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Circolare n. 24/E del 31 luglio 2013: auto e moto, giochi ed investimenti

(continua da “Circolare n. 24/E del 31 luglio 2013: abitazione, rate di mutuo e canone di locazione, immobili esclusi”)

La tabella A individua pure la categoria di spese per il mantenimento dei mezzi di trasporto che, posseduti a titolo di proprietà o in forza di un contratto di leasing o di noleggio, sono a disposizione del contribuente nel corso dell’anno.

Tra questi sono considerati gli autoveicoli ed i motoveicoli (compresi camper, caravan e minicar) per le spese puntualmente individuate (in assenza si procede a calcolare carburante e manutenzione in base alla potenza in kw), per le assicurazioni obbligatorie e non, per il bollo. Se nel corso dell’anno sono state pagate somme a titolo di maxirata o riscatto per i contratti di leasing o noleggio, le stesse rilevano come spese per “investimenti”, analogamente alle spese per l’acquisto di veicoli in proprietà.

Anche per i natanti, per le imbarcazioni e le navi da diporto nella disponibilità del contribuente in proprietà o in leasing, in assenza di spese puntualmente individuate relative a carburante e manutenzione, si procede ai relativi calcoli in base a lunghezza e tipologia (a motore o a vela) applicando i parametri contenuti nella Tabella A. Quindi si aggiungono le spese per Rc obbligatoria e gli eventuali canoni pagati nell’anno per le unità da diporto possedute in leasing.

Lo stesso procedimento viene adottato per gli aeromobili.

Vengono ancora considerate le spese per “istruzione”, per “tempo libero, cultura e giochi”, le spese per “altri beni e servizi” tra le quali sono compresi gli esborsi per assicurazioni contro danni, infortuni e malattie, per contributi previdenziali obbligatori, per alberghi, pensioni e viaggi organizzati, per assegni periodici corrisposti al coniuge.

L’ultima sezione della tabella A è dedicata agli investimenti: le relative spese per incrementi patrimoniali, imputabili al contribuente nel periodo d’imposta, sono pari alla differenza tra investimenti e disinvestimenti operati nell’anno e nei quattro precedenti all’acquisto dei beni. In sede di contraddittorio il contribuente può fornire prova in ordine alla formazione della provvista, che potrebbe aver ricavato nel corso di un periodo diverso rispetto ai quattro anni indicati, e all’utilizzo della stessa per effettuare lo specifico investimento.

Polizza Rc auto: contributo Ssn indeducibile fino a 40 euro nella dichiarazione dei redditi 2013

In base alla Legge 28 giugno 2012, n. 92, sulle “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” (GU n. 153 del 3-7-2012 – Suppl. Ordinario n. 136 – provvedimento entrato in vigore il 18/07/2012), il contributo al Servizio sanitario nazionale (Ssn) è deducibile dal reddito imponibile soltanto per la parte eccedente la somma di euro 40.

L. 92/2012, art. 4 (Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro), comma 76:

Il contributo di cui all’articolo 334 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, applicato sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per il quale l’impresa di assicurazione ha esercitato il diritto di rivalsa nei confronti del contraente, è deducibile, ai sensi  dell’articolo 10, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal reddito complessivo del contraente medesimo per la parte che eccede 40 euro. La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dall’anno 2012.

Pertanto la quota del premio assicurativo sull’automobile destinata a finanziare il Servizio sanitario nazionale non sarà deducibile ai fini Irpef nella dichiarazione 2013 (redditi 2012) da parte degli assicurati che hanno sostenuto il pagamento della stessa quota per una somma inferiore o uguale a 40 euro (franchigia corrispondente ad un premio versato per Responsabilità civile inferiore o uguale ad euro 380,95); se invece, ad esempio, il contributo Ssn evidenziato nella quietanza di pagamento dovesse essere pari ad euro 50, la parte deducibile si ridurrebbe per differenza a 10 euro.

Il contributo Ssn è deducibile quando il pagamento viene effettuato dal genitore il cui figlio, fiscalmente a carico, è titolare di polizza Rca.

5,2233% annuo dal 1° maggio 2013: interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo

Col Protocollo n. 2013/27678 l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che, a decorrere dal 1° maggio 2013, troveranno applicazione interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo in ragione della stima del 5,2233% (ricavata dal valor medio dei tassi bancari attivi durante il periodo 1° gennaio 2012 – 31 dicembre 2012).

In base all’articolo 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, vengono applicati gli interessi di mora nella misura descritta a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento.

Il provvedimento delle Entrate, datato 4 marzo 2013, fa salire (+14,78%) il tasso dal precedente 4,5504% applicato dal 1° ottobre 2012.

(per gli aggiornamenti del settmebre 2014 indicati dall’Agenzia delle Entrate: “Cartella di pagamento: notifica, somme dovute per mancato o ritardato pagamento, estratto conto e Rav“)

Riforma del condominio 2012: ripartizione spese per scale e ascensore; requisiti, nomina e revoca dell’amministratore; polizza assicurativa

(continua da “Riforma del condominio 2012: conto corrente, maggioranze in assemblea, innovazioni, impianti di videosorveglianza, tabelle millesimali”)

La suddivisione delle spese sostenute per i lavori riguardanti scale e ascensori (pulizia, manutenzione, sostituzione, energia elettrica) viene stabilita per metà in base ai millesimi di proprietà e per metà in proporzione all’altezza del piano abitato. Inoltre, ai fini del concorso di metà della spesa ripartita in ragione del valore delle singole unità immobiliari, “si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune” (art. 1124 c.c.).

Quando i condomini sono almeno nove, l’assemblea (o l’autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell’amministratore dimissionario se la stessa assemblea non vi provvede) nomina un amministratore (art. 1129 c.c.) che, all’accettazione della nomina o del rinnovo, deve specificare l’importo dovuto a titolo di compenso.

Se viene richiesto dall’assemblea, la nomina dell’amministratore è subordinata alla stipulazione di una polizza assicurativa per la responsabilità civile, a copertura dai rischi derivanti dallo svolgimento del mandato. Contestualmente all’inizio di eventuali lavori straordinari, l’amministratore è obbligato ad adeguare i massimali di polizza in funzione dell’entità delle maggiori spese deliberate.

L’amministratore rimane in carica senza necessità di conferma anno per anno e può essere revocato in ogni momento con la stessa maggioranza prevista per la sua nomina, o con le modalità previste dal regolamento condominiale. Il regolamento deve essere approvato dall’assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell’articolo 1136 (art. 1138 c.c.).

L’amministratore può essere revocato anche su disposizione dell’autorità giudiziaria a cui abbia fatto ricorso un singolo condomino in presenza di gravi irregolarità o per la mancata rendicontazione della gestione. Costituiscono gravi irregolarità, tra le altre, l’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale e per la revoca/nomina dell’amministratore, la gestione dei flussi di denaro che generi confusione patrimoniale tra le somme dell’amministratore e quelle dei condomini, la mancanza di diligenza nella cura dell’azione ed esecuzione coattiva relativa all’azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio. Se si sono manifestate gravi irregolarità fiscali o non si è proceduto ad accensione di conto corrente intestato al condominio, i condomini possono chiedere la convocazione dell’assemblea a seguito della quale, in caso di mancata revoca, gli stessi possono ricorrere all’autorità giudiziaria; qualora la domanda venisse accolta, il ricorrente otterrebbe risarcimento delle spese legali dal condominio che a sua volta andrebbe a rivalersi nei confronti dell’amministratore revocato.

Può essere eletto amministratore colui che gode dei diritti civili e non è stato protestato né condannato per delitti contro il patrimonio. Inoltre l’amministratore deve possedere un diploma di maturità, deve aver frequentato un apposito corso di formazione iniziale e svolgere attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale ad eccezione del caso in cui venga nominato uno tra i condomini dello stabile (art. 71-bis disp. att.); coloro che abbiano già svolto l’attività per almeno un anno fra i tre precedenti l’entrata in vigore delle presenti disposizioni, invece, sono obbligati alla sola formazione periodica.

Conto corrente di base ordinario e per fasce svantaggiate. Indicatore ISC

Come illustra la Guida “Il conto corrente in parole semplici” predisposta dalla Banca d’Italia, l’apertura di un conto corrente può avvenire dopo essersi recati presso una filiale bancaria, o accedendo direttamente al sito internet di un istituto di credito, al fine di ottenere la documentazione idonea ad informare sull’offerta del servizio e sui relativi costi senza che vi sia assunzione di alcun impegno da parte del richiedente.

Con il servizio di conto corrente, la banca raccoglie le entrate della propria clientela (stipendio, pensione, etc.), effettua per la stessa i pagamenti (bollette, disposizioni di bonifico, etc.) e consente l’utilizzo del denaro attraverso lo sportello, gli assegni, le carte etc.

Fra i molti conti corrente esistenti, alcuni possono essere ricondotti nella categoria dei “conti ordinari” cosiddetti a consumo per via delle spese proporzionali alle operazioni effettuate, altri nella categoria dei “conti di base” che, nelle forme del prodotto ordinario disponibile a tutti i consumatori, a fronte del pagamento del canone e senza remunerazione delle giacenze, consentono soltanto un numero limitato di operazioni: tra i servizi offerti è previsto il versamento di contanti e di assegni bancari e circolari (12 op. annue), il prelevamento di denaro contante allo sportello (6 op. annue), l’accredito della pensione o dello stipendio, la carta di debito (op. di pagamento illimitate, op. di prelevamento illimitate su ATM dello stesso Gruppo in Italia, 12 op. annue di prelevamento su ATM di altro Gruppo in Italia), la domiciliazione delle principali utenze domestiche (op. illimitate), il pagamento effettuato con bonifico nazionale o SEPA con addebito in conto (6 op. annue) e l’internet banking. Per gli stessi servizi ammessi, in ordine ai quali l’operatività del cliente abbia superato i limiti previsti, la banca può addebitare oneri aggiuntivi al canone annuo comunque non eccedenti i costi pagati dalla clientela per i conti ordinari offerti agli altri consumatori.

Si definisce “carta di debito” quel dispositivo che permette al titolare di:

        acquistare (a mezzo POS) beni e servizi presso qualsiasi esercizio commerciale aderente al circuito al quale la carta è abilitata;

        prelevare contante (tramite ATM) con addebito immediato sul conto corrente collegato alla carta detta “Bancomat”.

Si definisce “domiciliazione bancaria” quel servizio incluso nel conto corrente che consente di eseguire automaticamente pagamenti periodici relativi a bollette e rate di mutuo; in caso di estinzione del conto corrente, è possibile richiedere il trasferimento delle domiciliazioni alla nuova banca.

Rimangono esclusi dai conti “basic” (Convenzione conclusa tra Mef, Banca d’Italia, ABI, Poste Italiane, Associazione Italiana Istituti di Pagamento e di Moneta Elettronica) il rilascio di carnet assegni e carta di credito, l’apertura di dossier titoli e lo scoperto. Ma le stesse caratteristiche rendono possibile l’accensione anche per i soggetti protestati, dato che il conto lavora a credito ed è escluso l’utilizzo irregolare degli assegni.

Gli oneri fiscali sono quelli previsti per legge, ferma restando l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo per giacenza media annua non superiore a 5.000 euro.

Per quei clienti inclusi nelle categorie socialmente svantaggiate con ISEE inferiore a 7.500 euro, il “conto di base” non prevede canone né spese o imposta di bollo ed offre gli stessi servizi del conto base ordinario. Il conto, aperto gratuitamente da coloro che presentano un’autocertificazione in cui attestano di non essere titolari di altro conto di base, può essere cointestato coi familiari considerati nel calcolo ISEE.

Si definisce Indicatore della Situazione Economica Equivalente l’indice della situazione economica di una famiglia che si calcola in base al reddito e ad altri elementi del patrimonio mobiliare ed immobiliare. Per ottenerne l’attestato è necessario rivolgersi all’INPS prima dell’apertura del conto e lo stesso va ripresentato alla banca ogni anno entro il 1° marzo: in caso di ritardo il pagamento del canone diviene obbligatorio per l’anno corrente e si perde il diritto all’esenzione del bollo.

Oltre ai costi fissi di un generico conto corrente riconducibili al canone annuo, al canone per eventuale carta di pagamento, alle imposte di bollo ed alle spese per l’invio delle comunicazioni al cliente, occorre valutare i costi dipendenti dall’utilizzo dello stesso conto: le spese per la registrazione sul conto di ogni operazione, le commissioni per l’esecuzione dei singoli servizi, gli interessi debitori e le spese di liquidazione periodica quando la banca calcola oneri e interessi, ad esempio, possono far aumentare sensibilmente il costo complessivo del servizio.

Al fine di valutare la potenziale onerosità del conto corrente, è utile riferirsi all’ISC: l’Indicatore Sintetico di Costo considera le spese e le commissioni che possono essere addebitate al cliente nel corso dell’anno, ad esclusione di oneri fiscali ed interessi, ed è calcolato per “profili di operatività tipo” (facenti riferimento a famiglie e pensionati) individuati dalla Banca d’Italia.

(continua “Conto corrente di base per pensionati: gratuito o a pagamento“)

(per la remunerazione di affidamenti e sconfinamenti, dopo la soppressione della commissione di massimo scoperto con l’art. 117-bis del Tub, si legga: “Commissione su fido accordato e commissione di istruttoria veloce per sconfinamento (scoperto di conto e utilizzo extrafido) dal 1° ottobre 2012“)

Sanzioni Imu per mancato o ritardato pagamento

Come è noto, non saranno applicate sanzioni né interessi al contribuente che sia incorso in eventuali errori per la determinazione dell’importo dovuto per l’acconto Imu (termine ultimo scaduto il 18 giugno 2012).

Diversamente, la Circolare n. 3/DF richiama l’art. 13 del D.Lgs. 471/1997 al fine di fissare le sanzioni per ritardato od omesso pagamento: la mancata esecuzione, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze di versamenti in acconto, versamenti periodici, versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa nella misura del 30% di ogni importo non versato (anche se, dopo correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulta una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile).

Per i versamenti effettuati con ritardo massimo di 15 giorni, la sanzione – oltre a quanto previsto dal 1° comma dell’art. 13 del D.Lgs. 472/1997 – è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad 1/15 per ogni giorno di ritardo.

Decreto legislativo del 18 dicembre 1997 n. 472, art. 13 (Ravvedimento), 1°:

La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore;

………………………………..

Pertanto, in caso di versamento omesso o tardivo, la sanzione prevista – pari al 30% dell’importo non versato se interviene accertamento – scende al 3,75% dell’importo non versato nel periodo compreso dal 31° giorno di ritardo fino ad un anno. A detta somma vanno aggiunti il pagamento dovuto e gli interessi legali calcolati nella misura del 2,5% annuo.

Per il periodo di ritardo che va dal 15° giorno fino al 30°, sull’importo non versato si applica il 3% e si sommano, in aggiunta al pagamento dovuto, i relativi interessi.

Per i primi 14 giorni di ritardo, invece, si applica l’ulteriore riduzione della sanzione nella misura dello 0,2% giornaliero da computarsi sulla somma non pagata, a cui aggiungere gli interessi e l’imposta dovuta.