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Detrazione Irpef per interventi di ristrutturazione edilizia, manutenzione ordinaria e straordinaria: spese ammesse e interessi passivi sul mutuo

(continua da “Spese di ristrutturazione edilizia: detrazione Irpef, beneficiari e intestazione di bonifico e fattura”)

Tra i lavori sulle unità immobiliari residenziali e sugli edifici residenziali per i quali spettano le detrazioni figurano:

–        quelli elencati alle lettere b), c) e d) dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001. In particolare, il beneficio riguarda le spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria, opere di restauro e risanamento conservativo, lavori di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;

–        quelli indicati alle lett. a), b), c) e d) dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001 relativi a manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali;

–        gli interventi finalizzati alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune;

–        gli interventi finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico e al conseguimento di risparmi energetici.

Il compimento di interventi finalizzati al risparmio energetico è assimilato alla realizzazione di impianti a fonti rinnovabili (es. impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica in base alla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 22/E del 2 aprile 2013) installati per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione (i.e. usi domestici e usi di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, etc.).

Tra le altre spese ammesse ai fini dell’agevolazione vi sono quelle per la progettazione, per le prestazioni professionali, per la messa in regola degli edifici ai sensi del D.M. 37/2008 – ex legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge 1083/71), per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, nonché l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denuncia di inizio lavori.

Specificamente, sono ammesse le spese sostenute per gli interventi di:

–        manutenzione ordinaria che riguardino le sole parti comuni (la detrazione spetta ad ogni condomino in base alla quota millesimale) come il suolo su cui sorge l’edificio residenziale situato nel territorio dello Stato, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i portici, i cortili, gli ascensori e le fognature. Per gli interventi realizzati sulle parti comuni dell’edificio, il beneficio attiene all’anno di effettuazione del bonifico da parte dell’amministrazione del condominio e spetta al singolo condomino nei limiti della quota a lui imputabile, “a condizione che quest’ultima sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi”;

–        manutenzione straordinaria relativi a opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienico/sanitari e tecnologici (purché non producano variazioni dei volumi e delle superfici delle singole unità immobiliari o cambiamenti nella destinazione d’uso). Ad esempio l’installazione di ascensori e scale di sicurezza, la realizzazione ed il miglioramento dei servizi igienici, la sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso, il rifacimento di scale e rampe, gli interventi finalizzati al risparmio energetico;

–        ristrutturazione edilizia, tra i quali vi sono quelli finalizzati a trasformare un fabbricato facendolo divenire diverso dal precedente (tutto o in parte), purché non si realizzi la demolizione e ricostruzione con ampliamento (definita “nuova costruzione” a cui non spetta il bonus) e con la precisazione che, in caso la ristrutturazione avvenisse senza demolire l’edificio ma con l’ampliamento dello stesso, la detrazione spetterebbe solo per le spese riguardanti la parte esistente (l’ampliamento configura “nuova costruzione”). Ad esempio la demolizione e fedele ricostruzione dell’immobile, la modifica della facciata, la realizzazione di una mansarda o di un balcone, l’apertura di nuove porte e finestre e la costruzione dei servizi igienici con ampliamento di superfici e volumi esistenti.

Inoltre i contribuenti che realizzano opere di ristrutturazione e/o costruzione della loro abitazione principale possono detrarre dall’Irpef gli interessi passivi ed i relativi oneri accessori pagati sui mutui ipotecari nella misura del 19% sull’importo massimo di 2.582,28 euro complessivi per ciascun anno d’imposta purché:

–        il mutuo venga stipulato nei 6 mesi antecedenti la data di inizio lavori di costruzione o nei 18 mesi successivi;

–        l’immobile venga adibito ad abitazione principale entro 6 mesi dal termine dei lavori di costruzione;

–        il contratto di mutuo venga stipulato dal soggetto che sarà possessore dell’unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale.

In merito alla detrazione d’imposta riservata agli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati, le Entrate hanno specificato il caso particolare in cui l’atto definitivo di acquisto venga stipulato successivamente al versamento di eventuali acconti: la detrazione d’imposta spetta solo se è stato regolarmente registrato il compromesso di vendita da cui risulti la sussistenza del vincolo pertinenziale tra l’edificio abitativo e il box. Detta condizione si considera realizzata se il bonifico viene effettuato nello stesso giorno in cui si stipula l’atto, ma in orario antecedente a quello della stipula stessa.

(continua “Causale del bonifico per spese di ristrutturazione e codice fiscale del beneficiario. Trasferimento della detrazione per vendita dell’immobile“)

Istruzioni Imu 2012: acconto per abitazione principale e pertinenza (versamento in 3 rate). Ipotesi di aumento dell’aliquota

(continua da “Istruzioni Imu 2012: esempio di acconto per casa a disposizione per una parte dell’anno. Saldo con aliquota aumentata”)

Riguardo all’assolvimento dell’imposta su abitazione principale e relative pertinenze, l’Imu può essere versata in tre rate, di cui le prime due rate sono ciascuna pari ad un terzo dell’imposta lorda al netto di un terzo della somma della detrazione e delle eventuali maggiorazioni, e la terza rata è versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulle precedenti.

In alternativa, l’Imu può essere versata in due rate di cui la prima è pari alla metà dell’imposta lorda al netto della metà della somma della detrazione e delle eventuali maggiorazioni, e la seconda rata è versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sull’acconto.

Esempio 18: per l’abitazione principale (rendita catastale: euro 750,00) e la relativa pertinenza (categoria C/2: rendita catastale euro 60,00), possedute per l’intero anno dall’unico proprietario che vi dimora abitualmente e risiede anagraficamente assieme a due figli entrambi di età non superiore a 26 anni, l’Imu netta da pagare entro il 18 giugno 2012 è pari ad euro 81,00 (1° rata delle tre rate scelte).

La rendita catastale dell’abitazione, una volta applicati la rivalutazione (5%), il moltiplicatatore (160) e l’aliquota d’imposta (0,4%), fornisce l’Imu annua lorda dell’abitazione principale che deve essere sommata all’Imu annua lorda della pertinenza, ottenuta applicando la stessa rivalutazione, moltiplicatore e aliquota alla relativa rendita; l’importo ottenuto viene ripartito al 33,3%, come anche vengono ripartite nella stessa misura detrazione e maggiorazioni, al fine di ottenere dalla somma algebrica di tutti gli importi, dopo arrotondamento, l’Imu netta da pagare entro il 18 giugno utilizzando in F24 il codice tributo 3912 sia per l’abitazione che per la relativa pertinenza.

750 x 1,05 x 160 x 0,4 : 100 x 33,3 : 100 = 167,83 (Imu abitazione principale)

60 x 1,05 x 160 x 0,4 : 100 x 33,3 : 100 = 13,43 (Imu pertinenza)

167,83 + 13,43 = 181,26 (Imu lorda)

200,00 x 33,3 : 100 = 66,60 (detrazione)

50 x 2 x 33,3 : 100 = 33,30 (maggiorazioni)

181,26 – 66,60 – 33,30 = 81,36 (Imu netta da pagare entro il 18/06/2012: Euro 81,00)

Il contribuente deve indicare su F24 la detrazione, compresa la maggiorazione, pari ad euro 66,60 + 33,30 = euro 99,90 con arrotondamento ad euro 100,00.

Anche per la seconda rata, da versare entro il 17 settembre 2012, verrà pagato lo stesso importo e saranno indicate in F24 la stessa detrazione e la stessa maggiorazione con arrotondamento.

La differenza tra l’Imu totale dovuta e le due rate versate in precedenza fornisce il saldo da pagare entro il 17 dicembre 2012.

Tuttavia, se l’aliquota subisce modificazioni occorre versare la differenza tra l’Imu ricalcolata e la somma delle rate già versate.

Nell’ipotesi di un’aliquota incrementata allo 0,45%, l’Imu annua per l’abitazione principale sale ad euro 567,00 e quella per la pertinenza aumenta ad euro 45,36; la somma di questi importi (Imu lorda pari ad euro 612,36), una volta sottratte detrazione annua e maggiorazione annua, scende ad euro 312,36 che rappresenta l’Imu ricalcolata con la nuova aliquota. Dopo aver sottratto l’Imu pagata con acconto e seconda rata (euro 81,00 x 2) si ottiene l’Imu netta da pagare entro il 17 dicembre pari ad euro 150,36 (euro 150 dopo l’arrotondamento).

(per le sanzioni amministrative applicate in caso di mancato assolvimento dell’imposta: “Sanzioni Imu per mancato o ritardato pagamento“)

Istruzioni Imu 2012: esempio di acconto per casa a disposizione per una parte dell’anno. Saldo con aliquota aumentata

(continua da “Istruzioni Imu 2012: acconto entro il 18 giugno per casa a disposizione, codici tributo. Esempio di saldo con aliquota aumentata”)

La Circolare n. 3/DF riprende l’esempio già esposto (Esempio 16) ed apporta l’unica integrazione relativa al possesso protratto per nove mesi dell’anno dell’abitazione tenuta a disposizione dal proprietario (100%): la prima rata da pagare entro il 18 giugno è pari ad euro 360,00, di cui euro 180,00 rappresentano la quota riservata allo Stato (codice tributo per F24: 3919) ed euro 180,00 rappresentano la quota spettante al Comune (codice tributo per F24: 3918).

Esempio 17: per l’abitazione tenuta a disposizione dall’unico proprietario a partire dal 1° aprile 2012, la rendita catastale di euro 750,00 consente di determinare l’Imu annua pari ad euro 957,60 che, in proporzione ai nove (su dodici) mesi dell’anno, diviene pari ad euro 718,20.

Detto importo per metà è riservato allo Stato (359,10) e per metà spetta al Comune (359,10).

Il pagamento della prima rata entro il 18 giugno 2012 è pari al 50% della quota riservata allo Stato (359,10 : 2 = 179,55) sommato al 50% della quota spettante al Comune (359,10 : 2 = 179,55): una volta effettuato l’arrotondamento per ciascuno dei due importi, si ottiene l’acconto da pagare (euro 180,00 + euro 180,00 = euro 360,00).

L’importo del saldo da versare entro il 17 dicembre 2012 non varia rispetto alla prima rata se l’aliquota non subisce modificazioni. Diversamente, col procedimento già illustrato (Esempio 16), occorrerà ricalcolare l’Imu dovuta in relazione allo stesso periodo dell’anno e, a saldo, pagare la differenza tra la maggiore imposta e l’importo già versato.

Come si evince dall’esempio, l’acconto versato a giugno non è proporzionale ai mesi dell’anno in cui si è protratto effettivamente il possesso: infatti se l’Imu è calcolata su nove mesi dell’anno e la prima rata ne prevede il pagamento al 50% (ovvero per 4 mesi e mezzo), il possesso effettivo dell’abitazione si è verificato per meno di tre mesi (dal 1° aprile a metà anno).

Ulteriore riflessione porta a considerare che, in caso l’abitazione venisse venduta pochi giorni dopo il pagamento dell’acconto, la prima rata versata sarebbe addirittura superiore all’Imu dovuta per l’anno 2012 ed il contribuente dovrebbe chiedere il rimborso della parte eccedente.

(continua Istruzioni Imu 2012: acconto per abitazione principale e pertinenza (versamento in 3 rate). Ipotesi di aumento dell’aliquota“)

Istruzioni Imu 2012: acconto entro il 18 giugno per casa a disposizione, codici tributo. Esempio di saldo con aliquota aumentata

(continua da: “Istruzioni Imu 2012: quota e periodo di possesso, rateizzazione, scadenza e pagamento con F24”)

In base a quanto esposto sinora si conclude che:

in caso esistano diversi comproprietari, o diversi contitolari di un diritto reale, l’Imu è pagata da ciascun contribuente in proporzione alla propria quota, in proporzione al periodo di possesso e con versamenti separati;

l’Imu 2012 deve essere versata in due rate, di cui la prima (acconto) deve tenere conto delle sole aliquote base fissate dal Governo col decreto “Salva Italia” anche qualora il Comune abbia già deliberato in merito. La seconda rata dovrà tenere conto delle aliquote definitive e dell’acconto versato;

soltanto per abitazione principale e relative pertinenze l’importo dovuto può essere suddiviso in tre tranche;

le aliquote sono pari a 0,4% (abitazione principale e relative pertinenze), 0,76% (seconde case, case affittate, aree fabbricabili e terreni agricoli) e 0,2% (fabbricati rurali strumentali).

La Circolare n. 3/DF esemplifica l’ipotesi di una seconda casa con quota di proprietà e periodo di possesso al 100%, in relazione alla quale l’Imu da versare entro il 18 giugno è pari ad euro 478,00; l’imposta dovuta è divisa in due parti, di cui la prima metà è riservata allo Stato e la rimanente metà al Comune.

Esempio 16: per l’abitazione tenuta a disposizione dall’unico proprietario per l’intero anno, la rendita catastale pari ad euro 750,00 consente di determinare l’Imu annua pari ad euro 957,60 dopo l’applicazione della rivalutazione (5%), del moltiplicatore (160) e dell’aliquota impositiva (0,76%).

Detto importo è riservato per il 50% allo Stato (euro 478,80) e per il 50% al Comune (euro 478,80).

La quota riservata allo Stato viene divisa a metà per il versamento della prima rata entro il 18 giugno 2012 (euro 239,00 dopo l’arrotondamento). Sul modulo F24 deve essere indicato il codice tributo 3919.

La quota riservata al Comune viene divisa a metà per il versamento della prima rata entro il 18 giugno 2012 (euro 239,00 dopo l’arrotondamento). Sul modulo F24 deve essere indicato il codice tributo 3918.

L’importo del saldo da versare entro il 17/12/2012 corrisponde a quello dell’acconto in caso di invarianza dell’aliquota.

Se invece il Comune dovesse modificare l’aliquota d’imposta innalzandola a 0,86%, occorrerebbe ricalcolare l’Imu per l’intero anno e, a saldo, pagare la differenza tra la maggiore imposta e l’importo già versato.

Nell’ultima ipotesi, la quota riservata allo Stato (sempre euro 478,80), al netto dell’acconto di giugno (euro 239,00), porterebbe a versare la differenza di euro 240,00 (ovvero euro 239,80 arrotondati): Imu a saldo riservata allo Stato.

E siccome l’Imu annua salirebbe ad euro 1083,60 (una volta applicata la nuova aliquota), la differenza tra quest’ultimo importo e la quota annua riservata allo Stato sommata all’Imu comunale versata in acconto porterebbe a versare euro 366,00 (1083,60 – 478,80 – 239,00 = 365,80 prima dell’arrotondamento): Imu a saldo spettante al Comune.

La seconda rata da versare entro il 17 dicembre salirebbe così ad euro 606,00 derivante dalla somma dell’Imu a saldo riservata allo Stato e dell’Imu a saldo spettante al Comune.

(continua “Istruzioni Imu 2012: esempio di acconto per casa a disposizione per una parte dell’anno. Saldo con aliquota aumentata“)

(scarica la RISOLUZIONE N. 35/E del 12 aprile 2012 relativa all’istituzione dei codici tributo per il versamento dell’Imu tramite F24 dal sito dell’Agenzia delle Entrate)

Istruzioni Imu 2012: quota e periodo di possesso, rateizzazione, scadenza e pagamento con F24

(continua da “Istruzioni Imu 2012: esempi di detrazione e maggiorazione per i figli. Calcolo dell’imposta dovuta”)

La circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012, richiamando di nuovo il D.l. 201/2011, menziona la riduzione alla metà della base imponibile “per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni”, oltre che per i fabbricati di interesse storico o artistico.

L’art. 13, 11°, dello stesso D.l. 201 stabilisce che è riservata allo Stato la metà dell’importo calcolato applicando l’aliquota ordinaria dello 0,76% alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dei casi dell’abitazione principale e relative pertinenze e dei fabbricati rurali ad uso strumentale. Detta somma viene versata allo Stato contestualmente a quella di competenza comunale.

La quota Imu riservata alla Stato non è dovuta per:

gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati, (art. 13, comma 10, del D. L. n. 201 del 2011);

la casa coniugale assegnata all’ex-coniuge, (art. 4, comma 12-quinquies, del D. L. n. 16 del 2012).

I soggetti passivi sono obbligati al versamento dell’Imu per anni solari in proporzione alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso (si computa per intero il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni) e, a mezzo modello di versamento unitario F 24, effettuano il pagamento al Comune per l’anno in corso in 2 rate di pari importo che scadono il 16 giugno ed il 16 dicembre (che slitta a lunedi 17/12/2012 per il saldo con conguaglio sulle rate precedenti).

La scadenza di pagamento della prima rata (e unica rata Imu del 2012, se il contribuente sceglie di provvedere al versamento del dovuto con una sola soluzione annuale) slitta al 18 giugno 2012 perché il 16 giugno cade di sabato ed il 17 è domenica.

I proprietari di prima casa hanno facoltà di pagamento in 3 rate (per abitazione principale e relative pertinenze), e pertanto possono utilizzare anche la data del 16 settembre (che slitta a lunedì 17/09/2012) per il versamento delle rate ciascuna pari al 33% del totale, con conguaglio a dicembre.

Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore allo stesso importo. L’arrotondamento all’unità deve essere effettuato per ciascun rigo del modello F-24 utilizzato.

Il modulo F24 è disponibile presso banche, uffici postali e agenti della riscossione in versione cartacea, nonché sul sito web dell’Agenzia delle Entrate in formato elettronico.

(continua “Istruzioni Imu 2012: acconto entro il 18 giugno per casa a disposizione, codici tributo. Esempio di saldo con aliquota aumentata“)

(scarica modello e istruzioni per la compilazione F24 ORDINARIO dal sito dell’Agenzia delle Entrate)

(scarica modello e avvertenze per la compilazione F24 SEMPLIFICATO dal sito dell’Agenzia delle Entrate)

(per la seconda rata Imu dovuta per abitazione principale e per la nozione di unità immobiliare assimilata: “Imu: seconda rata entro il 17 settembre 2012 per abitazione principale e assimilata“)

Motorini e microcar immatricolati prima del 2006: multa da 519,67 euro per chi viaggia senza targa e certificato di circolazione dopo il 12 febbraio 2012

La circolazione stradale con la vecchia targa (c.d. targhino di forma irregolare contenente cinque caratteri) apposta sugli esemplari di ciclomotori e microcar ad essi equiparati, immatricolati prima del 14 luglio 2006, identificati col solo numero di telaio e non adeguati entro il termine ultimo della calendarizzazione prevista dal Decreto ministeriale 2 febbraio 2011 (G.U. del 2 aprile 2011, n. 76), verrà sanzionata con l’importo minimo di 519,67 euro (un terzo del massimo indicato nella legge) a partire dal giorno successivo al 12 febbraio 2012.

D.M. 2 febbraio 2011, art. 1, 1°: “I proprietari di ciclomotori, già immessi in circolazione anteriormente alla data del 14 luglio 2006 e muniti di documentazione tecnica rilasciata a norma dell’art. 62 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale adottato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, ovvero di certificati di idoneità tecnica rilasciati sino al 13 luglio 2006, per poter circolare richiedono, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14, commi 2 e 3, della legge 29 luglio 2010, n. 120, il rilascio della targa e del certificato di circolazione di cui all’art. 97, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti termini: ………… (omissis) ………… non oltre il 12 febbraio 2012, per i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per «9» e la cui sequenza alfanumerica inizia con la lettera «A».

Coloro che non adeguano la propria condotta al Codice della Strada riformato (L. 120/2010) senza provvedere alle operazioni di sostituzione del contrassegno di circolazione (targhino) e del certificato di idoneità tecnica e che pertanto ai controlli risulteranno sprovvisti di certificato di circolazione (riporta numero di targa e generalità dell’intestatario, oltre alle caratteristiche tecniche del mezzo) ovvero saranno a bordo di motorini o minicar prive di targa, tutti abbinati allo stesso veicolo, verranno sanzionati con la multa da versare con modello F23 (salvo ricorso).

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, art. 97 (Circolazione dei ciclomotori) modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120, commi 1, 2 e 6:

1. I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di: a) un certificato di circolazione, contenente i dati di identificazione e costruttivi del veicolo, nonché quelli della targa e dell’intestatario, rilasciato dal Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero da uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, con le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito di aggiornamento dell’Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226; b) una targa, che identifica l’intestatario del certificato di circolazione.

2. La targa è personale e abbinata a un solo veicolo. Il titolare la trattiene in caso di vendita. La fabbricazione e la vendita delle targhe sono riservate allo Stato, che può affidarle con le modalità previste dal regolamento ai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.

6. Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell’art. 52 o nel certificato di circolazione, ovvero che sviluppi una velocità superiore a quella prevista dallo stesso art. 52, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.

La nuova targa risulta unica per veicolo (ciclomotori e quadricicli leggeri, le microcar di categoria L6e equiparate ai motorini) e persona, e può essere rimossa solo in caso di rivendita o di demolizione. La vendita del ciclomotore comporta la separazione della targa dal veicolo e l’eventuale conservazione per acquisto successivo, ovvero la distruzione e contestuale comunicazione alla Motorizzazione.

Soltanto se indicato nel certificato di circolazione, i ciclomotori omologati secondo la direttiva europea 97/24 potranno trasportare un passeggero.

La pratica per l’ottenimento della nuova targa, dal costo poco superiore a 50 euro comprensivi di diritti e bolli, prevede che alla Motorizzazione, oppure presso un’agenzia connessa telematicamente alla stessa (Centro servizi Motorizzazione), venga

–        compilato un modulo di richiesta dei nuovi documenti dichiarando il proprietario del veicolo (ovvero dichiarandosi comproprietari, acquirenti o acquirenti con patto di riservato dominio, usufruttuari, locatari con facoltà di acquisto) ed autocertificando la residenza. Per i minori di età, la dichiarazione è presentata da chi esercita la potestà genitoriale o la tutela;

–        allegato il certificato di idoneità tecnica e le ricevute di tre versamenti.

Una volta ottenuta la documentazione, la registrazione dei dati nell’Anagrafe nazionale dei veicoli (Anv) comporterà l’obbligo di comunicazione degli aggiornamenti come il cambiamento di residenza, il passaggio di proprietà o la sospensione dalla circolazione.