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Legge di stabilità 2012: pensionati, dipendenti pubblici, Carabinieri e Guardia di Finanza

Con l’approvazione senza modifiche alla Camera di ieri, sabato 12 novembre 2011, il Ddl stabilità licenziato dal Senato è divenuto legge.

L’età minima di accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e misto corrisponderà a 67 anni per coloro che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall’anno 2026 (art. 5).

Trascorsi dieci giorni dall’invio dell’informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area (art. 16), la pubblica amministrazione che si sia trovata in situazioni di soprannumero, o abbia rilevato comunque eccedenze di personale, avrà facoltà di risoluzione unilaterale del contratto di lavoro per i dipendenti con anzianità massima contributiva di quaranta anni; in subordine, trova applicazione la mobilità. Trascorsi novanta giorni dalla stessa comunicazione, l’amministrazione colloca in disponibilità i dipendenti pubblici che non sia possibile impiegare e, dalla data di collocamento in disponibilità, il lavoratore ha diritto a un’indennità pari all’80% dello stipendio e dell’indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di due anni.

Vengono ridotti gli stanziamenti iniziali per l’anno 2012 relativi alle spese di vitto per il personale dell’Arma dei Carabinieri impiegato in servizio di ordine pubblico fuori sede e per il personale della Guardia di finanza impiegato per servizio di ordine pubblico (art. 4).

(per la legge di stabilità 2013: “Legge di stabilità 2013: Imu, Iva, detrazioni per figli a carico, crediti iscritti a ruolo e cartelle pazze“)

Le indicazioni Banca d’Italia in attuazione del Titolo II del D.Lgs. 11/10

Le necessità di adeguamento dell’operato delle banche alla direttiva europea sui servizi di pagamento (direttiva 2007/64/CE, o PSD: http://www.questidenari.com/?tag=payment-services-directive) e gli ultimi dettami in materia di trasparenza richiesti da Bankitalia, paradossalmente, si sono tramutati in un aggravio di costi per i correntisti italiani, soprattutto sulle operazioni di cassa.

Anziché beneficiare delle nuove disposizioni legislative, i depositanti delle maggiori banche hanno visto incrementare – o in taluni casi sorgere dal nulla – le commissioni sui prelevamenti bancomat da ATM di altre banche, sui versamenti, sulla domiciliazione utenze, sui bonifici allo sportello e persino sui bonifici on line (fonte: Corriere.it).

Da un lato l’obbligo per la banca di specificare l’Indicatore Sintetico di Costo (ISC: http://www.questidenari.com/?p=1383), che ha comportato un aggravio di lavoro per rendere disponibile il nuovo parametro sull’estratto conto e quindi ha generato nuovi costi per gli istituti di credito (anche +1,5%); dall’altro la riduzione dei giorni valuta, conseguente al restringimento del periodo di tempo durante il quale la banca utilizza il denaro col proprio tasso di ritorno (http://www.questidenari.com/?p=1963#comment-205), ha determinato mancati guadagni per i medesimi istituti. L’effetto congiunto, sotto forma di accresciuta onerosità, si è scaricato sull’utenza destinataria dei servizi bancari.

E proprio in tema PSD, da pochi giorni è stata pubblicata sul sito web della Banca d’Italia la misura di attuazione del Titolo II del Decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 relativo ai servizi di pagamento, contenente indicazioni e chiarimenti rivolti ai prestatori ed agli utilizzatori degli stessi servizi.

Viene ribadito il divieto di applicazione al pagatore della data valuta antecedente a quella in cui i soldi sono stati addebitati sul suo conto, come pure il divieto di applicazione al beneficiario della data valuta successiva a quella in cui i soldi sono stati accreditati sul suo conto.

In merito alla disponibilità, la banca del pagatore esegue l’operazione di trasferimento del denaro sul conto della banca del beneficiario entro la fine della giornata lavorativa successiva a quella in cui ha ricevuto l’ordine di pagamento. Una volta che la somma trasferita sia stata accreditata, la banca del beneficiario rende immediatamente disponibili i soldi sul conto del beneficiario.

Per le somme accreditate, la data disponibilità e la data valuta coincidono nel caso di versamento in contanti e corrispondono alla data di versamento, quando la divisa del denaro è la stessa divisa di denominazione del conto corrente.

Viene anche ribadito il divieto alla banca di inviare alla propria clientela strumenti di pagamento (carta di credito, ad esempio) senza esplicita richiesta, e viene posto interamente a carico dello stesso istituto di credito il rischio di accesso non autorizzato a carte e relativi codici di sicurezza durante il periodo di spedizione a domicilio della clientela bancaria.

La misura specifica che il consumatore, dopo aver comunicato alla propria banca l’esecuzione di un’operazione di pagamento avvenuta in mancanza di autorizzazione o in modo non esatto, ha diritto alla rettifica entro 13 mesi dalla data di addebito se si tratta di pagatore, ovvero dalla data di accredito se si tratta di beneficiario. Lo stesso utilizzatore, in assenza di autorizzazione, ha diritto al rimborso immediato dell’importo trasferito.

Analoga tutela è accordata al pagatore nel caso delle operazioni autorizzate di addebito diretto e di quelle effettuate con carta di pagamento (es. addebito preautorizzato per la bolletta telefonica o addebito su conto corrente della cifra spesa con carta di credito): gli importi trasferiti a seguito di dette operazioni, eseguite su iniziativa del beneficiario, sono rimborsabili se ricorrono congiuntamente le condizioni di indeterminatezza della cifra da trasferire al momento iniziale dell’autorizzazione e di eccedenza dell’importo trasferito rispetto alle aspettative del consumatore. In particolare, la quantificazione di detta eccedenza è ritenuta considerevole, e quindi idonea ad originare provvedimento finalizzato al rimborso, a totale discrezione della banca.

A scanso di equivoci, il documento precisa che (es.) nel caso di aumento – determinabile, e non determinato – della rata di mutuo addebitata sul conto del debitore per effetto dell’incremento del tasso di interesse variabile, tale circostanza non ricade nella fattispecie descritta del rimborso.

La richiesta di rimborso deve essere presentata entro 8 settimane dalla data di addebito, e la banca corrisponde il dovuto entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della medesima richiesta. In caso di rifiuto, entro lo stesso termine la banca fornisce giustificazione del diniego al pagatore che, qualora non rimanga soddisfatto, può presentare esposto alla Banca d’Italia, oppure presentare ricorso all’Arbitro Bancario e Finanziario, e ricorrere in ogni caso all’Autorità Giudiziaria.

Ulteriori dettagli sono reperibili dal sito web della Banca d’Italia dove è possibile scaricare il documento per la consultazione (in formato pdf ) “Attuazione del Titolo II del Decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 relativo ai servizi di pagamento (Diritti ed obblighi delle parti)” del settembre 2010.

(per la fase sperimentale di pagamento con carta di credito e carta bancomat delle multe elevate per infrazione al Codice della Strada si legga http://www.questidenari.com/?p=3396)

Rid Ordinario, Rid Veloce e Ri.Ba. per le imprese: le novità PSD del 5 luglio 2010

La data del prossimo lunedi 5 luglio segna la piena entrata in vigore della direttiva 2007/64/CE – PSD, recepita dal D.Lgs. 11 del 27 gennaio 2010 (http://www.questidenari.com/?p=2738).

L’Abi ha fornito le indicazioni perché anche le imprese, e non solo la clientela retail, possano venire a conoscenza delle novità introdotte dalla direttiva ed usufruirne a pieno titolo.

A cominciare dal momento di esecuzione dell’ordine di pagamento (es. bonifico), che per la banca coincide con momento di ricezione dell’ordine dal pagatore. L’esecuzione dell’ordine diviene quindi immediata, per quanto rimane possibile per l’impresa trasmettere l’ordine in anticipo rispetto al momento di esecuzione.

Il beneficiario del pagamento (qualsiasi) riceverà l’accredito della somma (disponibilità) entro il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione dell’ordine – deve aggiungersi un altro giorno nel caso del bonifico cartaceo. Fino al 1° gennaio 2012, l’impresa disponente può concordare con la banca un ritardo fino a 3 giorni operativi.

La data valuta per il beneficiario (giorno a partire dal quale maturano gli interessi per le somme accreditate) corrisponde alla data di disponibilità. Di conseguenza, oltre a decadere la “valuta fissa beneficiario”, non è possibile richiedere che la somma accreditata sul conto del beneficiario abbia data valuta anteriore alla data di disposizione dell’ordine (no valuta antergata).

In caso di utilizzo del bonifico transfrontaliero, le imprese devono indicare il Bank Identifier Code (BIC: riportato sulle fatture per beni e servizi scambiati nella Comunità Europea), identificativo della banca dell’impresa beneficiaria, oltre al codice IBAN.

L’impresa beneficiaria del bonifico riceve l’intero importo, a meno che non abbia autorizzato la banca a dedurre le eventuali spese sulla somma accreditata. Ciascun cliente sostiene le spese previste dalla propria banca, ovvero non è possibile far gravare gli oneri interamente sull’impresa ordinante o interamente sulla beneficiaria.

Le imprese dispongono di due tipi di RID: Ordinario (riunisce RID Utenze e RID Commerciale) e Veloce (caratterizzato da tempi del ciclo di incasso ridotti).

Prima che avvenga l’addebito, se l’impresa debitrice si accorge – a seguito di controlli da fattura – che verrà addebitato un importo errato, la stessa ha la possibilità di opporsi all’addebito fino al giorno lavorativo antecedente la data di scadenza.

Dopo che sia avvenuto l’addebito, il debitore ha tempo 8 settimane – dalla data di addebito sul conto dell’importo errato – per effettuare la richiesta di rimborso, poi ottenuto entro i 10 giorni lavorativi successivi.

In alternativa, l’impresa creditrice e quella debitrice possono concordare sul modulo RID che la richiesta di rimborso sia effettuata il giorno dell’addebito o entro i 5 successivi (RID Ordinario), oppure sia effettuata il solo giorno dell’addebito (RID Veloce). Nelle fattispecie sono incluse le microimprese, ovvero quelle che hanno meno di 10 addetti e fatturato annuo inferiore ad euro 2 milioni, che tuttavia possono rinunciare contrattualmente al diritto di rimborso e opposizione per beneficiare degli strumenti propri delle imprese.

In caso di operazioni non autorizzate, il rimborso avverrà immediatamente dopo la richiesta del debitore, effettuata entro il limite temporale dei 13 mesi successivi alla data di addebito.

Poiché non è ammessa la data valuta precedente la data di addebito dell’importo sul conto del debitore, l’impresa beneficiaria non può più incassare RID “scadute”.

L’impresa debitrice deve eseguire il pagamento entro la data di scadenza (no “tenuta cassa di 2 giorni”), e quella creditrice dispone della somma il giorno successivo alla data di scadenza della Ri.Ba. (ricevuta bancaria: documento – e non titolo di credito – con cui il creditore dichiara di aver ricevuto una somma di denaro versata a mezzo banca a saldo di una fattura).

Ulteriori approfondimenti dalla fonte (in formato pdf) del sito Abi.

La relazione tra ciclo monetario e capitale di giro – 3

 

A conclusione dell’argomento, vi specifico ulteriormente che l’entità del capitale di giro non dipende dalla sola politica commerciale.

Provate, nello stesso esempio già visto (http://www.questidenari.com/?p=817), a “resettare” il ciclo monetario riconducendolo al valore iniziale, e a raddoppiare i volumi di vendita come anche i volumi di acquisto (se vale la relazione per cui 1 output deriva da 1 input): gli effetti saranno sia economici (aumento del reddito netto) che finanziari (aumento del flusso di cassa).

Quest’ultimo esempio – utile a farvi comprendere che la dimensione del capitale di giro non dipende solo dagli sfasamenti temporali tra le epoche di incasso e pagamento – mostra la contrazione del circolante dovuta principalmente agli aumentati debiti tributari (per le imposte che hanno colpito il reddito maggiorato). Di conseguenza, se un’azienda intende diminuire il proprio fabbisogno, dovrà agire contemporaneamente (quando possibile) su tutte le variabili in gioco: le scadenze del ciclo monetario, in modo da accorciarlo e magari farlo divenire negativo, e i volumi di attività, in modo da aumentarli il più possibile compatibilmente alla propria capacità produttiva.

Uno dei benefici subito rilevabili a seguito dell’adozione di questa politica, ad esempio, sarebbe costituito dal minor ricorso al credito bancario necessario a finanziare il capitale a veloce rotazione: la percentuale di interessi passivi sullo scoperto di conto collegato ad operazioni di apertura di credito (transitoria o a revoca), difatti, rappresenta solitamente la misura più alta che colpisce gli importi erogati a favore dell’azienda a titolo di finanziamento.

La relazione tra ciclo monetario e capitale di giro – 2

Se considerate il bilancio di un’impresa che iscrive crediti e debiti commerciali al termine di un esercizio in cui ha ottenuto un risultato positivo, e ceteris paribus provate ad accorciare il ciclo monetario (accorciando i tempi di riscossione o allungando quelli di pagamento), vi accorgerete anzitutto che i risultati reddituali sono invariati – in assenza di considerazioni sul reinvestimento delle maggiori risorse ora disponibili (http://www.questidenari.com/?p=479) – mentre quelli finanziari si manifestano con un flusso di cassa più elevato.

Ma il cambiamento del ciclo monetario ha prodotto differenze anche in ordine all’entità del capitale di giro: la diminuzione dei crediti e/o l’aumento dei debiti hanno “ristretto” il circolante, e di conseguenza il capitale complessivamente investito, comportando una condizione di minor fabbisogno che possiamo intendere come una migliorata efficienza del capitale utilizzato – la prima segnalazione di conferma ci viene dall’aumento del Capital Turnover, il cui denominatore più basso relativizza le vendite costanti!

In particolare, giova sottolineare che la riduzione del capitale di giro, e quindi del fabbisogno, è più accentuata nel caso dell’accorciamento dei tempi di riscossione dai clienti rispetto al caso dell’allungamento dei tempi di pagamento ai fornitori, a parità di giorni di dilazione variati per un’azienda che chiude in utile. Il motivo, ovviamente, è da ricondursi alla condizione di equilibrio economico dell’azienda che compra a poco e vende a tanto: meglio diminuire molto i crediti commerciali, piuttosto che aumentare poco i debiti.

(continua http://www.questidenari.com/?p=882)

La relazione tra ciclo monetario e capitale di giro – 1

 

A questo punto ci siamo appropriati dei concetti di capitale di giro (http://www.questidenari.com/?p=597) e ciclo monetario (http://www.questidenari.com/?p=741), il primo inteso come indicatore della situazione dell’azienda che si trova in condizioni di fabbisogno (ha – cioè – bisogno di essere finanziata) o di disponibilità (ovvero dispone delle risorse necessarie a proseguire la propria attività tipica), e il secondo come indicatore dei tempi di pagamento e incasso collegati alle operazioni caratteristiche di acquisizione e trasformazione dei fattori produttivi, e vendita dei prodotti finiti, anch’esso ideato al fine di descrivere una condizione di fabbisogno o di disponibilità.

Proprio questa finalità descrittiva della produzione di disponibilità/fabbisogni, comune ad entrambi i concetti, rischia di ingenerare confusione tra coloro che si avvicinano alla conoscenza dell’analisi di bilancio: in che modo coesistono capitale di giro e ciclo monetario?

Una valida risposta iniziale credo debba anzitutto chiarire che il ciclo monetario concerne la variabile “tempo”: i tempi di incasso dai clienti per le vendite, i tempi di pagamento ai fornitori per le materie prime, i tempi di produzione e quelli di stoccaggio delle merci, nel loro complesso, incidono sul periodo temporale di fabbisogno dell’azienda, nel senso dell’allungamento o dell’accorciamento che può spingersi fino a rendere negativo il valore dei “giorni del ciclo monetario” (denotando così una condizione di disponibilità).

Detta variabile temporale, semplicisticamente indicata come politica commerciale, si inserisce nel concetto di capitale di giro basato sui volumi di attività che generano crediti (a seguito di vendite), debiti (a seguito di acquisti) e magazzino (a seguito di produzione), aumentando o diminuendo gli stessi volumi in un determinato istante.

(continua http://www.questidenari.com/?p=817)