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Circolare n. 13/E del 9 maggio 2013: detrazione per interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica. Ravvedimento operoso e sanzioni

Con la Circolare n. 13/E del 9 maggio 2013, avente ad oggetto “risposte a quesiti riguardanti detrazioni”, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al sostenimento spese per interventi di recupero edilizio su un medesimo immobile nel periodo d’imposta 2012: il contribuente può decidere di avvalersi della sola detrazione nella misura del 50% per le spese sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre fino al limite di euro 96.000 e, conseguentemente, rinunciare la beneficio dello sconto previsto per la rimanente parte di spese sostenute da inizio anno fino al 25 giugno 2012 entro la soglia di euro 48.000.

In ordine alla detrazione del 55% per interventi di riqualificazione energetica negli edifici prorogata fino al 30 giugno 2013, la circolare n. 13/E distingue tra

–        lavori eseguiti sia nel 2012 che nel 2013, con spese sostenute in entrambi gli anni e relative al medesimo intervento, per i quali la comunicazione all’ENEA deve essere effettuata nei 90 giorni dalla data di fine lavori (non necessariamente entro il 30 giugno 2013);

–        lavori conclusi nel 2012, per i quali la scheda informativa è stata inviata all’ENEA nei 90 giorni dalla chiusura dei lavori, con parte delle spese sostenute nel 2013: queste ultime spese, sostenute dopo l’invio della comunicazione e relative al medesimo intervento, sono comunicate dal contribuente integrando la scheda originariamente trasmessa all’ENEA non oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale le spese stesse possono essere portate in detrazione.

Infine, circa la preventiva comunicazione di fine lavori non eseguita tempestivamente, la circolare n. 13/E – richiamando l’art. 2, 1°, del D.L. n. 16 del 2012 – ricorda che “la fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali” non è preclusa al contribuente (“sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza”) se lo stesso

        possiede i requisiti sostanziali richiesti dalla legge;

        versa l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’art. 11, 1°, del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall’art. 17 del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista;

        effettua la comunicazione ovvero esegue l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile.

Sul punto era già intervenuta la precedente circolare n. 38/E del 28 settembre 2012 (ravvedimento operoso: c.d. remissione in bonis) precisando che

–        la sanzione minima, pari ad euro 258, deve essere versata tramite modello F24 (codice tributo 8114) senza possibilità di effettuare la compensazione con crediti eventualmente disponibili e non può essere oggetto di ravvedimento ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;

–        la prima dichiarazione utile è da intendersi come “la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione ovvero eseguire l’adempimento stesso”.

Pertanto, se il termine per l’invio della scheda informativa all’ENEA scadesse il 30/06/2013 (ad esempio), l’adempimento andrebbe effettuato entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta 2012, ovvero entro il 30/09/2013.

(per la proroga e l’innalzamento dell’ecobonus in materia di riqualificazione energetica negli edifici: “Interventi di efficienza energetica: in detrazione il 65% delle spese fino al 31 dicembre 2013. Bonus fiscale fino al 30 giugno 2014 per i condomini“)

Riqualificazione energetica secondo il D.L. 83/2012 convertito dalla Legge 134/2012: causale e data del bonifico per autonomi e persone fisiche; data rilevante per le imprese

(continua da “Ristrutturazione edilizia: limiti di spesa e detrazione fiscale, causale e data del bonifico per acconto e saldo”)

DECRETO LEGGE 22 giugno 2012, n. 83, art. 11 (Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico), 2° comma modificato dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 – in SO n. 171, relativo alla G.U. 11/08/2012, n. 187):

All’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, le parole: «entro il 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2013».

I benefici fiscali derivanti dall’esecuzione di interventi di risparmio energetico qualificato – detrazione 55% per i pagamenti fino al 30/06/2013 – si ottengono dopo aver realizzato altri adempimenti come la comunicazione all’Enea: da effettuarsi entro 90 giorni dalla fine dei lavori, essa riguarda una scheda informativa coi dati dell’attestato di certificazione energetica o di qualificazione energetica; diversamente, la comunicazione non contiene gli stessi dati nel caso di pannelli solari, finestre e caldaie a condensazione. Inoltre, devono essere prodotti l’attestazione del consumo di energia o l’asseverazione del direttore dei lavori sulla conformità delle opere al progetto che ricomprende l’asseverazione del tecnico abilitato.

Nel caso della detrazione 55%, la norma da indicare nella causale del bonifico è l’art. 1, commi 344-347 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007).

Analogamente al caso degli interventi di ristrutturazione, il principio di cassa – che considera rilevante la data del bonifico – si applica per le persone fisiche e gli autonomi, mentre per le imprese vale il principio di competenza ai fini dell’individuazione della percentuale di detrazione: la data di consegna o di spedizione per i beni mobili (ovvero, se successiva, la data di trasferimento o costituzione della proprietà o di altro diritto reale), la data di ultimazione della prestazione erogata per i servizi.

(per i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla detrazione fiscale per acquisto e installazione di impianto fotovoltaico per uso domestico: “Risoluzione n. 22/E del 2 aprile 2013: scambio sul posto, ritiro dedicato e documentazione necessaria per detrazione 50% in caso di acquisto e istallazione di impianto fotovoltaico per il risparmio energetico“)

(per spese e lavori relativi al 2012 e al 2013, nonché per spese sostenute nel 2013 dopo l’invio della comunicazione all’Enea, e per la remissione in bonis in caso di comunicazione di fine lavori non eseguita tempestivamente: “Circolare n. 13/E del 9 maggio 2013: detrazione per interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica. Ravvedimento operoso e sanzioni“)

Incentivi 2010: chiarimenti sulla casa ecologica

Nel primo giorno di acquisto dei beni incentivati (http://www.questidenari.com/?tag=incentivi-2010) dal Ministero dello Sviluppo Economico nell’ambito delle iniziative atte a favorire la ripresa economica, giungono ulteriori chiarimenti da parte dei funzionari dell’agenzia tecnica del Ministero.

Fra questi, riguardo all’obbligo di sostituzione dei vecchi beni, si precisa che l’erogazione del contributo è vincolata alla sostituzione di “un bene di pari categoria e funzione tranne le misure riguardanti i componenti elettrici ed elettronici, gli immobili, gli stampi in vetroresina per la nautica da diporto” e gli accessi ad Internet per i giovani.

Per i venditori, si precisa inoltre che su ogni vendita incentivata verrà trattenuta una percentuale pari all’1% del contributo di cui ha beneficiato l’acquirente.

A differenza della lettura iniziale della norma (e a parziale correzione di quanto scritto nel precedente articolo http://www.questidenari.com/?p=2427), è ora possibile affermare che la restrizione applicata ai fini dell’ottenimento dell’incentivo, costituita dalla “prima abitazione della famiglia” e dalla “nuova costruzione”, non riguarda solo gli immobili di classe B, ma anche quelli di classe A (fonte: IlSole24Ore).

Ulteriori informazioni riguardano la superficie dell’immobile oggetto di contributo in base ai metri quadrati ed alla classe energetica di appartenenza (http://www.questidenari.com/?p=2435): si puntualizza che per superficie si intende quella netta calpestabile, ovvero quella che esclude i muri interni ed esterni.

Permangono dubbi sulla certificazione energetica necessaria per l’accesso al bonus in caso l’immobile sia ubicato in alcune regioni come la Lombardia o l’Emilia-Romagna che legiferano in maniera autonoma: se infatti non vi sono difficoltà a valutare il taglio dei valori di fabbisogno energetico, superiore o meno alle soglie del 50% e 30%, tuttavia alcuni certificati energetici regionali attesterebbero classi diverse da quelle (A e B) previste dal decreto che fa riferimento alla legge per la certificazione nazionale.

Chiarimenti sono attesi anche per altri punti su cui, al momento, è possibile solo fornire un’interpretazione logica, ma non necessariamente valida.

Il riferimento è alla

–        caratteristica di novità della costruzione, che potrebbe intendersi come abitazione non utilizzata, per quanto costruita da molto tempo

–        definizione di “abitazione di famiglia”, che dovrebbe far ottenere l’incentivo anche all’acquirente single

–        definizione di “prima abitazione della famiglia”: l’incentivo potrebbe essere ottenuto anche qualora esista già un’abitazione se, a seguito di acquisto di immobile ad alta efficienza energetica, si procede a trasferire la residenza in modo che l’ultimo immobile acquistato divenga prima casa

–        ristrutturazione di immobile che, a seguito delle opere eseguite, ricade nella classe A: si potrebbe ottenere l’incentivo se la ristrutturazione è radicale e l’immobile, così equiparato a nuova costruzione, non è stato utilizzato

–        permuta della casa: l’incentivo potrebbe essere usufruito dato che, per normativa codicistica, alla permuta si applicano, se compatibili, le disposizioni della vendita di cui tratta espressamente il decreto.

Fonte: Radio24

Incentivi 2010: le istruzioni del Ministero dello Sviluppo Economico

Sono arrivate le istruzioni del Ministero dello Sviluppo Economico per l’utilizzo degli incentivi relativi al decreto legge n. 40/2010 (http://www.questidenari.com/?tag=incentivi-2010).

I consumatori potranno ottenere informazioni su prodotti e relativi importi formulando il numero 800 123 450 da rete fissa e 199 123 450 da rete mobile. Non è necessario che i beni siano stati prodotti in Italia e/o marchiati “made in Italy”, ma basta siano venduti ed acquistati in Italia.

Riguardo all’acquisto dei beni, ad eccezione degli immobili ad alta efficienza energetica, per i consumatori sarà sufficiente recarsi da un venditore aderente all’iniziativa a cui fornire un documento identificativo in corso di validità ed il codice fiscale.

La procedura da seguire per l’acquisto degli immobili ad alta efficienza energetica è invece più complessa.

Si premette che la distinzione delle eco-case in base alla classe energetica avviene in considerazione del taglio dei valori di fabbisogno energetico previsti dall’allegato C, n° 1, di cui alla tabella 1.3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Se detti valori sono abbattuti almeno nella misura del 30%, allora si ricade nella classe energetica B che prevede un contributo di € 83,00 a metro quadrato e tetto massimo di € 5.000,00. Se invece gli stessi valori sono abbattuti almeno nella misura del 50%, si ricade nella classe energetica A che prevede un contributo di € 116,00 a metro quadrato e tetto massimo di € 7.000,00.

L’acquirente deve possedere l’attestato di certificazione energetica dell’immobile (rilasciato dall’Enea) ed il contratto preliminare di compravendita (stipulato con atto di data certa successivo al 6 aprile 2010) necessari alla prenotazione dell’incentivo.

La prenotazione è effettuata dal venditore che, entro i 20 giorni precedenti la stipula del contratto di compravendita, comunica il settore di appartenenza del prodotto, la tipologia di prodotto (classe A, classe B), la superficie utile sulla quale viene calcolato il contributo, gli estremi dell’acquirente (codice fiscale e dati bancari) ed il prezzo base (al lordo di IVA).

Entro i 45 giorni successivi alla stipula del contratto definitivo di compravendita, l’acquirente deve inviare la documentazione relativa a: richiesta di rimborso contenente la ricevuta di registrazione e autodichiarazione firmata in formato check list dei documenti allegati (compilazione e download dal portale), copia documento identità, codice fiscale e dati bancari, copia del contratto definitivo di compravendita con indicazione dell’incentivo.

Tornando agli adempimenti di competenza dei venditori, per ora essi devono adottare una procedura di prenotazione a mezzo contact center in attesa dello svolgimento integrale delle operazioni on line (quando sarà realizzata la piena operatività del sistema informatico).

Al momento della registrazione, le aziende che dispongono di più punti vendita possono ottenere un codice identificativo per ciascuno di essi indicando il codice fiscale, il numero di REA, la provincia dell’azienda, il CAP e la località di ciascun esercizio.

I contributi potranno essere richiesti solo dal 15 aprile 2010 e verranno concessi per i beni venduti non prima della stessa data.

Tra i requisiti per avere diritto all’incentivo (elettrodomestici ad alta efficienza energetica: 10%), è bene sottolineare che nella cucina componibile vanno inseriti almeno due elettrodomestici di classe energetica ad alta efficienza tra: 1) frigorifero\congelatore di classe A+ o A++, 2) piano cottura a gas con dispositivo di sorveglianza di fiamma, 3) lavastoviglie di classe AAA o superiore, 4) forno di classe A. L’acquisto di eventuali altri elettrodomestici, rispondenti ai requisiti previsti dal decreto per sostituzione, tipologia e classe energetica, farà beneficiare degli incentivi come se gli stessi fossero stati acquistati indipendentemente dalla cucina componibile.

Se gli elettrodomestici non appartenessero alle classi energetiche ad alta efficienza, essi non concorrerebbero a formare il prezzo della cucina sul quale calcolare l’incentivo.

Si definisce cappa climatizzata quell’unico elettrodomestico che unisce le funzionalità di cappa aspirante a quelle di condizionatore.

Riguardo alle macchine agricole, il destinatario del contributo, entro 15 giorni dalla data di consegna del nuovo macchinario, è obbligato a demolire il macchinario sostituito e provvedere alla cancellazione legale per demolizione, fornendo idoneo certificato di rottamazione al venditore che ne trasmetterà copia all’ente erogatore (pena la decadenza dal contributo). La data di fabbricazione del mezzo sostituito deve essere anteriore al 31/12/1999.

Ulteriori informazioni dal sito web del Ministero dello Sviluppo Economico (http://www.sviluppoeconomico.gov.it/).

Fonte: IlSole24Ore

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Precisazioni (e interrogativi) per gli incentivi 2010

Anche se gli incentivi prenderanno avvio dal prossimo 15 aprile (http://www.questidenari.com/?tag=incentivi-2010), già dal 6 aprile 2010 – data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico – i rivenditori hanno iniziato a registrarsi in un apposito elenco utilizzando il numero verde 800.556.670 presso il call center gestito da Poste Italiane. E’ invece a disposizione dei soli operatori delle telecomunicazioni (e non dei rivenditori) l’indirizzo email contributi.bandalarga@postecert.it per gli abbonamenti a Internet veloce.

La normativa in questione non prevede alcuna forma di sgravio fiscale, ma uno “sconto” (da calcolarsi sul costo del prodotto) soggetto a revoca qualora lo stesso contributo venga fruito in assenza dei requisiti previsti, ovvero la documentazione da esibire risulti incompleta o irregolare.

In particolare, per l’acquisto degli immobili ad alta efficienza energetica è necessario produrre l’attestato di certificazione energetica rilasciato dal soggetto accreditato (Enea). L’immobile, di nuova costruzione, deve essere destinato a prima abitazione della famiglia acquirente nel solo caso del bonus con tetto fissato a 5.000 euro. La normativa precisa che l’agevolazione sulle “case ecologiche” è l’unica cumulabile con altre agevolazioni sul medesimo bene (detrazioni fiscali nella misura del 55%).

In caso di acquisto di un motociclo “Euro 3”, al fine di ottenere il bonus si rende necessaria la contestuale rottamazione di un motociclo o ciclomotore “Euro 0” o “Euro 1”, mentre la stessa non è richiesta per l’acquisto di una moto dotata di alimentazione elettrica doppia o esclusiva.

Dell’elenco dei beni fanno parte anche le cucine componibili con almeno 2 elettrodomestici ad alta efficienza energetica (bonus 10% fino a 1.000 euro), i singoli elettrodomestici (bonus 20% con tetto variabile), i già menzionati motocicli (bonus 10% fino ad euro 750 o 1.500 se l’alimentazione è elettrica), abbonamenti Adsl per giovani tra i 18 ed i 30 anni (bonus 50 euro) ed immobili (bonus fino a 7.000 euro), ed infine motori, fuoribordo, macchine agricole, gru, inverter, gruppi di continuità.

Gli interrogativi su cui sono attesi chiarimenti riguardano i tempi di effettuazione delle operazioni: se il decreto esplicita che sono agevolabili gli acquisti a partire dalla data di pubblicazione su G.U. e fino al 31 dicembre 2010 (per gli immobili la data di stipula del preliminare di compravendita deve essere successiva al 6 aprile), il Ministero aveva precisato che per i consumatori la data di partenza sarebbe stata quella del 15 aprile. Ed infatti solo a partire dalla stessa metà del mese i rivenditori potranno verificare la disponibilità dei fondi per gli sconti, e potranno iniziare a prenotare la restituzione del contributo solo dal 17 maggio.

Inoltre, se il decreto stabilisce con chiarezza che spetta al venditore l’onere dello smaltimento dei prodotti sostituiti nel caso di motocicli, macchine agricole e gru elettriche, sembra che allo stesso spetti anche l’onere per la rottamazione delle cucine componibili, dato che il venditore è tenuto a dichiarare, a mezzo autocertificazione, che “l’acquisto è avvenuto in sostituzione di una cucina in uso”.

Fonti web: ultimenotizie.tv, IlSole24Ore

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