Archivi tag: gratuito

Circolare N. 6/E dell’11 marzo 2014 – redditometro e protezione dei dati personali: spese per elettrodomestici e arredi, fitto figurativo

(continua da “Circolare N. 6/E dell’11 marzo 2014 – redditometro e protezione dei dati personali: utilizzabilità delle medie Istat per il calcolo delle spese, famiglia fiscale e famiglia anagrafica”)

L’Agenzia delle Entrate ritiene che anche le spese per elettrodomestici, arredi ed altri beni e servizi per la casa, concorrano alla ricostruzione sintetica del reddito esclusivamente in presenza di importi corrisposti per spese effettivamente risultanti dai dati disponibili in anagrafe tributaria.

In ultimo, il Garante ha stabilito che il “fitto figurativo” (spesa assegnata se non risulta per il contribuente e per gli altri componenti del nucleo familiare, nel comune di residenza, alcuna delle tre tipologie di possesso fra proprietà o altro diritto reale, locazione o leasing immobiliare, uso gratuito) viene attribuito al contribuente solo dopo la fase di selezione dello stesso.

Considerato che l’ammontare corrispondente al “fitto figurativo” comprende tutte le altre spese connesse al mantenimento dell’abitazione, nel caso di una diversa condizione abitativa rappresentata in sede di contraddittorio dal contribuente, è necessario non tenerne conto e determinare correttamente le “spese per elementi certi” (manutenzione ordinaria, acqua e condominio) connesse alle caratteristiche dell’immobile a disposizione.

Se il contribuente non chiarisce la propria posizione ovvero non si presenta al contraddittorio, il “fitto figurativo” concorre alla determinazione del maggior reddito accertabile.

Ulteriori approfondimenti sulla circolare n. 6/E dell’11 marzo 2014 dalla fonte dell’Agenzia delle Entrate.

Circolare n. 24/E del 31 luglio 2013: abitazione, rate di mutuo e canone di locazione, immobili esclusi

(continua da “Circolare n. 24/E del 31 luglio 2013: famiglia fiscale, reddito complessivo accertabile e familiari fiscalmente a carico”)

Tra le più rilevanti macro categorie di spese individuate dalla Tabella A allegata al decreto vi è l’”Abitazione”.

Posto che il contribuente dispone di almeno un’abitazione nel luogo in cui risiede, da solo o con la sua famiglia, l’individuazione dell’abitazione comporta il possesso della stessa a titolo di proprietà (o altro diritto reale – es. usufrutto), in locazione o leasing immobiliare, in uso gratuito. Se non viene individuata alcuna fra le tre tipologie di possesso, nemmeno per i componenti del nucleo familiare, allora al contribuente viene attribuita la spesa per il c.d. “fitto figurativo”.

Nella ricostruzione sintetica del reddito sono computate le rate di mutuo effettivamente pagate nell’anno (derivanti da quote capitale e quote interessi) compresi ulteriori oneri connessi ed eventuali interessi moratori.

Per le abitazioni detenute in locazione, rileva la spesa sostenuta per il relativo canone “rapportato alla durata ed al numero delle coparti che intervengono nel contratto, oggetto di registrazione, nel ruolo di locatari (aventi causa)”.

In caso di contratto di leasing immobiliare, gli immobili in leasing vengono trattati come immobili in locazione.

Alle suddette “spese certe”, connesse al possesso di fabbricati ad uso abitativo, devono essere aggiunte le spese “gestionali” connesse al relativo godimento.

Dopo aver sottolineato che il nuovo strumento considera tutte le abitazioni nella disponibilità del contribuente a qualsiasi titolo, comprese quelle all’estero, la Circolare richiama l’art. 2, 2°, del decreto per escludere tutte le categorie di immobili che per loro natura sono destinate ad uso strumentale (uffici, negozi, magazzini, opifici etc.) e le unità immobiliari che hanno carattere di pertinenza (box, cantine, soffitte, etc.), anche se individuate separatamente dall’immobile.

Infine, con riferimento ad abitazioni per le quali si beneficia della sola nuda proprietà o vi sia un diritto d’uso esclusivo da parte di soggetto terzo (es. diritto di abitazione del coniuge superstite), o per abitazioni che siano state locate o concesse in uso gratuito a familiare non a carico con trasferimento di residenza, non rilevano le relative spese “gestionali”.

La Circolare n. 24/E illustra le modalità di calcolo per le spese relative a “acqua e condominio e manutenzione ordinaria”, “elettrodomestici e arredi e altri beni e servizi per la casa”, “combustibile ed energia per le comunicazioni”, “intermediazione immobiliare” e “collaboratori domestici”.

(continua “Circolare n. 24/E del 31 luglio 2013: auto e moto, giochi ed investimenti“)

Circolare n. 5/E dell’11 marzo 2013: quando l’Imu sostituisce l’Irpef. Immobili non locati

Al fine di chiarire i rapporti tra l’Imu e le imposte sui redditi, con la circolare N. 5/E dell’11 marzo 2013 l’Agenzia delle Entrate rammenta

        l’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011 contenente la disposizione secondo cui l’Imu “sostituisce, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati …”, e

        l’art. 3, comma 3, del TUIR che stabilisce il principio secondo il quale “sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile: a) i redditi esenti dall’imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva;”.

Per l’art. 8 del d.lgs 23/2011 l’effetto di sostituzione dell’Irpef si attua con l’esclusione dalla base imponibile Irpef del reddito fondiario prodotto dagli immobili non affittati o non locati soggetti a Imu.

L’esclusione opera anche “se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari di cui all’articolo 25 di importo complessivo non superiore a 500 euro” in base all’art. 11, comma 2-bis, del Tuir.

In ogni caso il contribuente deve indicare i dati relativi a tutti i terreni e fabbricati posseduti, compresi quelli i cui redditi sono sostituiti dall’IMU, nel modello 730/2013 o Unico Persone fisiche 2013.

Rimane confermata l’indeducibilità dell’Imu dalla base imponibile dell’IRPEF, dell’imposta sul reddito delle società (IRES) e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) come da precedente circolare n. 3/DF del 2012.

La circolare prosegue precisando che già con la stessa n. 3/DF del 2012 erano stati definiti “beni non locati” sia i fabbricati sia i terreni, da cui segue che l’effetto sostitutivo si realizza sui redditi fondiari derivanti dai terreni, per la componente dominicale, come dai fabbricati non affittati e non locati. Sono compresi tra questi ultimi gli immobili concessi in comodato gratuito e quelli destinati ad uso promiscuo dal professionista.

L’effetto sostituzione non opera se gli immobili non producono redditi fondiari: ciò accade quando si applica l’Irpef

        ai redditi derivanti da terreni dati in affitto per usi non agricoli, in quanto i terreni non sono considerati produttivi di reddito dominicale bensì produttivi di redditi diversi, ed

        alle indennità di occupazione (ugualmente considerate fonti di redditi diversi).

Non bisogna incorrere nell’errore di interpretare estensivamente le agevolazioni: pure in caso di esenzione Imu, le regole proprie delle imposte sui redditi, e relative addizionali, continuano ad essere applicate ove dovute (es. terreni incolti siti in aree montane e di collina).

(continua “Circolare N. 5/E dell’11 marzo 2013: Imu ed effetto sostituzione per immobili locati part time. Deduzione ed esonero dall’obbligo di presentazione dichiarazione“)

Conto corrente di base per pensionati: gratuito o a pagamento

(continua da “Conto corrente di base ordinario e per fasce svantaggiate. Indicatore ISC”)

Ai titolari di pensione entro la soglia di 1.500 euro mensili con ISEE pari o superiore a 7.500 euro, con riferimento a tutte le pensioni percepite ed escluse le forme di previdenza complementare, viene riservato un conto corrente che prevede l’erogazione gratuita soltanto di alcuni fra i servizi del conto base ordinario (es. illimitate op. di prelevamento da ATM dello stesso Gruppo e pagamento con carta di debito, 12 op. annue di prelevamento contante allo sportello) mentre altri non sono consentiti (es. prelevamento da ATM di altro Gruppo o versamento di contanti e assegni), fatta salva la possibilità di ottenere un numero di operazioni superiore a quello indicato.

In alternativa, i pensionati possono ottenere l’apertura di un conto che prevede l’erogazione gratuita degli stessi servizi (sempre con gli stessi limiti nel numero di operazioni annue consentite) e l’erogazione a pagamento di tutti i servizi esclusi dalla forma precedente. In ogni caso, l’imposta di bollo viene corrisposta come per legge, a meno di esenzione per giacenza media annua non superiore a 5 mila euro.

In caso di cointestazione, il reddito deve essere considerato in capo a ciascun intestatario anziché cumulativamente.

Anche per i pensionati, ai fini dell’apertura del conto, è necessaria la presentazione di un’autocertificazione in cui dichiarano di non essere titolari di altro conto base e di percepire redditi nei limiti indicati; la stessa dichiarazione sul reddito percepito dovrà essere nuovamente presentata entro il 1° marzo di ogni anno, pena la perdita della gratuità.

Dal 1° giugno 2012 le banche hanno messo le quattro tipologie di conto base a disposizione di tutti i consumatori, compresa la propria clientela già esistente. I motivi che possono impedire l’accensione del conto, o la prosecuzione del rapporto, si legano alla mancanza delle condizioni per il rispetto degli obblighi di antiriciclaggio per l’adeguata verifica della clientela (obbligo di astensione: art. 23 D.Lgs. 231/2007) o al mancato rispetto delle condizioni contrattuali da parte del correntista.

(continua “Accredito pensione della Pubblica Amministrazione: indicazione degli estremi di conto corrente entro il 30 settembre 2012. IBAN e spese di chiusura“)

Istruzioni Imu 2012: soggetti passivi e presupposto dell’imposta in base alla circolare n. 3/DF. Esempi

Prima di procedere al calcolo dell’imposta municipale propria (Imu) occorre definire il soggetto passivo d’imposta individuato nel proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e terreni destinati a qualsiasi uso, compresi quelli strumentali o alla cui produzione e scambio è diretta l’attività d’impresa, e nel titolare del diritto reale d’usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi.

Esempio 1: il proprietario che, a seguito di registrazione di contratto, concede ad altre persone di abitare nella sua casa a titolo di comodato gratuito è tenuto al pagamento dell’imposta con l’aliquota ordinaria, trattandosi nella specie di seconda abitazione. Si ricorda che il comodato è un contratto ad effetti obbligatori e non trasferisce la proprietà o i diritti reali di godimento.

Esempio 2: il coniuge che eredita casa dall’altro coniuge defunto, e che abita nella stessa assieme ai figli, sconta l’aliquota agevolata per la prima abitazione e beneficia delle detrazioni previste, mentre i figli non devono effettuare alcun pagamento. Si rammenta che, in caso di successione, il coniuge superstite è titolare del diritto di abitazione ai sensi dell’art. 540, 2°, c.c. e diviene unico soggetto passivo.

Ai soli fini Imu, l’ex-coniuge affidatario della casa coniugale si considera titolare del diritto di abitazione.

Esempio 3: se l’ex-moglie, a seguito di separazione legale, continua a vivere (usufrutto) nella casa dell’ex-marito proprietario, soltanto a lei spetteranno aliquota agevolata e detrazione sulla prima abitazione.

Infine, è soggetto passivo il locatario per gli immobili (anche da costruire o in corso di costruzione) concessi in locazione finanziaria ed il concessionario nel caso di concessione per aree demaniali.

Presupposto impositivo dell’Imu è il possesso di qualunque immobile, ivi compresi l’abitazione principale con le relative pertinenze ed i terreni incolti.

Con le stesse nozioni che erano utilizzate ai fini Ici, si definisce fabbricato l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, compresa l’area occupata dalla costruzione e l’area che ne costituisce pertinenza; si definisce area fabbricabile quella utilizzabile a scopo edificatorio, e non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli e professionali iscritti nella previdenza agricola (riferimento normativo: “Imu: art. 4 del decreto semplificazioni fiscali convertito in legge“); si definisce terreno agricolo quello adibito all’esercizio delle attività di cui all’art. 2135 del c.c. (ulteriori approfondimenti dalla circolare n. 3/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze disponibile sul sito web tesoro.it).

(continua “Istruzioni Imu 2012: moltiplicatori ed esempio di calcolo dell’imposta lorda per abitazione principale“)

(per i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sui rapporti tra Imu e imposte sui redditi: “Circolare n. 5/E dell’11 marzo 2013: quando l’Imu sostituisce l’Irpef. Immobili non locati“)

Conto deposito: garanzie sulle somme e imposta di bollo

Dopo aver valutato le novità fiscali delle manovre di luglio e agosto, la volatilità elevata dei mercati, e preso atto che tra i risparmiatori si fa sempre più labile il (falso) concetto di rischio-zero, le banche hanno reagito da diverse settimane indicando alla clientela soluzioni finanziarie caratterizzate da un basso grado di costo, rischio e complessità. Sulla proposta del conto deposito, in particolare, è in atto una forte concorrenza giocata sul filo dello zero virgola in termini di maggiorazione percentuale di rendimento offerto da un istituto rispetto ai competitors.

E’ bene chiarire che se l’acquisto di un titolo di Stato espone al rischio di default del Paese emittente, l’accensione di un conto deposito espone al rischio di fallimento della banca. Nella peggiore ipotesi, a ristoro delle eventuali perdite di denaro del correntista, giungerebbe in soccorso il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) a cui devono aderire tutte le banche italiane e le filiali italiane di banche extracomunitarie (alle filiali di banche comunitarie, invece, è lasciata la possibilità di aderire volontariamente al FITD).

La garanzia prestata a favore del depositante, per ogni intestatario del conto a prescindere dal numero di conti posseduti e per ogni banca indipendentemente dall’esistenza di una pluralità di istituti presso i quali siano accesi diversi rapporti, arriva fino alla somma di 100.000 euro per effetto del Decreto Legislativo 24 marzo 2011, n. 49, di recepimento della Direttiva 2009/14/CE nell’ordinamento italiano. Se ad esempio il correntista possiede presso la banca A un conto con saldo pari a 90mila euro ed un conto cointestato con saldo 30mila euro, per complessivi (90 + 30:2) 105mila euro, e possiede presso la banca B un conto con saldo pari a 110mila euro, la garanzia a suo favore sarà pari ad euro 100mila presso la banca A ed euro 100mila presso la banca B. Ovviamente, se lo stesso correntista fosse titolare soltanto del primo conto per euro 90mila, a tale cifra corrisponderebbe il limite della relativa copertura.

Un punto di forza del conto deposito, al momento, è rappresentato dall’assolvimento dell’imposta di bollo che alcune banche hanno scelto di offrire alla nuova clientela: il sollevamento dai relativi oneri, in tal modo accollati in capo all’intermediario, si aggiungerebbe all’agevolazione della tassazione sugli interessi che scenderà dal 27% al 20% a partire dal 1° gennaio 2012.

Precisamente, il conto deposito non è colpito dall’imposta di bollo per (almeno) euro 34,20, attinente alla comunicazione periodica del deposito titoli e all’estratto conto inviato da banche e Poste, ma è soggetto all’imposta di

–        euro 14,62 per ogni contratto, indipendentemente dal numero degli esemplari o copie, come stabilito dalla nota 2-bis all’art. 2 della Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che regolamenta la disciplina degli atti soggetti ad imposta fin dall’origine, ed

–        euro 1,81 per ogni estratto conto generico e documento relativo ad operazioni di accredito o di addebito, quando la somma supera 77,47 euro, come stabilito dall’art. 13, comma 2, della stessa Tariffa.

In merito ad entrambe le tipologie di imposta di bollo, infine, è utile ricordare che detti oneri non sono dovuti se le movimentazioni del conto deposito vengono effettuate come contropartita del conto corrente di appoggio, presso la stessa banca e per lo stesso titolare: il bollo sul conto di corrispondenza, infatti, rappresenta un’imposta sostitutiva di quella dovuta per gli altri atti e documenti inerenti a rapporti regolati mediante lo stesso conto. Come ricorda anche la Risoluzione n. 160/E dell’Agenzia delle Entrate dell’11 novembre 2005:

….. il legislatore ha concentrato il prelievo dell’imposta di bollo sullo specifico documento bancario che è l’estratto del conto corrente di corrispondenza (articolo 13, comma 2-bis), esentando, nel contempo, tutti gli altri documenti, richiamati nella nota 3-ter, purché relativi a rapporti regolati mediante il menzionato conto corrente. Sono esenti, in particolare, in quanto regolati su conto corrente bancario:

–        i contratti relativi alle operazioni bancarie e finanziarie e i contratti di credito al consumo (art. 2, nota 2-bis tariffa parte prima);

–        gli assegni (art. 9 tariffa parte prima);

–        le quietanze, le note, i conti e le fatture (art. 13, comma 1 della tariffa parte prima);

–        documenti di addebitamento/accreditamento e gli estratti conto (art. 13, comma 2 della tariffa parte prima);

–        le ricevute (art. 14 tariffa parte prima);

–        in generale, tutti i documenti che afferiscono il rapporto di conto corrente.

(per le novità relative all’imposta di bollo a partire dal 1° gennaio 2012 si legga “Bollo su conto corrente bancario e postale, su deposito titoli, buoni fruttiferi postali e fondi comuni d’investimento per il decreto-legge n. 201 del 2011 convertito in legge (art. 19, commi 1-3)”)