Archivi tag: 2012

Circolare n. 13/E del 9 maggio 2013: detrazione per interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica. Ravvedimento operoso e sanzioni

Con la Circolare n. 13/E del 9 maggio 2013, avente ad oggetto “risposte a quesiti riguardanti detrazioni”, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al sostenimento spese per interventi di recupero edilizio su un medesimo immobile nel periodo d’imposta 2012: il contribuente può decidere di avvalersi della sola detrazione nella misura del 50% per le spese sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre fino al limite di euro 96.000 e, conseguentemente, rinunciare la beneficio dello sconto previsto per la rimanente parte di spese sostenute da inizio anno fino al 25 giugno 2012 entro la soglia di euro 48.000.

In ordine alla detrazione del 55% per interventi di riqualificazione energetica negli edifici prorogata fino al 30 giugno 2013, la circolare n. 13/E distingue tra

–        lavori eseguiti sia nel 2012 che nel 2013, con spese sostenute in entrambi gli anni e relative al medesimo intervento, per i quali la comunicazione all’ENEA deve essere effettuata nei 90 giorni dalla data di fine lavori (non necessariamente entro il 30 giugno 2013);

–        lavori conclusi nel 2012, per i quali la scheda informativa è stata inviata all’ENEA nei 90 giorni dalla chiusura dei lavori, con parte delle spese sostenute nel 2013: queste ultime spese, sostenute dopo l’invio della comunicazione e relative al medesimo intervento, sono comunicate dal contribuente integrando la scheda originariamente trasmessa all’ENEA non oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale le spese stesse possono essere portate in detrazione.

Infine, circa la preventiva comunicazione di fine lavori non eseguita tempestivamente, la circolare n. 13/E – richiamando l’art. 2, 1°, del D.L. n. 16 del 2012 – ricorda che “la fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali” non è preclusa al contribuente (“sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza”) se lo stesso

        possiede i requisiti sostanziali richiesti dalla legge;

        versa l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’art. 11, 1°, del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall’art. 17 del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista;

        effettua la comunicazione ovvero esegue l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile.

Sul punto era già intervenuta la precedente circolare n. 38/E del 28 settembre 2012 (ravvedimento operoso: c.d. remissione in bonis) precisando che

–        la sanzione minima, pari ad euro 258, deve essere versata tramite modello F24 (codice tributo 8114) senza possibilità di effettuare la compensazione con crediti eventualmente disponibili e non può essere oggetto di ravvedimento ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;

–        la prima dichiarazione utile è da intendersi come “la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione ovvero eseguire l’adempimento stesso”.

Pertanto, se il termine per l’invio della scheda informativa all’ENEA scadesse il 30/06/2013 (ad esempio), l’adempimento andrebbe effettuato entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta 2012, ovvero entro il 30/09/2013.

(per la proroga e l’innalzamento dell’ecobonus in materia di riqualificazione energetica negli edifici: “Interventi di efficienza energetica: in detrazione il 65% delle spese fino al 31 dicembre 2013. Bonus fiscale fino al 30 giugno 2014 per i condomini“)

Movimentazione conto corrente, acquisto titoli, acquisti con carta di credito e bancomat: comunicazione dati all’Anagrafe Tributaria per la lotta agli evasori fiscali

Col provvedimento del 25 marzo 2013 – Prot. n. 2013/37561 sulle “modalità per la comunicazione integrativa annuale all’archivio dei rapporti finanziari” – sono a disposizione delle banche (e degli altri intermediari finanziari come Poste Italiane, imprese di investimento e Società di Gestione del Risparmio) le istruzioni operative per la trasmissione obbligatoria dei dati riguardanti i rapporti bancari intercorsi con la propria clientela a partire da inizio 2011.

In ordine ad ogni rapporto, la comunicazione ha per oggetto

–        i dati identificativi, compreso il codice univoco “riferito al soggetto persona fisica o non fisica che ne ha la disponibilità, inclusi procuratori e delegati, e a tutti i cointestatari del rapporto, nel caso di intestazione a più soggetti”;

–        i dati relativi agli importi totali delle movimentazioni distinte tra dare e avere;

–        i dati relativi al saldo iniziale del 1° gennaio e al saldo finale del 31 dicembre;

–        i dati relativi al saldo iniziale alla data di apertura, per i rapporti accesi nel corso dell’anno, ed i dati relativi al saldo contabilizzato antecedente la data di chiusura per i rapporti chiusi nel corso dell’anno.

Detta comunicazione, effettuata ogni anno dagli operatori finanziari, viene inviata attraverso il Sistema di Interscambio flussi Dati (SID) entro il 20 aprile dell’anno successivo a quello a cui sono riferite le informazioni. Le informazioni relative all’anno 2011 e 2012 sono trasmesse, rispettivamente, entro il termine del 31 ottobre 2013 e del 31 marzo 2014.

I dati pervenuti all’Anagrafe Tributaria, trasmessi nell’osservanza della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, sono raccolti ed ordinati per valutare la capacità contributiva, quindi elaborati dall’Agenzia delle Entrate per la formazione di specifiche liste di contribuenti a maggior rischio di evasione fiscale e conservati entro i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi (fino al 31/12 del 6° anno successivo ad ogni anno cui è riferibile la comunicazione), infine cancellati allo scadere dello stesso periodo. L’accertamento per il contribuente, che si svilupperebbe come una qualsiasi verifica fiscale, scatta se le anomalie finanziarie riscontrate dall’elaborazione dei dati trasmessi risultano integrate dai dati fiscali e da altre informazioni locali (cfr. redditometro).

A titolo d’esempio, in merito alle informazioni contenute nei file, dovranno essere specificati per ognuno dei seguenti rapporti

–        conto corrente e conto deposito a risparmio libero/vincolato: oltre al saldo contabile iniziale e finale, anche l’importo totale degli accrediti e degli addebiti effettuati nell’anno;

–        conto deposito titoli e/o obbligazioni: il controvalore dei titoli rilevato contabilmente alla data di inizio e fine anno, come da estratto conto, e l’importo totale degli acquisti di titoli, fondi, etc. (esclusi i rinnovi) e dei disinvestimenti effettuati nell’anno;

–        gestione collettiva del risparmio: l’ammontare del contratto di gestione alla data di inizio e fine anno e l’importo totale delle sottoscrizioni e dei rimborsi di quote nell’anno;

–        certificati di deposito e buoni fruttiferi: il totale degli importi facciali dei certificati o dei buoni a inizio e fine anno, l’importo totale delle accensioni e delle estinzioni effettuate nell’anno ed il numero totale dei certificati o dei buoni fruttiferi;

–        carte di credito e carte di debito (bancomat): l’utilizzo del plafond di spesa a inizio e fine anno e l’importo totale degli acquisti effettuati nell’anno. Per le carte prepagate ricaricabili: l’importo totale delle ricariche effettuate nell’anno. Per le carte prepagate non ricaricabili: l’importo totale del valore delle carte acquistate nell’anno.

–        prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione: l’importo totale degli incrementi e dei riscatti della polizza effettuati nell’anno;

–        oro e metalli preziosi: l’importo totale del valore degli acquisti e delle vendite effettuate nell’anno.

(per i chiarimenti sull’accertamento sintetico del reddito complessivo delle persone fisiche applicato dal periodo d’imposta 2009: “Circolare n. 24/E del 31 luglio 2013: accertamento sintetico, scostamento 20%, risparmi, spese certe e spese Istat“)

Circolare n. 5/E dell’11 marzo 2013: quando l’Imu sostituisce l’Irpef. Immobili non locati

Al fine di chiarire i rapporti tra l’Imu e le imposte sui redditi, con la circolare N. 5/E dell’11 marzo 2013 l’Agenzia delle Entrate rammenta

        l’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011 contenente la disposizione secondo cui l’Imu “sostituisce, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati …”, e

        l’art. 3, comma 3, del TUIR che stabilisce il principio secondo il quale “sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile: a) i redditi esenti dall’imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva;”.

Per l’art. 8 del d.lgs 23/2011 l’effetto di sostituzione dell’Irpef si attua con l’esclusione dalla base imponibile Irpef del reddito fondiario prodotto dagli immobili non affittati o non locati soggetti a Imu.

L’esclusione opera anche “se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari di cui all’articolo 25 di importo complessivo non superiore a 500 euro” in base all’art. 11, comma 2-bis, del Tuir.

In ogni caso il contribuente deve indicare i dati relativi a tutti i terreni e fabbricati posseduti, compresi quelli i cui redditi sono sostituiti dall’IMU, nel modello 730/2013 o Unico Persone fisiche 2013.

Rimane confermata l’indeducibilità dell’Imu dalla base imponibile dell’IRPEF, dell’imposta sul reddito delle società (IRES) e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) come da precedente circolare n. 3/DF del 2012.

La circolare prosegue precisando che già con la stessa n. 3/DF del 2012 erano stati definiti “beni non locati” sia i fabbricati sia i terreni, da cui segue che l’effetto sostitutivo si realizza sui redditi fondiari derivanti dai terreni, per la componente dominicale, come dai fabbricati non affittati e non locati. Sono compresi tra questi ultimi gli immobili concessi in comodato gratuito e quelli destinati ad uso promiscuo dal professionista.

L’effetto sostituzione non opera se gli immobili non producono redditi fondiari: ciò accade quando si applica l’Irpef

        ai redditi derivanti da terreni dati in affitto per usi non agricoli, in quanto i terreni non sono considerati produttivi di reddito dominicale bensì produttivi di redditi diversi, ed

        alle indennità di occupazione (ugualmente considerate fonti di redditi diversi).

Non bisogna incorrere nell’errore di interpretare estensivamente le agevolazioni: pure in caso di esenzione Imu, le regole proprie delle imposte sui redditi, e relative addizionali, continuano ad essere applicate ove dovute (es. terreni incolti siti in aree montane e di collina).

(continua “Circolare N. 5/E dell’11 marzo 2013: Imu ed effetto sostituzione per immobili locati part time. Deduzione ed esonero dall’obbligo di presentazione dichiarazione“)

CTZ, BTP€i 10 anni e BTP€i 15 anni: asta 25 febbraio 2013

Per lunedi 25 febbraio 2013, con regolamento 28/02/2013, il MEF ha disposto il collocamento in asta marginale dei Certificati di credito del Tesoro “Zero coupon”, dei Buoni del Tesoro Poliennali indicizzati all’inflazione dell’Area Euro decennali e dei BTP€i 15 anni.

I Ctz (ISIN IT0004890890, emissione 31 gennaio 2013, scadenza 31 dicembre 2014) sono offerti in terza tranche per ammontare nominale da un minimo di 2 miliardi di euro ad un massimo di 3 miliardi di euro ed avevano fatto registrare rendimento lordo pari all’1,434% nell’asta dello scorso 28 gennaio. Nella mattinata di lunedi i Ctz 24 mesi, assegnati per quasi 2,82 miliardi di euro (rapporto di copertura 1,65 derivante da richieste per quasi 4,64 miliardi di euro), hanno fatto segnare rendimento lordo in salita all’1,682% e prezzo di aggiudicazione pari a 96,98.

I seguenti titoli sono emessi per ammontare complessivo da un minimo di 500 milioni di euro ad un massimo di 1,25 miliardi di euro.

I BTP€i 10 anni (ISIN IT0004604671, decorrenza 15 marzo 2010, scadenza 15 settembre 2021, cedola al tasso d’interesse reale 2,1% annuo, data pagamento cedola 15 marzo 2013, giorni dietimi 166) sono offerti in ventiseiesima tranche ed avevano fatto registrare rendimento lordo pari al 3,33% nell’asta dello scorso 26 ottobre 2012. I BTP€i decennali, nella mattinata di lunedi, hanno fatto segnare rendimento lordo al 2,79%, prezzo di aggiudicazione 94,90 e rapporto di copertura 1,76 derivante da richieste per oltre 1,65 miliardi di euro (importo assegnato pari a 941 milioni di euro).

I BTP€i 15 anni (ISIN IT0004735152, decorrenza 15 marzo 2011, scadenza 15 settembre 2026, cedola al tasso d’interesse reale 3,10% annuo, data pagamento cedola 15 marzo 2013, giorni dietimi 166) sono offerti in ottava tranche ed avevano fatto registrare rendimento lordo pari al 3,49% nell’asta dello scorso 27 novembre 2012. I BTP€i 15 anni, nella mattinata di lunedi, hanno fatto segnare rendimento lordo al 3,23%, prezzo di aggiudicazione 98,91 e rapporto di copertura 3,31 derivante da richieste per oltre 1,02 miliardi di euro (importo assegnato pari a 309 milioni di euro).

Fonte: Dipartimento del Tesoro

(per la prossima asta dei Ctz: “CTZ, BTP€i 5 anni e BTP€i 15 anni: asta 25 marzo 2013“)

(per la prossima asta dei BTP€i 15 anni ISIN IT0004735152: “Asta 25 giugno 2013: Ctz, BTP€i 5 anni e BTP€i 15 anni“)

(per la prossima asta dei BTP€i 10 anni: “Asta 25 settembre 2013: Ctz e BTP€i 10 anni“)

Asta 13 febbraio 2013: Btp 3 anni, Btp 30 anni, CCTeu e Btp 15 anni non più in corso d’emissione

Per mercoledi 13 febbraio 2013, in asta marginale e con regolamento 15 febbraio 2013, il MEF ha disposto l’emissione dei titoli di Stato relativi ai Buoni del Tesoro Poliennali triennali e trentennali, ai Certificati di Credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi e relativi ai Btp 15 anni non più in corso d’emissione.

I Btp 3 anni (ISIN IT0004880990, decorrenza 01/12/2012, scadenza 01/12/2015, tasso d’interesse annuo lordo 2,75%, data pagamento cedola 01/06/2013, giorni dietimi 76) sono offerti in quinta tranche per ammontare nominale dell’emissione da un minimo di 2,5 miliardi di euro ad un massimo di 3,5 miliardi di euro e, nell’asta dello scorso 11 gennaio, avevano fatto segnare rendimento lordo all’1,85%. Nella mattinata di mercoledi i Btp triennali hanno fatto registrare rendimento lordo in salita al 2,3%, prezzo di aggiudicazione 101,23 e rapporto di copertura 1,37 derivante da richieste per quasi 4,74 miliardi di euro (assegnato l’importo di quasi 3,45 miliardi di euro).

I CCTeu (ISIN IT0004809809, decorrenza 15/12/2011, scadenza 15/06/2017, tasso annualizzato 2,817%, spread 2,5%, tasso cedolare semestrale 1,424% e cedola in pagamento il 15/06/2013, giorni dietimi 62) sono offerti in nona tranche per ammontare nominale dell’emissione da un minimo di 1 miliardo di euro ad un massimo di 1,5 miliardi di euro ed avevano fatto segnare rendimento lordo del 2,17% nella precedente asta dello scorso 11 gennaio. Il rendimento lordo dei CCTeu, nella mattinata di mercoledi, è risultato in salita al 2,55%, il rapporto di copertura è risultato pari a 1,39 derivante da richieste per 1,986 miliardi di euro (assegnato l’importo di oltre 1,43 miliardi di euro) ed il prezzo di aggiudicazione è stato pari a 101,05.

I seguenti titoli sono offerti per ammontare complessivo delle due emissioni dal minimo di 1 miliardo di euro al massimo di 1,75 miliardi di euro.

I Btp 15 anni (ISIN IT0004644735, decorrenza 1° settembre 2010, scadenza 1° marzo 2026, tasso d’interesse annuo lordo 4,5%, vita residua 13 anni, data pagamento cedola 1° marzo 2013, giorni dietimi 167) sono offerti in quattordicesima tranche ed avevano fatto segnare rendimento lordo del 4,75% nell’asta del 13 dicembre 2012. I Btp 15 anni off-the-run, nella mattinata di mercoledi, hanno fatto registrare rendimento lordo in discesa al 4,55%, prezzo di aggiudicazione 99,95 e rapporto di copertura 1,59 derivante da richieste per oltre 1,37 miliardi di euro (assegnato l’importo di oltre 862 milioni di euro).

I Btp 30 anni (ISIN IT0004532559, decorrenza 1° settembre 2009, scadenza 1° settembre 2040, tasso d’interesse annuo lordo 5%, data pagamento cedola 1° marzo 2013, giorni dietimi 167) sono offerti in sedicesima tranche e nella precedente asta del 13 maggio 2011 avevano fatto segnare rendimento lordo al 5,43%. I Btp trentennali, nella mattinata di mercoledi, hanno fatto registrare rendimento lordo in calo al 5,07%, prezzo di aggiudicazione 99,93 e rapporto di copertura 1,97 derivante da richieste per oltre 1,75 miliardi di euro (assegnato l’importo di oltre 887 milioni di euro).

Fonte: Dipartimento del Tesoro

(per la prossima asta dei Btp 3 anni e dei CCTeu ISIN IT0004809809: “Asta 13 marzo 2013: Btp 3 anni, Btp 15 anni, CCTeu e CCTeu con vita residua 5 anni“)

(per la prossima asta dei Btp 15 anni ISIN IT0004644735: “Asta 13 maggio 2013: Btp 3 anni, Btp 15 anni e CCTeu“)

(per la prossima asta dei Btp 30 anni: “BTP 30 anni 01.09.2044“)

Asta 11 gennaio 2013: Btp 3 anni, CCTeu e CCTeu non più in corso d’emissione

Per venerdi 11 gennaio 2013, in asta marginale e con regolamento 15/01/2013, il MEF ha disposto l’emissione dei titoli di Stato relativi ai Buoni del Tesoro Poliennali triennali, relativi ai Certificati di Credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi e ai CCTeu non più in corso d’emissione.

I Btp 3 anni (ISIN IT0004880990, decorrenza 01/12/2012, scadenza 01/12/2015, tasso d’interesse annuo lordo 2,75%, data pagamento cedola annuale 01/06/2013, giorni dietimi 45) sono offerti in terza tranche per ammontare nominale dell’emissione da un minimo di 2,75 miliardi di euro ad un massimo di 3,5 miliardi di euro e, nell’asta dello scorso 13 dicembre, avevano fatto segnare rendimento lordo al 2,5%. Nella mattinata di venerdi i Btp triennali hanno fatto registrare rendimento lordo in discesa all’1,85%, prezzo di aggiudicazione 102,54 e rapporto di copertura 1,45 derivante da richieste per quasi 5,07 miliardi di euro (assegnato l’importo massimo offerto).

I seguenti titoli sono offerti per ammontare complessivo delle due emissioni dall’importo minimo di 1 miliardo di euro al massimo di 1,5 miliardi di euro.

I CCTeu (ISIN IT0004809809, decorrenza 15/12/2011, scadenza 15/06/2017, tasso annualizzato 2,817%, spread 2,5%, tasso cedolare semestrale 1,424% e cedola in pagamento il 15/06/2013, giorni dietimi 31) sono offerti in settima tranche ed avevano fatto segnare rendimento lordo del 4,56% nella precedente asta del 27 settembre 2012. Il rendimento lordo dei CCTeu, nella mattinata di venerdi, è risultato in forte discesa al 2,17%, il rapporto di copertura è risultato pari a 2,77 derivante da richieste per oltre 2,25 miliardi di euro (assegnato l’importo di oltre 813 milioni di euro) ed il prezzo di aggiudicazione è stato pari a 102,7.

I CCTeu non più in corso d’emissione a vita residua 4 anni (ISIN IT0004652175, decorrenza 15/10/2010, scadenza 15/10/2017, tasso annualizzato 1,216%, spread 0,8%, tasso cedolare semestrale 0,615% e cedola in pagamento il 15/04/2013, giorni dietimi 92) sono offerti in quindicesima tranche ed avevano fatto segnare rendimento lordo del 5,59% nella precedente asta del 28 ottobre 2011. Il rendimento lordo dei CCTeu off-the-run, nella mattinata di venerdi, è risultato in calo al 2,34%, con prezzo di aggiudicazione pari a 94,9, ed il rapporto di copertura si è attestato a 2,12 derivante da richieste per quasi 1,46 miliardi di euro (assegnato l’importo di quasi 687 milioni di euro).

Fonte: Dipartimento del Tesoro

(per la prossima asta dei Btp 3 anni e dei CCTeu con ISIN IT0004809809 e scadenza giugno 2017 si legga: “Asta 13 febbraio 2013: Btp 3 anni, Btp 30 anni, CCTeu e Btp 15 anni non più in corso d’emissione“)