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Circolare N. 5/E dell’11 marzo 2013: Imu ed effetto sostituzione per immobili locati part time. Deduzione ed esonero dall’obbligo di presentazione dichiarazione

(continua da “Circolare n. 5/E dell’11 marzo 2013: quando l’Imu sostituisce l’Irpef. Immobili non locati”)

Per gli immobili locati per una parte del periodo d’imposta, qualora non venga applicata o non sia applicabile la cedolare secca (immobili non abitativi, immobili abitativi locati a uso non abitativo, immobili locati a conduttori che esercitano attività di impresa, o arti e professioni), occorre distinguere il periodo di tempo

        nella porzione in cui l’immobile non è locato: l’Imu sostituisce l’Irpef e le addizionali dovute in relazione al reddito fondiario;

        nella porzione in cui l’immobile è locato: si applicano Irpef e addizionali con le regole ordinarie (di cui all’articolo 37, comma 4-bis, del Tuir) mettendo a confronto la rendita catastale rivalutata col canone di locazione ridotto forfetariamente (relativo al periodo di locazione) e considerando il concorso al reddito del canone se risulta superiore alla rendita.

In base all’art. 10, comma 3-bis, del TUIR, secondo cui

se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino all’ammontare della rendita catastale dell’unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze, rapportato al periodo dell’anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare

allora il principio di sostituzione impedisce al reddito dell’abitazione principale di concorrere alla formazione del reddito complessivo, ovvero la relativa deduzione Irpef non si applica.

Nel caso in cui l’abitazione principale è locata per una parte dell’anno, come già indicato, occorre suddividere il periodo d’imposta tra la porzione in cui l’abitazione è locata e la porzione in cui non lo è. Per la parte del periodo d’imposta in cui l’immobile è abitazione principale, la relativa deduzione non si applica.

Per quanto riguarda i beni non locati posseduti da società semplici, la circolare N. 5/E dell’11 marzo 2013 chiarisce che l’effetto di sostituzione deve essere “applicato in capo ai soci persone fisiche che non detengono la partecipazione in regime di impresa, per la quota del reddito di partecipazione riferibile a redditi fondiari in relazione ai quali operi l’effetto di sostituzione”.

Diversamente, se la società è partecipata anche da soci operanti in regime d’impresa, non si produce sostituzione e la quota del reddito di partecipazione (reddito dominicale dei terreni non affittati o reddito dei fabbricati non locati) concorre a formare il reddito degli stessi soci.

In ultimo, la circolare segnala che in caso di sostituzione si ricade nell’ipotesi di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi. Di conseguenza il contribuente che possiede soltanto redditi sostituiti dall’Imu non è obbligato alla presentazione della dichiarazione, mentre se possiede anche altri redditi deve “verificare nelle istruzioni ai modelli di dichiarazione 730 e UNICO PF se la propria particolare situazione rientra tra i casi di esonero”.

Circolare n. 5/E dell’11 marzo 2013: quando l’Imu sostituisce l’Irpef. Immobili non locati

Al fine di chiarire i rapporti tra l’Imu e le imposte sui redditi, con la circolare N. 5/E dell’11 marzo 2013 l’Agenzia delle Entrate rammenta

        l’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011 contenente la disposizione secondo cui l’Imu “sostituisce, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati …”, e

        l’art. 3, comma 3, del TUIR che stabilisce il principio secondo il quale “sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile: a) i redditi esenti dall’imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva;”.

Per l’art. 8 del d.lgs 23/2011 l’effetto di sostituzione dell’Irpef si attua con l’esclusione dalla base imponibile Irpef del reddito fondiario prodotto dagli immobili non affittati o non locati soggetti a Imu.

L’esclusione opera anche “se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari di cui all’articolo 25 di importo complessivo non superiore a 500 euro” in base all’art. 11, comma 2-bis, del Tuir.

In ogni caso il contribuente deve indicare i dati relativi a tutti i terreni e fabbricati posseduti, compresi quelli i cui redditi sono sostituiti dall’IMU, nel modello 730/2013 o Unico Persone fisiche 2013.

Rimane confermata l’indeducibilità dell’Imu dalla base imponibile dell’IRPEF, dell’imposta sul reddito delle società (IRES) e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) come da precedente circolare n. 3/DF del 2012.

La circolare prosegue precisando che già con la stessa n. 3/DF del 2012 erano stati definiti “beni non locati” sia i fabbricati sia i terreni, da cui segue che l’effetto sostitutivo si realizza sui redditi fondiari derivanti dai terreni, per la componente dominicale, come dai fabbricati non affittati e non locati. Sono compresi tra questi ultimi gli immobili concessi in comodato gratuito e quelli destinati ad uso promiscuo dal professionista.

L’effetto sostituzione non opera se gli immobili non producono redditi fondiari: ciò accade quando si applica l’Irpef

        ai redditi derivanti da terreni dati in affitto per usi non agricoli, in quanto i terreni non sono considerati produttivi di reddito dominicale bensì produttivi di redditi diversi, ed

        alle indennità di occupazione (ugualmente considerate fonti di redditi diversi).

Non bisogna incorrere nell’errore di interpretare estensivamente le agevolazioni: pure in caso di esenzione Imu, le regole proprie delle imposte sui redditi, e relative addizionali, continuano ad essere applicate ove dovute (es. terreni incolti siti in aree montane e di collina).

(continua “Circolare N. 5/E dell’11 marzo 2013: Imu ed effetto sostituzione per immobili locati part time. Deduzione ed esonero dall’obbligo di presentazione dichiarazione“)

Istruzioni Imu 2012: moltiplicatori ed esempio di calcolo dell’imposta lorda per abitazione principale

(continua da “Istruzioni Imu 2012: soggetti passivi e presupposto dell’imposta in base alla circolare n. 3/DF. Esempi“)

Per determinare la base imponibile Imu occorre individuare la rendita catastale dell’immobile (reperibile anche dal sito web dell’Agenzia del Territorio) vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione (2012), rivalutarla del 5% e moltiplicarla per un coefficiente (moltiplicatore) che varia in base alla categoria catastale:

• 160 per i fabbricati di categoria da A/1 a A/9, C/2 (cantine e soffitte), C/6 (autorimesse), C/7 (tettoie e posti auto scoperti);

• 80 per i fabbricati di categoria A/10 (uffici) e D/5 (banche e assicurazioni);

• 55 per i fabbricati di categoria C/1 (negozi);

• 140 per i fabbricati del gruppo catastale B (collegi, scuole, ospedali pubblici, prigioni, caserme) e delle categorie C/3 (laboratori artigianali), C/4 e C/5 (palestre e stabilimenti balneari senza fini di lucro);

• 60 per i fabbricati del gruppo D (capannoni industriali, alberghi, teatri, ospedali ed altri fabbricati commerciali e produttivi con fini di lucro) escluso D/5.

Altre disposizioni si osservano per determinare:

• il valore dei fabbricati non iscritti in catasto classificabili nel gruppo catastale D, interamente posseduti e contabilizzati distintamente da imprese;

• il valore dei terreni agricoli e non coltivati posseduti da Iap (reddito dominicale, vigente al 1° gennaio e rivalutato del 25%, al quale applicare moltiplicatore 110) e

• il valore delle aree fabbricabili.

Al valore ottenuto, detta base imponibile pari alla rendita catastale rivalutata per il moltiplicatore, viene poi applicata l’aliquota base dello 0,76% ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, per le quali si applica l’aliquota agevolata dello 0,4%. Per i fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola (art. 9, comma 3-bis, del D.l. 557/1993 convertito con L. 133/1994), infine, l’aliquota prevista è pari a 0,2%.

Esempio 4: l’imposta lorda dovuta dal proprietario di abitazione principale avente rendita 1000 è pari ad euro 672,00.

rendita catastale x rivalutazione x moltiplicatore x aliquota = IMU lorda

1000 x 1,05 x 160 x 0,4% = 672

La circolare 3/DF chiarisce che l’abitazione principale può essere rappresentata da una sola unità immobiliare, iscritta (o iscrivibile) nel catasto edilizio urbano e nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente (i.e. svolgono vita domestica e dormono) e risiedono anagraficamente, a prescindere dal fatto che il contribuente possa utilizzare come abitazione principale più unità iscritte in catasto. In quest’ultimo caso il contribuente avrebbe facoltà di scelta tra le unità possedute ai fini delle agevolazioni previste.

Inoltre, se i componenti del nucleo familiare hanno stabilito residenza anagrafica e dimora abituale in immobili diversi situati sul territorio dello stesso Comune, le agevolazioni previste rimangono tali per un unico immobile in relazione al nucleo familiare.

Esempio 5: se nell’abitazione principale (in comproprietà fra coniugi) risiede e dimora soltanto il marito, l’agevolazione non spetta alla moglie che risiede e dimora in altro immobile appartenente allo stesso territorio comunale.

(continua “Istruzioni Imu 2012: individuazione delle pertinenze agevolate dell’abitazione principale. Esempi)

(per il calcolo dell’imposta al netto della detrazione e delle maggiorazioni si legga: “Istruzioni Imu 2012: esempi di detrazione e maggiorazione per i figli. Calcolo dell’imposta dovuta“)

Imu: art. 4 del decreto semplificazioni fiscali convertito in legge

A seguito della conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, si stabilisce che, ai fini Imu, i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola – persone fisiche e società – non vengono considerati fabbricabili (art. 4, 5°, lettera a)).

Per i terreni agricoli, viene aumentato al valore 135 il moltiplicatore da applicare al reddito dominicale rivalutato, mentre è pari alla misura agevolata di 110 il moltiplicatore da utilizzare per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (comma 5, lettera c).

La lettera e) del 5° comma istituisce una limitazione all’imposta che grava oltre i primi 6.000 euro di valore, e riduzioni dell’imposta progressivamente minori (dal 70% al 25%) all’aumentare del valore del terreno, per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, purché condotti dagli stessi.

Il 5° comma, sempre alla lettera a), restringe la definizione di “abitazione principale” del contribuente a quella in cui, fra gli immobili di riferimento (presupposto), il possessore ed il proprio nucleo familiare hanno stabilito dimora e residenza anagrafica, ed ancora stabilisce che aliquota agevolata e detrazione si applicano per un solo immobile qualora i componenti del nucleo familiare abbiano dimora e residenza in immobili diversi del territorio comunale.

In caso di separazione legale o divorzio, l’assegnazione della casa coniugale al coniuge non titolare di diritti reali sulla stessa si intende effettuata a titolo di diritto di abitazione (comma 12-quinquies).

Inoltre per il 5° comma, lettera f), ai fini Imu, è considerata abitazione principale l’immobile posseduto, a titolo di proprietà o usufrutto e purchè non locato, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in strutture di ricovero o sanitarie in seguito a ricovero permanente, come pure l’immobile posseduto alle medesime condizioni da cittadini italiani non residenti in Italia.

La lettera i) del 5° comma afferma che i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio, o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, e posticipa al 30 settembre 2012 il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione Imu sugli immobili in relazione ai quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal giorno 01/01/2012.

L’imposta, che dal 1° dicembre di quest’anno potrà essere versata a mezzo bollettino postale (lettera h)), per l’anno 2012 sarà pagata ratealmente per l’abitazione principale e le relative pertinenze: la prima e la seconda rata, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre, saranno ciascuna pari ad un terzo dell’imposta con applicazione di aliquota base e detrazione; la terza rata, da corrispondere entro il 16 dicembre, sarà versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno.

In alternativa, sarà possibile versare l’Imu 2012 in due sole rate di cui la prima, pari alla metà dell’imposta calcolata con aliquota base e detrazione, sarà pagata entro il 16 giugno e la seconda, corrisposta a saldo dell’imposta dovuta, sarà pagata entro il 16 dicembre.

(per le novità del D.L. 16/2012, convertito in legge, sull’accredito di stipendi e pensioni per somme superiori a mille euro: “Stipendi e pensioni sopra i 1.000 euro, delega alla riscossione, pignoramento delle somme ed espropriazione immobiliare secondo il D.L. 16/2012 convertito in legge 44/2012 (art. 3)“)

(per i chiarimenti della circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012 si legga: “Istruzioni Imu 2012: soggetti passivi e presupposto dell’imposta in base alla circolare n. 3/DF. Esempi“)

Imu: valore dell’immobile, moltiplicatori, aliquota e detrazione dall’imposta municipale propria secondo la legge n. 214 del 2011 di conversione al decreto legge 201/2011 (art. 13)

Con la Legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stato convertito, con modificazioni, il Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201; le relative disposizioni, pubblicate nella G.U. n. 300 del 27/12/2011 – Suppl. Ordinario n. 276, sono entrate in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

L’art. 13 (Anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria) del D.L. 201/2011 anticipa al 2012 l’imposta municipale propria che ha per presupposto (comma 2) il possesso di immobili di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l’abitazione principale (nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente) e le pertinenze della stessa (esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo).

Il comma 3 dell’art. 13 stabilisce che la base imponibile dell’imposta è rappresentata dal valore dell’immobile “determinato ai sensi dell’articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo”.

Il 4° comma, modificato in sede di conversione con l’aggiunta della lettera “b-bis” e la rettifica della lettera “d”, dispone che il valore dei fabbricati iscritti in catasto si ottiene applicando i successivi moltiplicatori “all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662:

a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;

d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;

e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.”

Il moltiplicatore 130, in base al 5° comma relativo all’ottenimento del valore dei terreni agricoli, viene applicato “all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”; il moltiplicatore è pari a 110 per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

I commi 6-8 stabiliscono l’aliquota di base dell’imposta pari allo 0,76%, ridotta allo 0,4% per l’abitazione principale e le relative pertinenze e ridotta allo 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono modificare in aumento o in diminuzione l’aliquota di base dello 0,3% e l’aliquota ridotta per abitazione principale e pertinenze nella misura dello 0,2%, ed infine ridurre l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale fino allo 0,1%. In base al 9° comma, “i comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati”.

Il 10° comma dell’art. 13, relativo alla detrazione dall’imposta dovuta dal soggetto passivo per abitazione principale e pertinenze che spetta per euro 200 in proporzione al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione,

Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica

è stato modificato con l’inserimento della detrazione aggiuntiva di euro 50, per gli anni 2012 e 2013, riconosciuta per ogni figlio (non necessariamente a carico) di età non superiore ad anni 26 che dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’abitazione principale. La detrazione è operativa col limite massimo di euro 400 complessivi, al netto della detrazione di base, e può essere ulteriormente aumentata da parte dei comuni.

La modifica del comma 14 fa decorrere dal 1° gennaio 2012 l’abrogazione delle norme sulla tassazione delle abitazioni, fra cui le disposizioni relative a variazioni catastali e riconoscimento del requisito di ruralità degli immobili (commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106).

Sempre in materia di ruralità degli immobili, infine, con l’aggiunta dei commi da 14-bis a 14-quater si precisano gli effetti delle domande di variazione della categoria catastale presentate fino al giorno di entrata in vigore della legge di conversione, la data di dichiarazione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali iscritti al catasto terreni ed il pagamento dell’imposta municipale propria in base alla rendita delle unità similari già iscritte in catasto nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale.

(per il beneficio della detrazione fiscale delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica degli edifici si legga “Decreto-legge 201/2011 convertito con la Legge 214 del 2011: detrazioni delle spese per interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici (art. 4, commi 1 e 4)”)

(per le novità introdotte dal decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito in legge, si legga “Imu: art. 4 del decreto semplificazioni fiscali convertito in legge)

Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201: aliquota, rendita catastale e moltiplicatore per l’Imposta municipale propria; detrazione per la prima casa

Col supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale del giorno 06/12/2011, n. 284, è stato pubblicato il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, entrato in vigore lo stesso giorno di pubblicazione (art. 50).

Il “Decreto Monti” anticipa al 1° gennaio 2012 l’istituzione dell’Imposta municipale propria ottenuta applicando alla base imponibile (sub) l’aliquota base dello 0,76%, ridotta allo 0,4% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una pertinenza per ogni categoria. Il D.L., inoltre, consente ai sindaci di variare in senso favorevole o sfavorevole la stesse aliquote rispettivamente di 0,3 o 0,2 punti percentuali (art. 13, commi 6 e 7) e fissa nella misura dello 0,2% l’aliquota da applicare per i fabbricati rurali ad uso strumentale con facoltà per i comuni di riduzione fino allo 0,1% (art. 13, 8°).

L’Imposta municipale propria si ottiene applicando la specifica percentuale suindicata al valore dell’immobile (base imponibile: art. 13, 3°) pari all’ammontare della rendita catastale dello stesso, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione e rivalutata del 5% come per legge, aggiornata per il moltiplicatore (art. 13, 4°)

– 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

– 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

– 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (uffici e studi privati);

– 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (capannoni e alberghi);

– 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe);

– 120 per i terreni agricoli (il valore dei quali, diversamente, è dato dal reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25% secondo l’art. 13, 5°).

Il possessore dell’immobile adibito ad abitazione principale (moltiplicatore 160) e delle relative pertinenze beneficia di una detrazione dall’imposta pari a 200 euro (i sindaci possono elevare detta soglia fino al limite dell’imposta dovuta) in proporzione al periodo dell’anno durante il quale si verifica la destinazione (art. 13, 10°). Se l’unità immobiliare è usata da più soggetti passivi d’imposta, la detrazione spetta per ognuno di essi in relazione alla quota per la quale si verifica la destinazione.

(per le disposizioni relative all’Imposta municipale propria anticipata al 2012, risultanti dalla Legge 214/2011, si legga “Imu: valore dell’immobile, moltiplicatori, aliquota e detrazione dall’imposta municipale propria secondo la legge n. 214 del 2011 di conversione al decreto legge 201/2011 (art. 13)”)