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Istruzioni Imu 2012: acconto per abitazione principale e pertinenza (versamento in 3 rate). Ipotesi di aumento dell’aliquota

(continua da “Istruzioni Imu 2012: esempio di acconto per casa a disposizione per una parte dell’anno. Saldo con aliquota aumentata”)

Riguardo all’assolvimento dell’imposta su abitazione principale e relative pertinenze, l’Imu può essere versata in tre rate, di cui le prime due rate sono ciascuna pari ad un terzo dell’imposta lorda al netto di un terzo della somma della detrazione e delle eventuali maggiorazioni, e la terza rata è versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulle precedenti.

In alternativa, l’Imu può essere versata in due rate di cui la prima è pari alla metà dell’imposta lorda al netto della metà della somma della detrazione e delle eventuali maggiorazioni, e la seconda rata è versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sull’acconto.

Esempio 18: per l’abitazione principale (rendita catastale: euro 750,00) e la relativa pertinenza (categoria C/2: rendita catastale euro 60,00), possedute per l’intero anno dall’unico proprietario che vi dimora abitualmente e risiede anagraficamente assieme a due figli entrambi di età non superiore a 26 anni, l’Imu netta da pagare entro il 18 giugno 2012 è pari ad euro 81,00 (1° rata delle tre rate scelte).

La rendita catastale dell’abitazione, una volta applicati la rivalutazione (5%), il moltiplicatatore (160) e l’aliquota d’imposta (0,4%), fornisce l’Imu annua lorda dell’abitazione principale che deve essere sommata all’Imu annua lorda della pertinenza, ottenuta applicando la stessa rivalutazione, moltiplicatore e aliquota alla relativa rendita; l’importo ottenuto viene ripartito al 33,3%, come anche vengono ripartite nella stessa misura detrazione e maggiorazioni, al fine di ottenere dalla somma algebrica di tutti gli importi, dopo arrotondamento, l’Imu netta da pagare entro il 18 giugno utilizzando in F24 il codice tributo 3912 sia per l’abitazione che per la relativa pertinenza.

750 x 1,05 x 160 x 0,4 : 100 x 33,3 : 100 = 167,83 (Imu abitazione principale)

60 x 1,05 x 160 x 0,4 : 100 x 33,3 : 100 = 13,43 (Imu pertinenza)

167,83 + 13,43 = 181,26 (Imu lorda)

200,00 x 33,3 : 100 = 66,60 (detrazione)

50 x 2 x 33,3 : 100 = 33,30 (maggiorazioni)

181,26 – 66,60 – 33,30 = 81,36 (Imu netta da pagare entro il 18/06/2012: Euro 81,00)

Il contribuente deve indicare su F24 la detrazione, compresa la maggiorazione, pari ad euro 66,60 + 33,30 = euro 99,90 con arrotondamento ad euro 100,00.

Anche per la seconda rata, da versare entro il 17 settembre 2012, verrà pagato lo stesso importo e saranno indicate in F24 la stessa detrazione e la stessa maggiorazione con arrotondamento.

La differenza tra l’Imu totale dovuta e le due rate versate in precedenza fornisce il saldo da pagare entro il 17 dicembre 2012.

Tuttavia, se l’aliquota subisce modificazioni occorre versare la differenza tra l’Imu ricalcolata e la somma delle rate già versate.

Nell’ipotesi di un’aliquota incrementata allo 0,45%, l’Imu annua per l’abitazione principale sale ad euro 567,00 e quella per la pertinenza aumenta ad euro 45,36; la somma di questi importi (Imu lorda pari ad euro 612,36), una volta sottratte detrazione annua e maggiorazione annua, scende ad euro 312,36 che rappresenta l’Imu ricalcolata con la nuova aliquota. Dopo aver sottratto l’Imu pagata con acconto e seconda rata (euro 81,00 x 2) si ottiene l’Imu netta da pagare entro il 17 dicembre pari ad euro 150,36 (euro 150 dopo l’arrotondamento).

(per le sanzioni amministrative applicate in caso di mancato assolvimento dell’imposta: “Sanzioni Imu per mancato o ritardato pagamento“)

Imu: valore dell’immobile, moltiplicatori, aliquota e detrazione dall’imposta municipale propria secondo la legge n. 214 del 2011 di conversione al decreto legge 201/2011 (art. 13)

Con la Legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stato convertito, con modificazioni, il Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201; le relative disposizioni, pubblicate nella G.U. n. 300 del 27/12/2011 – Suppl. Ordinario n. 276, sono entrate in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

L’art. 13 (Anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria) del D.L. 201/2011 anticipa al 2012 l’imposta municipale propria che ha per presupposto (comma 2) il possesso di immobili di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l’abitazione principale (nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente) e le pertinenze della stessa (esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo).

Il comma 3 dell’art. 13 stabilisce che la base imponibile dell’imposta è rappresentata dal valore dell’immobile “determinato ai sensi dell’articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo”.

Il 4° comma, modificato in sede di conversione con l’aggiunta della lettera “b-bis” e la rettifica della lettera “d”, dispone che il valore dei fabbricati iscritti in catasto si ottiene applicando i successivi moltiplicatori “all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662:

a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;

d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;

e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.”

Il moltiplicatore 130, in base al 5° comma relativo all’ottenimento del valore dei terreni agricoli, viene applicato “all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”; il moltiplicatore è pari a 110 per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

I commi 6-8 stabiliscono l’aliquota di base dell’imposta pari allo 0,76%, ridotta allo 0,4% per l’abitazione principale e le relative pertinenze e ridotta allo 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono modificare in aumento o in diminuzione l’aliquota di base dello 0,3% e l’aliquota ridotta per abitazione principale e pertinenze nella misura dello 0,2%, ed infine ridurre l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale fino allo 0,1%. In base al 9° comma, “i comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati”.

Il 10° comma dell’art. 13, relativo alla detrazione dall’imposta dovuta dal soggetto passivo per abitazione principale e pertinenze che spetta per euro 200 in proporzione al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione,

Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica

è stato modificato con l’inserimento della detrazione aggiuntiva di euro 50, per gli anni 2012 e 2013, riconosciuta per ogni figlio (non necessariamente a carico) di età non superiore ad anni 26 che dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’abitazione principale. La detrazione è operativa col limite massimo di euro 400 complessivi, al netto della detrazione di base, e può essere ulteriormente aumentata da parte dei comuni.

La modifica del comma 14 fa decorrere dal 1° gennaio 2012 l’abrogazione delle norme sulla tassazione delle abitazioni, fra cui le disposizioni relative a variazioni catastali e riconoscimento del requisito di ruralità degli immobili (commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106).

Sempre in materia di ruralità degli immobili, infine, con l’aggiunta dei commi da 14-bis a 14-quater si precisano gli effetti delle domande di variazione della categoria catastale presentate fino al giorno di entrata in vigore della legge di conversione, la data di dichiarazione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali iscritti al catasto terreni ed il pagamento dell’imposta municipale propria in base alla rendita delle unità similari già iscritte in catasto nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale.

(per il beneficio della detrazione fiscale delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica degli edifici si legga “Decreto-legge 201/2011 convertito con la Legge 214 del 2011: detrazioni delle spese per interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici (art. 4, commi 1 e 4)”)

(per le novità introdotte dal decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito in legge, si legga “Imu: art. 4 del decreto semplificazioni fiscali convertito in legge)