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DECRETO LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179: esclusione del tacito rinnovo per la polizza R.C. Auto, collaborazione tra intermediari e polizze vita “dormienti” (art. 22)

Con l’art. 22 del D.L. 179/2012, in vigore da sabato 20 ottobre 2012, diviene efficace il divieto di tacito rinnovo delle nuove polizze assicurative annuali stipulate obbligatoriamente per la Responsabilità civile auto (Rca).

Secondo il comma 1 le medesime disposizioni, riguardanti periodo assicurato non superiore a 12 mesi ed esclusione della possibilità di rinnovo tacito del contratto, valgono pure per i contratti assicurativi abbinati alla polizza Rca (es. “infortuni conducente”) e qualsiasi clausola contrattuale contraria alle stesse è da considerarsi mai apposta (nulla).

Inoltre, in base al 2° comma dell’art. 22, a partire dal 1° gennaio 2013 le norme indicate saranno operative anche per quelle polizze assicurative che, in corso alla data di entrata in vigore del D.L., già prevedono la clausola di tacito rinnovo. In tale evenienza, sarà compito delle compagnie fornire istruzioni in ordine alle relative comunicazioni alla clientela (comma 3).

DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179

Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. (GU n. 245 del 19-10-2012 – Suppl. Ordinario n. 194)

Entrata in vigore del provvedimento: 20/10/2012

(omissis)

Art. 22 – Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo

1. Al fine di escludere il rinnovo tacito delle polizze assicurative, al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), dopo l’articolo 170, è inserito il seguente: «Art. 170-bis (Durata del contratto). — 1. Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non può essere stipulato per una durata superiore all’anno e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all’articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli altri contratti assicurativi eventualmente stipulati in abbinamento a quello di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli nel rispetto del disposto dell’articolo 170, comma 3. 3. Le clausole in contrasto con le previsioni di cui al presente articolo sono nulle. La nullità opera soltanto a vantaggio dell’assicurato.».

2. Per le clausole di tacito rinnovo eventualmente previste nei contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, le previsioni di cui al comma 3 dell’articolo 170-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), si applicano a fare data dal 1° gennaio 2013.

3. Nelle ipotesi di contratti in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto con clausola di tacito rinnovo, è fatto obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare per iscritto ai contraenti la perdita di efficacia delle clausole di tacito rinnovo con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine originariamente pattuito nelle medesime clausole per l’esercizio della facoltà di disdetta del contratto.

L’art. 22, in aggiunta,

        introduce la possibilità per i broker, gli agenti assicurativi e le banche di adottare forme di collaborazione reciproca anche se agiscono in qualità di monomandatari, a patto che al cliente venga fornita adeguata informativa in merito alla collaborazione (10°);

        considera gli stessi intermediari obbligati in solido per eventuali danni arrecati alla clientela salvo possibilità di rivalsa reciproca (11°);

        rende nulla dall’1 gennaio 2013 ogni clausola ostativa alle disposizioni del comma 10 contenuta negli attuali contratti di mandato (12°).

Infine, il comma 14 dell’art. 22 allunga (da 2) a 10 anni il periodo di riscossione delle somme derivanti dalle polizze vita giunte a scadenza (c.d. dormienti), con esercizio del diritto a partire dal giorno in cui si verifica il fatto su cui il diritto stesso si fonda.

(per la franchigia alla deducibilità della polizza auto nel 2013: “Polizza Rc auto: contributo Ssn indeducibile fino a 40 euro nella dichiarazione dei redditi 2013“)

Approfondimenti sui limiti di guida e di velocità per neopatentati – art. 117 Codice della Strada

La definizione di neopatentato, oltre a fare riferimento al giovane che consegue il documento di guida, è da intendersi riferita anche a coloro che ottengono il documento per la prima volta in qualsiasi età anagrafica e a quanti conseguono la patente per la seconda volta a seguito di revoca.

In particolare, con la legge 120/2010 sono stati previsti molti eventi al verificarsi dei quali viene revocata la patente e che, successivamente, impediscono al trasgressore di conseguire il nuovo documento prima di 2 anni dal giorno in cui il provvedimento è divenuto definitivo, ovvero 3 anni dall’accertamento del reato di cui agli articoli del codice stradale

–        186: recidiva nel biennio per accertamento del tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l; incidente stradale con accertamento del tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l; rifiuto di sottoporsi ad accertamento del tasso alcolemico da chi ha ricevuto condanna per lo stesso reato nel biennio precedente;

–        186-bis: accertamento del tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l per conducenti professionali, ovvero recidiva nel triennio per neopatentati con tasso alcolemico accertato superiore a 1,5 g/l, o rifiuto di sottoporsi ad accertamento se il neopatentato o conducente professionale è stato condannato nei due anni precedenti per lo stesso reato;

–        187: uso di sostanze stupefacenti per conducenti professionali ovvero incidente provocato da conducente che guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

La revoca, inoltre, è prevista in caso di: partecipazione a competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore o gare in velocità nel corso delle quali siano derivate lesioni personali gravi o morte (artt. 9-bis e 9-ter); seconda violazione nel triennio per chi adibisce il veicolo a taxi senza averne ottenuto licenza o circola sullo stesso avendo subito la sospensione della stessa (art. 86, comma 2); sopravvenuta mancanza dei requisiti psico-fisici o morali (art. 130); seconda violazione nel biennio per superamento dei limiti di velocità per oltre 60 km/h (art. 142, comma 12); inversione del senso di marcia in autostrada o sulle strade extra-urbane principali quando il fatto sia commesso sulle carreggiate, sulle rampe o sugli svincoli (art. 176, comma 22); alterazione del limitatore di velocità (art. 179, comma 9); circolazione abusiva durante il periodo di sospensione della patente (art. 218, comma 6); violazione del codice con danni a persone e sentenza di condanna (art. 222); ritiro immediato del documento da parte dell’agente accertatore in conseguenza di ipotesi di reato (art. 223).

L’art. 117 del Codice della Strada (riportato in http://www.questidenari.com/?p=3655), con riferimento ai neopatentati che rischiano la sanzione a partire da 152 euro, distingue fra limitazioni alla velocità e limitazioni alla guida, tutte ricorrenti a far data dal giorno di superamento dell’esame di cui all’articolo 121 (esame di idoneità), come precisa il comma 4 al fine di evitare confusione tra il “rilascio” (per ottenimento del documento) ed il “conseguimento” della patente di guida (sostenimento dell’esame).

I limiti di velocità (100 km/h su autostrade e 90 km/h su strade extra-urbane principali) si applicano per i primi 3 anni; i limiti di guida (potenza specifica e, in aggiunta, potenza assoluta per i veicoli M1) valgono per il 1° anno, ma si estendono ai primi 3 anni (sempre dal superamento dell’esame) se il soggetto ha avuto problemi di droga con la giustizia.

In particolare, il codice stradale si riferisce alle persone che, avendo fatto commercio di stupefacenti, sono destinatarie del divieto di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n° 309, art. 75 (Condotte integranti illeciti amministrativi), comma 1, lettera a:

1. Chiunque illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope fuori dalle ipotesi di cui all’articolo 73, comma 1-bis, o medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezioni B e C,  fuori delle condizioni di cui all’articolo 72, comma 2, è sottoposto, per un periodo non inferiore a  un mese e non superiore a un anno, a una o più delle seguenti sanzioni amministrative:

a) sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla”.

Il comma 2-bis dell’art. 117, invece, esclude dall’applicazione dei limiti di guida coloro che trasportano invalidi su veicoli idonei al servizio, purché la persona invalida sia presente sul veicolo stesso.

Neopatentati alla guida: potenza specifica e assoluta per il primo anno, limiti di velocità e sanzioni

Lo scorso 9 febbraio sono entrati in vigore i limiti previsti per i neopatentati che, durante il primo anno di ottenimento della patente “B”, non possono guidare automobili di potenza specifica superiore a 55 kiloWatt per tonnellata né veicoli di categoria M1 (autovetture e pullmini adibiti al trasporto di persone fino a 9 posti compreso il conducente) di potenza assoluta superiore a 70 kW.

Detti limiti sono in vigore a prescindere dall’età anagrafica del neopatentato e quindi si applicano pure a chi, dopo aver perso tutti i punti, consegue di nuovo il documento.

Pertanto, sono soggetti alla nuova norma di cui all’art. 117 del Codice della Strada modificato dalla Legge 120/2010 (http://www.questidenari.com/?tag=neopatentato) tutti coloro che superano l’esame per il conseguimento della licenza di guida a partire dalla data del 09/02/2011. Gli stessi neopatentati, per un periodo di tempo pari a tre anni dal conseguimento della patente, osservano il divieto di superare la velocità massima di 100 Km/h in autostrada e 90 Km/h sulle strade extra-urbane.

E’ previsto il pagamento di una sanzione amministrativa per la somma da euro 152 a 608 a carico del titolare della patente che nei primi 3 anni dal conseguimento della stessa circola commettendo infrazione ai descritti limiti di guida e di velocità, nonché l’applicazione della sanzione accessoria amministrativa della sospensione della validità della patente da 2 a 8 mesi.

Art. 117 – Limitazioni nella guida

(omissis)

2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali.

2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell’articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120 del presente codice, alle persone destinatarie del divieto di cui all’articolo 75, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n° 309, il divieto di cui al presente comma ha effetto per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida. (*)

(omissis)

4. Le limitazioni alla guida e alla velocità sono automatiche e decorrono dalla data di superamento dell’esame di cui all’art. 121.

5. Il titolare di patente di guida italiana che nei primi tre anni dal conseguimento della patente circola oltrepassando i limiti di guida e di velocità di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 152 a euro 608. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente da due ad otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. (**)

(*) Comma modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n° 120. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della Legge 120/2010.

(**) Comma modificato dal D.M. 22 dicembre 2010, in G.U. n° 305 del 31/12/2010.

In particolare, la potenza specifica (riferita alla tara) si calcola rapportando i dati di potenza (in kW) e tara (in tonnellate) verificabili dalla carta di circolazione dei veicoli immatricolati dopo il 04/10/2007, dove la tara è la somma della massa del veicolo vuoto e di quella del conducente (pari a 75 Kg. per definizione). Il risultato deve essere accurato fino al terzo decimale, ovvero un veicolo di potenza pari a 55,001 kW/t non può essere guidato da un neopatentato.

Per tutti gli altri veicoli immatricolati prima del 4 ottobre 2007, ad eccezione di qualche esemplare immatricolato con sistemi non meccanografici prima del 1977 per il quale occorrerà rivolgersi al costruttore, la Motorizzazione pubblicherà sul sito www.ilportaledellautomobilista.it il dato relativo alla potenza specifica a cui si potrà risalire digitando la targa del veicolo (la sovrapposizione di norme nazionali ed europee emanate nel corso del tempo, infatti, ha creato problemi di determinazione dell’esatto valore della tara). O ancora, il proprietario potrà chiedere la ristampa aggiornata della carta di circolazione.

A breve sarà disponibile l’applicativo per smartphone “i-patente”, mentre per i nuovi veicoli privi di targa è necessario chiedere al venditore la dichiarazione di responsabilità (fonte: IlSole24Ore.com).

(per approfondimenti sui limiti di guida e velocità per neopatentati, e sui casi di revoca della patente previsti dal CdS, si legga http://www.questidenari.com/?p=3725)

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Multe della Polizia Stradale: al Nord si paga con bancomat o carta di credito agli agenti

Ulteriore passo avanti nella dematerializzazione dei pagamenti in un Paese ancora troppo abituato all’uso dei contanti e a tutte le problematiche di evasione fiscale e riciclaggio (http://www.questidenari.com/?tag=antiriciclaggio) ad esso collegate.

In via sperimentale e con l’intento di pervenire ad una distribuzione capillare entro metà 2011, le pattuglie di Polizia Stradale operanti nelle regioni più interessate dal traffico pesante – Lombardia, Emilia, Veneto, Friuli e parte del Piemonte – saranno dotate di POS, strumento che consentirà ai conducenti dei veicoli di pagare le multe elevate per infrazioni al Codice della Strada (http://www.questidenari.com/?tag=multa) con bancomat o carta di credito, senza fare uso di banconote e monete.

Particolarmente interessata la categoria degli autotrasportatori (http://www.questidenari.com/?tag=mezzi-pesanti) che, in caso di infrazione grave, subiscono il fermo del mezzo pesante se non eseguono il pagamento immediato.

Questa novità sull’utilizzo delle carte di debito e di credito pone ulteriore attenzione al problema dei costi di gestione degli strumenti di pagamento più moderni, caratterizzati da canone annuo e spese per ogni transazione eseguita ancora elevati rispetto ad altri Paesi europei, e pertanto non mancherà di sensibilizzare ancor più sugli sviluppi del cammino di avvicinamento ad un sistema di pagamento efficiente ed allineato in pieno ai contenuti della PSD (http://www.questidenari.com/?tag=psd).

Fonte: IlMessaggero.it

L’etilometro nei bar, discoteche e altri locali pubblici dal 13 novembre 2010

Come previsto dalla legge 120 del 2010 all’art. 54, in riforma del Codice della Strada (http://www.questidenari.com/?tag=legge-12010), dal 13/11/2010 è entrato in vigore l’obbligo di rendere utilizzabili per i clienti gli etilometri posizionati all’uscita dei locali pubblici che prevedono la chiusura dopo la mezzanotte.

L’art. 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), ai primi due commi, elenca alberghi, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi per la vendita o il consumo di vino, birra, liquori e altre bevande anche non alcoliche, sale giochi, stabilimenti balneari e circoli privati: la mancata dotazione dell’etilometro per l’esercizio comporta l’applicazione al gestore di una sanzione amministrativa pari a 300 euro.

Le apparecchiature per la rilevazione, di tipo elettronico o a funzionamento chimico, saranno posizionate accanto a due tabelle (in triplice copia: all’ingresso, all’uscita e all’interno del locale) descrittive sia del livello di alcolemia raggiungibile a seguito di assunzione delle bevande che dei sintomi collegati a detto livello (fonte: IlMessaggero.it).

L’inasprimento della griglia sanzionatoria in materia di uso di sostanze alcoliche alla guida, operata la scorsa estate, ha introdotto sanzioni variabili in funzione del tasso alcolemico rilevato dalle apparecchiature in dotazione alle forze dell’ordine, del verificarsi di un incidente stradale e dell’appartenenza del guidatore alla categoria soggetta ad alcol zero (neopatentati e conducenti professionali: per la Circolare del 30 luglio 2010 riguardante entrambe le categorie si legga http://www.questidenari.com/?p=2813, ed in particolare per i conducenti professionali http://www.questidenari.com/?p=2979).

Ad esempio, per un tasso alcolemico rilevato tra 0,81 e 1,50 g/l, chi causa un incidente commette un reato, ovvero è imputato di fronte al giudice ed è soggetto a:

– pagamento di un importo compreso a tra 1.600 e 3.400 euro sulla base della decisione del giudice, con aumento di 1/3 se il reato è commesso dalle 22:00 di notte alle 7:00 di mattina

– decurtazione di 10 punti patente

– sospensione della patente da 1 a 2 anni

– arresto fino a 12 mesi,

trovando applicazione il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, se il mezzo non è intestato a terze persone estranee alla violazione.

Se invece il conducente non avesse causato incidente ma fosse incorso comunque nello stesso illecito penale per tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l, avrebbe la possibilità di commutare la pena prevista con i lavori di pubblica utilità nel campo della sicurezza o dell’educazione stradale, ed in tal modo di evitare – in aggiunta – la sospensione della patente e la confisca del veicolo. In caso di violazione degli obblighi di lavoro, si procederebbe a ripristino delle stesse sanzioni.

(per l’entrata in vigore al giorno 9 febbraio 2011 delle norme relative ai limiti di potenza specifica e assoluta per veicoli guidati da neopatentati, ai limiti di velocità e alle sanzioni per gli stessi conducenti, si legga http://www.questidenari.com/?p=3655)

Marcia su due ruote senza casco omologato ECE/ONU 22/05 dal 12 ottobre 2010: le sanzioni previste dal Codice della Strada modificato dalla Legge 120/10

Il comma 1° dell’art. 171 del Codice della Strada, modificato dalla legge n° 120 del 29 luglio 2010 (http://www.questidenari.com/?tag=legge-12010) e relativo all’uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote, entrerà in vigore a partire dal 60° giorno successivo alla data di entrata in vigore della stessa legge.

Ciò significa che, dal prossimo martedi 12 ottobre 2010, tutti coloro che saliranno in sella a ciclomotori e motoveicoli dovranno indossare un casco, regolarmente allacciato, le cui specifiche siano conformi ai regolamenti emanati dall’Ufficio Europeo per le Nazioni Unite – Commissione Economica per l’Europa, e alla normativa comunitaria. Attualmente il riferimento è al regolamento ECE/ONU 22/05.

La violazione della norma comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria da 74 a 299 euro e la perdita di 5 punti patente (art. 171, 2°); il conducente è responsabile nel caso l’infrazione venga commessa da minore trasportato.

Alla sanzione di cui al comma 2 segue il fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni, ovvero 90 giorni se, nel corso di uno stesso biennio, la violazione del comma 1 viene commessa per almeno due volte.

La nuova norma, in tal modo, rende non più utilizzabile il casco identificato con la sigla di omologazione DGM (c.d. scodella).

(per le novità 2012 su targa e certificato di circolazione dei ciclomotori si legga “Motorini e microcar immatricolati prima del 2006: multa da 519,67 euro per chi viaggia senza targa e certificato di circolazione dopo il 12 febbraio 2012”)