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Polizza Rc auto: contributo Ssn indeducibile fino a 40 euro nella dichiarazione dei redditi 2013

In base alla Legge 28 giugno 2012, n. 92, sulle “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” (GU n. 153 del 3-7-2012 – Suppl. Ordinario n. 136 – provvedimento entrato in vigore il 18/07/2012), il contributo al Servizio sanitario nazionale (Ssn) è deducibile dal reddito imponibile soltanto per la parte eccedente la somma di euro 40.

L. 92/2012, art. 4 (Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro), comma 76:

Il contributo di cui all’articolo 334 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, applicato sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per il quale l’impresa di assicurazione ha esercitato il diritto di rivalsa nei confronti del contraente, è deducibile, ai sensi  dell’articolo 10, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal reddito complessivo del contraente medesimo per la parte che eccede 40 euro. La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dall’anno 2012.

Pertanto la quota del premio assicurativo sull’automobile destinata a finanziare il Servizio sanitario nazionale non sarà deducibile ai fini Irpef nella dichiarazione 2013 (redditi 2012) da parte degli assicurati che hanno sostenuto il pagamento della stessa quota per una somma inferiore o uguale a 40 euro (franchigia corrispondente ad un premio versato per Responsabilità civile inferiore o uguale ad euro 380,95); se invece, ad esempio, il contributo Ssn evidenziato nella quietanza di pagamento dovesse essere pari ad euro 50, la parte deducibile si ridurrebbe per differenza a 10 euro.

Il contributo Ssn è deducibile quando il pagamento viene effettuato dal genitore il cui figlio, fiscalmente a carico, è titolare di polizza Rca.

Movimentazione conto corrente, acquisto titoli, acquisti con carta di credito e bancomat: comunicazione dati all’Anagrafe Tributaria per la lotta agli evasori fiscali

Col provvedimento del 25 marzo 2013 – Prot. n. 2013/37561 sulle “modalità per la comunicazione integrativa annuale all’archivio dei rapporti finanziari” – sono a disposizione delle banche (e degli altri intermediari finanziari come Poste Italiane, imprese di investimento e Società di Gestione del Risparmio) le istruzioni operative per la trasmissione obbligatoria dei dati riguardanti i rapporti bancari intercorsi con la propria clientela a partire da inizio 2011.

In ordine ad ogni rapporto, la comunicazione ha per oggetto

–        i dati identificativi, compreso il codice univoco “riferito al soggetto persona fisica o non fisica che ne ha la disponibilità, inclusi procuratori e delegati, e a tutti i cointestatari del rapporto, nel caso di intestazione a più soggetti”;

–        i dati relativi agli importi totali delle movimentazioni distinte tra dare e avere;

–        i dati relativi al saldo iniziale del 1° gennaio e al saldo finale del 31 dicembre;

–        i dati relativi al saldo iniziale alla data di apertura, per i rapporti accesi nel corso dell’anno, ed i dati relativi al saldo contabilizzato antecedente la data di chiusura per i rapporti chiusi nel corso dell’anno.

Detta comunicazione, effettuata ogni anno dagli operatori finanziari, viene inviata attraverso il Sistema di Interscambio flussi Dati (SID) entro il 20 aprile dell’anno successivo a quello a cui sono riferite le informazioni. Le informazioni relative all’anno 2011 e 2012 sono trasmesse, rispettivamente, entro il termine del 31 ottobre 2013 e del 31 marzo 2014.

I dati pervenuti all’Anagrafe Tributaria, trasmessi nell’osservanza della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, sono raccolti ed ordinati per valutare la capacità contributiva, quindi elaborati dall’Agenzia delle Entrate per la formazione di specifiche liste di contribuenti a maggior rischio di evasione fiscale e conservati entro i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi (fino al 31/12 del 6° anno successivo ad ogni anno cui è riferibile la comunicazione), infine cancellati allo scadere dello stesso periodo. L’accertamento per il contribuente, che si svilupperebbe come una qualsiasi verifica fiscale, scatta se le anomalie finanziarie riscontrate dall’elaborazione dei dati trasmessi risultano integrate dai dati fiscali e da altre informazioni locali (cfr. redditometro).

A titolo d’esempio, in merito alle informazioni contenute nei file, dovranno essere specificati per ognuno dei seguenti rapporti

–        conto corrente e conto deposito a risparmio libero/vincolato: oltre al saldo contabile iniziale e finale, anche l’importo totale degli accrediti e degli addebiti effettuati nell’anno;

–        conto deposito titoli e/o obbligazioni: il controvalore dei titoli rilevato contabilmente alla data di inizio e fine anno, come da estratto conto, e l’importo totale degli acquisti di titoli, fondi, etc. (esclusi i rinnovi) e dei disinvestimenti effettuati nell’anno;

–        gestione collettiva del risparmio: l’ammontare del contratto di gestione alla data di inizio e fine anno e l’importo totale delle sottoscrizioni e dei rimborsi di quote nell’anno;

–        certificati di deposito e buoni fruttiferi: il totale degli importi facciali dei certificati o dei buoni a inizio e fine anno, l’importo totale delle accensioni e delle estinzioni effettuate nell’anno ed il numero totale dei certificati o dei buoni fruttiferi;

–        carte di credito e carte di debito (bancomat): l’utilizzo del plafond di spesa a inizio e fine anno e l’importo totale degli acquisti effettuati nell’anno. Per le carte prepagate ricaricabili: l’importo totale delle ricariche effettuate nell’anno. Per le carte prepagate non ricaricabili: l’importo totale del valore delle carte acquistate nell’anno.

–        prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione: l’importo totale degli incrementi e dei riscatti della polizza effettuati nell’anno;

–        oro e metalli preziosi: l’importo totale del valore degli acquisti e delle vendite effettuate nell’anno.

(per i chiarimenti sull’accertamento sintetico del reddito complessivo delle persone fisiche applicato dal periodo d’imposta 2009: “Circolare n. 24/E del 31 luglio 2013: accertamento sintetico, scostamento 20%, risparmi, spese certe e spese Istat“)

Madonna dei pellegrini: Caravaggio avvicina la dimensione umana al divino con l’apparizione di Loreto

Con un realismo rivoluzionario e provocatorio perché esternato in epoca di Controriforma, dopo aver superato la prova delle grandi commissioni pubbliche grazie al diffuso consenso ottenuto dai dipinti della Cappella Contarelli, Caravaggio matura una nuova concezione di quadro sacro e legittima il carattere popolare della devozione mariana trasponendo l’episodio dell’apparizione di Loreto.

Secondo numerose fonti archeologiche, letterarie ed iconografiche, nel santuario della città marchigiana viene praticato dal XIII° secolo il culto della Santa Casa di Nazareth, dove la Madonna nacque e ricevette l’annuncio dell’Angelo. Ancora oggi a Loreto, meta di pellegrinaggio, si conserva reliquia della Casa che secondo la leggenda fu portata dagli angeli in volo, simboleggiato nel dipinto dalla postura di Maria sulle punte dei piedi.

La “Madonna di Loreto” (o “Madonna dei pellegrini”) raffigura l’atto con cui il popolo in cammino si affida alla Vergine per essere accompagnato alla scoperta della propria umanità.

Vestita da popolana e col Figlio in braccio, la Madonna appare alla porta di un rudere di fronte ai pellegrini meravigliati, inginocchiati in preghiera e ritratti coi segni del popolo stanco e povero: l’incontro diviene rivelatore di una vicinanza estrema tra la dimensione delle cose divine e quella delle cose umane, appena separate da uno spazio incolmabile fra le mani dell’uomo ed il piede del Bambino offerto alla contemplazione.

La mancanza di contatto tra le figure, unite soltanto da un flusso metafisico, richiama il vuoto tra la mano vivificatrice di Dio e quella del primo uomo nella “Creazione di Adamo” della Cappella Sistina: Caravaggio (http://www.questidenari.com/?tag=caravaggio) rinnova la sfida al “grande stile” dell’esempio michelangiolesco parlando il linguaggio dei poveri.

La rappresentazione delle vesti lacere dei pellegrini e l’evidenza dei loro piedi sporchi, estranea alla concezione di decoro, determinarono il rifiuto iniziale dell’opera da parte dei sacerdoti dell’epoca che forse, nelle sembianze di Maria, riconobbero le fattezze di una donna nota in ambito ecclesiastico: Maddalena Antonietti, detta Lena, prostituta romana più volte notata in compagnia di Michelangelo Merisi. Ma il popolo che seppe vedersi raffigurato e valorizzato nella propria essenza di semplicità – e che fece “estremo schiamazzo” una volta a conoscenza del diniego, come riferito da Giovanni Baglione – persuase all’accettazione dell’olio su tela, quindi collocato nella Chiesa di Sant’Agostino in Roma dove rimarrà ininterrottamente sino ai giorni nostri.

Essendo stato commissionato (1603?) in esecuzione della volontà testamentaria del defunto marchese Ermete Cavalletti che, devoto alla Madonna di Loreto, fece acquistare la cappella della chiesa di Sant’Agostino molto frequentata dai pellegrini del tempo, il dipinto fu consegnato da Caravaggio il giorno 2 marzo dell’anno 1606.

(per la discussione sull’attribuzione a Caravaggio del ritrovato Sant’Agostino nello studio” si legga http://www.questidenari.com/?p=4524)