Archivi tag: fondi comuni

Movimentazione conto corrente, acquisto titoli, acquisti con carta di credito e bancomat: comunicazione dati all’Anagrafe Tributaria per la lotta agli evasori fiscali

Col provvedimento del 25 marzo 2013 – Prot. n. 2013/37561 sulle “modalità per la comunicazione integrativa annuale all’archivio dei rapporti finanziari” – sono a disposizione delle banche (e degli altri intermediari finanziari come Poste Italiane, imprese di investimento e Società di Gestione del Risparmio) le istruzioni operative per la trasmissione obbligatoria dei dati riguardanti i rapporti bancari intercorsi con la propria clientela a partire da inizio 2011.

In ordine ad ogni rapporto, la comunicazione ha per oggetto

–        i dati identificativi, compreso il codice univoco “riferito al soggetto persona fisica o non fisica che ne ha la disponibilità, inclusi procuratori e delegati, e a tutti i cointestatari del rapporto, nel caso di intestazione a più soggetti”;

–        i dati relativi agli importi totali delle movimentazioni distinte tra dare e avere;

–        i dati relativi al saldo iniziale del 1° gennaio e al saldo finale del 31 dicembre;

–        i dati relativi al saldo iniziale alla data di apertura, per i rapporti accesi nel corso dell’anno, ed i dati relativi al saldo contabilizzato antecedente la data di chiusura per i rapporti chiusi nel corso dell’anno.

Detta comunicazione, effettuata ogni anno dagli operatori finanziari, viene inviata attraverso il Sistema di Interscambio flussi Dati (SID) entro il 20 aprile dell’anno successivo a quello a cui sono riferite le informazioni. Le informazioni relative all’anno 2011 e 2012 sono trasmesse, rispettivamente, entro il termine del 31 ottobre 2013 e del 31 marzo 2014.

I dati pervenuti all’Anagrafe Tributaria, trasmessi nell’osservanza della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, sono raccolti ed ordinati per valutare la capacità contributiva, quindi elaborati dall’Agenzia delle Entrate per la formazione di specifiche liste di contribuenti a maggior rischio di evasione fiscale e conservati entro i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi (fino al 31/12 del 6° anno successivo ad ogni anno cui è riferibile la comunicazione), infine cancellati allo scadere dello stesso periodo. L’accertamento per il contribuente, che si svilupperebbe come una qualsiasi verifica fiscale, scatta se le anomalie finanziarie riscontrate dall’elaborazione dei dati trasmessi risultano integrate dai dati fiscali e da altre informazioni locali (cfr. redditometro).

A titolo d’esempio, in merito alle informazioni contenute nei file, dovranno essere specificati per ognuno dei seguenti rapporti

–        conto corrente e conto deposito a risparmio libero/vincolato: oltre al saldo contabile iniziale e finale, anche l’importo totale degli accrediti e degli addebiti effettuati nell’anno;

–        conto deposito titoli e/o obbligazioni: il controvalore dei titoli rilevato contabilmente alla data di inizio e fine anno, come da estratto conto, e l’importo totale degli acquisti di titoli, fondi, etc. (esclusi i rinnovi) e dei disinvestimenti effettuati nell’anno;

–        gestione collettiva del risparmio: l’ammontare del contratto di gestione alla data di inizio e fine anno e l’importo totale delle sottoscrizioni e dei rimborsi di quote nell’anno;

–        certificati di deposito e buoni fruttiferi: il totale degli importi facciali dei certificati o dei buoni a inizio e fine anno, l’importo totale delle accensioni e delle estinzioni effettuate nell’anno ed il numero totale dei certificati o dei buoni fruttiferi;

–        carte di credito e carte di debito (bancomat): l’utilizzo del plafond di spesa a inizio e fine anno e l’importo totale degli acquisti effettuati nell’anno. Per le carte prepagate ricaricabili: l’importo totale delle ricariche effettuate nell’anno. Per le carte prepagate non ricaricabili: l’importo totale del valore delle carte acquistate nell’anno.

–        prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione: l’importo totale degli incrementi e dei riscatti della polizza effettuati nell’anno;

–        oro e metalli preziosi: l’importo totale del valore degli acquisti e delle vendite effettuate nell’anno.

(per i chiarimenti sull’accertamento sintetico del reddito complessivo delle persone fisiche applicato dal periodo d’imposta 2009: “Circolare n. 24/E del 31 luglio 2013: accertamento sintetico, scostamento 20%, risparmi, spese certe e spese Istat“)

Circolare n. 48/E del 21 dicembre 2012: esempi di imposta di bollo su conto corrente e libretto, su deposito titoli e gestione patrimoniale, su buoni fruttiferi postali

(continua da “Conto corrente e libretti di risparmio: imposta di bollo secondo il D.M. 24 maggio 2012 e tassazione delle rendite”)

La circolare n. 48/E dell’Agenzia delle Entrate datata 21/12/2012 riprende in esame l’art. 13, commi 2-bis e 2-ter, della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642.

Oltre all’esenzione dell’imposta di bollo per i “conti di base” destinati a fasce di consumatori socialmente svantaggiate con ISEE inferiore ad euro 7.500 (“Conto corrente di base ordinario e per fasce svantaggiate. Indicatore ISC”), la circolare rammenta l’applicazione del tributo in relazione al periodo rendicontato, come da evidenze dell’estratto conto, in ogni caso non inferiore all’importo minimo di 1 euro.

Posto che per “giacenza media” si intende la media dei saldi contabili giornalieri di ciascun rapporto nel periodo oggetto di rendicontazione, la circolare precisa che la verifica della giacenza complessiva del cliente deve essere effettuata in occasione di ogni estratto o rendiconto, in riferimento al periodo rendicontato, e che l’imposta va applicata a tutti i rapporti intrattenuti dal cliente se la stessa giacenza complessiva dei conti e dei libretti intestati al medesimo soggetto risulta superiore a 5.000 euro. Nella valutazione devono essere inclusi pure i libretti di risparmio al portatore, considerato che “in tal caso, ai fini del cumulo, occorre porre rilievo al soggetto che viene censito al momento dell’emissione del libretto ovvero al soggetto successivamente censito dall’intermediario quale portatore del libretto”.

Se presso la medesima banca vengono intrattenuti diversi rapporti di conto corrente o libretto di risparmio da parte del medesimo cliente, ai fini della valutazione per l’eventuale esenzione di un rapporto, vanno sommate le giacenze medie di ciascun conto o libretto in relazione allo stesso periodo temporale anche se risulta diversa la periodicità di rendicontazione dei rapporti. Torna utile l’esempio n. 5, in cui il cliente persona fisica è intestatario presso la medesima banca di due rapporti di conto corrente (A con valore medio di giacenza pari ad euro 53.000 nel 1° trimestre e ad euro 1.000 nel resto dell’anno; B con valore medio di giacenza pari ad euro 2.000 per tutto l’anno), dove la rendicontazione (indicata dalla sottolineatura) di A avviene con periodicità annuale e la rendicontazione (indicata dalla sottolineatura) di B avviene con periodicità trimestrale.

Come si nota dalla tabella, il c/c A fa pagare il bollo pieno a fine anno mentre il c/c B, che fa pagare trimestralmente all’invio della rendicontazione in ragione della frazione di anno, è esente da imposta per il 2°, 3° e 4° trimestre per via della giacenza media complessiva inferiore (nei rispettivi periodi) alla soglia di 5.000 euro.

In ordine all’imposta di bollo applicabile alle comunicazioni periodiche inviate alla clientela relative a prodotti finanziari valorizzati al termine del periodo rendicontato, la circolare sottolinea che le stesse comunicazioni si presumono inviate anche se il gestore non è tenuto alla redazione e all’invio, in relazione ai prodotti finanziari detenuti dalla clientela, e che in tal caso l’imposta va applicata al 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto intrattenuto con il cliente. A titolo esemplificativo, pertanto, sono assoggettate all’imposta di bollo le comunicazioni relative a deposito titoli, a quote di fondi comuni d’investimento e Sicav, a strumenti finanziari derivati (per i quali eventuali valori negativi non hanno rilevanza ai fini del calcolo dell’imposta).

La circolare del 21 dicembre 2012 indica che in presenza di rendicontazioni periodiche, ovvero di rapporti che iniziano o terminano nel corso dell’anno, l’imposta deve essere rapportata ai giorni del periodo rendicontato.

Tale disposizione è da intendersi valida anche in merito all’applicazione della soglia minima (euro 34,20) e massima d’imposta (euro 1.200 per il 2012) in considerazione dell’ammontare complessivo dei prodotti detenuti presso la stessa banca. Pertanto (es.) se dall’applicazione dell’aliquota proporzionale dovesse scaturire un pagamento inferiore ad euro 17,10 (ovvero inferiore alla metà del minimo previsto), l’imposta dovuta sarà pari in ogni caso a detto importo per un periodo di rendicontazione di durata sei mesi. Inoltre, in caso di estinzione del rapporto in corso d’anno la verifica delle soglie minime e massime deve essere effettuata al momento della cessazione del rapporto e, “in caso di più rapporti, la verifica deve essere effettuata alla data di cessazione dell’ultimo rapporto in corso d’anno e le soglie minime e massime devono essere ragguagliate ai giorni dell’anno in cui il cliente ha intrattenuto rapporti con l’intermediario, considerando una volta sola i giorni compresi in periodi contemporanei”.

Esempio n. 13: presso lo stesso intermediario il cliente intrattiene nel 2013 un contratto di deposito titoli (d/t: decorrenza 1° aprile 2013, valore pari ad euro 10.000 e rendicontazione trimestrale) ed un contratto di gestione patrimoniale (GP: decorrenza 1° luglio 2013, valore pari ad euro 10.000 e rendicontazione annuale).

Come si nota, l’applicazione del tributo in funzione del numero dei giorni (91, 92 e 92 per il d/t rispettivamente al 30 giugno, al 30 settembre e al 31 dicembre; 184 per la GP al 31 dicembre) determina il computo dell’imposta proporzionale nell’anno per euro 3,70 + 3,80 + 3,80 + 7,60 = 18,90. Tuttavia, l’imposta minima annuale rapportata ai 91 + 92 + 92 = 275 giorni dell’anno, pari ad euro 25,77 derivante dal prodotto tra l’imposta minima 34,20 ed il rapporto 275/365, comporta l’applicazione dell’imposta residuale per l’anno 2013 pari ad euro 6,87 (differenza tra 25,77 e 18,90).

Risulta di particolare interesse la puntualizzazione delle Entrate secondo cui qualora “non vi siano evidenze di prodotti finanziari ma il rapporto intrattenuto dal cliente risulti comunque movimentato nel periodo rendicontato, l’imposta deve essere applicata nella misura minima prevista pari ad euro 34,20, rapportata al periodo rendicontato”; la stessa precisazione integra la successiva che stabilisce, in caso di rendicontazioni di estinzione, analoga imposizione fiscale rapportata ai giorni di durata per prodotti che presentino valore pari a zero al termine del periodo rendicontato in cui hanno avuto luogo movimentazioni.

La circolare, infine, si sofferma sull’obbligo dell’ente gestore relativo alla determinazione dell’imposta dovuta al 31 dicembre di ogni anno per le polizze assicurative che viene applicata, per ciascun anno unitamente all’imposta dell’ultimo anno o frazione di anno, al momento del rimborso o del riscatto.

Per i buoni fruttiferi postali, invece, la determinazione dell’imposta va effettuata “sulla base della situazione in essere al termine dell’anno, senza tener conto dei buoni rimborsati in corso d’anno. Per i buoni che risultano in essere al 31 dicembre, inoltre, l’imposta deve essere calcolata senza effettuare il ragguaglio al periodo di durata del titolo nel corso dell’anno. Tale regola interessa sia il calcolo dell’imposta proporzionale che le soglie minime e massime di imposta previste dalla norma”. Pertanto, all’atto del rimborso nel corso dell’anno, va considerata esclusivamente la “misura del tributo memorizzata negli anni precedenti a quello del rimborso”.

Nel caso in cui il cliente detenga diversi prodotti finanziari per i quali l’imposta deve essere applicata al momento del rimborso o della scadenza, occorre imputare l’imposta determinata al termine dell’anno pro quota a ciascun prodotto, sia quando l’imposta è calcolata in misura proporzionale sia quando trovano applicazione le soglie minime e massime.

Esempio n. 16: il contribuente è titolare di tre buoni postali (BPF 1, BPF 2 e BPF 3) a durata tre anni, di valore nominale pari a 6mila, 10mila e 15mila euro e rispettivamente sottoscritti il 1° aprile 2012, il 1° maggio 2012 ed il 1° giugno 2012.

L’applicazione dell’aliquota 0,1% (anno 2012) e 0,15% (anni 2013 e 2014) ai rispettivi valori nominali determina i valori in euro del bollo indicati in tabella dai quali si osserva che, laddove l’imposta complessiva annua è inferiore alla soglia minima (ovvero al 31.12.12), il pagamento del bollo di euro 34,20 avviene in proporzione al peso della singola imposta sull’onere totale annuo.

Ulteriori approfondimenti dalla fonte dell’Agenzia delle Entrate (download in formato pdf).

(per l’imposta di bollo massima applicabile nel 2013 a prodotti finanziari dei quali siano titolari soggetti diversi dalle persone fisiche: “Circolare n. 12/E del 3 maggio 2013: limite massimo dell’imposta di bollo per i prodotti finanziari“)

D.L. 138/2011 convertito con L. 148/2011: tassazione delle plusvalenze latenti al 31 dicembre per le azioni e delle rendite di fondi comuni e polizze vita che includono titoli di Stato

(continua da http://www.questidenari.com/?p=5361)

I commi 29, 30 e 31 dell’art. 2 del decreto-legge 138/2011, convertito con la legge 148/2011, contengono disposizioni che offrono la possibilità dell’affrancamento ai possessori di strumenti finanziari e prodotti d’investimento.

Con riferimento a tutti gli strumenti finanziari in deposito, i detentori di azioni ed altri titoli che operano nel regime dichiarativo o del risparmio amministrato, anziché lasciare accumulare le (eventuali) plusvalenze poi tassate con l’aliquota unica del 20% al momento della cessione (criterio del realizzo), possono provvedere al versamento dell’imposta sostitutiva nella misura del 12,5% sulle stesse plusvalenze maturate sino al 31 dicembre 2011; contestualmente, gli stessi risparmiatori consentono l’aggiornamento del valore dei titoli in modo che maturino (eventuali) plusvalenze residue nell’anno 2012 da assoggettare all’aliquota del 20%. Ad esempio: se un titolo viene acquistato al prezzo di 100 e vale 120 al 31/12/2011, e poi il titolo è valorizzato 130 al momento del realizzo nel 2012, con l’affrancamento (allineamento) è consentita per il 2011 l’applicazione dell’aliquota del 12,5% sulla plusvalenza pari a 20 = 120-100, e l’applicazione dell’aliquota del 20% sulla plusvalenza pari a 10 = 130-120 nell’anno 2012.

Inoltre, al 31/12/2011, il contribuente può portare le minusvalenze, nella misura del 62,5% del loro ammontare, in deduzione dalle (eventuali) plusvalenze future (comma 28).

Le operazioni di allineamento e deduzione delle minusvalenze (comma 32) sono previste dall’art. 2 anche per i fondi comuni d’investimento.

In merito alla tassazione dei titoli di Stato italiani ed esteri (elencati nella White List), invariata al 12,5% anche per l’anno prossimo, sono attesi i chiarimenti di un decreto attuativo di prossima emanazione nel caso in cui detti strumenti del mercato monetario ed obbligazionario, in misura mutevole nel tempo, siano inglobati all’interno di Exchange Traded Fund, all’interno di gestioni collettive o individuali del risparmio (fondi comuni d’investimento e gestioni patrimoniali) o di polizze assicurative (che includono gestioni separate per le polizze vita e fondi comuni per le polizze unit linked). I futuri chiarimenti del Ministero dell’Economia, probabilmente, riguarderanno la predisposizione di un algoritmo di calcolo per la determinazione forfetaria dei redditi da assoggettare alle diverse aliquote, dato che le rendite finanziarie dei prodotti d’investimento sopra elencati, in base al D.L. 138, saranno colpite al 20%.

In ultimo, anche la tassazione delle rendite relative ai piani di risparmio a lungo termine passa per un futuro decreto del Ministero che dovrà stabilirne le caratteristiche per la corretta identificazione, finanziaria o assicurativa, e per l’applicazione della corrispondente aliquota (11% o altro).

DECRETO-LEGGE 138 del 2011 convertito con la LEGGE 148 del 2011: tassazione delle rendite finanziarie (art. 2, commi 6-12 e 27)

Il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge con le modificazioni della legge 14 settembre 2011, n. 148, ha armonizzato l’imposizione fiscale delle rendite finanziarie, con decorrenza 1° gennaio 2012, uniformando al 20% la tassazione di tutti i redditi rivenienti dal possesso di conto corrente, conto deposito vincolato, pronti contro termine, titoli azionari e obbligazionari, fondi comuni d’investimento, polizze vita etc, con esclusione di alcune forme di investimento fra cui i titoli di Stato italiani ed esteri, sempre tassati al 12,5%, ed i buoni postali di risparmio.

Con riferimento ai redditi di capitale (es. interessi derivanti da depositi e conti correnti, interessi e altri proventi delle obbligazioni, proventi derivanti da pronti contro termine su titoli, redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, proventi derivanti dalla gestione, nell’interesse collettivo di una pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti) e ai redditi diversi (es. plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni), l’art. 2 del D.L. 138 stabilisce nella misura del 20% le ritenute e le imposte sostitutive (6° comma). Sono esclusi:

–        i redditi di capitale ed i redditi diversi derivanti dal possesso di buoni postali di risparmio e titoli del debito pubblico italiani e dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni (7°, lettere a) e b)), ed i redditi di capitale e diversi derivanti dall’apposita istituzione di piani di risparmio a lungo termine (7°, lettera d));

–        il risultato netto maturato dalle forme di previdenza complementare (8°).

Art. 2 – Disposizioni in materia di entrate

(omissis)

6. Le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 20 per cento.

7. La disposizione di cui al comma 6 non si applica sugli interessi, premi e ogni altro provento di  cui all’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), ovvero sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria del medesimo decreto nei seguenti casi:

a) obbligazioni e altri titoli di cui all’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29  settembre 1973, n. 601 ed equiparati;

b) obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;

c) titoli di risparmio per l’economia meridionale di cui all’articolo 8, comma 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;

d) piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti.

8. La disposizione di cui al comma 6 non si applica altresì agli interessi di cui al comma 8-bis dell’articolo 26-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, agli utili di cui all’articolo 27, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al risultato netto maturato delle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

La nuova aliquota viene applicata sui redditi di capitale esigibili e sui redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2012 (art. 2, 9°).

L’aliquota unica del 20% vigente al momento dell’esigibilità o del realizzo è applicata per cedole e plusvalenze derivanti dalla cessione di obbligazioni, per dividendi e capital gain (10° comma) derivanti dalla vendita di azioni, per proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni d’investimento ed Exchange Traded Fund.

Per altre tipologie di investimento soggette a regime transitorio, tra cui

–        obbligazioni e titoli similari (11° comma) emessi da banche e società (c.d. grandi emittenti) con azioni quotate sui mercati regolamentati Ue (es. obbligazioni bancarie, bond privati italiani ed esteri quotati),

–        gestioni patrimoniali (12° comma) e

–        polizze vita di tipo unit linked e index linked,

trova applicazione il criterio pro-rata temporis che associa il periodo di formazione del risultato alla corrispondente aliquota: aliquota vigente (12,5%, ovvero 27% per i bond privati con durata residua inferiore a 18 mesi) per i redditi maturati fino al 31/12/2011, nuova aliquota (20%) per i redditi maturati dal 1° gennaio 2012.

9. La misura dell’aliquota di cui al comma 6 si applica agli interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, divenuti esigibili e ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2012.

10. Per i dividendi e proventi ad essi assimilati la misura dell’aliquota di cui al comma 6 si applica a quelli percepiti dal 1° gennaio 2012.

11. Per le obbligazioni e i titoli similari di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, la misura dell’aliquota di cui al comma 6 si applica agli interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 maturati a partire dal 1° gennaio 2012.

12. Per le gestioni individuali di portafoglio di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, la misura dell’aliquota di cui al comma 6 si applica sui risultati maturati a partire dal 1° gennaio 2012.

L’art. 2 del D.L. 138, al comma 27, disciplina la tassazione dei redditi relativi ai contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione imponendo l’applicazione dell’aliquota del 12,5% sui guadagni derivanti da ciascun premio versato anteriormente alla data del 31/12/2011, a partire dal giorno di sottoscrizione della polizza.

27. Ai redditi di cui all’articolo 44, comma 1, lettera  g-quater), del testo unico delle imposte sui  redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti da contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2011, si applica l’aliquota del 12,5 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione o acquisto della polizza ed il 31 dicembre 2011. Ai fini della determinazione dei redditi di cui al precedente periodo si tiene conto dell’ammontare dei premi versati a ogni data di pagamento dei premi medesimi e del tempo intercorso tra pagamento dei premi e corresponsione dei proventi, secondo le disposizioni stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Se non si pongono dubbi per il trattamento degli interessi che, prodotti dalle somme depositate su conto corrente, maturano nell’anno 2011 e sono liquidati al 31 dicembre di questo stesso anno, né per il trattamento delle somme derivanti dallo scarto di prezzo dei pronti contro termine, citate espressamente dalla norma che prevede l’applicazione dell’aliquota unica in base al momento del pagamento senza considerare il periodo di maturazione, sembra potersi desumere che l’aliquota del 20% sarà applicata col principio dell’esigibilità anche per gli interessi derivanti dalle somme vincolate quest’anno su conto deposito e che andranno in scadenza nel 2012.

(continua http://www.questidenari.com/?p=5433)

(per l’imposta di bollo sul conto deposito si legga http://www.questidenari.com/?p=5636)

(sulla decorrenza per l’applicazione della nuova aliquota 20% stabilita dal Milleproroghe 2011 si veda “Decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216: decorrenza per l’applicazione dell’aliquota 20% su deposito bancario e postale, conto corrente e pronti contro termine secondo il Milleproroghe 2011”)

(per l’applicazione dell’imposta di bollo sui prodotti finanziari: “Conto deposito, titoli, buoni postali, fondi comuni e polizze vita: imposta di bollo secondo il D.M. 24 maggio 2012 e tassazione delle rendite“)

Novità fiscali per i fondi comuni d’investimento italiani dal 1° luglio 2011: equiparazione della tassazione e utilizzo delle minusvalenze

A partire dal 4 luglio, sulla stampa e sugli altri mezzi di comunicazione diffusa adatti al raggiungimento del pubblico su larga scala, è necessario prestare rinnovata attenzione alla lettura del Nav (Net asset value) dei fondi comuni d’investimento di diritto italiano.

Infatti il “prezzo” della singola quota acquistata in origine dal sottoscrittore, in base al cambiamento della normativa fiscale a far data dal 1° luglio 2011, deve intendersi al lordo delle imposte; il titolare di fondi che volesse quantificare il rendimento netto, maturato tra due successivi istanti temporali, dovrebbe prima sottrarre il valore iniziale da quello finale del Nav e poi depurare la differenza dall’imposta dovuta per legge.

Ciò avviene senza che alcun pregiudizio possa affliggere i possessori di quote di fondi comuni, indifferentemente dalla generazione di rendimenti o perdite prima di detto termine: in caso di perdita, il Nav risulta già aumentato perché incorpora il credito d’imposta (tra le poste dell’attivo di bilancio) pari al 12,5% della perdita stessa; in caso di rendimento, il Nav risulta già diminuito perché contiene il debito d’imposta da versare al Fisco (tra le poste del passivo di bilancio).

In quest’ultima circostanza, la Società di Gestione del Risparmio (che avrebbe dovuto versare le imposte) ha effettuato una prima compensazione tra poste creditorie e debitorie alla data del 30 giugno, ovvero ha neutralizzato il risparmio versando le imposte dal fondo in utile a quello in perdita; in aggiunta, qualora detta compensazione non fosse risultata sufficiente, dal 1° luglio la SGR ha proseguito col versare al fondo in perdita le ritenute dei partecipanti al fondo in utile. Tali artifici contabili non producono alcuna variazione del Nav del fondo in perdita, il cui credito si trasforma in cassa, né producono alcuna variazione del Nav del fondo in utile, le cui ritenute vengono versate ai fondi in perdita anziché al Fisco.

Questi adattamenti si sono resi necessari a seguito della conversione in legge del c.d. Milleproroghe del febbraio scorso (art. 2, commi da 62 a 84, del Dl 29 dicembre 2010, n° 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n° 10) con cui la tassazione dei fondi comuni italiani (e dei lussemburghesi storici) è stata equiparata alla tassazione dei fondi comuni e Sicav di diritto estero armonizzati. Cade così la distinzione tra fondi “nettisti” e fondi “lordisti” che, a parere di alcuni gestori, impediva un confronto corretto tra le performance degli OICR assoggettati a differenti regimi, essendo stati i primi svantaggiati da un’imposizione giornaliera in grado di influenzare sensibilmente i risultati nel lungo periodo (ulteriori approfondimenti in http://www.questidenari.com/?p=1372).

In termini tecnici, con la riforma si è verificato il passaggio dalla tassazione sul maturato in capo al fondo alla tassazione sul realizzato a carico del partecipante: soltanto in occasione del disinvestimento delle quote del fondo da parte del titolare, all’epoca del riscatto, verrà effettuato il prelievo del 12,5% sulla differenza effettiva che, realizzata tra valore iniziale (alla sottoscrizione) e valore finale (al rimborso o alla cessione) della quota, sostanzia un plusvalore.

La SGR, o il soggetto che ha collocato il fondo, agisce in tal modo da sostituto d’imposta applicando per conto del Fisco la ritenuta a titolo d’imposta sui proventi (12,5% del surplus costituito dalla somma di dividendi, altri proventi periodici come cedole e interessi, e variazione positiva del Nav), senza che ricorra obbligo di indicazione in sede di dichiarazione dei redditi per il partecipante né rilascio di certificazione da parte della società; anche in caso di perdita è prevista l’esenzione dall’obbligo dichiarativo, ma nella fattispecie la SGR rilascerà la certificazione delle minusvalenze per la partecipazione al fondo da utilizzare presso altre banche ove la stessa persona possieda un dossier amministrato. A differenza della vecchia normativa, la certificazione delle minusvalenze è rilasciata pure per il riscatto parziale delle quote in modo che, in caso il rapporto con l’intermediario si definisca nel solo possesso delle rimanenti quote del fondo, le perdite possano essere utilizzate a compensazione delle plusvalenze future derivanti da altri rapporti relativi alla detenzione di strumenti finanziari in custodia, amministrazione o deposito; in alternativa, le stesse perdite possono essere utilizzate in sede di dichiarazione dei redditi.

La redazione della dichiarazione dei redditi è obbligatoria nel solo caso in cui, entro il 30 settembre 2011, il sottoscrittore decidesse di revocare il regime del risparmio amministrato presso la SGR in presenza di perdite sofferte dal 1° luglio 2011: l’utilizzo delle perdite, nel quadro RT del modello Unico 2012, comporta l’indicazione della somma desumibile dalla documentazione di provenienza bancaria attestante la minusvalenza subita (es. lettera di conferma di rimborso quote).

Giova ricordare che, ad esclusione di quanto accade nei prodotti finanziari relativi alle gestioni patrimoniali (sub), i plusvalori maturati sui fondi (∆ Nav positivo e proventi periodici, tutti qualificati come “redditi di capitale”) non possono essere compensati con le minusvalenze derivanti da altri fondi.

Come già anticipato, la minusvalenza derivante da fondi (∆ Nav negativo qualificato tra i “redditi diversi”) può essere invece compensata entro i successivi 4 anni col guadagno di natura finanziaria, esclusi dividendi e cedole, generato in conto capitale (capital gain) da investimenti in titoli azionari, obbligazionari ed altri strumenti finanziari detenuti in custodia, amministrazione o deposito (anche virtuale), ovvero può essere utilizzata in sede di dichiarazione dei redditi.

Le novità fiscali non hanno toccato le polizze vita e le Gestioni Patrimoniali in Fondi, che restano lordiste senza che si determini cambiamento alcuno per l’eventuale presenza di fondi sottostanti assoggettati a diverso regime a partire dal giorno 01/07/2011. Si ricorda che l’apertura di una Gpf potrà compensare perdite o guadagni già realizzati sui fondi, come anche può essere usata in compensazione la chiusura di una Gpf in perdita.

(per le novità in materia di tassazione dei fondi comuni d’investimento nella misura del 20% introdotte dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, si legga http://www.questidenari.com/?p=4922)