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Spese di ristrutturazione edilizia: detrazione Irpef, beneficiari e intestazione di bonifico e fattura

Il decreto legge n. 63/2013 ha esteso alle spese effettuate entro il 31 dicembre 2013 i benefici introdotti dal decreto legge n. 83/2012 che ha innalzato la misura della detrazione fiscale al 50% (in luogo di quella ordinaria del 36%) e l’importo massimo di spesa ammessa ad euro 96.000 per unità immobiliare (dai precedenti 48.000 euro). Col decreto legge n. 201/2011, dal 1° gennaio 2012 il bonus fiscale sulle ristrutturazioni edilizie è stato inserito in maniera permanente tra gli oneri detraibili dall’Irpef.

Pertanto la detrazione al 50% delle spese sostenute (col massimo di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare comprensivo delle spese sostenute negli anni precedenti in caso di mera prosecuzione dei lavori) è valida nel periodo d’imposta 2013, mentre dal 1° gennaio 2014 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare.

Per gli interventi di ristrutturazione realizzati su immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio di attività commerciale, arti o professioni, la detrazione spetta nella misura ridotta del 50%.

L’agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute nell’anno, secondo il criterio di cassa.

La detrazione spetta in 10 quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e nei successivi.

L’ammontare complessivo della spesa viene suddiviso fra tutti gli aventi diritto alla detrazione che hanno sostenuto la stessa spesa.

Beneficiari della detrazione sulle spese di ristrutturazione sono tutti coloro che, a prescindere dalla residenza nel territorio dello Stato, risultano assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef).

L’agevolazione riguarda i proprietari degli immobili ed i titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili che sostengono le suddette spese:

–        proprietari o nudi proprietari,

–        titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie),

–        locatari o comodatari,

–        soci di cooperative divise e indivise,

–        imprenditori individuali (per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce)

–        soggetti indicati nell’art. 5 del Tuir che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari) alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.

L’agevolazione spetta pure al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture, ed a colui che esegue in proprio i lavori sull’immobile (limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati).

(continua “Detrazione Irpef per interventi di ristrutturazione edilizia, manutenzione ordinaria e straordinaria: spese ammesse e interessi passivi sul mutuo“)

Istruzioni Imu 2012: moltiplicatori ed esempio di calcolo dell’imposta lorda per abitazione principale

(continua da “Istruzioni Imu 2012: soggetti passivi e presupposto dell’imposta in base alla circolare n. 3/DF. Esempi“)

Per determinare la base imponibile Imu occorre individuare la rendita catastale dell’immobile (reperibile anche dal sito web dell’Agenzia del Territorio) vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione (2012), rivalutarla del 5% e moltiplicarla per un coefficiente (moltiplicatore) che varia in base alla categoria catastale:

• 160 per i fabbricati di categoria da A/1 a A/9, C/2 (cantine e soffitte), C/6 (autorimesse), C/7 (tettoie e posti auto scoperti);

• 80 per i fabbricati di categoria A/10 (uffici) e D/5 (banche e assicurazioni);

• 55 per i fabbricati di categoria C/1 (negozi);

• 140 per i fabbricati del gruppo catastale B (collegi, scuole, ospedali pubblici, prigioni, caserme) e delle categorie C/3 (laboratori artigianali), C/4 e C/5 (palestre e stabilimenti balneari senza fini di lucro);

• 60 per i fabbricati del gruppo D (capannoni industriali, alberghi, teatri, ospedali ed altri fabbricati commerciali e produttivi con fini di lucro) escluso D/5.

Altre disposizioni si osservano per determinare:

• il valore dei fabbricati non iscritti in catasto classificabili nel gruppo catastale D, interamente posseduti e contabilizzati distintamente da imprese;

• il valore dei terreni agricoli e non coltivati posseduti da Iap (reddito dominicale, vigente al 1° gennaio e rivalutato del 25%, al quale applicare moltiplicatore 110) e

• il valore delle aree fabbricabili.

Al valore ottenuto, detta base imponibile pari alla rendita catastale rivalutata per il moltiplicatore, viene poi applicata l’aliquota base dello 0,76% ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, per le quali si applica l’aliquota agevolata dello 0,4%. Per i fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola (art. 9, comma 3-bis, del D.l. 557/1993 convertito con L. 133/1994), infine, l’aliquota prevista è pari a 0,2%.

Esempio 4: l’imposta lorda dovuta dal proprietario di abitazione principale avente rendita 1000 è pari ad euro 672,00.

rendita catastale x rivalutazione x moltiplicatore x aliquota = IMU lorda

1000 x 1,05 x 160 x 0,4% = 672

La circolare 3/DF chiarisce che l’abitazione principale può essere rappresentata da una sola unità immobiliare, iscritta (o iscrivibile) nel catasto edilizio urbano e nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente (i.e. svolgono vita domestica e dormono) e risiedono anagraficamente, a prescindere dal fatto che il contribuente possa utilizzare come abitazione principale più unità iscritte in catasto. In quest’ultimo caso il contribuente avrebbe facoltà di scelta tra le unità possedute ai fini delle agevolazioni previste.

Inoltre, se i componenti del nucleo familiare hanno stabilito residenza anagrafica e dimora abituale in immobili diversi situati sul territorio dello stesso Comune, le agevolazioni previste rimangono tali per un unico immobile in relazione al nucleo familiare.

Esempio 5: se nell’abitazione principale (in comproprietà fra coniugi) risiede e dimora soltanto il marito, l’agevolazione non spetta alla moglie che risiede e dimora in altro immobile appartenente allo stesso territorio comunale.

(continua “Istruzioni Imu 2012: individuazione delle pertinenze agevolate dell’abitazione principale. Esempi)

(per il calcolo dell’imposta al netto della detrazione e delle maggiorazioni si legga: “Istruzioni Imu 2012: esempi di detrazione e maggiorazione per i figli. Calcolo dell’imposta dovuta“)

Imu: art. 4 del decreto semplificazioni fiscali convertito in legge

A seguito della conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, si stabilisce che, ai fini Imu, i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola – persone fisiche e società – non vengono considerati fabbricabili (art. 4, 5°, lettera a)).

Per i terreni agricoli, viene aumentato al valore 135 il moltiplicatore da applicare al reddito dominicale rivalutato, mentre è pari alla misura agevolata di 110 il moltiplicatore da utilizzare per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (comma 5, lettera c).

La lettera e) del 5° comma istituisce una limitazione all’imposta che grava oltre i primi 6.000 euro di valore, e riduzioni dell’imposta progressivamente minori (dal 70% al 25%) all’aumentare del valore del terreno, per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, purché condotti dagli stessi.

Il 5° comma, sempre alla lettera a), restringe la definizione di “abitazione principale” del contribuente a quella in cui, fra gli immobili di riferimento (presupposto), il possessore ed il proprio nucleo familiare hanno stabilito dimora e residenza anagrafica, ed ancora stabilisce che aliquota agevolata e detrazione si applicano per un solo immobile qualora i componenti del nucleo familiare abbiano dimora e residenza in immobili diversi del territorio comunale.

In caso di separazione legale o divorzio, l’assegnazione della casa coniugale al coniuge non titolare di diritti reali sulla stessa si intende effettuata a titolo di diritto di abitazione (comma 12-quinquies).

Inoltre per il 5° comma, lettera f), ai fini Imu, è considerata abitazione principale l’immobile posseduto, a titolo di proprietà o usufrutto e purchè non locato, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in strutture di ricovero o sanitarie in seguito a ricovero permanente, come pure l’immobile posseduto alle medesime condizioni da cittadini italiani non residenti in Italia.

La lettera i) del 5° comma afferma che i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio, o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, e posticipa al 30 settembre 2012 il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione Imu sugli immobili in relazione ai quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal giorno 01/01/2012.

L’imposta, che dal 1° dicembre di quest’anno potrà essere versata a mezzo bollettino postale (lettera h)), per l’anno 2012 sarà pagata ratealmente per l’abitazione principale e le relative pertinenze: la prima e la seconda rata, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre, saranno ciascuna pari ad un terzo dell’imposta con applicazione di aliquota base e detrazione; la terza rata, da corrispondere entro il 16 dicembre, sarà versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno.

In alternativa, sarà possibile versare l’Imu 2012 in due sole rate di cui la prima, pari alla metà dell’imposta calcolata con aliquota base e detrazione, sarà pagata entro il 16 giugno e la seconda, corrisposta a saldo dell’imposta dovuta, sarà pagata entro il 16 dicembre.

(per le novità del D.L. 16/2012, convertito in legge, sull’accredito di stipendi e pensioni per somme superiori a mille euro: “Stipendi e pensioni sopra i 1.000 euro, delega alla riscossione, pignoramento delle somme ed espropriazione immobiliare secondo il D.L. 16/2012 convertito in legge 44/2012 (art. 3)“)

(per i chiarimenti della circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012 si legga: “Istruzioni Imu 2012: soggetti passivi e presupposto dell’imposta in base alla circolare n. 3/DF. Esempi“)

Decreto-legge 201/2011 convertito con la Legge 214 del 2011: detrazioni delle spese per interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici (art. 4, commi 1 e 4)

Il D.L. 201/2011, convertito in legge con le modificazioni riportate nell’allegato alla Legge 214 del 22 dicembre 2011, al comma 1 dell’art. 4 “Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e per spese conseguenti a calamità naturali” reca disposizioni che, dal 1° gennaio 2012, estendono a tutte le parti comuni degli edifici residenziali la detrazione dall’imposta lorda Irpef del 36% delle spese documentate, fino alla somma di 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute dai contribuenti che possiedono o detengono l’immobile oggetto di intervento di cui alle lettere a) b), c) e d) dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Stesso beneficio spetta in relazione agli interventi

–        “di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze”;

–        necessari alla ricostruzione o al ripristino degli immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi, anche quando la dichiarazione dello stato di emergenza sia intervenuta prima della data di entrata in vigore della norma;

–        per la “realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune” e “finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi”;

–        relativi alla prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi, “alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico” e alla “realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici” (fonti rinnovabili di energia);

–        “relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, qualora gli stessi interventi siano “realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente”, comprendano interi edifici e, per i centri storici, vengano “eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari”;

–        “di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici”.

Tra le spese elencate sono comprese quelle per la progettazione e per le prestazioni professionali relative all’esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici.

Nell’ordine del 36% del valore degli interventi eseguiti – che si assume pari al 25% del prezzo dell’unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita o assegnazione, e comunque entro il limite di 48.000 euro – la detrazione spetta all’acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari per gli “interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile”.

Se gli interventi elencati rappresentano la prosecuzione di interventi iniziati negli anni passati, si tiene conto delle spese sostenute negli stessi anni ai fini del computo della soglia massima delle spese per la detrazione.

La detrazione, “cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ridotte nella misura del 50%”, viene ripartita in 10 quote annuali costanti nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

In caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi, la detrazione non utilizzata (in tutto o in parte) viene trasferita per i rimanenti periodi d’imposta all’acquirente (persona fisica) dell’unità immobiliare, mentre, in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio si trasmette all’erede “che conservi la detenzione materiale e diretta del bene”.

La modifica del 4° comma dell’art. 4 estende la detrazione fiscale del 55% “alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria”.

(per l’aumento della detrazione stabilito dal Decreto Sviluppo: “D.L. 83/2012: detrazione 50% per intervento di ristrutturazione edilizia e bonifico“)

Imu: valore dell’immobile, moltiplicatori, aliquota e detrazione dall’imposta municipale propria secondo la legge n. 214 del 2011 di conversione al decreto legge 201/2011 (art. 13)

Con la Legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stato convertito, con modificazioni, il Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201; le relative disposizioni, pubblicate nella G.U. n. 300 del 27/12/2011 – Suppl. Ordinario n. 276, sono entrate in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

L’art. 13 (Anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria) del D.L. 201/2011 anticipa al 2012 l’imposta municipale propria che ha per presupposto (comma 2) il possesso di immobili di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l’abitazione principale (nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente) e le pertinenze della stessa (esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo).

Il comma 3 dell’art. 13 stabilisce che la base imponibile dell’imposta è rappresentata dal valore dell’immobile “determinato ai sensi dell’articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo”.

Il 4° comma, modificato in sede di conversione con l’aggiunta della lettera “b-bis” e la rettifica della lettera “d”, dispone che il valore dei fabbricati iscritti in catasto si ottiene applicando i successivi moltiplicatori “all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662:

a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;

d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;

e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.”

Il moltiplicatore 130, in base al 5° comma relativo all’ottenimento del valore dei terreni agricoli, viene applicato “all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”; il moltiplicatore è pari a 110 per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

I commi 6-8 stabiliscono l’aliquota di base dell’imposta pari allo 0,76%, ridotta allo 0,4% per l’abitazione principale e le relative pertinenze e ridotta allo 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono modificare in aumento o in diminuzione l’aliquota di base dello 0,3% e l’aliquota ridotta per abitazione principale e pertinenze nella misura dello 0,2%, ed infine ridurre l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale fino allo 0,1%. In base al 9° comma, “i comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati”.

Il 10° comma dell’art. 13, relativo alla detrazione dall’imposta dovuta dal soggetto passivo per abitazione principale e pertinenze che spetta per euro 200 in proporzione al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione,

Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica

è stato modificato con l’inserimento della detrazione aggiuntiva di euro 50, per gli anni 2012 e 2013, riconosciuta per ogni figlio (non necessariamente a carico) di età non superiore ad anni 26 che dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’abitazione principale. La detrazione è operativa col limite massimo di euro 400 complessivi, al netto della detrazione di base, e può essere ulteriormente aumentata da parte dei comuni.

La modifica del comma 14 fa decorrere dal 1° gennaio 2012 l’abrogazione delle norme sulla tassazione delle abitazioni, fra cui le disposizioni relative a variazioni catastali e riconoscimento del requisito di ruralità degli immobili (commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106).

Sempre in materia di ruralità degli immobili, infine, con l’aggiunta dei commi da 14-bis a 14-quater si precisano gli effetti delle domande di variazione della categoria catastale presentate fino al giorno di entrata in vigore della legge di conversione, la data di dichiarazione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali iscritti al catasto terreni ed il pagamento dell’imposta municipale propria in base alla rendita delle unità similari già iscritte in catasto nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale.

(per il beneficio della detrazione fiscale delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica degli edifici si legga “Decreto-legge 201/2011 convertito con la Legge 214 del 2011: detrazioni delle spese per interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici (art. 4, commi 1 e 4)”)

(per le novità introdotte dal decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito in legge, si legga “Imu: art. 4 del decreto semplificazioni fiscali convertito in legge)

I chiarimenti della circolare 28/E del 21 giugno 2011 sull’obbligo di comunicazione per autoveicoli ed immobili. Dati identificativi richiesti da commercianti al minuto e artigiani

Con la circolare 28/E del 21 giugno 2011, l’Agenzia delle Entrate ha incluso nello spesometro le cessioni di automobili motivando la necessaria informativa con il contenuto del provvedimento delle Entrate datato 22 dicembre 2010, secondo il quale rimangono escluse dall’obbligo le operazioni già “schedate” nell’anagrafe tributaria in conformità all’art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605: dato che le operazioni di compravendita di autoveicoli non sono oggetto di monitoraggio attraverso questo canale, il regime pubblicistico dell’iscrizione al PRA non solleva dall’obbligo di comunicare l’acquisto di un’auto da parte di un professionista o imprenditore per importo superiore ad euro 3.000 (Iva esclusa), come pure accade nel caso della cessione a privati.

E’ importante specificare che, in base al contenuto della circolare 24/E, per le cessioni di auto nel regime del margine analitico si esclude la quota non soggetta ad Iva dal computo della soglia di riferimento; dato che per la vendita in detto regime l’Iva non può essere indicata separatamente in fattura, la soglia al di sopra della quale scatta l’obbligo di comunicazione diviene pari a 3.600 euro al lordo dell’imposta (fonte: IlSole24Ore.com).

Infine, in caso la cessione venga effettuata da un privato che lascia l’automobile in conto vendita presso il concessionario (es.), la mancanza del requisito soggettivo (obbligato alla comunicazione è il soggetto passivo Iva che effettua operazioni rilevanti ai fini della stessa imposta) fa venir meno l’obbligo comunicativo.

Sempre in osservanza delle disposizioni concernenti l’oggetto di monitoraggio da parte dell’Anagrafe tributaria ai sensi del citato art. 7 del D.P.R. n° 605 del 1973, non devono essere comunicate le operazioni riguardanti le cessioni e gli acquisti di immobili.

Ulteriori chiarimenti dalla fonte dell’Agenzia delle Entrate (circolare 28/E del 21/06/2011 in formato pdf).

Un secondo punto critico riguardante le disposizioni in oggetto attiene alle operazioni di pagamento effettuate con carta di credito, di debito o prepagata emessa da operatori finanziari residenti, quando la cifra spesa per l’acquisto supera la soglia prevista per la comunicazione. In tal caso, come è noto (http://www.questidenari.com/?p=4490), non esiste obbligo di comunicazione perché l’utilizzo dei mezzi di pagamento comporta la tracciabilità dell’operazione.

Le procedure di tracciabilità osservate dagli istituti di credito si estendono anche all’utilizzo del carnet di assegni bancari: tuttavia il pagamento a mezzo assegno (non rientrante nella circostanza dell’uso carta bancomat etc.) da parte di un soggetto residente impone l’obbligo della comunicazione.

Riguardo agli obblighi informativi che dal 1° luglio scorso devono essere osservati dai commercianti al minuto e dai prestatori di servizi che certificano i corrispettivi con ricevute e scontrini fiscali per operazioni dal corrispettivo almeno pari a 3.600 euro Iva inclusa, si rammenta che – per dette operazioni non soggette a fatturazione – il committente/cessionario deve fornire tutti i dati identificativi richiesti, senza poter opporre rifiuto alcuno, e la conservazione dell’informazione, in aggiunta alla precedente acquisizione, spetta al titolare del negozio o dell’attività (se invece gli stessi operatori hanno emesso fattura su richiesta del cliente o per prassi aziendale, il monitoraggio delle operazioni deve aver avuto inizio in data 1° gennaio 2010 con limite di importo per operazione pari a 25.000 euro nel 2010 e a 3.000 euro nel 2011).

In particolare, si riepilogano i dati che il commerciante al minuto è tenuto a chiedere al cliente nel caso di un acquisto effettuato da

–   persona fisica residente: codice fiscale e altri elementi identificativi;

–   persona fisica non residente: cognome e nome, luogo, sesso, data di nascita e domicilio fiscale;

–   soggetto non residente diverso dalla persona fisica: denominazione, ragione sociale o ditta e domicilio fiscale;

–   società, associazioni e altre organizzazioni senza personalità giuridica non residenti: dati identificativi della struttura, cognome e nome, luogo, sesso, data di nascita e domicilio fiscale di almeno una delle persone che ne hanno rappresentanza.

Fonte: IlSole24Ore.com