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Riforma del condominio 2012: ripartizione spese per scale e ascensore; requisiti, nomina e revoca dell’amministratore; polizza assicurativa

(continua da “Riforma del condominio 2012: conto corrente, maggioranze in assemblea, innovazioni, impianti di videosorveglianza, tabelle millesimali”)

La suddivisione delle spese sostenute per i lavori riguardanti scale e ascensori (pulizia, manutenzione, sostituzione, energia elettrica) viene stabilita per metà in base ai millesimi di proprietà e per metà in proporzione all’altezza del piano abitato. Inoltre, ai fini del concorso di metà della spesa ripartita in ragione del valore delle singole unità immobiliari, “si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune” (art. 1124 c.c.).

Quando i condomini sono almeno nove, l’assemblea (o l’autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell’amministratore dimissionario se la stessa assemblea non vi provvede) nomina un amministratore (art. 1129 c.c.) che, all’accettazione della nomina o del rinnovo, deve specificare l’importo dovuto a titolo di compenso.

Se viene richiesto dall’assemblea, la nomina dell’amministratore è subordinata alla stipulazione di una polizza assicurativa per la responsabilità civile, a copertura dai rischi derivanti dallo svolgimento del mandato. Contestualmente all’inizio di eventuali lavori straordinari, l’amministratore è obbligato ad adeguare i massimali di polizza in funzione dell’entità delle maggiori spese deliberate.

L’amministratore rimane in carica senza necessità di conferma anno per anno e può essere revocato in ogni momento con la stessa maggioranza prevista per la sua nomina, o con le modalità previste dal regolamento condominiale. Il regolamento deve essere approvato dall’assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell’articolo 1136 (art. 1138 c.c.).

L’amministratore può essere revocato anche su disposizione dell’autorità giudiziaria a cui abbia fatto ricorso un singolo condomino in presenza di gravi irregolarità o per la mancata rendicontazione della gestione. Costituiscono gravi irregolarità, tra le altre, l’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale e per la revoca/nomina dell’amministratore, la gestione dei flussi di denaro che generi confusione patrimoniale tra le somme dell’amministratore e quelle dei condomini, la mancanza di diligenza nella cura dell’azione ed esecuzione coattiva relativa all’azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio. Se si sono manifestate gravi irregolarità fiscali o non si è proceduto ad accensione di conto corrente intestato al condominio, i condomini possono chiedere la convocazione dell’assemblea a seguito della quale, in caso di mancata revoca, gli stessi possono ricorrere all’autorità giudiziaria; qualora la domanda venisse accolta, il ricorrente otterrebbe risarcimento delle spese legali dal condominio che a sua volta andrebbe a rivalersi nei confronti dell’amministratore revocato.

Può essere eletto amministratore colui che gode dei diritti civili e non è stato protestato né condannato per delitti contro il patrimonio. Inoltre l’amministratore deve possedere un diploma di maturità, deve aver frequentato un apposito corso di formazione iniziale e svolgere attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale ad eccezione del caso in cui venga nominato uno tra i condomini dello stabile (art. 71-bis disp. att.); coloro che abbiano già svolto l’attività per almeno un anno fra i tre precedenti l’entrata in vigore delle presenti disposizioni, invece, sono obbligati alla sola formazione periodica.

Violazioni al Codice della Strada dal 6 ottobre 2011: tempi di presentazione del ricorso al Giudice di Pace, contributo unificato, sanzione amministrativa accessoria

Come era stato esplicitato (http://www.questidenari.com/?p=3853), a partire dal giorno successivo alla notifica del verbale per l’infrazione commessa al Codice della Strada ovvero dal giorno successivo alla contestazione immediata della violazione, il trasgressore dispone di 60 giorni di tempo per il pagamento della multa o per il ricorso al Prefetto.

Se invece il trasgressore ritiene opportuno avvalersi dell’operato del Giudice di Pace a seguito di contestazione immediata o notificazione del verbale, e se non è stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi consentiti, il periodo utile per il ricorso dimezza a 30 giorni computati a partire da quello successivo alla data di ricezione dell’atto, con riferimento alle infrazioni accertate dal 6 ottobre 2011, per effetto dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 1 settembre 2011 pubblicato in G.U. n. 220 del 21-9-2011 (art. 7, 3° comma). In caso di infrazione accertata prima dell’entrata in vigore del provvedimento in data 06/10/2011, anche se il giorno di notifica del verbale è successivo alla stessa data, i tempi di presentazione del ricorso rimangono invariati a 60 giorni; stesso periodo di tempo è previsto dall’art. 7 per il ricorrente che ha residenza all’estero.

Art. 7 – Dell’opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada

1. Le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui all’articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo.

2. L’opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.

3. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale. Il ricorso è altresì inammissibile se è stato previamente presentato ricorso ai sensi dell’articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. L’opposizione si estende anche alle sanzioni accessorie.

(omissis)

11. Con la sentenza che rigetta l’opposizione il giudice determina l’importo della sanzione in una misura compresa tra il minimo e il massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata.

Il pagamento della somma deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell’amministrazione cui appartiene l’organo accertatore, con le modalità di pagamento da questa determinate.

12. Quando rigetta l’opposizione, il giudice non può escludere l’applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida.

13. Salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.

In merito al pagamento del contributo unificato necessario alla presentazione del ricorso, l’art. 37, comma 6, del D.L. 98/2011, convertito con L. 111/2011, ha aumentato gli importi da corrispondere in relazione al valore della causa obbligatoriamente dichiarato (che si ritiene essere coincidente col valore della piena sanzione del verbale, anziché col minimo edittale, ed essere pari alla somma dei valori riportati nei verbali seriali opposti nell’evenienza dell’unico ricorso); rimane fermo il pagamento delle spese forfetizzate da corrispondere apponendo le marche da bollo in calce all’atto:

–             ricorsi fino al valore di € 1.033,00: contributo € 37,00

–             ricorsi di valore compreso tra € 1.033,01 ed € 1.100,00: contributo € 37,00 + spese € 8,00

–             ricorsi di valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00: contributo € 85,00 + spese € 8,00

–           ricorsi di valore superiore ad € 5.200,00 o di valore indeterminabile: contributo € 206,00 + spese € 8,00.

Il pagamento del contributo unificato, rimborsato assieme a quello della marca da bollo soltanto se vengono accolte le ragioni del ricorrente, non è causa di procedibilità della domanda (Corte Costituzionale, Ordinanza n. 143 depositata il 20/04/2011) ovvero, in caso non venga effettuato, il ricorso prosegue normalmente il suo iter perché il mancato assolvimento dell’obbligazione tributaria non inficia la continuazione del procedimento. Tuttavia il ricorrente sarà avvertito entro 30 giorni dal deposito dell’atto circa l’aumento delle spese a proprio carico a causa dell’applicazione di una sanzione compresa tra il 25% ed il 200% dell’importo dovuto (in base al ritardo accumulato per il pagamento: gdp.giustizia.it) e a causa dell’applicazione degli interessi al saggio legale, e la cancelleria del magistrato attiverà la procedura relativa al recupero coattivo del contributo e del doppio della marca da bollo (16 euro).

Senza entrare nel merito della violazione commessa, oggetto di impugnazione davanti al Giudice di Pace possono essere le sole sanzioni accessorie relative alla sospensione, revisione, revoca della patente o decurtazione dei punti, dato che trovano applicazione le norme previste per l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione: con le modalità stabilite dal nuovo art. 205 del Codice della Strada, che richiama l’articolo 6 del D.Lgs. 150 del 2011, il ricorso in appello deve essere depositato entro 30 giorni dalla data della notifica (art. 6, 6°: “Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale”).

Pertanto, anche in caso di confisca del veicolo, divenuta sanzione amministrativa accessoria con la riforma del Codice della Strada e confermata tale da recenti pronunce della Suprema Corte (tra le quali: sentenza 38561/10 della Cassazione, quarta sezione penale), il provvedimento può essere impugnato di fronte al Giudice di Pace.

Approfondimenti sui limiti di guida e di velocità per neopatentati – art. 117 Codice della Strada

La definizione di neopatentato, oltre a fare riferimento al giovane che consegue il documento di guida, è da intendersi riferita anche a coloro che ottengono il documento per la prima volta in qualsiasi età anagrafica e a quanti conseguono la patente per la seconda volta a seguito di revoca.

In particolare, con la legge 120/2010 sono stati previsti molti eventi al verificarsi dei quali viene revocata la patente e che, successivamente, impediscono al trasgressore di conseguire il nuovo documento prima di 2 anni dal giorno in cui il provvedimento è divenuto definitivo, ovvero 3 anni dall’accertamento del reato di cui agli articoli del codice stradale

–        186: recidiva nel biennio per accertamento del tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l; incidente stradale con accertamento del tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l; rifiuto di sottoporsi ad accertamento del tasso alcolemico da chi ha ricevuto condanna per lo stesso reato nel biennio precedente;

–        186-bis: accertamento del tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l per conducenti professionali, ovvero recidiva nel triennio per neopatentati con tasso alcolemico accertato superiore a 1,5 g/l, o rifiuto di sottoporsi ad accertamento se il neopatentato o conducente professionale è stato condannato nei due anni precedenti per lo stesso reato;

–        187: uso di sostanze stupefacenti per conducenti professionali ovvero incidente provocato da conducente che guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

La revoca, inoltre, è prevista in caso di: partecipazione a competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore o gare in velocità nel corso delle quali siano derivate lesioni personali gravi o morte (artt. 9-bis e 9-ter); seconda violazione nel triennio per chi adibisce il veicolo a taxi senza averne ottenuto licenza o circola sullo stesso avendo subito la sospensione della stessa (art. 86, comma 2); sopravvenuta mancanza dei requisiti psico-fisici o morali (art. 130); seconda violazione nel biennio per superamento dei limiti di velocità per oltre 60 km/h (art. 142, comma 12); inversione del senso di marcia in autostrada o sulle strade extra-urbane principali quando il fatto sia commesso sulle carreggiate, sulle rampe o sugli svincoli (art. 176, comma 22); alterazione del limitatore di velocità (art. 179, comma 9); circolazione abusiva durante il periodo di sospensione della patente (art. 218, comma 6); violazione del codice con danni a persone e sentenza di condanna (art. 222); ritiro immediato del documento da parte dell’agente accertatore in conseguenza di ipotesi di reato (art. 223).

L’art. 117 del Codice della Strada (riportato in http://www.questidenari.com/?p=3655), con riferimento ai neopatentati che rischiano la sanzione a partire da 152 euro, distingue fra limitazioni alla velocità e limitazioni alla guida, tutte ricorrenti a far data dal giorno di superamento dell’esame di cui all’articolo 121 (esame di idoneità), come precisa il comma 4 al fine di evitare confusione tra il “rilascio” (per ottenimento del documento) ed il “conseguimento” della patente di guida (sostenimento dell’esame).

I limiti di velocità (100 km/h su autostrade e 90 km/h su strade extra-urbane principali) si applicano per i primi 3 anni; i limiti di guida (potenza specifica e, in aggiunta, potenza assoluta per i veicoli M1) valgono per il 1° anno, ma si estendono ai primi 3 anni (sempre dal superamento dell’esame) se il soggetto ha avuto problemi di droga con la giustizia.

In particolare, il codice stradale si riferisce alle persone che, avendo fatto commercio di stupefacenti, sono destinatarie del divieto di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n° 309, art. 75 (Condotte integranti illeciti amministrativi), comma 1, lettera a:

1. Chiunque illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope fuori dalle ipotesi di cui all’articolo 73, comma 1-bis, o medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezioni B e C,  fuori delle condizioni di cui all’articolo 72, comma 2, è sottoposto, per un periodo non inferiore a  un mese e non superiore a un anno, a una o più delle seguenti sanzioni amministrative:

a) sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla”.

Il comma 2-bis dell’art. 117, invece, esclude dall’applicazione dei limiti di guida coloro che trasportano invalidi su veicoli idonei al servizio, purché la persona invalida sia presente sul veicolo stesso.

Legge 120/10 – le sanzioni per eccesso di velocità previste dal Codice della Strada

Pubblicata sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 luglio 2010, la legge 120 mitiga la perdita dei punti patente per i conducenti che superano il limite massimo imposto alla velocità su strada, ma aumenta l’importo della sanzione pecuniaria.

Infatti, in base all’art. 142, 7°, il superamento del predetto limite entro i 10 km/h comporta l’applicazione di una sanzione da euro 38 a 155, mentre il superamento del limite tra i 10 ed i 40 km/h porta ad una multa tra i 155 ed i 624 euro (art. 142, 8°) ed alla perdita di 3 punti patente.

Scattano ulteriori sanzioni e conseguenze per coloro che si spingono oltre.

L’applicazione della sanzione pecuniaria tra 500 e 2.000 euro si associa alla perdita di 6 punti patente, alla sospensione della patente di guida da 1 a 3 mesi, ed alla sospensione della patente da 8 a 18 mesi se lo stesso conducente incappa in ulteriore violazione entro i successivi 2 anni (art. 142, 9°), nel caso del superamento del limite tra i 40 ed i 60 km/h.

Infine, se il superamento del limite eccede i 60 km/h, la multa passa da 779 euro a 3.119, la decurtazione dei punti a 10, la sospensione del documento da 6 a 12 mesi, e si procede alla revoca della patente in caso lo stesso conducente incappi in ulteriore violazione entro i successivi 2 anni (art. 142, 9°-bis).

Considerata la difficoltà di sistemazione dei cartelli di preavviso ad almeno 1 km dalla postazione di rilevamento della velocità al di fuori dei centri abitati (si attende il decreto attuativo per i chiarimenti del caso), ed applicata la tolleranza prevista dal codice pari al 5% della velocità col minimo di 5 km/h, il limite effettivo di velocità è pari a 55 km/h in città e la sospensione della patente scatta a 96 km orari (50 + 5 a cui si aggiunge 41, “minimo” del superamento limite di cui al comma 9 dell’art. 142).

Tutte le sanzioni descritte sono raddoppiate se le violazioni vengono commesse alla guida dei seguenti veicoli:

–        autoveicoli o motoveicoli per trasporto merci pericolose (classe 1)

–        treni costituiti da autoveicolo e rimorchio (lettere h, i, l dell’art. 54, 1°)

–        autobus e filobus di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate

–        autocarri di massa a pieno carico superiore a 5 tonnellate, se adoperati per trasporto persone

–        mezzi d’opera viaggianti a pieno carico.

(per l’applicazione del vincolo della distanza tra il cartello di preavviso e la postazione di rilevamento della velocità si legga http://www.questidenari.com/?p=2857)

Dl incentivi è legge: estensione dei bonus e delle agevolazioni fiscali, novità sulle liti fiscali

Col voto di ieri al Senato, il decreto incentivi è diventato legge.

Il sostegno ad alcuni settori dell’economia (http://www.questidenari.com/?tag=incentivi-2010) – nonostante i fondi per motocicli, macchine agricole e nautica siano terminati – prosegue sotto forma di incentivo sugli acquisti fino al 31/12/2010. Il bonus sui motorini è stato esteso alle bici a pedalata assistita, come gli incentivi sono stati estesi pure ai battelli lacustri alimentati a energia solare.

E’ stata estesa al settore calzaturiero l’agevolazione fiscale per gli investimenti in Ricerca & Sviluppo finalizzati a realizzare campionari nel settore tessile e confezioni di articoli di abbigliamento. Inoltre, per gli stessi settori del tessile e dell’abbigliamento, sono stati stanziati fondi per il 2010 destinati alle imprese che applicano volontariamente il sistema di etichettatura dei prodotti “Made in Italy”.

Equitalia non può iscrivere ipoteca sulla casa del contribuente che abbia un debito col Fisco complessivamente inferiore ad 8.000 euro, e viene consentito al debitore iscritto a ruolo di contrastare l’esecuzione di riscossione coattiva producendo il titolo di pagamento (http://www.questidenari.com/?tag=ruolo). In materia di liti fiscali (c.d. lodo Cassazione), al contribuente è consentito di chiudere i contenziosi ultradecennali pendenti in Cassazione, che hanno visto soccombere l’amministrazione finanziaria nei primi due gradi di giudizio, attraverso il pagamento del 5% del valore della controversia.

Dal 1° luglio 2010 diviene obbligatoria la comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate per quei contribuenti che realizzano scambi commerciali con soggetti operanti nei paradisi fiscali.

E’ prevista l’iscrizione a ruolo per il recupero coattivo di somme erogate indebitamente dall’Inps e di crediti contributivi vantati dallo stesso istituto previdenziale.

L’esenzione dall’Iva è possibile soltanto per il servizio postale universale e per la vendita di beni e prestazioni accessorie di servizi. Per l’editoria no profit vengono ripristinate le tariffe postali agevolate.

In materia di giochi on line, il gioco a distanza “con vincita in denaro” può essere raccolto soltanto da concessionari autorizzati e nei luoghi autorizzati.

Fonti: IlSole24Ore.com

Incentivi 2010: le istruzioni del Ministero dello Sviluppo Economico

Sono arrivate le istruzioni del Ministero dello Sviluppo Economico per l’utilizzo degli incentivi relativi al decreto legge n. 40/2010 (http://www.questidenari.com/?tag=incentivi-2010).

I consumatori potranno ottenere informazioni su prodotti e relativi importi formulando il numero 800 123 450 da rete fissa e 199 123 450 da rete mobile. Non è necessario che i beni siano stati prodotti in Italia e/o marchiati “made in Italy”, ma basta siano venduti ed acquistati in Italia.

Riguardo all’acquisto dei beni, ad eccezione degli immobili ad alta efficienza energetica, per i consumatori sarà sufficiente recarsi da un venditore aderente all’iniziativa a cui fornire un documento identificativo in corso di validità ed il codice fiscale.

La procedura da seguire per l’acquisto degli immobili ad alta efficienza energetica è invece più complessa.

Si premette che la distinzione delle eco-case in base alla classe energetica avviene in considerazione del taglio dei valori di fabbisogno energetico previsti dall’allegato C, n° 1, di cui alla tabella 1.3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Se detti valori sono abbattuti almeno nella misura del 30%, allora si ricade nella classe energetica B che prevede un contributo di € 83,00 a metro quadrato e tetto massimo di € 5.000,00. Se invece gli stessi valori sono abbattuti almeno nella misura del 50%, si ricade nella classe energetica A che prevede un contributo di € 116,00 a metro quadrato e tetto massimo di € 7.000,00.

L’acquirente deve possedere l’attestato di certificazione energetica dell’immobile (rilasciato dall’Enea) ed il contratto preliminare di compravendita (stipulato con atto di data certa successivo al 6 aprile 2010) necessari alla prenotazione dell’incentivo.

La prenotazione è effettuata dal venditore che, entro i 20 giorni precedenti la stipula del contratto di compravendita, comunica il settore di appartenenza del prodotto, la tipologia di prodotto (classe A, classe B), la superficie utile sulla quale viene calcolato il contributo, gli estremi dell’acquirente (codice fiscale e dati bancari) ed il prezzo base (al lordo di IVA).

Entro i 45 giorni successivi alla stipula del contratto definitivo di compravendita, l’acquirente deve inviare la documentazione relativa a: richiesta di rimborso contenente la ricevuta di registrazione e autodichiarazione firmata in formato check list dei documenti allegati (compilazione e download dal portale), copia documento identità, codice fiscale e dati bancari, copia del contratto definitivo di compravendita con indicazione dell’incentivo.

Tornando agli adempimenti di competenza dei venditori, per ora essi devono adottare una procedura di prenotazione a mezzo contact center in attesa dello svolgimento integrale delle operazioni on line (quando sarà realizzata la piena operatività del sistema informatico).

Al momento della registrazione, le aziende che dispongono di più punti vendita possono ottenere un codice identificativo per ciascuno di essi indicando il codice fiscale, il numero di REA, la provincia dell’azienda, il CAP e la località di ciascun esercizio.

I contributi potranno essere richiesti solo dal 15 aprile 2010 e verranno concessi per i beni venduti non prima della stessa data.

Tra i requisiti per avere diritto all’incentivo (elettrodomestici ad alta efficienza energetica: 10%), è bene sottolineare che nella cucina componibile vanno inseriti almeno due elettrodomestici di classe energetica ad alta efficienza tra: 1) frigorifero\congelatore di classe A+ o A++, 2) piano cottura a gas con dispositivo di sorveglianza di fiamma, 3) lavastoviglie di classe AAA o superiore, 4) forno di classe A. L’acquisto di eventuali altri elettrodomestici, rispondenti ai requisiti previsti dal decreto per sostituzione, tipologia e classe energetica, farà beneficiare degli incentivi come se gli stessi fossero stati acquistati indipendentemente dalla cucina componibile.

Se gli elettrodomestici non appartenessero alle classi energetiche ad alta efficienza, essi non concorrerebbero a formare il prezzo della cucina sul quale calcolare l’incentivo.

Si definisce cappa climatizzata quell’unico elettrodomestico che unisce le funzionalità di cappa aspirante a quelle di condizionatore.

Riguardo alle macchine agricole, il destinatario del contributo, entro 15 giorni dalla data di consegna del nuovo macchinario, è obbligato a demolire il macchinario sostituito e provvedere alla cancellazione legale per demolizione, fornendo idoneo certificato di rottamazione al venditore che ne trasmetterà copia all’ente erogatore (pena la decadenza dal contributo). La data di fabbricazione del mezzo sostituito deve essere anteriore al 31/12/1999.

Ulteriori informazioni dal sito web del Ministero dello Sviluppo Economico (http://www.sviluppoeconomico.gov.it/).

Fonte: IlSole24Ore

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