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Detrazione 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici nuovi con bonifico, carta di credito o bancomat fino al 31 dicembre 2013

(continua da “Causale del bonifico per spese di ristrutturazione e codice fiscale del beneficiario. Trasferimento della detrazione per vendita dell’immobile”)

Per un elenco esemplificativo degli interventi ammessi ai fini della detrazione, riguardanti sia le singole unità abitative che le parti condominiali, è possibile fare riferimento alla fonte dell’Agenzia delle Entrate.

In aggiunta alla proroga al 31/12/2013, il decreto n. 63/2013 ha introdotto la detrazione dall’Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici nuovi di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), purché lo stesso acquisto sia finalizzato all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione e la relativa spesa documentata sia stata sostenuta dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013.

Rientrano tra i mobili agevolabili, ad esempio, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi e apparecchi di illuminazione che costituiscono necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Non sono agevolabili, al contrario, porte, pavimentazioni (es. parquet), tende, tendaggi ed altri complementi di arredo.

Rientrano tra i grandi elettrodomestici, ad esempio, frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici ed apparecchi per il condizionamento.

La detrazione, calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro riferito alle spese complessivamente sostenute, va ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo. Detto limite si applica alla singola unità immobiliare, comprensiva di pertinenze, o alla parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione, ma il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su diverse unità immobiliari avrà diritto altrettante volte al beneficio.

L’intervento di recupero del patrimonio edilizio è individuato sia per la manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo su singole unità immobiliari residenziali come anche su parti comuni di edifici residenziali, sia per la manutenzione ordinaria sulle sole parti comuni dell’edificio residenziale.

Le Entrate sottolineano che la detrazione per gli arredi interni alla propria unità immobiliare non è consentita se sono oggetto di ristrutturazione le sole parti condominiali: in quest’ultimo caso il beneficio è concesso pro-quota ai condomini unicamente per i beni acquistati al fine di arredare le stesse parti comuni (es. guardiola o appartamento del portiere, oppure sala adibita a riunioni condominiali o lavatoio), oltre che per i lavori sulle parti in comproprietà (sempre pro-quota).

L’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se i beni sono destinati ad arredare un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto di intervento edilizio.

Ai fini della detrazione è indispensabile che la data di inizio lavori sia anteriore a quella in cui vengono sostenute le spese (nel periodo tra il 6 giugno 2013 ed il 31 dicembre 2013, come sopra indicato) per l’acquisto di mobili nuovi e grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali è prevista l’etichetta energetica. Per gli elettrodomestici che ne sono sprovvisti, l’acquisto è agevolato solo se per essi non è ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica.

La data di avvio dei lavori può essere dimostrata utilizzando le eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalle norme edilizie oppure la comunicazione preventiva all’Asl; la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000), invece, costituisce prova per quei lavori in relazione ai quali non sono necessarie comunicazioni o titoli abitativi.

Tra gli oneri detraibili vi sono le spese di trasporto e montaggio dei beni acquistati.

Al pari dei lavori di ristrutturazione, la detrazione per gli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici e per le relative spese di trasporto e montaggio dei beni spetta se i pagamenti vengono effettuati a mezzo bonifico bancario o postale con indicazione di:

–        causale del versamento (la stessa utilizzata da banche e Poste per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione agevolati fiscalmente);

–        codice fiscale del beneficiario della detrazione;

–        numero di partita Iva o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

In caso di pagamento a mezzo carta di credito o carta di debito, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta come indicato nella ricevuta di transazione.

Diversamente, non è possibile effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

E’ necessario conservare tutta la documentazione relativa alla transazione, alla ricevuta di pagamento con bonifico o carta bancomat o carta di credito ed annesso carteggio di addebito in conto corrente, alla fattura indicante natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquistati.

Causale del bonifico per spese di ristrutturazione e codice fiscale del beneficiario. Trasferimento della detrazione per vendita dell’immobile

(continua da “Detrazione Irpef per interventi di ristrutturazione edilizia, manutenzione ordinaria e straordinaria: spese ammesse e interessi passivi sul mutuo”)

Tra le varie novità introdotte dalla normativa, nel caso in cui l’unità immobiliare sia oggetto di cessione (vendita o trasferimento per atto tra vivi) prima che sia trascorso l’intero periodo di agevolazione fiscale, è stata prevista la facoltà riconosciuta al venditore di scegliere se continuare ad usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate oppure trasferire il diritto all’acquirente/persona fisica dell’immobile (ipotesi che si realizza automaticamente in assenza di indicazioni contenute nell’atto di compravendita). In caso di decesso dell’avente diritto, invece, il bonus si trasmette per intero all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile.

La detrazione per gli interventi di recupero edilizio non può essere cumulata con l’agevolazione fiscale prevista per i medesimi interventi dalle disposizioni relative al risparmio energetico.

Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale da cui risultino la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga, il codice fiscale o il numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

In particolare, dalla ricevuta del bonifico bancario o postale deve risultare con precisione il riferimento normativo inserito nella causale “bonifico per lavori di ristrutturazione ai sensi dell’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986”; infatti le Entrate, in risposta all’interpello n. 901-184/2013 (protocollo 2013/41381), hanno escluso la validità della causale del bonifico indicante il generico riferimento al Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

La stessa risoluzione della Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate del Piemonte, tuttavia, ha ammesso il carattere descrittivo per la causale (es. “detrazione del 50% per spese di manutenzione straordinaria”) che pone l’operatore di banca o Poste in condizione di comprenderne il contenuto al fine di trattenere la ritenuta d’acconto sull’importo pagato; se invece la trattenuta non viene effettuata, l’omissione è imputabile al contribuente che, compilando il bonifico in maniera inappropriata, ha impedito la corretta codifica del versamento. Pertanto, in luogo della precisa norma, è consentita l’indicazione della disposizione che ha regolato la detrazione del 36% fino al 31/12/2011 (art. 1, legge 27 dicembre 1997, n. 449), ovvero quella che dal 1° gennaio 2012 ha prorogato a regime l’incentivo (art. 4, 1°, lettera c, decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201).

In caso il bonifico non presentasse i requisiti descritti, ai fini dell’ottenimento del beneficio fiscale, si renderebbe necessario procedere alla disposizione di un nuovo bonifico recante i dati corretti e regolare i flussi di pagamento col soggetto beneficiario (per approfondimenti sui contenuti della “risoluzione n. 55/E del 7 giugno 2012” si legga “D.L. 83/2012: detrazione 50% per intervento di ristrutturazione edilizia e bonifico”).

Le spese che non vengono liquidate a mezzo bonifico (oneri di urbanizzazione, diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori, ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, imposte di bollo) possono essere pagate con diverse modalità.

Quando diversi soggetti sostengono la spesa ed intendono tutti usufruire della detrazione, il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale delle persone interessate. Se il bonifico contiene indicazione del codice fiscale del solo soggetto che fino al 13/05/2011 era obbligato a presentare il modulo di comunicazione al Centro operativo di Pescara, gli altri aventi diritto devono riportare nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale indicato sul bonifico.

In aggiunta, per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, oltre al codice fiscale del condominio è necessario indicare quello dell’amministratore o di altro condomino che effettua il pagamento.

(continua “Detrazione 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici nuovi con bonifico, carta di credito o bancomat fino al 31 dicembre 2013“)

Detrazione Irpef per interventi di ristrutturazione edilizia, manutenzione ordinaria e straordinaria: spese ammesse e interessi passivi sul mutuo

(continua da “Spese di ristrutturazione edilizia: detrazione Irpef, beneficiari e intestazione di bonifico e fattura”)

Tra i lavori sulle unità immobiliari residenziali e sugli edifici residenziali per i quali spettano le detrazioni figurano:

–        quelli elencati alle lettere b), c) e d) dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001. In particolare, il beneficio riguarda le spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria, opere di restauro e risanamento conservativo, lavori di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;

–        quelli indicati alle lett. a), b), c) e d) dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001 relativi a manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali;

–        gli interventi finalizzati alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune;

–        gli interventi finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico e al conseguimento di risparmi energetici.

Il compimento di interventi finalizzati al risparmio energetico è assimilato alla realizzazione di impianti a fonti rinnovabili (es. impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica in base alla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 22/E del 2 aprile 2013) installati per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione (i.e. usi domestici e usi di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, etc.).

Tra le altre spese ammesse ai fini dell’agevolazione vi sono quelle per la progettazione, per le prestazioni professionali, per la messa in regola degli edifici ai sensi del D.M. 37/2008 – ex legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge 1083/71), per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, nonché l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denuncia di inizio lavori.

Specificamente, sono ammesse le spese sostenute per gli interventi di:

–        manutenzione ordinaria che riguardino le sole parti comuni (la detrazione spetta ad ogni condomino in base alla quota millesimale) come il suolo su cui sorge l’edificio residenziale situato nel territorio dello Stato, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i portici, i cortili, gli ascensori e le fognature. Per gli interventi realizzati sulle parti comuni dell’edificio, il beneficio attiene all’anno di effettuazione del bonifico da parte dell’amministrazione del condominio e spetta al singolo condomino nei limiti della quota a lui imputabile, “a condizione che quest’ultima sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi”;

–        manutenzione straordinaria relativi a opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienico/sanitari e tecnologici (purché non producano variazioni dei volumi e delle superfici delle singole unità immobiliari o cambiamenti nella destinazione d’uso). Ad esempio l’installazione di ascensori e scale di sicurezza, la realizzazione ed il miglioramento dei servizi igienici, la sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso, il rifacimento di scale e rampe, gli interventi finalizzati al risparmio energetico;

–        ristrutturazione edilizia, tra i quali vi sono quelli finalizzati a trasformare un fabbricato facendolo divenire diverso dal precedente (tutto o in parte), purché non si realizzi la demolizione e ricostruzione con ampliamento (definita “nuova costruzione” a cui non spetta il bonus) e con la precisazione che, in caso la ristrutturazione avvenisse senza demolire l’edificio ma con l’ampliamento dello stesso, la detrazione spetterebbe solo per le spese riguardanti la parte esistente (l’ampliamento configura “nuova costruzione”). Ad esempio la demolizione e fedele ricostruzione dell’immobile, la modifica della facciata, la realizzazione di una mansarda o di un balcone, l’apertura di nuove porte e finestre e la costruzione dei servizi igienici con ampliamento di superfici e volumi esistenti.

Inoltre i contribuenti che realizzano opere di ristrutturazione e/o costruzione della loro abitazione principale possono detrarre dall’Irpef gli interessi passivi ed i relativi oneri accessori pagati sui mutui ipotecari nella misura del 19% sull’importo massimo di 2.582,28 euro complessivi per ciascun anno d’imposta purché:

–        il mutuo venga stipulato nei 6 mesi antecedenti la data di inizio lavori di costruzione o nei 18 mesi successivi;

–        l’immobile venga adibito ad abitazione principale entro 6 mesi dal termine dei lavori di costruzione;

–        il contratto di mutuo venga stipulato dal soggetto che sarà possessore dell’unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale.

In merito alla detrazione d’imposta riservata agli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati, le Entrate hanno specificato il caso particolare in cui l’atto definitivo di acquisto venga stipulato successivamente al versamento di eventuali acconti: la detrazione d’imposta spetta solo se è stato regolarmente registrato il compromesso di vendita da cui risulti la sussistenza del vincolo pertinenziale tra l’edificio abitativo e il box. Detta condizione si considera realizzata se il bonifico viene effettuato nello stesso giorno in cui si stipula l’atto, ma in orario antecedente a quello della stipula stessa.

(continua “Causale del bonifico per spese di ristrutturazione e codice fiscale del beneficiario. Trasferimento della detrazione per vendita dell’immobile“)

Movimentazione conto corrente, acquisto titoli, acquisti con carta di credito e bancomat: comunicazione dati all’Anagrafe Tributaria per la lotta agli evasori fiscali

Col provvedimento del 25 marzo 2013 – Prot. n. 2013/37561 sulle “modalità per la comunicazione integrativa annuale all’archivio dei rapporti finanziari” – sono a disposizione delle banche (e degli altri intermediari finanziari come Poste Italiane, imprese di investimento e Società di Gestione del Risparmio) le istruzioni operative per la trasmissione obbligatoria dei dati riguardanti i rapporti bancari intercorsi con la propria clientela a partire da inizio 2011.

In ordine ad ogni rapporto, la comunicazione ha per oggetto

–        i dati identificativi, compreso il codice univoco “riferito al soggetto persona fisica o non fisica che ne ha la disponibilità, inclusi procuratori e delegati, e a tutti i cointestatari del rapporto, nel caso di intestazione a più soggetti”;

–        i dati relativi agli importi totali delle movimentazioni distinte tra dare e avere;

–        i dati relativi al saldo iniziale del 1° gennaio e al saldo finale del 31 dicembre;

–        i dati relativi al saldo iniziale alla data di apertura, per i rapporti accesi nel corso dell’anno, ed i dati relativi al saldo contabilizzato antecedente la data di chiusura per i rapporti chiusi nel corso dell’anno.

Detta comunicazione, effettuata ogni anno dagli operatori finanziari, viene inviata attraverso il Sistema di Interscambio flussi Dati (SID) entro il 20 aprile dell’anno successivo a quello a cui sono riferite le informazioni. Le informazioni relative all’anno 2011 e 2012 sono trasmesse, rispettivamente, entro il termine del 31 ottobre 2013 e del 31 marzo 2014.

I dati pervenuti all’Anagrafe Tributaria, trasmessi nell’osservanza della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, sono raccolti ed ordinati per valutare la capacità contributiva, quindi elaborati dall’Agenzia delle Entrate per la formazione di specifiche liste di contribuenti a maggior rischio di evasione fiscale e conservati entro i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi (fino al 31/12 del 6° anno successivo ad ogni anno cui è riferibile la comunicazione), infine cancellati allo scadere dello stesso periodo. L’accertamento per il contribuente, che si svilupperebbe come una qualsiasi verifica fiscale, scatta se le anomalie finanziarie riscontrate dall’elaborazione dei dati trasmessi risultano integrate dai dati fiscali e da altre informazioni locali (cfr. redditometro).

A titolo d’esempio, in merito alle informazioni contenute nei file, dovranno essere specificati per ognuno dei seguenti rapporti

–        conto corrente e conto deposito a risparmio libero/vincolato: oltre al saldo contabile iniziale e finale, anche l’importo totale degli accrediti e degli addebiti effettuati nell’anno;

–        conto deposito titoli e/o obbligazioni: il controvalore dei titoli rilevato contabilmente alla data di inizio e fine anno, come da estratto conto, e l’importo totale degli acquisti di titoli, fondi, etc. (esclusi i rinnovi) e dei disinvestimenti effettuati nell’anno;

–        gestione collettiva del risparmio: l’ammontare del contratto di gestione alla data di inizio e fine anno e l’importo totale delle sottoscrizioni e dei rimborsi di quote nell’anno;

–        certificati di deposito e buoni fruttiferi: il totale degli importi facciali dei certificati o dei buoni a inizio e fine anno, l’importo totale delle accensioni e delle estinzioni effettuate nell’anno ed il numero totale dei certificati o dei buoni fruttiferi;

–        carte di credito e carte di debito (bancomat): l’utilizzo del plafond di spesa a inizio e fine anno e l’importo totale degli acquisti effettuati nell’anno. Per le carte prepagate ricaricabili: l’importo totale delle ricariche effettuate nell’anno. Per le carte prepagate non ricaricabili: l’importo totale del valore delle carte acquistate nell’anno.

–        prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione: l’importo totale degli incrementi e dei riscatti della polizza effettuati nell’anno;

–        oro e metalli preziosi: l’importo totale del valore degli acquisti e delle vendite effettuate nell’anno.

(per i chiarimenti sull’accertamento sintetico del reddito complessivo delle persone fisiche applicato dal periodo d’imposta 2009: “Circolare n. 24/E del 31 luglio 2013: accertamento sintetico, scostamento 20%, risparmi, spese certe e spese Istat“)

Ristrutturazione edilizia: limiti di spesa e detrazione fiscale, causale e data del bonifico per acconto e saldo

(continua da “D.L. 83/2012: detrazione 50% per intervento di ristrutturazione edilizia e bonifico”)

Il Decreto Sviluppo 2012 richiama l’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986, in base al quale il computo dei limiti deve essere effettuato distintamente per periodo d’imposta; il contribuente applicherà per l’anno 2012 sullo stesso immobile comprensivo di pertinenze, per lo stesso intervento (anche pluriennale) o per più interventi, la detrazione Irpef

nella misura del 36% sulle spese sostenute fino alla data del 25 giugno scorso con il limite di spesa di 48.000 euro e

nella misura del 50% sulle spese sostenute dal 26 giugno 2012, e fino al 31 dicembre dell’anno corrente, col tetto massimo di spesa di euro 96.000 al netto delle spese già sostenute entro la stessa data.

Esempio: se il contribuente ha già bonificato 48.000 euro entro il 25/06/2012, egli applicherà la detrazione al 36% su 48 mila euro e la detrazione al 50% fino al limite di ulteriori 48 mila euro da bonificare entro fine anno.

A partire dall’anno prossimo, e fino al 30 giugno 2013, il contribuente applicherà la detrazione del 50% sulle spese sostenute col tetto massimo di spesa per euro 96.000.

Ma se nel 2013 si effettueranno interventi che rappresentano la prosecuzione di lavori già iniziati, il limite di 96 mila euro dovrà tener conto delle spese sostenute negli anni precedenti. E se in data 30/06/2013 saranno state sostenute spese per almeno 48 mila euro, le ulteriori spese sostenute entro la fine anno non potranno dare luogo al beneficio della detrazione nella misura ristabilita al 36%.

In base al principio di cassa e indipendentemente dalla data di inizio lavori, di ultimazione lavori o da quella riportata in fattura, la data ordine del bonifico – di importo identico a quello riportato in fattura e recante indicazione nella causale dell’art. 16-bis del TUIR (Dpr 917/1986) – rileva per la percentuale delle spese applicabile in detrazione: come più volte ribadito, pari al 50% se il pagamento è effettuato dopo l’entrata in vigore del decreto sviluppo e fino al 30/06/2013 (la percentuale ritornerà al 36%, invece, per i pagamenti effettuati dal 1° luglio 2013).

Pertanto, se in passato sono stati pagati acconti che hanno beneficiato della vecchia detrazione al 36%, la corresponsione del saldo successiva alla stessa data di entrata in vigore del decreto consente il beneficio del 50% limitatamente a tale ultimo importo.

Il medesimo principio di cassa si applica agli interventi di risparmio energetico qualificato in relazione ai quali, con la conversione del D.L. Sviluppo in Legge del 3 agosto 2012, le spese di riqualificazione energetica degli edifici consentono la proroga del beneficio della detrazione Irpef e Ires nella misura del 55% sino al 30 giugno 2013.

(continua “Riqualificazione energetica secondo il D.L. 83/2012 convertito dalla Legge 134/2012: causale e data del bonifico per autonomi e persone fisiche; data rilevante per le imprese“)