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Decreto-legge 201/2011 convertito con la Legge 214 del 2011: detrazioni delle spese per interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici (art. 4, commi 1 e 4)

Il D.L. 201/2011, convertito in legge con le modificazioni riportate nell’allegato alla Legge 214 del 22 dicembre 2011, al comma 1 dell’art. 4 “Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e per spese conseguenti a calamità naturali” reca disposizioni che, dal 1° gennaio 2012, estendono a tutte le parti comuni degli edifici residenziali la detrazione dall’imposta lorda Irpef del 36% delle spese documentate, fino alla somma di 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute dai contribuenti che possiedono o detengono l’immobile oggetto di intervento di cui alle lettere a) b), c) e d) dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Stesso beneficio spetta in relazione agli interventi

–        “di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze”;

–        necessari alla ricostruzione o al ripristino degli immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi, anche quando la dichiarazione dello stato di emergenza sia intervenuta prima della data di entrata in vigore della norma;

–        per la “realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune” e “finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi”;

–        relativi alla prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi, “alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico” e alla “realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici” (fonti rinnovabili di energia);

–        “relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, qualora gli stessi interventi siano “realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente”, comprendano interi edifici e, per i centri storici, vengano “eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari”;

–        “di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici”.

Tra le spese elencate sono comprese quelle per la progettazione e per le prestazioni professionali relative all’esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici.

Nell’ordine del 36% del valore degli interventi eseguiti – che si assume pari al 25% del prezzo dell’unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita o assegnazione, e comunque entro il limite di 48.000 euro – la detrazione spetta all’acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari per gli “interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile”.

Se gli interventi elencati rappresentano la prosecuzione di interventi iniziati negli anni passati, si tiene conto delle spese sostenute negli stessi anni ai fini del computo della soglia massima delle spese per la detrazione.

La detrazione, “cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ridotte nella misura del 50%”, viene ripartita in 10 quote annuali costanti nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

In caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi, la detrazione non utilizzata (in tutto o in parte) viene trasferita per i rimanenti periodi d’imposta all’acquirente (persona fisica) dell’unità immobiliare, mentre, in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio si trasmette all’erede “che conservi la detenzione materiale e diretta del bene”.

La modifica del 4° comma dell’art. 4 estende la detrazione fiscale del 55% “alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria”.

(per l’aumento della detrazione stabilito dal Decreto Sviluppo: “D.L. 83/2012: detrazione 50% per intervento di ristrutturazione edilizia e bonifico“)

Imu: valore dell’immobile, moltiplicatori, aliquota e detrazione dall’imposta municipale propria secondo la legge n. 214 del 2011 di conversione al decreto legge 201/2011 (art. 13)

Con la Legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stato convertito, con modificazioni, il Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201; le relative disposizioni, pubblicate nella G.U. n. 300 del 27/12/2011 – Suppl. Ordinario n. 276, sono entrate in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

L’art. 13 (Anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria) del D.L. 201/2011 anticipa al 2012 l’imposta municipale propria che ha per presupposto (comma 2) il possesso di immobili di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l’abitazione principale (nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente) e le pertinenze della stessa (esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo).

Il comma 3 dell’art. 13 stabilisce che la base imponibile dell’imposta è rappresentata dal valore dell’immobile “determinato ai sensi dell’articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo”.

Il 4° comma, modificato in sede di conversione con l’aggiunta della lettera “b-bis” e la rettifica della lettera “d”, dispone che il valore dei fabbricati iscritti in catasto si ottiene applicando i successivi moltiplicatori “all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662:

a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;

d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;

e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.”

Il moltiplicatore 130, in base al 5° comma relativo all’ottenimento del valore dei terreni agricoli, viene applicato “all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”; il moltiplicatore è pari a 110 per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

I commi 6-8 stabiliscono l’aliquota di base dell’imposta pari allo 0,76%, ridotta allo 0,4% per l’abitazione principale e le relative pertinenze e ridotta allo 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono modificare in aumento o in diminuzione l’aliquota di base dello 0,3% e l’aliquota ridotta per abitazione principale e pertinenze nella misura dello 0,2%, ed infine ridurre l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale fino allo 0,1%. In base al 9° comma, “i comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati”.

Il 10° comma dell’art. 13, relativo alla detrazione dall’imposta dovuta dal soggetto passivo per abitazione principale e pertinenze che spetta per euro 200 in proporzione al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione,

Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica

è stato modificato con l’inserimento della detrazione aggiuntiva di euro 50, per gli anni 2012 e 2013, riconosciuta per ogni figlio (non necessariamente a carico) di età non superiore ad anni 26 che dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’abitazione principale. La detrazione è operativa col limite massimo di euro 400 complessivi, al netto della detrazione di base, e può essere ulteriormente aumentata da parte dei comuni.

La modifica del comma 14 fa decorrere dal 1° gennaio 2012 l’abrogazione delle norme sulla tassazione delle abitazioni, fra cui le disposizioni relative a variazioni catastali e riconoscimento del requisito di ruralità degli immobili (commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106).

Sempre in materia di ruralità degli immobili, infine, con l’aggiunta dei commi da 14-bis a 14-quater si precisano gli effetti delle domande di variazione della categoria catastale presentate fino al giorno di entrata in vigore della legge di conversione, la data di dichiarazione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali iscritti al catasto terreni ed il pagamento dell’imposta municipale propria in base alla rendita delle unità similari già iscritte in catasto nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale.

(per il beneficio della detrazione fiscale delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica degli edifici si legga “Decreto-legge 201/2011 convertito con la Legge 214 del 2011: detrazioni delle spese per interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici (art. 4, commi 1 e 4)”)

(per le novità introdotte dal decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito in legge, si legga “Imu: art. 4 del decreto semplificazioni fiscali convertito in legge)

Previsioni Euribor e Irs a dicembre 2011. La risposta dei mercati al nuovo taglio del costo del denaro e agli accordi del vertice europeo

Coerentemente ai segnali lanciati a più riprese dalla Bce, non sempre recepiti da istituti di credito ed altri operatori che nei giorni scorsi hanno causato increspature sia dei tassi interbancari che delle attese implicite nei futures, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principale, di rifinanziamento marginale ed il tasso sui depositi sono stati abbassati di un quarto di punto rispettivamente a 1%, 1,75% e 0,25%.

La manovra operata con lo strumento più importante di politica monetaria, indotta dalle previsioni 2012 sulla variazione del Pil europeo tra -0,4% e +1% e sull’inflazione vista tra l’1,5% e il 2,5%, è stata accompagnata da ulteriori provvedimenti nel tentativo di rendere più disteso il contesto nel quale le banche commerciali si scambiano denaro, descritto nell’ultima settimana dall’utilizzo della capacità di deposito overnight della Bce fin’oltre 324 miliardi di euro e dal ricorso al finanziamento marginale per 9,3 miliardi mercoledi scorso. Cifre in crescita che Draghi e gli altri membri del consiglio direttivo sperano di sgonfiare disponendo le operazioni di pronti contro termine sino a 36 mesi a importo illimitato per fine dicembre e per febbraio (le banche che hanno partecipato al P/T a 12 mesi di fine ottobre potranno trasferire i fondi ricevuti sul nuovo finanziamento) e abbassando sia la qualità dei titoli che le banche possono offrire a garanzia dei prestiti richiesti all’istituto centrale, sia la percentuale di riserva obbligatoria dei depositi (1%).

In attesa della metà della settimana prossima, quando sarà operativo il taglio del costo del denaro, l’Euribor 3 mesi è sceso con scatto deciso al fixing 1,437% in data 9 dicembre 2011; venerdi stesso, invece, le previsioni sul mercato Liffe sono state tutte in rialzo (ed il giorno prima, con riferimento alle scadenze più vicine che arrivano fino a giugno 2012, neppure la manovra Bce aveva procurato gli immediati benefici sperati, sintomo che gli operatori di Londra ancora non vedono facili sbocchi alle tensioni sulla liquidità).

La lettura del grafico dei tassi Euribor previsti, nel confronto con quelli di venerdi scorso quando non era stato effettuato il taglio dei tassi di riferimento, suggerisce una visione peggiorativa sul tratto iniziale della curva, mentre sulle scadenze dal 2013 in poi i valori si abbassano. Nel tratto corrispondente al 2012, invece, il mercato interbancario dovrebbe conoscere prezzi di scambio attorno all’1% che, allo stato attuale delle menzionate tensioni, sottintendono un ulteriore taglio del costo del denaro.

Ma il fine settimana era atteso anche per il vertice europeo sulla soluzione alla crisi dei debiti sovrani, contraddistinto da un accordo di massima sul quale i mercati sono risultati piuttosto scettici per poi riprendere la giusta rotta alle parole di Monti sul fiscal compact.

A partire dalla regola di bilancio pubblico che prevede l’obiettivo minimo del pareggio, passando per l’automatismo delle sanzioni al superamento di un prefissato disavanzo, fino ai 200 miliardi di euro da mettere a disposizione del Fmi per gli aiuti ai Paesi in difficoltà, molte verifiche attenderanno i governi dei Paesi membri prima che l’accordo politico arrivi ad assumere veste giuridica. Voce importante, e per ora fuori dal coro, quella di David Cameron che ha rivendicato l’autonomia britannica sulla normativa in materia di transazioni finanziarie, forte anche dei rendimenti in discesa dell’obbligazione pubblica Gilt (addirittura inferiori al benchmark della Germania nei giorni di fine novembre successivi alla difficile asta tedesca). Il future sul Gilt decennale quota a 132 per dicembre 2011, a 115.07 e 115.01 rispettivamente a marzo e giugno 2012 sul mercato Liffe.

Tuttavia la strada intrapresa dalla maggior parte dei leader europei dovrebbe essere quella giusta per normalizzare i rendimenti e porre fine all’atteggiamento iper-difensivo prevalente da molti mesi: acquisti del Bund (durata 10 anni al 2,14% la sera del 9/12/2011) e cessioni dei periferici, tra i quali Btp (decennale al 6,73% la sera del 9/12/2011 con lo spread a 459 punti base) e Bonos spagnoli.

Rispetto al giorno 4 del mese scorso, i tassi Irs fino a scadenza 15 anni sono in salita, così come le previsioni sul tratto intermedio della curva dei rendimenti dove si avverte l’influenza del governativo tedesco.

(le attese sul Liffe del 16 dicembre 2011 nel prossimo articolo “Previsioni Euribor 3 mesi del 16 dicembre 2011”)

(per le previsioni dei tassi Irs del 13 gennaio 2012 si legga “Euribor e Irs a gennaio 2012: previsioni sui tassi e costo del denaro fermo all’1%”)

Legge di stabilità 2012: pensionati, dipendenti pubblici, Carabinieri e Guardia di Finanza

Con l’approvazione senza modifiche alla Camera di ieri, sabato 12 novembre 2011, il Ddl stabilità licenziato dal Senato è divenuto legge.

L’età minima di accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e misto corrisponderà a 67 anni per coloro che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall’anno 2026 (art. 5).

Trascorsi dieci giorni dall’invio dell’informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area (art. 16), la pubblica amministrazione che si sia trovata in situazioni di soprannumero, o abbia rilevato comunque eccedenze di personale, avrà facoltà di risoluzione unilaterale del contratto di lavoro per i dipendenti con anzianità massima contributiva di quaranta anni; in subordine, trova applicazione la mobilità. Trascorsi novanta giorni dalla stessa comunicazione, l’amministrazione colloca in disponibilità i dipendenti pubblici che non sia possibile impiegare e, dalla data di collocamento in disponibilità, il lavoratore ha diritto a un’indennità pari all’80% dello stipendio e dell’indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di due anni.

Vengono ridotti gli stanziamenti iniziali per l’anno 2012 relativi alle spese di vitto per il personale dell’Arma dei Carabinieri impiegato in servizio di ordine pubblico fuori sede e per il personale della Guardia di finanza impiegato per servizio di ordine pubblico (art. 4).

(per la legge di stabilità 2013: “Legge di stabilità 2013: Imu, Iva, detrazioni per figli a carico, crediti iscritti a ruolo e cartelle pazze“)

Previsioni Euribor e Irs a novembre 2011 dopo il taglio dei tassi di riferimento dello 0,25%. E’ arrivato super Mario?

Le ultime settimane, caratterizzate da vicende legate alla soluzione della crisi del debito pubblico fra Paesi europei, non avevano portato novità in grado di influenzare sensibilmente l’andamento dell’Euribor 3 mesi.

Sul più importante tasso interbancario, principalmente, avevano pesato le frizioni tra banche commerciali disposte a parcheggiare liquidità presso la Bce, piuttosto che scambiare con altri istituti ritenuti “a rischio”: il volume dei depositi remunerati sotto costo, dal 18 ottobre al 3 novembre, era cresciuto in maniera quasi lineare portandosi da 172 miliardi di euro a quota 275, chiaro segnale di una liquidità distribuita in maniera non ottimale, seppur abbondante.

Ma poi, nel primo pomeriggio di giovedi, è arrivata a sorpresa la notizia del taglio di tutti i tassi base (-0,25%) operato con decisione unanime dai membri del board Bce presieduto da Mario Draghi, appena insediato e subito capace di fornire chiara dimostrazione di indipendenza dalla linea politica seguita dal suo predecessore: è stato fissato così all’1,25% il tasso d’interesse sui rifinanziamenti principali, al 2% quello sui rifinanziamenti marginali e allo 0,5% il tasso sui depositi, affinché le banche commerciali abbiano più facilità a rifornirsi di denaro (sia in asta che nelle operazioni di “emergenza”) e minor attitudine a scaricare costi sulla clientela rappresentata da privati ed imprese richiedenti mutui ed altre forme di finanziamento a tasso variabile, ed abbiano meno convenienza ad immobilizzare i capitali presso la Bce (a tutto vantaggio del transito di denaro per i circuiti interbancari).

L’effetto immediato è stato l’adeguamento dell’Euribor 3 mesi alle nuove condizioni di costo base, ovvero la repentina discesa (dall’1,58% del 3 novembre all’1,488% del giorno successivo venerdi 4 novembre 2011) del principale tasso interbancario che a metà della settimana prossima giungerà vicino all’1,25% (il tasso ufficiale di riferimento entrerà in vigore mercoledi 9).

Anche le previsioni sui tassi Euribor 3 mesi, impliciti nei futures sul mercato londinese del Liffe, si sono prontamente adeguate con l’abbassamento dei valori su tutte le scadenze (valori del venerdi precedente in azzurro): l’andamento del tasso, in base ai derivati contrattati dagli operatori il 04/11/2011, dovrebbe proseguire in discesa e risentire di un ulteriore taglio di un quarto di punto del costo del denaro a marzo dell’anno prossimo (P/T atteso all’1%), toccare il minimo a settembre 2012 (1,06%) e poi risalire.

Confermati i dati macro deboli e l’inflazione dell’Eurozona vicina al 3%, ben al di sopra del 2% fissato come obiettivo, la decisione della Bce è stata motivata dall’esiguità dell’inflazione core (1,6% ottobre) che esclude le componenti più volatili dell’energia, dalla crescita economica molto modesta o lieve recessione attesa nell’ultima parte del 2011 e dal rallentamento previsto dell’inflazione che dovrebbe scendere sotto al 2% entro la fine dell’anno prossimo.

Secondo studi accademici, al di là dell’euforia del momento registrata da azioni e cambi, la mossa di Draghi potrebbe non avere effetto benefico per un Paese in difficoltà, la cui condizione di rischio-Stato (misurata dallo spread col Bund) alimenterebbe il costo di finanziamento sul mercato sostenuto dalle banche in relazione a problematiche nuove emissioni obbligazionarie, e quindi imporrebbe agli stessi istituti l’applicazione in parallelo di condizioni onerose per l’accesso al credito da parte di famiglie e imprese, in tal modo beneficiarie solo potenziali del taglio del tasso di riferimento: il risultato finale sarebbe la perdita di controllo dell’inflazione (Francesco Giavazzi, fonte IlSole24Ore.com). Se ciò dovesse dimostrarsi vero, considerati i recenti atteggiamenti di insofferenza agli interventi di sostegno per i Paesi periferici estranei al compito istituzionale della Bce che opera in autonomia dai governi – espressioni manifestate in particolare dai Tedeschi attenti ai danni cagionati dall’inflazione sul loro settore manifatturiero nonché alle differenze di ricchezza pro-capite posseduta dai cittadini degli Stati membri – per il sistema della moneta unica potrebbe essere game over.

Di certo il taglio operato con lo strumento principale della politica monetaria incide sulla prima parte della curva, all’incirca fino agli IRS a 2 e 3 anni che, difatti, si sono mossi al ribasso. Per il parametro preso a riferimento quando le banche erogano mutui a tasso fisso, invece, le scadenze più lunghe risentono poco o nulla della mossa espansiva, mentre grande efficacia riveste il rendimento del decennale governativo tedesco, influenzato anche dalle Borse nell’immediato.

Il Bund, nonostante le operazioni di vendita nelle ultime settimane per via del rendimento reale negativo, era sceso ad offrire l’1,8% dopo l’annuncio del referendum in Grecia che aveva di nuovo generato acquisti di qualità e fuga dalla periferia; andamento opposto veniva seguito dal Btp 10 anni al 6,2% (spread allargato a 440 punti, poi a quota 453 a fine settimana) a causa dell’assenza di importanti acquirenti della carta italiana, esclusa la Bce.

Le prospettive economiche fosche e le attuali idee negative degli operatori di mercato in merito all’imminente fallimento della Grecia riporterebbero il governativo tedesco ai massimi e forse oltre, impedendo così la crescita del tasso Irs sul tratto intermedio della curva nelle prossime settimane.

(per le previsioni Euribor 3 mesi del prossimo venerdi 11 novembre 2011 si veda http://www.questidenari.com/?p=5596)

(per le previsioni Euribor 3 mesi e Irs del 9 dicembre 2011, successive al nuovo taglio del costo del denaro, si legga http://www.questidenari.com/?p=5795)

Bond Eni 2011/2017 collocato: rendimento del tasso fisso a 4,932%

Con l’avviso integrativo dell’8 ottobre scorso, Eni ha comunicato il collocamento dei bond a tasso fisso (ISIN IT0004760655) e a tasso variabile (ISIN IT0004760648) per i quali non si procederà a riparto.

Per entrambe le obbligazioni lo spread applicato è pari al 2,8%, la durata 6 anni, la data di emissione e godimento l’11 ottobre 2011 e la scadenza 11 ottobre 2017.

Le obbligazioni a tasso fisso (Eni TF 2011/2017) pagano cedola posticipata annua, calcolata aggiungendo lo spread al tasso mid-swap 6 anni (2,075%) rilevato il giorno 6 ottobre 2011, per un tasso di interesse nominale annuo lordo pari al 4,875%. Considerata l’emissione dei titoli sotto la pari al 99,71% del loro valore nominale, corrispondente al prezzo di euro 997,10 per ogni obbligazione, il rendimento annuo lordo effettivo a scadenza sale al 4,932%. La conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 138/2011 comporta la tassazione col criterio pro-rata delle rendite finanziarie derivanti dal possesso di obbligazioni private quotate, secondo cui viene applicata l’aliquota del 12,5% sugli interessi maturati fino al 31 dicembre 2011 e l’aliquota del 20% sugli interessi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2012. Il maggior carico fiscale, derivante dal passaggio alla nuova imposizione, è quantificato nella misura annua dello 0,365% circa in termini di minor rendimento del titolo Eni a tasso fisso.

Le obbligazioni a tasso variabile (Eni TV 2011/2017) pagano la prima cedola posticipata semestrale in data 11/04/2012, calcolata aggiungendo lo spread al tasso Euribor (con divisore 360) 6 mesi (1,765%) rilevato il giorno 7 ottobre 2011, per un tasso di interesse annuo lordo pari al 4,565%. I titoli sono emessi alla pari.