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Istruzioni Imu 2012: acconto per abitazione principale e pertinenza (versamento in 3 rate). Ipotesi di aumento dell’aliquota

(continua da “Istruzioni Imu 2012: esempio di acconto per casa a disposizione per una parte dell’anno. Saldo con aliquota aumentata”)

Riguardo all’assolvimento dell’imposta su abitazione principale e relative pertinenze, l’Imu può essere versata in tre rate, di cui le prime due rate sono ciascuna pari ad un terzo dell’imposta lorda al netto di un terzo della somma della detrazione e delle eventuali maggiorazioni, e la terza rata è versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulle precedenti.

In alternativa, l’Imu può essere versata in due rate di cui la prima è pari alla metà dell’imposta lorda al netto della metà della somma della detrazione e delle eventuali maggiorazioni, e la seconda rata è versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sull’acconto.

Esempio 18: per l’abitazione principale (rendita catastale: euro 750,00) e la relativa pertinenza (categoria C/2: rendita catastale euro 60,00), possedute per l’intero anno dall’unico proprietario che vi dimora abitualmente e risiede anagraficamente assieme a due figli entrambi di età non superiore a 26 anni, l’Imu netta da pagare entro il 18 giugno 2012 è pari ad euro 81,00 (1° rata delle tre rate scelte).

La rendita catastale dell’abitazione, una volta applicati la rivalutazione (5%), il moltiplicatatore (160) e l’aliquota d’imposta (0,4%), fornisce l’Imu annua lorda dell’abitazione principale che deve essere sommata all’Imu annua lorda della pertinenza, ottenuta applicando la stessa rivalutazione, moltiplicatore e aliquota alla relativa rendita; l’importo ottenuto viene ripartito al 33,3%, come anche vengono ripartite nella stessa misura detrazione e maggiorazioni, al fine di ottenere dalla somma algebrica di tutti gli importi, dopo arrotondamento, l’Imu netta da pagare entro il 18 giugno utilizzando in F24 il codice tributo 3912 sia per l’abitazione che per la relativa pertinenza.

750 x 1,05 x 160 x 0,4 : 100 x 33,3 : 100 = 167,83 (Imu abitazione principale)

60 x 1,05 x 160 x 0,4 : 100 x 33,3 : 100 = 13,43 (Imu pertinenza)

167,83 + 13,43 = 181,26 (Imu lorda)

200,00 x 33,3 : 100 = 66,60 (detrazione)

50 x 2 x 33,3 : 100 = 33,30 (maggiorazioni)

181,26 – 66,60 – 33,30 = 81,36 (Imu netta da pagare entro il 18/06/2012: Euro 81,00)

Il contribuente deve indicare su F24 la detrazione, compresa la maggiorazione, pari ad euro 66,60 + 33,30 = euro 99,90 con arrotondamento ad euro 100,00.

Anche per la seconda rata, da versare entro il 17 settembre 2012, verrà pagato lo stesso importo e saranno indicate in F24 la stessa detrazione e la stessa maggiorazione con arrotondamento.

La differenza tra l’Imu totale dovuta e le due rate versate in precedenza fornisce il saldo da pagare entro il 17 dicembre 2012.

Tuttavia, se l’aliquota subisce modificazioni occorre versare la differenza tra l’Imu ricalcolata e la somma delle rate già versate.

Nell’ipotesi di un’aliquota incrementata allo 0,45%, l’Imu annua per l’abitazione principale sale ad euro 567,00 e quella per la pertinenza aumenta ad euro 45,36; la somma di questi importi (Imu lorda pari ad euro 612,36), una volta sottratte detrazione annua e maggiorazione annua, scende ad euro 312,36 che rappresenta l’Imu ricalcolata con la nuova aliquota. Dopo aver sottratto l’Imu pagata con acconto e seconda rata (euro 81,00 x 2) si ottiene l’Imu netta da pagare entro il 17 dicembre pari ad euro 150,36 (euro 150 dopo l’arrotondamento).

(per le sanzioni amministrative applicate in caso di mancato assolvimento dell’imposta: “Sanzioni Imu per mancato o ritardato pagamento“)

Istruzioni Imu 2012: esempio di acconto per casa a disposizione per una parte dell’anno. Saldo con aliquota aumentata

(continua da “Istruzioni Imu 2012: acconto entro il 18 giugno per casa a disposizione, codici tributo. Esempio di saldo con aliquota aumentata”)

La Circolare n. 3/DF riprende l’esempio già esposto (Esempio 16) ed apporta l’unica integrazione relativa al possesso protratto per nove mesi dell’anno dell’abitazione tenuta a disposizione dal proprietario (100%): la prima rata da pagare entro il 18 giugno è pari ad euro 360,00, di cui euro 180,00 rappresentano la quota riservata allo Stato (codice tributo per F24: 3919) ed euro 180,00 rappresentano la quota spettante al Comune (codice tributo per F24: 3918).

Esempio 17: per l’abitazione tenuta a disposizione dall’unico proprietario a partire dal 1° aprile 2012, la rendita catastale di euro 750,00 consente di determinare l’Imu annua pari ad euro 957,60 che, in proporzione ai nove (su dodici) mesi dell’anno, diviene pari ad euro 718,20.

Detto importo per metà è riservato allo Stato (359,10) e per metà spetta al Comune (359,10).

Il pagamento della prima rata entro il 18 giugno 2012 è pari al 50% della quota riservata allo Stato (359,10 : 2 = 179,55) sommato al 50% della quota spettante al Comune (359,10 : 2 = 179,55): una volta effettuato l’arrotondamento per ciascuno dei due importi, si ottiene l’acconto da pagare (euro 180,00 + euro 180,00 = euro 360,00).

L’importo del saldo da versare entro il 17 dicembre 2012 non varia rispetto alla prima rata se l’aliquota non subisce modificazioni. Diversamente, col procedimento già illustrato (Esempio 16), occorrerà ricalcolare l’Imu dovuta in relazione allo stesso periodo dell’anno e, a saldo, pagare la differenza tra la maggiore imposta e l’importo già versato.

Come si evince dall’esempio, l’acconto versato a giugno non è proporzionale ai mesi dell’anno in cui si è protratto effettivamente il possesso: infatti se l’Imu è calcolata su nove mesi dell’anno e la prima rata ne prevede il pagamento al 50% (ovvero per 4 mesi e mezzo), il possesso effettivo dell’abitazione si è verificato per meno di tre mesi (dal 1° aprile a metà anno).

Ulteriore riflessione porta a considerare che, in caso l’abitazione venisse venduta pochi giorni dopo il pagamento dell’acconto, la prima rata versata sarebbe addirittura superiore all’Imu dovuta per l’anno 2012 ed il contribuente dovrebbe chiedere il rimborso della parte eccedente.

(continua Istruzioni Imu 2012: acconto per abitazione principale e pertinenza (versamento in 3 rate). Ipotesi di aumento dell’aliquota“)

Istruzioni Imu 2012: acconto entro il 18 giugno per casa a disposizione, codici tributo. Esempio di saldo con aliquota aumentata

(continua da: “Istruzioni Imu 2012: quota e periodo di possesso, rateizzazione, scadenza e pagamento con F24”)

In base a quanto esposto sinora si conclude che:

in caso esistano diversi comproprietari, o diversi contitolari di un diritto reale, l’Imu è pagata da ciascun contribuente in proporzione alla propria quota, in proporzione al periodo di possesso e con versamenti separati;

l’Imu 2012 deve essere versata in due rate, di cui la prima (acconto) deve tenere conto delle sole aliquote base fissate dal Governo col decreto “Salva Italia” anche qualora il Comune abbia già deliberato in merito. La seconda rata dovrà tenere conto delle aliquote definitive e dell’acconto versato;

soltanto per abitazione principale e relative pertinenze l’importo dovuto può essere suddiviso in tre tranche;

le aliquote sono pari a 0,4% (abitazione principale e relative pertinenze), 0,76% (seconde case, case affittate, aree fabbricabili e terreni agricoli) e 0,2% (fabbricati rurali strumentali).

La Circolare n. 3/DF esemplifica l’ipotesi di una seconda casa con quota di proprietà e periodo di possesso al 100%, in relazione alla quale l’Imu da versare entro il 18 giugno è pari ad euro 478,00; l’imposta dovuta è divisa in due parti, di cui la prima metà è riservata allo Stato e la rimanente metà al Comune.

Esempio 16: per l’abitazione tenuta a disposizione dall’unico proprietario per l’intero anno, la rendita catastale pari ad euro 750,00 consente di determinare l’Imu annua pari ad euro 957,60 dopo l’applicazione della rivalutazione (5%), del moltiplicatore (160) e dell’aliquota impositiva (0,76%).

Detto importo è riservato per il 50% allo Stato (euro 478,80) e per il 50% al Comune (euro 478,80).

La quota riservata allo Stato viene divisa a metà per il versamento della prima rata entro il 18 giugno 2012 (euro 239,00 dopo l’arrotondamento). Sul modulo F24 deve essere indicato il codice tributo 3919.

La quota riservata al Comune viene divisa a metà per il versamento della prima rata entro il 18 giugno 2012 (euro 239,00 dopo l’arrotondamento). Sul modulo F24 deve essere indicato il codice tributo 3918.

L’importo del saldo da versare entro il 17/12/2012 corrisponde a quello dell’acconto in caso di invarianza dell’aliquota.

Se invece il Comune dovesse modificare l’aliquota d’imposta innalzandola a 0,86%, occorrerebbe ricalcolare l’Imu per l’intero anno e, a saldo, pagare la differenza tra la maggiore imposta e l’importo già versato.

Nell’ultima ipotesi, la quota riservata allo Stato (sempre euro 478,80), al netto dell’acconto di giugno (euro 239,00), porterebbe a versare la differenza di euro 240,00 (ovvero euro 239,80 arrotondati): Imu a saldo riservata allo Stato.

E siccome l’Imu annua salirebbe ad euro 1083,60 (una volta applicata la nuova aliquota), la differenza tra quest’ultimo importo e la quota annua riservata allo Stato sommata all’Imu comunale versata in acconto porterebbe a versare euro 366,00 (1083,60 – 478,80 – 239,00 = 365,80 prima dell’arrotondamento): Imu a saldo spettante al Comune.

La seconda rata da versare entro il 17 dicembre salirebbe così ad euro 606,00 derivante dalla somma dell’Imu a saldo riservata allo Stato e dell’Imu a saldo spettante al Comune.

(continua “Istruzioni Imu 2012: esempio di acconto per casa a disposizione per una parte dell’anno. Saldo con aliquota aumentata“)

(scarica la RISOLUZIONE N. 35/E del 12 aprile 2012 relativa all’istituzione dei codici tributo per il versamento dell’Imu tramite F24 dal sito dell’Agenzia delle Entrate)

Istruzioni Imu 2012: quota e periodo di possesso, rateizzazione, scadenza e pagamento con F24

(continua da “Istruzioni Imu 2012: esempi di detrazione e maggiorazione per i figli. Calcolo dell’imposta dovuta”)

La circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012, richiamando di nuovo il D.l. 201/2011, menziona la riduzione alla metà della base imponibile “per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni”, oltre che per i fabbricati di interesse storico o artistico.

L’art. 13, 11°, dello stesso D.l. 201 stabilisce che è riservata allo Stato la metà dell’importo calcolato applicando l’aliquota ordinaria dello 0,76% alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dei casi dell’abitazione principale e relative pertinenze e dei fabbricati rurali ad uso strumentale. Detta somma viene versata allo Stato contestualmente a quella di competenza comunale.

La quota Imu riservata alla Stato non è dovuta per:

gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati, (art. 13, comma 10, del D. L. n. 201 del 2011);

la casa coniugale assegnata all’ex-coniuge, (art. 4, comma 12-quinquies, del D. L. n. 16 del 2012).

I soggetti passivi sono obbligati al versamento dell’Imu per anni solari in proporzione alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso (si computa per intero il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni) e, a mezzo modello di versamento unitario F 24, effettuano il pagamento al Comune per l’anno in corso in 2 rate di pari importo che scadono il 16 giugno ed il 16 dicembre (che slitta a lunedi 17/12/2012 per il saldo con conguaglio sulle rate precedenti).

La scadenza di pagamento della prima rata (e unica rata Imu del 2012, se il contribuente sceglie di provvedere al versamento del dovuto con una sola soluzione annuale) slitta al 18 giugno 2012 perché il 16 giugno cade di sabato ed il 17 è domenica.

I proprietari di prima casa hanno facoltà di pagamento in 3 rate (per abitazione principale e relative pertinenze), e pertanto possono utilizzare anche la data del 16 settembre (che slitta a lunedì 17/09/2012) per il versamento delle rate ciascuna pari al 33% del totale, con conguaglio a dicembre.

Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore allo stesso importo. L’arrotondamento all’unità deve essere effettuato per ciascun rigo del modello F-24 utilizzato.

Il modulo F24 è disponibile presso banche, uffici postali e agenti della riscossione in versione cartacea, nonché sul sito web dell’Agenzia delle Entrate in formato elettronico.

(continua “Istruzioni Imu 2012: acconto entro il 18 giugno per casa a disposizione, codici tributo. Esempio di saldo con aliquota aumentata“)

(scarica modello e istruzioni per la compilazione F24 ORDINARIO dal sito dell’Agenzia delle Entrate)

(scarica modello e avvertenze per la compilazione F24 SEMPLIFICATO dal sito dell’Agenzia delle Entrate)

(per la seconda rata Imu dovuta per abitazione principale e per la nozione di unità immobiliare assimilata: “Imu: seconda rata entro il 17 settembre 2012 per abitazione principale e assimilata“)

Sanzione per trasferimento contanti oltre limite e oblazione: circolare n. 2 del 16 gennaio 2012

(continua da “Fattura pagata in contanti, prelevamento o versamento pari o superiore a 1.000 euro e operazione sospetta“)

Quando invece la movimentazione si realizza tra più persone, la sanzione prevista per coloro che trasferiscono denaro per importi superiori a 999 euro e 99 centesimi senza fare uso degli strumenti bancari in grado di assicurare la tracciabilità dell’operazione, come i bonifici, le carte di credito, le carte bancomat, gli assegni non trasferibili etc, arriva sino al 40% dell’importo utilizzato col minimo di 3.000 euro per le infrazioni commesse successivamente al 15 giugno 2010. Come precisa la circolare n. 2 del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 16 gennaio 2012, per le infrazioni commesse fino al 15/06/2010 rimane in vigore la sola sanzione tra l’uno ed il quaranta percento della somma trasferita.

D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, art. 58, commi 1 e 7-bis:

1. Fatta salva l’efficacia degli atti, alle violazioni delle disposizioni di cui all’articolo 49, commi 1, 5, 6 e 7, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dall’1 per cento al 40 per cento dell’importo trasferito.

…………………………..

7-bis. Per le violazioni previste dai precedenti commi, la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo all’importo di tremila euro. Per le violazioni di cui al comma 1 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro la sanzione minima è aumentata di cinque volte.

…………………………..

Quindi, dal 16 giugno 2010, la sanzione compresa tra l’1% ed il 40% della somma si applica ai trasferimenti di importo compreso tra 5 e 50 mila euro, mentre la percentuale è compresa tra il 5% ed il 40% per importi superiori a 50 mila euro, ferma restando in ogni caso la sanzione minima di 3 mila euro.

Inoltre, la circolare riferisce all’art. 60 del medesimo D.Lgs. 231/2007 ricordando che per le infrazioni relative ad importi trasferiti non superiori a 250mila euro è sempre possibile chiudere definitivamente il procedimento sanzionatorio attraverso il versamento in misura ridotta, entro 60 giorni dall’avvenuta notifica della contestazione, di una sanzione pari al 2% dell’importo stesso (c.d. oblazione).

La sanzione (max 40%) colpisce entrambi i soggetti dell’operazione oltre soglia consentita: sia colui che conferisce il denaro, sia colui che lo riceve. A questa conclusione si perviene una volta preso atto della formulazione della norma, che non prevede alcuna distinzione all’art. 58, nonché dello studio del Ministero dell’Economia datato 2006.

(continua Provvedimento Banca d’Italia 3 aprile 2013: adeguata verifica per operazioni con banconote da 500 e 200 euro)

(per l’interpretazione autentica dei soggetti punibili per violazione della normativa antiriciclaggio in materia di assegni: “Antiriciclaggio: responsabilità per traente, girante e beneficiario dell’assegno secondo il D.Lgs. 169/2012”)

Legge di stabilità 2012: pensionati, dipendenti pubblici, Carabinieri e Guardia di Finanza

Con l’approvazione senza modifiche alla Camera di ieri, sabato 12 novembre 2011, il Ddl stabilità licenziato dal Senato è divenuto legge.

L’età minima di accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e misto corrisponderà a 67 anni per coloro che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall’anno 2026 (art. 5).

Trascorsi dieci giorni dall’invio dell’informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area (art. 16), la pubblica amministrazione che si sia trovata in situazioni di soprannumero, o abbia rilevato comunque eccedenze di personale, avrà facoltà di risoluzione unilaterale del contratto di lavoro per i dipendenti con anzianità massima contributiva di quaranta anni; in subordine, trova applicazione la mobilità. Trascorsi novanta giorni dalla stessa comunicazione, l’amministrazione colloca in disponibilità i dipendenti pubblici che non sia possibile impiegare e, dalla data di collocamento in disponibilità, il lavoratore ha diritto a un’indennità pari all’80% dello stipendio e dell’indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di due anni.

Vengono ridotti gli stanziamenti iniziali per l’anno 2012 relativi alle spese di vitto per il personale dell’Arma dei Carabinieri impiegato in servizio di ordine pubblico fuori sede e per il personale della Guardia di finanza impiegato per servizio di ordine pubblico (art. 4).

(per la legge di stabilità 2013: “Legge di stabilità 2013: Imu, Iva, detrazioni per figli a carico, crediti iscritti a ruolo e cartelle pazze“)