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Circolare N. 5/E dell’11 marzo 2013: Imu ed effetto sostituzione per immobili locati part time. Deduzione ed esonero dall’obbligo di presentazione dichiarazione

(continua da “Circolare n. 5/E dell’11 marzo 2013: quando l’Imu sostituisce l’Irpef. Immobili non locati”)

Per gli immobili locati per una parte del periodo d’imposta, qualora non venga applicata o non sia applicabile la cedolare secca (immobili non abitativi, immobili abitativi locati a uso non abitativo, immobili locati a conduttori che esercitano attività di impresa, o arti e professioni), occorre distinguere il periodo di tempo

        nella porzione in cui l’immobile non è locato: l’Imu sostituisce l’Irpef e le addizionali dovute in relazione al reddito fondiario;

        nella porzione in cui l’immobile è locato: si applicano Irpef e addizionali con le regole ordinarie (di cui all’articolo 37, comma 4-bis, del Tuir) mettendo a confronto la rendita catastale rivalutata col canone di locazione ridotto forfetariamente (relativo al periodo di locazione) e considerando il concorso al reddito del canone se risulta superiore alla rendita.

In base all’art. 10, comma 3-bis, del TUIR, secondo cui

se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino all’ammontare della rendita catastale dell’unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze, rapportato al periodo dell’anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare

allora il principio di sostituzione impedisce al reddito dell’abitazione principale di concorrere alla formazione del reddito complessivo, ovvero la relativa deduzione Irpef non si applica.

Nel caso in cui l’abitazione principale è locata per una parte dell’anno, come già indicato, occorre suddividere il periodo d’imposta tra la porzione in cui l’abitazione è locata e la porzione in cui non lo è. Per la parte del periodo d’imposta in cui l’immobile è abitazione principale, la relativa deduzione non si applica.

Per quanto riguarda i beni non locati posseduti da società semplici, la circolare N. 5/E dell’11 marzo 2013 chiarisce che l’effetto di sostituzione deve essere “applicato in capo ai soci persone fisiche che non detengono la partecipazione in regime di impresa, per la quota del reddito di partecipazione riferibile a redditi fondiari in relazione ai quali operi l’effetto di sostituzione”.

Diversamente, se la società è partecipata anche da soci operanti in regime d’impresa, non si produce sostituzione e la quota del reddito di partecipazione (reddito dominicale dei terreni non affittati o reddito dei fabbricati non locati) concorre a formare il reddito degli stessi soci.

In ultimo, la circolare segnala che in caso di sostituzione si ricade nell’ipotesi di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi. Di conseguenza il contribuente che possiede soltanto redditi sostituiti dall’Imu non è obbligato alla presentazione della dichiarazione, mentre se possiede anche altri redditi deve “verificare nelle istruzioni ai modelli di dichiarazione 730 e UNICO PF se la propria particolare situazione rientra tra i casi di esonero”.

Circolare n. 5/E dell’11 marzo 2013: quando l’Imu sostituisce l’Irpef. Immobili non locati

Al fine di chiarire i rapporti tra l’Imu e le imposte sui redditi, con la circolare N. 5/E dell’11 marzo 2013 l’Agenzia delle Entrate rammenta

        l’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011 contenente la disposizione secondo cui l’Imu “sostituisce, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati …”, e

        l’art. 3, comma 3, del TUIR che stabilisce il principio secondo il quale “sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile: a) i redditi esenti dall’imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva;”.

Per l’art. 8 del d.lgs 23/2011 l’effetto di sostituzione dell’Irpef si attua con l’esclusione dalla base imponibile Irpef del reddito fondiario prodotto dagli immobili non affittati o non locati soggetti a Imu.

L’esclusione opera anche “se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari di cui all’articolo 25 di importo complessivo non superiore a 500 euro” in base all’art. 11, comma 2-bis, del Tuir.

In ogni caso il contribuente deve indicare i dati relativi a tutti i terreni e fabbricati posseduti, compresi quelli i cui redditi sono sostituiti dall’IMU, nel modello 730/2013 o Unico Persone fisiche 2013.

Rimane confermata l’indeducibilità dell’Imu dalla base imponibile dell’IRPEF, dell’imposta sul reddito delle società (IRES) e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) come da precedente circolare n. 3/DF del 2012.

La circolare prosegue precisando che già con la stessa n. 3/DF del 2012 erano stati definiti “beni non locati” sia i fabbricati sia i terreni, da cui segue che l’effetto sostitutivo si realizza sui redditi fondiari derivanti dai terreni, per la componente dominicale, come dai fabbricati non affittati e non locati. Sono compresi tra questi ultimi gli immobili concessi in comodato gratuito e quelli destinati ad uso promiscuo dal professionista.

L’effetto sostituzione non opera se gli immobili non producono redditi fondiari: ciò accade quando si applica l’Irpef

        ai redditi derivanti da terreni dati in affitto per usi non agricoli, in quanto i terreni non sono considerati produttivi di reddito dominicale bensì produttivi di redditi diversi, ed

        alle indennità di occupazione (ugualmente considerate fonti di redditi diversi).

Non bisogna incorrere nell’errore di interpretare estensivamente le agevolazioni: pure in caso di esenzione Imu, le regole proprie delle imposte sui redditi, e relative addizionali, continuano ad essere applicate ove dovute (es. terreni incolti siti in aree montane e di collina).

(continua “Circolare N. 5/E dell’11 marzo 2013: Imu ed effetto sostituzione per immobili locati part time. Deduzione ed esonero dall’obbligo di presentazione dichiarazione“)