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Movimentazione conto corrente, acquisto titoli, acquisti con carta di credito e bancomat: comunicazione dati all’Anagrafe Tributaria per la lotta agli evasori fiscali

Col provvedimento del 25 marzo 2013 – Prot. n. 2013/37561 sulle “modalità per la comunicazione integrativa annuale all’archivio dei rapporti finanziari” – sono a disposizione delle banche (e degli altri intermediari finanziari come Poste Italiane, imprese di investimento e Società di Gestione del Risparmio) le istruzioni operative per la trasmissione obbligatoria dei dati riguardanti i rapporti bancari intercorsi con la propria clientela a partire da inizio 2011.

In ordine ad ogni rapporto, la comunicazione ha per oggetto

–        i dati identificativi, compreso il codice univoco “riferito al soggetto persona fisica o non fisica che ne ha la disponibilità, inclusi procuratori e delegati, e a tutti i cointestatari del rapporto, nel caso di intestazione a più soggetti”;

–        i dati relativi agli importi totali delle movimentazioni distinte tra dare e avere;

–        i dati relativi al saldo iniziale del 1° gennaio e al saldo finale del 31 dicembre;

–        i dati relativi al saldo iniziale alla data di apertura, per i rapporti accesi nel corso dell’anno, ed i dati relativi al saldo contabilizzato antecedente la data di chiusura per i rapporti chiusi nel corso dell’anno.

Detta comunicazione, effettuata ogni anno dagli operatori finanziari, viene inviata attraverso il Sistema di Interscambio flussi Dati (SID) entro il 20 aprile dell’anno successivo a quello a cui sono riferite le informazioni. Le informazioni relative all’anno 2011 e 2012 sono trasmesse, rispettivamente, entro il termine del 31 ottobre 2013 e del 31 marzo 2014.

I dati pervenuti all’Anagrafe Tributaria, trasmessi nell’osservanza della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, sono raccolti ed ordinati per valutare la capacità contributiva, quindi elaborati dall’Agenzia delle Entrate per la formazione di specifiche liste di contribuenti a maggior rischio di evasione fiscale e conservati entro i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi (fino al 31/12 del 6° anno successivo ad ogni anno cui è riferibile la comunicazione), infine cancellati allo scadere dello stesso periodo. L’accertamento per il contribuente, che si svilupperebbe come una qualsiasi verifica fiscale, scatta se le anomalie finanziarie riscontrate dall’elaborazione dei dati trasmessi risultano integrate dai dati fiscali e da altre informazioni locali (cfr. redditometro).

A titolo d’esempio, in merito alle informazioni contenute nei file, dovranno essere specificati per ognuno dei seguenti rapporti

–        conto corrente e conto deposito a risparmio libero/vincolato: oltre al saldo contabile iniziale e finale, anche l’importo totale degli accrediti e degli addebiti effettuati nell’anno;

–        conto deposito titoli e/o obbligazioni: il controvalore dei titoli rilevato contabilmente alla data di inizio e fine anno, come da estratto conto, e l’importo totale degli acquisti di titoli, fondi, etc. (esclusi i rinnovi) e dei disinvestimenti effettuati nell’anno;

–        gestione collettiva del risparmio: l’ammontare del contratto di gestione alla data di inizio e fine anno e l’importo totale delle sottoscrizioni e dei rimborsi di quote nell’anno;

–        certificati di deposito e buoni fruttiferi: il totale degli importi facciali dei certificati o dei buoni a inizio e fine anno, l’importo totale delle accensioni e delle estinzioni effettuate nell’anno ed il numero totale dei certificati o dei buoni fruttiferi;

–        carte di credito e carte di debito (bancomat): l’utilizzo del plafond di spesa a inizio e fine anno e l’importo totale degli acquisti effettuati nell’anno. Per le carte prepagate ricaricabili: l’importo totale delle ricariche effettuate nell’anno. Per le carte prepagate non ricaricabili: l’importo totale del valore delle carte acquistate nell’anno.

–        prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione: l’importo totale degli incrementi e dei riscatti della polizza effettuati nell’anno;

–        oro e metalli preziosi: l’importo totale del valore degli acquisti e delle vendite effettuate nell’anno.

(per i chiarimenti sull’accertamento sintetico del reddito complessivo delle persone fisiche applicato dal periodo d’imposta 2009: “Circolare n. 24/E del 31 luglio 2013: accertamento sintetico, scostamento 20%, risparmi, spese certe e spese Istat“)

Incentivi disponibili dal 3 novembre 2010 per motocicli, nautica, macchine agricole e banda larga. In arrivo i rimborsi ai rivenditori

Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico è stato autorizzato l’utilizzo dei rimanenti fondi stanziati dal decreto legge n. 40/2010 (http://www.questidenari.com/?tag=incentivi-2010) per l’acquisto incentivato dei beni rientranti nelle dieci categorie previste: motocicli, cucine componibili complete di elettrodomestici efficienti, elettrodomestici, immobili ad alta efficienza energetica, internet veloce per i giovani, rimorchi e semirimorchi, macchine agricole e macchine movimento terra, gru a torre per edilizia, componenti elettrici ed elettronici, nautica da diporto.

A partire da aprile di quest’anno, quando negozianti e fornitori hanno iniziato ad applicare sconti sul prezzo di listino conteggiando l’incentivo statale, alcune categorie di prodotti e servizi come motocicli, macchine agricole, prodotti per la nautica e banda larga hanno esaurito con rapidità i bonus a disposizione; diversamente, altri beni (come le gru a torre per l’edilizia) hanno deluso le attese con richieste di molto inferiori al plafond stanziato.

Il decreto attuativo degli incentivi (decreto 26 marzo 2010), avendo stabilito anche variazioni compensative in previsione del verificarsi di una situazione simile a quella attuale, ha consentito di rimodulare le risorse ancora disponibili per 110 milioni di euro in un unico fondo, destinato ai richiedenti di tutte e dieci le categorie di beni e utilizzabile fino al 31/12/2010 in base alla domanda dei consumatori esaudita col criterio qui primi veniunt.

In pratica per i rimanenti giorni di ottobre, e fino al prossimo 1° novembre, tutto procederà normalmente, essendo terminati al momento i bonus per i beni sopra indicati (ad eccezione della “banda larga” prossima all’esaurimento); poi martedi 2 novembre il sistema tecnico (sito web http://incentivi2010.sviluppoeconomico.gov.it) non sarà più utilizzabile per la prenotazione con gli attuali criteri ma per la sola consultazione; infine, dal giorno successivo (03/11/2010) le prenotazioni sul nuovo fondo, effettuate con le solite procedure dai rivenditori e riservate agli acquirenti di tutte le categorie di beni che siano in possesso dei consueti requisiti, consentiranno gli acquisti agevolati fino ad esaurimento dei rimanenti 110 milioni. In particolare, i requisiti e le modalità di erogazione dei contributi relative a ciascuno dei settori incentivati sono dettagliati dal decreto del 26 marzo 2010 all’art. 2, comma 1, lettere da a) a s) e all’art. 3, mentre le modalità e le ragioni di eventuale revoca dei contributi sono indicate all’art. 5 dello stesso Dm.

Le attese di vendita, basate sui dati pregressi, sono forti per i motocicli – per l’incentivo sui quali non sono richiesti particolari adempimenti da parte dell’acquirente, dato che il rivenditore si occupa del necessario – ovvero per i modelli a due ruote fino a 400 cc o fino a 70 kw di categoria Euro 3 e per i modelli elettrici e ibridi (si legga http://www.questidenari.com/?p=2469). I primi sono scontati del 10% sul prezzo di vendita se contestualmente viene effettuata la rottamazione di un pezzo vecchio; quelli elettrici, invece, non prevedono rottamazione e danno diritto ad un bonus del 20% sul prezzo di vendita.

Buone attese anche per la nautica, coi motori fuoribordo e gli stampi per scafi da diporto, e per gli abbonamenti telefonici Adsl (http://www.questidenari.com/?tag=adsl).

E sul piano dei rimborsi ai rivenditori, relativamente agli incentivi sinora fruiti dai consumatori, è stato comunicato che il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha appena firmato il decreto per l’avvio delle procedure burocratiche di pagamento ai negozianti: una volta controllata la regolarità della documentazione pervenuta, le Poste renderanno disponibili i rimborsi fra circa due settimane (fonte: Radio 24, Salvadanaio del 22 ottobre 2010).

Per quanto riguarda gli immobili ad alta efficienza energetica, in attesa di ulteriori chiarimenti sulla certificazione da produrre, i rimborsi di 5mila o 7mila euro spettano direttamente agli acquirenti a completamento di una procedura diversa dalle altre: nella specie, il venditore si occupa di prenotare il bonus 20 giorni prima della firma dell’atto notarile (http://www.questidenari.com/?tag=attestato-certificazione-energetica).

Giova rammentare che le misure descritte non prevedono incentivi per la lavatrice.

Le indicazioni Banca d’Italia in attuazione del Titolo II del D.Lgs. 11/10

Le necessità di adeguamento dell’operato delle banche alla direttiva europea sui servizi di pagamento (direttiva 2007/64/CE, o PSD: http://www.questidenari.com/?tag=payment-services-directive) e gli ultimi dettami in materia di trasparenza richiesti da Bankitalia, paradossalmente, si sono tramutati in un aggravio di costi per i correntisti italiani, soprattutto sulle operazioni di cassa.

Anziché beneficiare delle nuove disposizioni legislative, i depositanti delle maggiori banche hanno visto incrementare – o in taluni casi sorgere dal nulla – le commissioni sui prelevamenti bancomat da ATM di altre banche, sui versamenti, sulla domiciliazione utenze, sui bonifici allo sportello e persino sui bonifici on line (fonte: Corriere.it).

Da un lato l’obbligo per la banca di specificare l’Indicatore Sintetico di Costo (ISC: http://www.questidenari.com/?p=1383), che ha comportato un aggravio di lavoro per rendere disponibile il nuovo parametro sull’estratto conto e quindi ha generato nuovi costi per gli istituti di credito (anche +1,5%); dall’altro la riduzione dei giorni valuta, conseguente al restringimento del periodo di tempo durante il quale la banca utilizza il denaro col proprio tasso di ritorno (http://www.questidenari.com/?p=1963#comment-205), ha determinato mancati guadagni per i medesimi istituti. L’effetto congiunto, sotto forma di accresciuta onerosità, si è scaricato sull’utenza destinataria dei servizi bancari.

E proprio in tema PSD, da pochi giorni è stata pubblicata sul sito web della Banca d’Italia la misura di attuazione del Titolo II del Decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 relativo ai servizi di pagamento, contenente indicazioni e chiarimenti rivolti ai prestatori ed agli utilizzatori degli stessi servizi.

Viene ribadito il divieto di applicazione al pagatore della data valuta antecedente a quella in cui i soldi sono stati addebitati sul suo conto, come pure il divieto di applicazione al beneficiario della data valuta successiva a quella in cui i soldi sono stati accreditati sul suo conto.

In merito alla disponibilità, la banca del pagatore esegue l’operazione di trasferimento del denaro sul conto della banca del beneficiario entro la fine della giornata lavorativa successiva a quella in cui ha ricevuto l’ordine di pagamento. Una volta che la somma trasferita sia stata accreditata, la banca del beneficiario rende immediatamente disponibili i soldi sul conto del beneficiario.

Per le somme accreditate, la data disponibilità e la data valuta coincidono nel caso di versamento in contanti e corrispondono alla data di versamento, quando la divisa del denaro è la stessa divisa di denominazione del conto corrente.

Viene anche ribadito il divieto alla banca di inviare alla propria clientela strumenti di pagamento (carta di credito, ad esempio) senza esplicita richiesta, e viene posto interamente a carico dello stesso istituto di credito il rischio di accesso non autorizzato a carte e relativi codici di sicurezza durante il periodo di spedizione a domicilio della clientela bancaria.

La misura specifica che il consumatore, dopo aver comunicato alla propria banca l’esecuzione di un’operazione di pagamento avvenuta in mancanza di autorizzazione o in modo non esatto, ha diritto alla rettifica entro 13 mesi dalla data di addebito se si tratta di pagatore, ovvero dalla data di accredito se si tratta di beneficiario. Lo stesso utilizzatore, in assenza di autorizzazione, ha diritto al rimborso immediato dell’importo trasferito.

Analoga tutela è accordata al pagatore nel caso delle operazioni autorizzate di addebito diretto e di quelle effettuate con carta di pagamento (es. addebito preautorizzato per la bolletta telefonica o addebito su conto corrente della cifra spesa con carta di credito): gli importi trasferiti a seguito di dette operazioni, eseguite su iniziativa del beneficiario, sono rimborsabili se ricorrono congiuntamente le condizioni di indeterminatezza della cifra da trasferire al momento iniziale dell’autorizzazione e di eccedenza dell’importo trasferito rispetto alle aspettative del consumatore. In particolare, la quantificazione di detta eccedenza è ritenuta considerevole, e quindi idonea ad originare provvedimento finalizzato al rimborso, a totale discrezione della banca.

A scanso di equivoci, il documento precisa che (es.) nel caso di aumento – determinabile, e non determinato – della rata di mutuo addebitata sul conto del debitore per effetto dell’incremento del tasso di interesse variabile, tale circostanza non ricade nella fattispecie descritta del rimborso.

La richiesta di rimborso deve essere presentata entro 8 settimane dalla data di addebito, e la banca corrisponde il dovuto entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della medesima richiesta. In caso di rifiuto, entro lo stesso termine la banca fornisce giustificazione del diniego al pagatore che, qualora non rimanga soddisfatto, può presentare esposto alla Banca d’Italia, oppure presentare ricorso all’Arbitro Bancario e Finanziario, e ricorrere in ogni caso all’Autorità Giudiziaria.

Ulteriori dettagli sono reperibili dal sito web della Banca d’Italia dove è possibile scaricare il documento per la consultazione (in formato pdf ) “Attuazione del Titolo II del Decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 relativo ai servizi di pagamento (Diritti ed obblighi delle parti)” del settembre 2010.

(per la fase sperimentale di pagamento con carta di credito e carta bancomat delle multe elevate per infrazione al Codice della Strada si legga http://www.questidenari.com/?p=3396)

Rid Ordinario, Rid Veloce e Ri.Ba. per le imprese: le novità PSD del 5 luglio 2010

La data del prossimo lunedi 5 luglio segna la piena entrata in vigore della direttiva 2007/64/CE – PSD, recepita dal D.Lgs. 11 del 27 gennaio 2010 (http://www.questidenari.com/?p=2738).

L’Abi ha fornito le indicazioni perché anche le imprese, e non solo la clientela retail, possano venire a conoscenza delle novità introdotte dalla direttiva ed usufruirne a pieno titolo.

A cominciare dal momento di esecuzione dell’ordine di pagamento (es. bonifico), che per la banca coincide con momento di ricezione dell’ordine dal pagatore. L’esecuzione dell’ordine diviene quindi immediata, per quanto rimane possibile per l’impresa trasmettere l’ordine in anticipo rispetto al momento di esecuzione.

Il beneficiario del pagamento (qualsiasi) riceverà l’accredito della somma (disponibilità) entro il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione dell’ordine – deve aggiungersi un altro giorno nel caso del bonifico cartaceo. Fino al 1° gennaio 2012, l’impresa disponente può concordare con la banca un ritardo fino a 3 giorni operativi.

La data valuta per il beneficiario (giorno a partire dal quale maturano gli interessi per le somme accreditate) corrisponde alla data di disponibilità. Di conseguenza, oltre a decadere la “valuta fissa beneficiario”, non è possibile richiedere che la somma accreditata sul conto del beneficiario abbia data valuta anteriore alla data di disposizione dell’ordine (no valuta antergata).

In caso di utilizzo del bonifico transfrontaliero, le imprese devono indicare il Bank Identifier Code (BIC: riportato sulle fatture per beni e servizi scambiati nella Comunità Europea), identificativo della banca dell’impresa beneficiaria, oltre al codice IBAN.

L’impresa beneficiaria del bonifico riceve l’intero importo, a meno che non abbia autorizzato la banca a dedurre le eventuali spese sulla somma accreditata. Ciascun cliente sostiene le spese previste dalla propria banca, ovvero non è possibile far gravare gli oneri interamente sull’impresa ordinante o interamente sulla beneficiaria.

Le imprese dispongono di due tipi di RID: Ordinario (riunisce RID Utenze e RID Commerciale) e Veloce (caratterizzato da tempi del ciclo di incasso ridotti).

Prima che avvenga l’addebito, se l’impresa debitrice si accorge – a seguito di controlli da fattura – che verrà addebitato un importo errato, la stessa ha la possibilità di opporsi all’addebito fino al giorno lavorativo antecedente la data di scadenza.

Dopo che sia avvenuto l’addebito, il debitore ha tempo 8 settimane – dalla data di addebito sul conto dell’importo errato – per effettuare la richiesta di rimborso, poi ottenuto entro i 10 giorni lavorativi successivi.

In alternativa, l’impresa creditrice e quella debitrice possono concordare sul modulo RID che la richiesta di rimborso sia effettuata il giorno dell’addebito o entro i 5 successivi (RID Ordinario), oppure sia effettuata il solo giorno dell’addebito (RID Veloce). Nelle fattispecie sono incluse le microimprese, ovvero quelle che hanno meno di 10 addetti e fatturato annuo inferiore ad euro 2 milioni, che tuttavia possono rinunciare contrattualmente al diritto di rimborso e opposizione per beneficiare degli strumenti propri delle imprese.

In caso di operazioni non autorizzate, il rimborso avverrà immediatamente dopo la richiesta del debitore, effettuata entro il limite temporale dei 13 mesi successivi alla data di addebito.

Poiché non è ammessa la data valuta precedente la data di addebito dell’importo sul conto del debitore, l’impresa beneficiaria non può più incassare RID “scadute”.

L’impresa debitrice deve eseguire il pagamento entro la data di scadenza (no “tenuta cassa di 2 giorni”), e quella creditrice dispone della somma il giorno successivo alla data di scadenza della Ri.Ba. (ricevuta bancaria: documento – e non titolo di credito – con cui il creditore dichiara di aver ricevuto una somma di denaro versata a mezzo banca a saldo di una fattura).

Ulteriori approfondimenti dalla fonte (in formato pdf) del sito Abi.

Crack Cirio: arrivano i rimborsi per i dipendenti Cisim Food

Buone notizie per dipendenti e creditori in genere della Cisim Food, società controllata Cirio e pertanto coinvolta nel crack finanziario del gruppo in amministrazione straordinaria dal 2003.

Il tribunale fallimentare ha difatti sbloccato il piano di riparto che consentirà ai creditori privilegiati e ai creditori chirografari (cioè non muniti di garanzia reale) di essere rimborsati rispettivamente per l’intera somma e nella misura del 10% nel tempo di un mese circa, a meno di complicazioni.

Per fine anno 2010 sono attesi i rimborsi relativi ad altre società appartenute al gruppo come Cirio Holding.

Fonte: archivio Radiocor