Archivi tag: comma 2 bis

Circolare n. 5/E dell’11 marzo 2013: quando l’Imu sostituisce l’Irpef. Immobili non locati

Al fine di chiarire i rapporti tra l’Imu e le imposte sui redditi, con la circolare N. 5/E dell’11 marzo 2013 l’Agenzia delle Entrate rammenta

        l’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011 contenente la disposizione secondo cui l’Imu “sostituisce, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati …”, e

        l’art. 3, comma 3, del TUIR che stabilisce il principio secondo il quale “sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile: a) i redditi esenti dall’imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva;”.

Per l’art. 8 del d.lgs 23/2011 l’effetto di sostituzione dell’Irpef si attua con l’esclusione dalla base imponibile Irpef del reddito fondiario prodotto dagli immobili non affittati o non locati soggetti a Imu.

L’esclusione opera anche “se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari di cui all’articolo 25 di importo complessivo non superiore a 500 euro” in base all’art. 11, comma 2-bis, del Tuir.

In ogni caso il contribuente deve indicare i dati relativi a tutti i terreni e fabbricati posseduti, compresi quelli i cui redditi sono sostituiti dall’IMU, nel modello 730/2013 o Unico Persone fisiche 2013.

Rimane confermata l’indeducibilità dell’Imu dalla base imponibile dell’IRPEF, dell’imposta sul reddito delle società (IRES) e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) come da precedente circolare n. 3/DF del 2012.

La circolare prosegue precisando che già con la stessa n. 3/DF del 2012 erano stati definiti “beni non locati” sia i fabbricati sia i terreni, da cui segue che l’effetto sostitutivo si realizza sui redditi fondiari derivanti dai terreni, per la componente dominicale, come dai fabbricati non affittati e non locati. Sono compresi tra questi ultimi gli immobili concessi in comodato gratuito e quelli destinati ad uso promiscuo dal professionista.

L’effetto sostituzione non opera se gli immobili non producono redditi fondiari: ciò accade quando si applica l’Irpef

        ai redditi derivanti da terreni dati in affitto per usi non agricoli, in quanto i terreni non sono considerati produttivi di reddito dominicale bensì produttivi di redditi diversi, ed

        alle indennità di occupazione (ugualmente considerate fonti di redditi diversi).

Non bisogna incorrere nell’errore di interpretare estensivamente le agevolazioni: pure in caso di esenzione Imu, le regole proprie delle imposte sui redditi, e relative addizionali, continuano ad essere applicate ove dovute (es. terreni incolti siti in aree montane e di collina).

(continua “Circolare N. 5/E dell’11 marzo 2013: Imu ed effetto sostituzione per immobili locati part time. Deduzione ed esonero dall’obbligo di presentazione dichiarazione“)