Archivi tag: 6/4/2010

Polizza auto on line: più trasparenza e responsabilità dal 15 luglio 2010

Regole nuove per le polizze on line. Il successo crescente dell’assicurazione auto “stipulata” col mouse ha indotto l’Isvap a varare regole che obbligano le compagnie ad un comportamento di maggiore trasparenza; al tempo stesso, le assicuratrici devono investire maggiormente sulle risorse umane (regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo, pubblicato il 6 aprile 2010 sulla Gazzetta Ufficiale, valido sia per il ramo “danni” che per quello “vita”).

Le compagnie che vendono polizze RC auto, ma anche altri prodotti, entro il 15 luglio prossimo dovranno dedicare un numero minimo di ore alla formazione del personale e, anche quando il call center risultasse in outsourcing, dovranno nominare un coordinatore assumendosi la piena responsabilità del servizio.

Tra gli altri cambiamenti ci sarà l’impossibilità di includere in automatico la polizza incorporandola in un altro servizio come (ad esempio) un finanziamento, ed il divieto di porre in essere procedure finalizzate a disincentivare gli utenti con profilo assicurativo più rischioso, come avviene per la pratica di utilizzo dei numeri telefonici a pagamento (anziché gratuiti) che forniscono informazioni ai residenti nelle zone del meridione a più alto tasso di sinistrosità.

Le sanzioni previste in caso di mancata osservanza da parte della compagnia assicuratrice, eventualmente segnalata dagli stessi utenti/potenziali clienti, potranno arrivare fino a 5 milioni di euro.

Concluso l’accordo a distanza a mezzo telefono o contatto Internet, il cliente riceverà il contratto (in formato cartaceo o elettronico) da restituire firmato a mezzo posta ordinaria o via fax.

Il contrassegno RCA ed il certificato assicurativo dovranno pervenire al cliente entro i 5 giorni successivi al pagamento del premio. Il neo-assicurato, nel frattempo, potrà circolare con altri documenti che attestino l’avvenuto pagamento del premio.

Il diritto di recesso dal contratto negoziato a distanza può essere esercitato nei 14 giorni successivi alla sottoscrizione.

Fonte: IlSole24Ore

(per il divieto di tacito rinnovo riguardante sia le compagnie assicurative tradizionali che le compagnie telefoniche/on line: “DECRETO LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179: esclusione del tacito rinnovo per la polizza R.C. Auto, collaborazione tra intermediari e polizze vita “dormienti” (art. 22)“)

Incentivi 2010: le istruzioni del Ministero dello Sviluppo Economico

Sono arrivate le istruzioni del Ministero dello Sviluppo Economico per l’utilizzo degli incentivi relativi al decreto legge n. 40/2010 (http://www.questidenari.com/?tag=incentivi-2010).

I consumatori potranno ottenere informazioni su prodotti e relativi importi formulando il numero 800 123 450 da rete fissa e 199 123 450 da rete mobile. Non è necessario che i beni siano stati prodotti in Italia e/o marchiati “made in Italy”, ma basta siano venduti ed acquistati in Italia.

Riguardo all’acquisto dei beni, ad eccezione degli immobili ad alta efficienza energetica, per i consumatori sarà sufficiente recarsi da un venditore aderente all’iniziativa a cui fornire un documento identificativo in corso di validità ed il codice fiscale.

La procedura da seguire per l’acquisto degli immobili ad alta efficienza energetica è invece più complessa.

Si premette che la distinzione delle eco-case in base alla classe energetica avviene in considerazione del taglio dei valori di fabbisogno energetico previsti dall’allegato C, n° 1, di cui alla tabella 1.3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Se detti valori sono abbattuti almeno nella misura del 30%, allora si ricade nella classe energetica B che prevede un contributo di € 83,00 a metro quadrato e tetto massimo di € 5.000,00. Se invece gli stessi valori sono abbattuti almeno nella misura del 50%, si ricade nella classe energetica A che prevede un contributo di € 116,00 a metro quadrato e tetto massimo di € 7.000,00.

L’acquirente deve possedere l’attestato di certificazione energetica dell’immobile (rilasciato dall’Enea) ed il contratto preliminare di compravendita (stipulato con atto di data certa successivo al 6 aprile 2010) necessari alla prenotazione dell’incentivo.

La prenotazione è effettuata dal venditore che, entro i 20 giorni precedenti la stipula del contratto di compravendita, comunica il settore di appartenenza del prodotto, la tipologia di prodotto (classe A, classe B), la superficie utile sulla quale viene calcolato il contributo, gli estremi dell’acquirente (codice fiscale e dati bancari) ed il prezzo base (al lordo di IVA).

Entro i 45 giorni successivi alla stipula del contratto definitivo di compravendita, l’acquirente deve inviare la documentazione relativa a: richiesta di rimborso contenente la ricevuta di registrazione e autodichiarazione firmata in formato check list dei documenti allegati (compilazione e download dal portale), copia documento identità, codice fiscale e dati bancari, copia del contratto definitivo di compravendita con indicazione dell’incentivo.

Tornando agli adempimenti di competenza dei venditori, per ora essi devono adottare una procedura di prenotazione a mezzo contact center in attesa dello svolgimento integrale delle operazioni on line (quando sarà realizzata la piena operatività del sistema informatico).

Al momento della registrazione, le aziende che dispongono di più punti vendita possono ottenere un codice identificativo per ciascuno di essi indicando il codice fiscale, il numero di REA, la provincia dell’azienda, il CAP e la località di ciascun esercizio.

I contributi potranno essere richiesti solo dal 15 aprile 2010 e verranno concessi per i beni venduti non prima della stessa data.

Tra i requisiti per avere diritto all’incentivo (elettrodomestici ad alta efficienza energetica: 10%), è bene sottolineare che nella cucina componibile vanno inseriti almeno due elettrodomestici di classe energetica ad alta efficienza tra: 1) frigorifero\congelatore di classe A+ o A++, 2) piano cottura a gas con dispositivo di sorveglianza di fiamma, 3) lavastoviglie di classe AAA o superiore, 4) forno di classe A. L’acquisto di eventuali altri elettrodomestici, rispondenti ai requisiti previsti dal decreto per sostituzione, tipologia e classe energetica, farà beneficiare degli incentivi come se gli stessi fossero stati acquistati indipendentemente dalla cucina componibile.

Se gli elettrodomestici non appartenessero alle classi energetiche ad alta efficienza, essi non concorrerebbero a formare il prezzo della cucina sul quale calcolare l’incentivo.

Si definisce cappa climatizzata quell’unico elettrodomestico che unisce le funzionalità di cappa aspirante a quelle di condizionatore.

Riguardo alle macchine agricole, il destinatario del contributo, entro 15 giorni dalla data di consegna del nuovo macchinario, è obbligato a demolire il macchinario sostituito e provvedere alla cancellazione legale per demolizione, fornendo idoneo certificato di rottamazione al venditore che ne trasmetterà copia all’ente erogatore (pena la decadenza dal contributo). La data di fabbricazione del mezzo sostituito deve essere anteriore al 31/12/1999.

Ulteriori informazioni dal sito web del Ministero dello Sviluppo Economico (http://www.sviluppoeconomico.gov.it/).

Fonte: IlSole24Ore

[polldaddy rating=”1781555″]

Precisazioni (e interrogativi) per gli incentivi 2010

Anche se gli incentivi prenderanno avvio dal prossimo 15 aprile (http://www.questidenari.com/?tag=incentivi-2010), già dal 6 aprile 2010 – data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico – i rivenditori hanno iniziato a registrarsi in un apposito elenco utilizzando il numero verde 800.556.670 presso il call center gestito da Poste Italiane. E’ invece a disposizione dei soli operatori delle telecomunicazioni (e non dei rivenditori) l’indirizzo email contributi.bandalarga@postecert.it per gli abbonamenti a Internet veloce.

La normativa in questione non prevede alcuna forma di sgravio fiscale, ma uno “sconto” (da calcolarsi sul costo del prodotto) soggetto a revoca qualora lo stesso contributo venga fruito in assenza dei requisiti previsti, ovvero la documentazione da esibire risulti incompleta o irregolare.

In particolare, per l’acquisto degli immobili ad alta efficienza energetica è necessario produrre l’attestato di certificazione energetica rilasciato dal soggetto accreditato (Enea). L’immobile, di nuova costruzione, deve essere destinato a prima abitazione della famiglia acquirente nel solo caso del bonus con tetto fissato a 5.000 euro. La normativa precisa che l’agevolazione sulle “case ecologiche” è l’unica cumulabile con altre agevolazioni sul medesimo bene (detrazioni fiscali nella misura del 55%).

In caso di acquisto di un motociclo “Euro 3”, al fine di ottenere il bonus si rende necessaria la contestuale rottamazione di un motociclo o ciclomotore “Euro 0” o “Euro 1”, mentre la stessa non è richiesta per l’acquisto di una moto dotata di alimentazione elettrica doppia o esclusiva.

Dell’elenco dei beni fanno parte anche le cucine componibili con almeno 2 elettrodomestici ad alta efficienza energetica (bonus 10% fino a 1.000 euro), i singoli elettrodomestici (bonus 20% con tetto variabile), i già menzionati motocicli (bonus 10% fino ad euro 750 o 1.500 se l’alimentazione è elettrica), abbonamenti Adsl per giovani tra i 18 ed i 30 anni (bonus 50 euro) ed immobili (bonus fino a 7.000 euro), ed infine motori, fuoribordo, macchine agricole, gru, inverter, gruppi di continuità.

Gli interrogativi su cui sono attesi chiarimenti riguardano i tempi di effettuazione delle operazioni: se il decreto esplicita che sono agevolabili gli acquisti a partire dalla data di pubblicazione su G.U. e fino al 31 dicembre 2010 (per gli immobili la data di stipula del preliminare di compravendita deve essere successiva al 6 aprile), il Ministero aveva precisato che per i consumatori la data di partenza sarebbe stata quella del 15 aprile. Ed infatti solo a partire dalla stessa metà del mese i rivenditori potranno verificare la disponibilità dei fondi per gli sconti, e potranno iniziare a prenotare la restituzione del contributo solo dal 17 maggio.

Inoltre, se il decreto stabilisce con chiarezza che spetta al venditore l’onere dello smaltimento dei prodotti sostituiti nel caso di motocicli, macchine agricole e gru elettriche, sembra che allo stesso spetti anche l’onere per la rottamazione delle cucine componibili, dato che il venditore è tenuto a dichiarare, a mezzo autocertificazione, che “l’acquisto è avvenuto in sostituzione di una cucina in uso”.

Fonti web: ultimenotizie.tv, IlSole24Ore

[polldaddy rating=”1774351″]