Cartella di pagamento: compensazione con i crediti d’imposta, modelli e divieti. Crediti verso la Pubblica Amministrazione”)

Se il contribuente non paga una cartella nei termini previsti nè presenta ricorso, in mancanza di un provvedimento di sospensione o annullamento da parte dell’ente impositore o della Commissione tributaria, l’Agente della riscossione procede al recupero forzato.

Nei casi di riscossione coattiva dei debiti fino a 1.000 euro, non si può procedere con le azioni cautelari ed esecutive prima che siano trascorsi 120 giorni dall’invio, a mezzo posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.

Con la misura cautelare del fermo amministrativo viene impedita la circolazione del mezzo del debitore (l’automobile, ad esempio).

L’agente della riscossione notifica allo stesso debitore (o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri) una comunicazione preventiva contenente l’avviso che verrà eseguito il fermo in mancanza del pagamento delle somme dovute entro 30 giorni. Entro lo stesso termine i soggetti debitori e coobbligati possono opporsi dimostrando all’agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all’attività di impresa o della professione.

Non è prevista alcuna spesa a carico del debitore per la cancellazione del fermo.

Attraverso l’ipoteca, misura cautelare che può essere iscritta a garanzia del credito nel solo caso di importo complessivamente non inferiore a 20 mila euro, all’ente creditore viene attribuito il diritto di essere soddisfatto con preferenza in caso di espropriazione.

Dopo l’iscrizione di ipoteca, in caso il pagamento non sia stato ancora effettuato, l’Agente della riscossione procede al pignoramento immobiliare per rendere possibile la vendita all’asta dell’immobile ad esclusione dei casi in cui lo stesso sia destinato ad uso abitativo ed il debitore vi risieda anagraficamente, si tratti di una villa (A/8) o un castello o un palazzo di eminente pregio artistico o storico (A/9), il debitore sia proprietario del medesimo unico immobile. Negli altri casi si può procedere a pignorare solo se l’importo del debito iscritto a ruolo supera i 120.000 euro e sono trascorsi sei mesi dall’iscrizione di ipoteca senza che il debitore abbia pagato.

Equitalia può recuperare somme direttamente da terzi nei confronti dei quali il debitore vanti un credito (pignoramento dei crediti). Possono essere pignorate somme dovute a titolo di stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, in misura pari a 1/10 per importi fino a 2.500 euro, 1/7 per importi compresi tra 2.500 e 5.000 euro, 1/5 per importi superiori a 5.000 euro.

D.L. 16/2012 convertito in legge 44 del 2012: rateizzazione dei debiti tributari, pagamento delle somme eccedenti il debito d’imposta e riduzione dell’inadempimento (art. 1, commi da 4 a 4-quater)

L’art. 1 (Rateizzazione debiti tributari) del D.L. 16/2012, convertito in legge n. 44 del 26 aprile 2012, al 4° comma, precisa che gli enti pubblici possono consentire al debitore la corresponsione del debito tributario attraverso pagamenti a rate, anche se è in atto un contenzioso, ad eccezione del caso in cui gli enti previdenziali debbano riscuotere crediti in ottemperanza ad obblighi derivanti da sanzioni comunitarie.

Al fine di una più equilibrata riscossione dei loro crediti di natura patrimoniale, gli enti pubblici dello Stato possono, su richiesta del debitore, che versi in situazioni di obiettiva difficoltà economica, ancorché intercorra contenzioso con lo stesso ovvero lo stesso già fruisca di una rateizzazione, riconoscere al debitore la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate costanti, ovvero in rate variabili. La disposizione del precedente periodo non trova applicazione in materia di crediti degli enti previdenziali nei casi di ottemperanza ad obbligazioni derivanti da sanzioni comunitarie.

Fermi restando i limiti di pignorabilità di cui all’art. 72-ter del D.P.R. 602/73 (per approfondimenti: “Stipendi e pensioni sopra i 1.000 euro, delega alla riscossione, pignoramento delle somme ed espropriazione immobiliare secondo il D.L. 16/2012 convertito in legge 44/2012 (art. 3)“), le società pubbliche, per non incorrere nella violazione dei doveri d’ufficio (comma 4-ter), procedono comunque al pagamento delle somme eccedenti il debito d’imposta anche se il beneficiario è stato segnalato all’agente della riscossione ai fini del recupero della somma iscritta a ruolo per cartelle esattoriali di importo complessivamente superiore a 10.000 euro. Art. 1, comma 4-bis:

In presenza della segnalazione di cui all’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, il soggetto pubblico é comunque tenuto a procedere al pagamento, in favore del beneficiario, delle somme che, fermo quanto disposto dall’articolo 72-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 3,  comma  5,  lettera  b),  del  presente  decreto, e dall’articolo 545 del codice di procedura civile, eccedono l’ammontare del debito per cui si é verificato l’inadempimento, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti.

Durante il periodo di sospensione del pagamento che segue la comunicazione inviata da Equitalia, la società pubblica non riconosce somme al beneficiario fino a concorrenza del debito comunicato, pari all’ammontare per inadempimento maggiorato di spese esecutive ed interessi di mora.

La violazione dei doveri d’ufficio è integrata se durante lo stesso periodo di sospensione, e prima della notifica dell’ordine al terzo di versamento (contenuto nell’atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi), interviene pagamento da parte del beneficiario o provvedimento dell’ente creditore che riduce o elimina l’inadempimento, ovvero decorrono i 30 giorni senza che Equitalia abbia notificato l’ordine di versamento, e il soggetto pubblico non procede a pagare le somme dovute al beneficiario. Art. 1, comma 4-quater:

Costituisce altresì violazione dei doveri d’ufficio il mancato pagamento delle somme dovute al beneficiario ai sensi dell’articolo 3, commi 5 e 6, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40.

D.M. n. 40/2008, art. 3, commi 5 e 6:

5. Se durante la sospensione di cui al comma 4 e prima della notifica dell’ordine di versamento di cui all’articolo 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 intervengono pagamenti da parte del beneficiario o provvedimenti dell’ente creditore che fanno venir meno l’inadempimento o ne riducono l’ammontare, Equitalia Servizi S.p.A. lo comunica prontamente al soggetto pubblico, indicando l’importo del pagamento che quest’ultimo puo’ conseguentemente effettuare a favore del beneficiario.

6. Decorso il termine di cui al comma 4 senza che il competente agente della riscossione abbia notificato, ai sensi dell’articolo 72-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, l’ordine di versamento di somme per l’importo di cui al comma 3, il soggetto pubblico procede al pagamento delle somme spettanti al beneficiario.

Eni: stacco dividendo il 23 maggio. Bilancio 2010 e risultati al I° trimestre 2011

Con l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010, Eni S.p.A. matura utile per oltre 6,179 miliardi di euro e viene riconosciuto agli azionisti a titolo di dividendo 0,50 euro per azione, con esclusione delle azioni proprie in portafoglio, a saldo dell’acconto sul dividendo per l’esercizio 2010 di 50 centesimi di euro (dividendo complessivo per azione dell’esercizio 2010: 1 euro). Il pagamento del saldo dividendo verrà effettuato a partire dal 26 maggio 2011 (stacco al 23/05/2011).

L’utile d’esercizio del bilancio consolidato 2010 è pari a 6,318 miliardi di euro derivante da ricavi in crescita ad oltre 98,5 miliardi; il flusso di cassa netto, a cui ha contribuito il flusso di cassa netto da attività operativa per 14,69 miliardi di euro, è negativo per 59 milioni di euro e fa scendere le disponibilità liquide a 1,549 miliardi di euro; l’indebitamento finanziario netto a fine periodo è pari a 26,119 milioni di euro.

Nel 1° trimestre 2011 Eni ha realizzato utile netto adjusted (esclude l’utile/perdita di magazzino e gli special item) per 2,22 miliardi di euro (+21,6% sul 1° trimestre 2010): l’aumento è scaturito per effetto del miglioramento del risultato operativo (crescita oltre il 32% del settore Exploration & Production trainata dal prezzo del petrolio) e della diminuzione del tax rate adjusted.

Il flusso di cassa netto da attività operativa per euro 4,19 miliardi ha coperto i fabbisogni finanziari generati dagli investimenti tecnici per euro 2,87 miliardi e ridotto l’indebitamento finanziario netto (-1,17 miliardi di euro) rispetto a fine 2010 a 24,95 miliardi di euro.

(per i rimanenti dividendi a Piazza Affari – stacco del 23 maggio 2011 – si legga http://www.questidenari.com/?p=4288)

(per le obbligazioni a tasso fisso e a tasso variabile, scadenza 2017, emesse dall’Eni nella seconda metà del 2011: http://www.questidenari.com/?p=5124)

Enel Green Power: dividendo al 23 maggio. Bilancio 2010 e risultati I° trimestre 2011

Enel Green Power ha chiuso il bilancio 2010 con un margine operativo lordo (Ebitda) a 846 milioni di euro (-32 milioni rispetto all’esercizio precedente).

L’utile d’esercizio, pari a 344 milioni di euro (+22 milioni sul 31/12/2009 per via di minori oneri finanziari), si accompagna alla distribuzione di un dividendo di 2,72 centesimi di euro per azione pagato il 26 maggio 2011 (stacco cedola il 23/05/2011).

L’indebitamento finanziario netto, a fine 2010, è sceso fortemente a 1.915 milioni di euro (4.470 milioni di euro al 31 dicembre 2009) per via della rinuncia al credito da parte della controllante Enel Spa.

Il flusso di cassa da attività operativa ha generato liquidità per 268 milioni di euro in diminuzione (-68%) rispetto al 2009 per effetto principalmente delle maggiori imposte ed oneri finanziari pagati nell’esercizio. Le disponibilità liquide si riducono così a 33 mila euro.

Nel trimestre gennaio-marzo 2011 è salito a 393 milioni di euro (contro i 326 del 1° trimestre 2010) il margine operativo lordo (Ebitda); l’utile di periodo del Gruppo e di Terzi è risultato pari a 163 milioni di euro (+28,3%) per effetto della valutazione delle partecipazioni col metodo del patrimonio netto; infine, l’indebitamento finanziario netto è salito a 3,333 miliardi di euro (+241 milioni) anche per via della liquidità impiegata nelle attività di investimento (204 milioni di euro) solo parzialmente coperta dalla liquidità generata dalla gestione corrente.

(per lo stacco dividendo Eni al 23 maggio 2011, per il bilancio 2010 ed i risultati del 1° trimestre 2011 si veda http://www.questidenari.com/?p=4276)

Enel: dividendo al 23 giugno. Bilancio 2010 e 1° trimestre 2011

Dall’utile netto ordinario di gruppo riconducibile alla sola gestione caratteristica, sulla base della politica dei dividendi che fissa il pay-out al 60% di detta grandezza, l’Enel pagherà il saldo del dividendo relativo all’esercizio 2010 in data 23 giugno 2011, con data di stacco della cedola n° 18 al 20/06/2011, e corrisponderà l’acconto sul dividendo dell’esercizio 2011 in data 24/11/2011 (stacco cedola al 21 novembre 2011).

L’approvazione del bilancio consolidato 2010 comporta la distribuzione di un dividendo per azione di 0,28 euro, ovvero – considerato l’avvenuto pagamento dell’acconto di 10 centesimi per azione – il saldo del dividendo dell’esercizio 2010 sarà quantificato in euro 0,18 per azione.

Il Gruppo ha conseguito al 31 dicembre 2010 un risultato netto consolidato pari a 4,39 miliardi di euro (risultato d’esercizio pari ad euro 3,45 miliardi se considerato al netto degli acconti sul dividendo per 940 milioni), in calo rispetto agli oltre 5,58 miliardi di euro del 2009 rideterminati, fra l’altro, per effetto dell’acquisizione del 25,01% del capitale sociale di Endesa. Il margine operativo lordo (Ebitda) è risultato pari a 17,48 miliardi.

Le “disponibilità liquide e mezzi equivalenti” (i.e. flusso di cassa) sono risultate pari a 1,053 miliardi grazie al cash flow da attività operativa (11,725 mld).

La posizione finanziaria netta (come da Comunicazione Consob), sempre al 31/12/2010, è pari a -47,491 miliardi di euro che, sommati ai “crediti finanziari non correnti e titoli a lungo termine”, risalgono a quota -44,924 miliardi di euro per il computo dell’indebitamento finanziario netto.

Nel I° trimestre 2011 il risultato netto del Gruppo, per la quota di pertinenza, è stato pari a 1,201 miliardi di euro (da ricavi a +7,8% rispetto al periodo gennaio-marzo 2010), il margine operativo lordo a 4,399 miliardi, l’indebitamento finanziario netto a 45,563 miliardi, mentre le disponibilità liquide sono state assorbite per 47 milioni (principalmente per effetto dell’attività di investimento).

(per il dividendo Enel Green Power con “stacco” cedola il 23 maggio 2011, per i bilanci 2010 e I° trimestre 2011 si legga http://www.questidenari.com/?p=4264)

Le cedole del 2 maggio 2011. Astaldi chiude il 2010 con utile e dividendo in crescita

In pagamento il 5 maggio 2011 con stacco cedola del 02/05/2011, il dividendo per azione di 0,15 euro distribuito da Astaldi risulta in crescita del 15% rispetto al precedente anno.

Secondo il bilancio consolidato 2010 approvato del Gruppo Astaldi (http://www.questidenari.com/?tag=risultati-31-dicembre-2010), il dividendo deriva da un utile netto pari ad € 63,05 milioni di euro (+12,8%, considerati i 55,9 milioni del 2009) maturato a partire da ricavi totali per 2.044,8 milioni (+9,2%, come si legge da comunicato).

Non deve fuorviare la crescita degli oneri finanziari netti a quota € 77,7 milioni (contro € 67,3 mln nel 2009), dato che l’incremento di questa voce è dovuto soprattutto al peso aumentato della componente fidejussioni, a sua volta derivante dagli accresciuti livelli di fatturato: il capitale circolante gestionale, infatti, diviene pari ad € 425,5 milioni, contro € 403,7 a fine 2009.

La posizione finanziaria netta totale al 31 dicembre 2010 è risultata pari a 384,3 milioni di euro (contro i 421,4 milioni del 2009): al contenimento della situazione debitoria (-8,8%) ha contribuito il flusso di cassa del settore costruzioni positivo per oltre 60 milioni di euro.

Il rendiconto finanziario consolidato evidenzia assorbimento di disponibilità liquide per 52,61 milioni di euro (col solo flusso di cassa da attività operative avente segno positivo).

Sempre il 2 maggio 2011 staccano il dividendo le seguenti società (fra parentesi sono indicati gli euro per azione):

BANCO DESIO E DELLA BRIANZA RISPARMIO (0,126)

BANCO DESIO E DELLA BRIANZA (0,105)

BANCO DI SARDEGNA RISPARMIO (0,15)

BANCO SANTANDER (0,228766)

CREDITO BERGAMASCO (0,9)

ESPRINET (0,175)

EXPRIVIA (0,04)

GRUPPO MUTUIONLINE (0,37)

SAVE (0,325)

SERVIZI ITALIA (0,25)

SIAS (0,16).

(per la cedola al 16 maggio 2011 di Banca Generali e delle rimanenti società si legga http://www.questidenari.com/?p=4170)